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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.114 (procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 luglio 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'245.95 oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008 a titolo di stipendio per i mesi da dicembre 2007 a febbraio 2008 con la quota parte di tredicesima, di fr. 5'343.- oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, il rigetto dell’opposizione interposta al PE n__________ emesso il 2 luglio 2008 dall’UE di Mendrisio, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e il versamento da parte della convenuta di fr. 4'000.- a titolo di provvigione per le spese di causa;
domande alle quali si è opposta la convenuta, che in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di fr. 5'350.-, opposta in compensazione alle pretese riconosciute della lavoratrice, in fr. 4'944.-;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 25 febbraio 2010, con la quale ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'245.95 netti e rigettando in tale misura l’opposizione al PE, mentre ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e implicitamente la domanda riconvenzionale;
appellanti l’istante che con atto dell’8 marzo 2010 chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di riconoscerle anche l’indennità per licenziamento ingiustificato, con protesta di spese e ripetibili, e la convenuta, che con il proprio appello del 10 marzo 2010 chiede di accogliere l’istanza per soli fr. 2'944.- oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è stata assunta il 2 novembre 2006 da AO 1 come segretaria di ricezione, con funzioni amministrative e contabili, con uno stipendio mensile di fr. 3'200.- lordi, pari a fr. 2'847.20 netti, per tredici mensilità (doc. A, B, C). Le sue mansioni prevedevano l’utilizzo del programma informatico SIRIO per la preparazione della contabilità e la tenuta della cassa, ossia l’incasso dei pagamenti eseguiti in contanti dai clienti e la registrazione degli stessi nel libro di cassa. Il 18 dicembre 2007, in esito a una discussione sorta tra la segretaria e il direttore della ditta, la dipendente è stata accusata di furto e truffa e licenziata con effetto immediato. AP 1 ha immediatamente contestato le accuse a suo carico il 19 dicembre 2007 (doc. E) e tramite il suo legale ha chiesto il pagamento dello stipendio di dicembre 2007 e della tredicesima mensilità il 16 gennaio 2008 (doc. F).
B. AP 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Nord con istanza 29 luglio 2008, chiedendo il versamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima mensilità per il termine di preavviso ordinario del contratto di lavoro (fino al mese di febbraio 2008) e un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio a titolo di licenziamento ingiustificato. All’udienza del 17 ottobre 2008, la convenuta si è opposta all’istanza e ha addotto di aver licenziato in tronco la dipendente dopo aver constatato il 16 dicembre 2007 che costei non aveva registrato in cassa l’importo di fr. 1'750.- versato in contanti da un cliente e aver accertato poi altri tre casi in cui la dipendente si era appropriata di denaro omettendo di registrare somme ricevute o sottraendo somme con l’indicazione di false causali, per un totale di fr. 5'350.-. La convenuta ha riconosciuto di dovere all’istante lo stipendio lordo per 18 giorni di dicembre 2007 e la quota parte di tredicesima 2007, per un totale di fr. 4’944.- e a tale importo ha posto in compensazione il proprio credito di fr. 5'350.-, presentando azione riconvenzionale per ottenere dall’istante la differenza di fr. 406.-. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi, la convenuta riducendo a fr. 194.- la pretesa fatta valere in via riconvenzionale. Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha accolto una domanda di restituzione in intero presentata dall’istante e ha acquisito agli atti il decreto di non luogo a procedere emanato il 5 gennaio 2010 dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni in esito alla denuncia penale sporta dalla convenuta nei confronti della ex dipendente nel 2008.
C. Statuendo il 25 febbraio 2010, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, riconoscendo all’istante lo stipendio e la quota parte di tredicesima fino alla scadenza del termine di preavviso ordinario in fr. 14'245.95 netti oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008, pur ammettendo che il licenziamento immediato era giustificato, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’istante, alla quale ha riconosciuto a carico della convenuta un importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili, e implicitamente ha respinto l’azione riconvenzionale.
