Incarto n.
12.2010.66

Lugano

16 gennaio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.960 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 maggio 2007/12 gennaio 2008 da

 

 

 AP 1 

 AP 2 

 AP 3 

tutti rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di titoli di loro proprietà e al pagamento di fr. 208'080.90 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n°__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente hanno chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale aggiungere fr. 208'080.90 e in via ancor più subordinata hanno postulato la condanna della convenuta al versamento di fr. 1'326'211.60 corrispondenti a Lit. 1'500'239’372, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 954'321.33, corrispondenti a Lit. 1'080'549'018.64;

 

domanda avversata dalla controparte, la quale ha richiesto la reiezione della petizione, e che il Pretore ha respinto con sentenza 28 febbraio 2010;

 

appellanti gli attori con atto di appello 22 marzo 2010, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 954'321.33 più interessi ed accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta, con osservazioni 4 maggio 2010, postula la reiezione del gravame protestando a sua volta spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 21 aprile 1993 AP 2, AP 3 e AP 1, cittadini italiani residenti in Italia, hanno concluso con la società italiana di intermediazione mobiliare __________ G__________ __________SpA (in seguito: G__________ S__________) un contratto di raccolta d’ordini, di negoziazione di valori mobiliari e di deposito (doc. C), in forza al quale hanno trasferito questi averi - inizialmente depositati dalla S__________ presso la banca __________ - presso AO 1 (in seguito la banca) sul conto n. __________ (doc. 11-15). Per quanto attiene alla presente procedura, si tratta di titoli e di liquidità per Lit. 209'348’780, per un valore complessivo di Lit. 1'255'620’487. Nella “dichiarazione dell’avente diritto economico” del conto, sottoscritta dall’allora amministratore delegato della S__________, M__________, sono indicati la stessa __________ S__________ per il 16% nonché per il restante 84% altre 10 persone fisiche, tra le quali non figurano gli attori (doc. 12).

 

                                  B.   Il 21 settembre 1993, per il tramite di M__________, Girardi S__________ ha sottoscritto a favore di AO 1, un atto di costituzione di pegno generale a garanzia degli impegni che la società italiana C__________ __________ (in seguito: C__________), sua casa madre, avrebbe assunto nei confronti della banca convenuta (doc. 21 e 22). Forte dell’avvenuta messa a pegno da parte di G__________ S__________, pochi giorni dopo, degli averi depositati/accreditati sul conto (cfr. doc. 16), tra i quali vi erano, verosimilmente, anche quelli di AP 2, AP 3 e AP 1, ignari dell’operazione, AO 1 ha quindi concesso a C__________ un anticipo fisso di Lit. 10'000'000'000, scadente il 30 settembre 1994 (doc. 2, prodotto in edizione dalla banca), poi incrementato a Lit. 20'500'000'000 con contratto del 29 ottobre 1993 (doc. 21). Il 12 aprile 1994 la CONSOB, rilevando irregolarità nella gestione di G__________ S__________, ne ha disposto la sospensione cautelare nominando un commissario ministeriale, che il successivo 15 aprile ha informato le banche in relazione d’affari con la società, tra cui la AO 1 nonché i clienti, dell’assunzione dell’incarico (doc. F). Cinque giorni dopo, AO 1 ha disdetto, con effetto immediato, il contratto di mutuo con C__________, invitando quest’ultima a versare immediatamente l’importo mutuato, comprensivo degli interessi frattanto maturati. Nel contempo, AO 1 ha comunicato a G__________ S__________ di aver notificato alla debitrice la disdetta immediata del mutuo riservandosi, in caso di mancato pagamento di quanto dovutole, il diritto di realizzare le garanzie messe a pegno (doc. 26 e 27). Il 21 aprile 1994 AO 1 ha quindi realizzato i beni posti a pegno, estinguendo così il debito di C__________ (doc. 28 e 29) e restituito l’eccedenza a G__________ S__________. A margine della susseguente procedura italiana di fallimento della S__________, poi decretato il 5 luglio 1994, ravvisando una responsabilità della banca convenuta per aver escusso il pegno (cfr. doc. B), il 18 marzo 1996 il curatore fallimentare ha convenuto AO 1 in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 11'276'534.-. La causa è stata definita in via transattiva nel 2000 con il versamento di 5 miliardi di lire italiane alla massa fallimentare (cfr. inc. OA.96.188 richiamato agli atti).