D. Contro la sentenza di prima sede sono insorte entrambe le parti. L’istante nel suo atto d’appello dell’8 marzo 2010 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscerle anche un’indennità per ingiusto licenziamento immediato pari a fr. 5'343.-, corrispondente a un mese e mezzo di stipendio, con protesta di spese e ripetibili. Dal canto suo la convenuta nell’atto d’appello del 10 marzo 2010 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscere all’istante un importo di fr. 2'944.-, pure con protesta di spese e ripetibili. Nelle loro osservazioni all’appello di controparte, ogni appellante ha chiesto di respingerlo.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Nella fattispecie il Pretore ha accertato due mancate registrazioni di incassi e la registrazione di un esborso non avvenuto, imputabili all’istante, che era l’unica persona a conoscere il programma informatico di contabilità della ditta, e ha ritenuto che tali palesi negligenze giustificavano i seri dubbi della datrice di lavoro sulla rettitudine della dipendente e che in tale situazione il licenziamento in tronco era giustificato, non potendosi esigere la continuazione del rapporto professionale anche in assenza di una prova materiale di malversazioni intenzionali. Ha nondimeno riconosciuto all’istante il diritto allo stipendio fino al 28 febbraio 2008, data alla quale il contratto avrebbe preso fine in caso di licenziamento ordinario, in base all’art. 337b cpv. 2 CO. Dopo aver accertato che lo stipendio mensile lordo di fr. 3'200.- era stato portato a fr. 4'000.- nel novembre 2007, il Pretore ha riconosciuto all’istante un importo di fr. 14'254.95 al netto delle deduzioni sociali. Ha poi respinto l’azione riconvenzionale, ritenendo che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di un eventuale ammanco di cassa dovuto al comportamento dell’istante.
Sull’appello dell’istante
3. L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato. Ella ribadisce che il licenziamento immediato avvenuto il 18 dicembre 2007 era dovuto a una discussione avuta il giorno precedente con il direttore della convenuta, a proposito dell’importo in contanti versato da un cliente che egli non trovava in cassa. Solo successivamente, prosegue l’appellante, la datrice di lavoro ha addotto l’esistenza di irregolarità contabili per giustificare il provvedimento, arbitrario e ingiusto. La convenuta non ha però potuto provare la sottrazione di denaro né le negligenze contabili né i sospetti di illecito penale a carico della dipendente licenziata e il provvedimento, preso senza prove, è ingiustificato. L’appellante rivendica dunque anche un’indennità per ingiusto licenziamento, pari a un mese e mezzo di stipendio, sulla base dell’art. 337c CO, adducendo di essersi trovata senza mezzi di sussistenza nel dicembre 2007 e oggetto di un’inchiesta penale avviata sulla base di una denuncia della datrice di lavoro rivelatasi infondata. Rileva poi che l’indennità per ripetibili deve essere aumentata a fr. 1'200.- per tenere conto dell’azione riconvenzionale proposta dalla convenuta e del fatto che quest’ultima aveva riconosciuto l’importo di fr. 4'944.- dovuto alla lavoratrice.
4. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Per mancanze del lavoratore si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31), come per esempio il dovere di diligenza e fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Il lavoratore deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del suo datore di lavoro ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e deve pertanto astenersi da tutto quanto potrebbe nuocergli (DTF 124 III 25 consid. 3a pag. 27).
Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13). Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall’insieme delle circostanze che le parti devono addurre e provare in causa. Ogni licenziamento è un caso a sé stante e richiede un’accurata analisi di tutte le circostanze che lo hanno provocato. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le circostanze concrete, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, la natura e l’importanza delle mancanze, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 32; 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1).
Un reato penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/ Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor, Le congé-soupçon, in DTA 2003 pag. 137 seg.). Il deposito di una denuncia penale da parte del datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata; trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 366 seg.; II CCA 31 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.82).
5. Non è contestato che l’istante è stata licenziata con effetto immediato il 18 dicembre 2007, dopo una discussione con il direttore della convenuta avvenuta il giorno precedente a proposito di un incasso in contanti di fr. 1'750.- che non era stato registrato nella contabilità. Solo in seguito la convenuta ha eseguito verifiche contabili e ha fatto valere l’esistenza di altre irregolarità contabili, che ha imputato alla ex dipendente, sporgendo denuncia penale nei suoi confronti il 14 ottobre 2008 per i reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (decreto di non luogo a procedere del 5 gennaio 2010, doc. L). La tesi della dipendente, che sosteneva di essere stata licenziata per il rifiuto di continuare a prestare ore supplementari, non ha trovato alcun riscontro nell’istruttoria. Occorre quindi determinare se il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era sorretto da gravi motivi.
6. La datrice di lavoro ha rimproverato alla dipendente di aver incassato in almeno quattro occasioni denaro dai clienti senza riversarlo in cassa e senza registrare le entrate. Essa ha motivato il licenziamento immediato il 18 dicembre 2007 con l’ammanco dalla cassa di fr. 1'750.-, versati in contanti il 23 novembre 2007 dal cliente C__________ per l’acquisto di cerchioni e pneumatici. Il direttore della convenuta ha dichiarato nella sua deposizione che l’istante era l’unica che incassava denaro contante e l’unica che eseguiva le registrazioni sul libro di cassa (deposizione A__________, verbale del 29 gennaio 2009). Se non che, il testimone si è contraddetto poco dopo, riferendo “se io personalmente incassavo dei soldi in contanti li consegnavo a AP 1” (verbale, pag. 5), ammettendo quindi che anch’egli incassava denaro in contanti. Inoltre il direttore è stato smentito anche da altri testimoni, i quali hanno riferito che altre persone oltre all’istante incassavano a contanti, in particolare il direttore, che incassava denaro senza rilasciare ricevute (deposizione L__________, verbale del 29 gennaio 2009). Il cliente C__________, sentito il 7 maggio 2009, ha esposto di aver consegnato denaro in contante all’istante (fr. 1'750.-, doc. 1) il 23 novembre 2007 senza il rilascio di ricevuta, perché aveva chiesto di non riceverla al fine di “ottenere uno sconto maggiore sul prezzo della merce”, come concordato con il direttore della convenuta, il quale aveva assistito al versamento del denaro. Il mancato rilascio della ricevuta non era quindi un’iniziativa presa dall’istante per suoi “reconditi scopi”, come affermato dalla convenuta, ma era stato deciso dal direttore, che in altre occasioni era stato visto incassare in contanti il prezzo di auto usate senza rilasciare ricevute (deposizione L__________, verbale del 29 gennaio 2009). Altri testimoni hanno del resto riferito che l’istante rilasciava la ricevuta in caso di pagamento in contanti (deposizione P__________, verbale del 29 settembre 2009). Se a ciò si aggiunge che la cassa era accessibile non solo all’istante, ma anche al convenuto (deposizione L__________, verbale 29 settembre 2009) e che fisicamente i soldi venivano messi in una cassettina riposta nell’armadio dell’ufficio, la quale veniva collocata in cassaforte solo la sera (doc. L, decreto di non luogo a procedere, pag. 2-3), restando così accessibile a chiunque entrava negli uffici della convenuta, si deve concludere che non è stata portata la prova della colpevolezza dell’istante nell’eventuale ammanco di fr. 1'750.-, come per altro già deciso dal Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere. L’episodio rimproverato alla dipendente il 16 e 17 dicembre 2007 non poteva pertanto giustificare il licenziamento immediato della dipendente.
7. La convenuta ha fatto valere a giustificazione del licenziamento immediato anche l’esistenza di irregolarità contabili, riscontrate dopo la partenza dell’istante, sola persona all’interno della ditta in grado di registrare i dati nel programma informatico di contabilità (doc. L, pag. 3) e che ne era quindi la sola responsabile. Il Tribunale federale ha invero riconosciuto l’esistenza dei presupposti per invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella lettera di disdetta, quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo già invocato o ne forma un tutt’uno (Aubert, Commentaire Romand CO-I, Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337 pag. 1784; SJ 1993 368; II CCA sentenza del 12 marzo 2007 12.2006.143 pubb. in: NRCP 2007 pag. 345; II CCA del 15 gennaio 2009 12.2007.251). A detta della convenuta le “anomalie contabili”, in particolare la registrazione contabile di uno storno di fr. 2'000.- al cliente H__________ per la restituzione di un acconto, erano opera dell’istante che voleva “sottrarre tale importo a proprio beneficio” (cfr. appello della convenuta, pag. 16). Tali rimproveri sono tuttavia stati mossi all’istante solo a causa civile iniziata, il 14 ottobre 2008, e riguardano episodi nettamente distinti da quello discusso il 16 dicembre 2007 tra il direttore e la segretaria e relativo all’episodio del cliente C__________. Non si vede quindi come possano essere considerati “gravi motivi” a giustificazione del licenziamento immediato notificato il 18 dicembre 2007. Del resto, anche se si potesse condividere in tal senso l’opinione del primo giudice, le “anomalie contabili” non raggiungerebbero comunque una gravità tale da non poter attendere il termine ordinario di disdetta del contratto. Il decreto di non luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L) indica chiaramente, infatti, che l’inchiesta penale non ha permesso di ravvisare malversazioni di sorta. Il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 deve dunque essere considerato come ingiustificato.