 

                                  C.   Con la petizione in rassegna, fondata sugli art. 940 CC e 41 segg. CO, AP 2, AP 3 e AP 1 hanno chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione dei titoli di loro proprietà nonché al pagamento di fr. 208'080.90 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n°__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), subordinatamente hanno chiesto in caso di mancata restituzione dei titoli la condanna della convenuta al versamento di un importo da determinare in fase istruttoria al quale aggiungere fr. 208'080.90 e in via ancor più subordinata hanno postulato la condanna della convenuta al versamento di fr. 1'326'211.60 corrispondenti a Lit. 1'500'239’372 oltre interessi, postulando altresì il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al citato PE dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra). In sostanza, gli attori adducono che la banca convenuta era sempre stata al corrente, in ogni caso prima della realizzazione del pegno, che i titoli a suo tempo impegnati non appartenevano alla S__________ ma ai clienti di questa, fra i quali gli attori. Sicché, al momento della realizzazione, avvenuta in contrasto con l’allora commissario ministeriale del fallimento, la convenuta sarebbe espressamente stata informata che tutti i titoli erano di clienti e non della __________ S__________. Per questo motivo, appurata la malafede della banca convenuta e la conseguente invalida costituzione del contratto di pegno nonché del relativo diritto reale, hanno postulato in ordine: la restituzione dei titoli, alternativamente nel caso - avveratosi nella fattispecie - di effettiva vendita degli stessi, il risarcimento del danno da loro subito.

 

                                  D.   La convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 20 ottobre 1997. Essa, tra le altre eccezioni che qui non occorre rammentare, ha dapprima negato di aver saputo, se non dopo l’avvenuta realizzazione delle garanzie, che i titoli dati in pegno non erano di spettanza di G__________ S__________. Quanto alla tempistica e alle modalità della realizzazione del pegno, ha sostenuto la perfetta legittimità ed esigibilità dell’importo mutuato.

 

                                  E.   Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste. All’udienza preliminare del 27 febbraio 2002 la causa OA.1997.00960 è stata congiunta per l’istruttoria con le cause OA.97.959, OA.97.961, OA.97.962 e OA.97.963, avviate da altri clienti della S__________ per fattispecie sostanzialmente identiche. Esperita l’istruttoria, le parti hanno poi declinato di partecipare al dibattimento finale agendato l’8 ottobre 2008, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nel loro memoriale, gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 954'321.33, corrispondenti a Lit 1'079'549'018.64, oltre interessi, per tener conto dei dividendi ricevuti in Italia dalla massa fallimentare della S__________ (EUR 217'268.44 su un valore dei titoli di EUR 653'242.43).

 