8. In caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore ha in primo luogo diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). Nella fattispecie lo stipendio da dicembre 2007 a febbraio 2008 è pertanto dovuto, anche se per altra causale da quella ammessa dal Pretore.
8.1 Oltre allo stipendio per il periodo di disdetta ordinario, l’istante chiede il versamento di un’indennità pari a un mese e mezzo di stipendio in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO. Giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato, il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). L’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale in cui, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, vi è l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007 inc.n.12.2007.11).
8.2 Il Pretore non si è pronunciato sulla questione, avendo erroneamente ammesso l’esistenza di un licenziamento immediato giustificato da gravi motivi. Come visto sopra (consid. 5 e 6) il licenziamento del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di modo che la convenuta deve versare all’istante anche un’indennità per ingiusto licenziamento. Per la commisurazione di tale indennità occorre tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. La datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato la lavoratrice per sospetti di reato penale poi avveratisi infondati, e ha atteso quasi un anno prima di sporgere denuncia penale (doc. L). L’istante lavorava alle dipendenze della convenuta da poco più di anno, si è trovata senza lavoro alla vigilia delle festività natalizie, con il conto corrente postale in rosso (doc. I) ed è stata allontanata dal posto di lavoro perché sospettata – a torto – di aver sottratto denaro. Si è poi trovata oggetto di un’inchiesta penale in seguito alla denuncia sporta dalla convenuta. Quand’anche si ammettesse, con il Pretore, una negligenza dell’istante per le anomalie contabili, gli episodi menzionati ed esaminati in modo particolareggiato nel decreto di non luogo a procedere (doc. L) non costituirebbero una grave concolpa dell’interessata, tenuto conto anche della gestione particolare dei versamenti in contanti presso la convenuta (sconti in caso di mancato rilascio della ricevuta), che possono aver contribuito a confusioni ed errori nelle registrazioni contabili. Un’indennità di fr. 5'343.-, pari a un mese e mezzo di stipendio, appare pertanto adeguata alle circostanze. Tale indennità non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni sociali, vista la sua natura particolare e l’importo di fr. 5'343.- va pertanto versato integralmente all’istante senza deduzioni sociali (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 518 a metà).
9. Infine, l’istante chiede che l’indennità per ripetibili sia aumentata a fr. 1'200.-, per tenere conto anche dell’azione riconvenzionale e del fatto che la controparte aveva riconosciuto una parte del suo credito, in fr. 4'944.-. Nella determinazione degli oneri processuali, tra i quali rientrano le indennità ripetibili, il Pretore gode invero di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per abuso o per eccesso. Nella fattispecie l’indennità di fr. 600.- attribuita dal Pretore appare tuttavia manifestamente inadeguata alle circostanze del caso concreto, già per la lunga istruttoria eseguita, che ha richiesto oltre all’udienza di discussione del 17 ottobre 2008 anche tre udienze per l’audizione dei numerosi testi sentiti. Alla luce dell’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili l’importo di fr. 1'200.-, rivendicato dall’istante, appare adeguato all’impegno profuso dal patrocinatore e ai valori litigiosi (fr. 19'000.- circa per l’azione principale, fr. 5'350.- per l’azione riconvenzionale).
Sull’appello della convenuta
10. Nel proprio appello la convenuta ribadisce che la ex dipendente si è resa colpevole di reati penali, e contesta di dover pagare lo stipendio nel periodo ordinario di disdetta, avendo licenziato l’istante con effetto immediato per motivi gravi. Inoltre adduce che lo stipendio dell’istante ammontava a fr. 3'200.- mensili lordi e che l’importo di fr. 4'000.- lordi versato nel novembre 2007 comprendeva una gratifica straordinaria di fr. 800.-, che teneva conto delle ore di lavoro straordinario eseguite dall’interessata. L’ex dipendente avrebbe così diritto, a detta della convenuta, solo a fr. 4'944.- lordi, da porre in compensazione con il credito di almeno fr. 2’000.- a risarcimento del danno causato alla convenuta dalle “quattro sottrazioni di denaro” eseguite dall’istante (episodi C__________, G__________, H__________ e Ga__________). In altre parole, la convenuta reitera in questa sede le accuse di reato penale che si sono rivelate infondate, ignorando completamente le risultanze del decreto di non luogo a procedere del 5 gennaio 2010 (doc. L). Già si è visto (consid. 5 e 6) che il licenziamento immediato del 18 dicembre 2007 era ingiustificato, di modo che l’appello della convenuta si rivela infondato nella misura in cui contesta il principio del versamento dello stipendio nel periodo ordinario di disdetta e dell’indennità per licenziamento ingiustificato.
11. Per quel che concerne l’entità dello stipendio lordo mensile dell’istante, la convenuta riafferma di aver versato nel novembre 2007 una gratifica straordinaria e unica di fr. 800.- in aggiunta allo stipendio lordo di fr. 3'200.- e rimprovera al Pretore di aver calcolato quanto dovuto all’istante sulla base di uno stipendio di fr. 4'000.- lordi fondandosi solo sul doc. D, senza tenere conto della deposizione del proprio direttore, che aveva riferito del versamento di una gratifica straordinaria. Se non che, il conteggio di stipendio del novembre 2007 (doc. D) menziona “stipendio mensile fr. 4'000.-“ senza minimamente indicare la circostanza della gratifica straordinaria elargita quel mese. Il direttore ha invero riferito che nel mese di novembre 2007 era stata versata una gratifica una tantum “per quello che .. faceva di più” (deposizione 29 gennaio 2009, pag. 4). Se non che, all’udienza del 17 ottobre 2008 la convenuta aveva negato che la dipendente eseguisse lavoro straordinario. Non si vede quindi come la convenuta possa seriamente sostenere che l’aumento di fr. 800.- mensili versato nel novembre 2007 fosse una gratifica per prestazioni che essa ha negato fossero state eseguite. La decisione del Pretore di calcolare come stipendio di base l’importo di fr. 4'000.- lordi regge quindi alla censura e al riguardo l’appello è infondato.
12. Infine, la convenuta chiede di porre in compensazione con il credito vantato dall’istante il danno da essa subito con le “sottrazioni di denaro”. Il Pretore ha respinto la richiesta per il motivo che il danno non era stato provato e in questa sede la convenuta contesta tale conclusione solo per uno dei quattro episodi da lei esposti, vale a dire per l’importo di fr. 2'000.- relativo all’acconto versato l’8 marzo 2007 da H__________ del Ga__________ per l’acquisto di una Toyota Land Cruiser, stornato il 16 novembre 2007 quale rimborso nonostante l’interessato non lo abbia ricevuto (doc. 3 e 4). La convenuta reitera le accuse di reato penale e afferma che solo l’istante poteva registrare contabilmente lo storno mai avvenuto e ciò “con il precipuo scopo di sottrarre dalla cassa un pari importo” (appello, pag. 15). A prescindere dal fatto che il 5 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere, sicché le accuse di reato penale nei confronti dell’istante sono del tutto fuori luogo, la registrazione contabile in questione (doc. 4), per altro non corredata da documenti giustificativi, non prova ancora l’esistenza di un effettivo ammanco di cassa e quindi di un danno concreto al patrimonio della convenuta. L’appello deve dunque essere respinto anche su questo punto, la sentenza del Pretore reggendo alla critica.
Conclusioni
13. Visto quanto sopra, l’appello dell’istante deve essere integralmente accolto, mentre deve essere respinto quello presentato dalla parte convenuta. Non si prelevano tasse né spese per l’odierno giudizio, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di importo inferiore a fr. 30'000.-. L’istante è risultata vittoriosa sia per quel che concerne il proprio rimedio di diritto, sia per quello di controparte, e per tale motivo ha diritto all’attribuzione di un’equa indennità per ripetibili in entrambe le procedure. Il valore litigioso determinante in sede federale ammonta ad almeno fr. 19'588.95.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia:
I. L’appello 8 marzo 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. L’istanza 29 luglio 2008 di AP 1 è accolta e AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 14’245.95 oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2008 al netto delle deduzioni sociali e fr. 5'343.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008.
2. … (invariato) …
3. … (invariato)
4. AO 1 verserà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse né spese per l’appello 8 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1 un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. L’appello 10 marzo 2010 di AO 1 è respinto.
IV. Non si prelevano tasse né spese per l’appello 10 marzo 2010. AO 1 verserà a AP 1 un’indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).