                                  F.   Con la sentenza 28 febbraio 2010, il Pretore ha in primo luogo stabilito, con riferimento alle limitazioni del potere di rappresentanza previste dal diritto italiano, che gli attori non avevano dimostrato l’impossibilità per una S__________ italiana di essere proprietaria di titoli suoi propri. Così è anche per quanto riguarda la conseguente messa a pegno di beni propri in favore di C__________, sua casa madre, non risultando questa evenienza vietata dall’atto costituivo o dallo scopo sociale della S__________ né che ciò comportasse un conflitto d’interesse tale da intaccare la validità della costituzione del pegno. Peraltro, che la convenuta fosse in buona fede, sia al momento della sottoscrizione dell’atto di pegno che al momento dell’erogazione del mutuo, lo confermerebbe a detta del Pretore l’atteggiamento da essa tenuto. Infatti, i suoi funzionari si erano premurati di svolgere delle ricerche, verificando il senso e la natura dell’operazione, esaminando altresì la documentazione necessaria al riguardo. La banca conosceva i nominativi delle 10 persone di cui al doc. 12 (cfr. anche doc. 24) e aveva dei riscontri positivi in merito alla proprietà di G__________ S__________. Elementi questi ultimi emergenti dalle dichiarazioni ed allegati forniti dagli organi societari, in particolare il bilancio provvisorio della società così come le risultanze del Formulario A. Tanto più che le circostanze evocate dagli attori, segnatamente il fatto che la datrice del pegno fosse una S__________, che essa avesse chiesto di poter movimentare il deposito titoli, che il suo amministratore M__________ __________ firmasse anche per conto della C__________, non erano tali da imporle una prudenza particolare. In merito, il Pretore ha ricordato come l’operazione in questione non avveniva ex novo, ma era già precedentemente stata concretizzata con la banca __________, superando, di conseguenza, tutti gli strumenti di due diligence di quest’ultimo istituto bancario. Inoltre, al momento dell’avvenuta realizzazione del pegno il credito della convenuta era esigibile, essendo scaduto e debitamente disdetto dalla banca convenuta nei termini contrattuali. Quand’anche provato che al momento della realizzazione dei titoli la convenuta fosse stata informata che questi erano di pertinenza dei clienti di G__________ S__________, ciò non gioverebbe agli attori. L’avverata malafede della convenuta non ha infatti influsso alcuno sul suo diritto di realizzare il pegno (mala fides superveniens non nocet). Di conseguenza, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna carenza nella liquidazione del pegno e tenuto in debito conto la natura forzosa della stessa, il Giudice di prime cure ha, in definitiva, concluso per l’integrale reiezione della petizione.

 

                                  G.   Con l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 954'321.33 più interessi ed accessori, corrispondenti a Lit. 1'079'549'018.64 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti Avre-Lac (Ginevra), protestate le ripetibili di entrambe le istanze. A detta degli attori, la sentenza pretorile sarebbe in sostanza la letterale trascrizione di un caso già giudicato dal Tribunale d’appello (P. c. B.), la cui fattispecie benché simile, non aderirebbe - su più aspetti essenziali - con quella ora in esame. Queste discrepanze sarebbero tali da determinare l’arbitrarietà della decisione del Giudice di prime cure, che avrebbe tratto le proprie conclusioni “in modo superficiale, frettoloso e sommario” non sulle risultanze della fattispecie, ma da quelle dell’altra causa. Gli attori rilevano anzitutto una certa superficialità nell’analisi effettuata dal Pretore riguardo all’accresciuto onere di diligenza spettante alla convenuta nel concludere l’operazione con la S__________, contestando altresì la validità del pegno risultante della malafede della convenuta. In sintesi, a detta degli appellanti, la convenuta sapeva perfettamente che, per la maggior parte, gli averi da mettere a pegno non fossero della S__________ ma di suoi clienti. Ma non solo, essa conosceva altresì perfettamente l’attività svolta dalla S__________ e i suoi scopi societari. Di conseguenza, anche la natura “dannosa” dell’operazione di messa a pegno era nota, oltre che agli attori ed agli altri clienti, anche alla S__________ stessa. Gli appellanti sottolineano inoltre l’illiceità, secondo la legislazione italiana, della messa a pegno di beni appartenenti a clienti da parte di una S__________. La convenuta, al momento della costituzione del diritto di pegno, doveva sapere che i beni concessi in pegno appartenevano a terzi. In particolare, le verifiche poste in atto dai suoi funzionari, di fatto limitate alle dichiarazioni rese da M__________ __________ e basate sui pochi documenti messi a disposizione dalla convenuta, erano state del tutto insufficienti, non avendo, colpevolmente,  la convenuta provveduto agli accertamenti necessari a chiarire, oltre alla provenienza dei capitali della S__________, anche il “retroscena economico” di un’operazione finanziaria di tali dimensioni. Il deposito di quasi 27 miliardi di lire in titoli e capitali, a garanzia di un credito di 22 miliardi di lire, avrebbe al contrario meritato degli accurati approfondimenti. D’altra parte, sarebbe del tutto inusuale che una società di intermediazione mobiliare finanzi attività industriali per il tramite di averi dei propri clienti. Argomento questo confermato dal fatto che la convenuta non si sarebbe neppure allarmata a fronte della richiesta di G__________ S__________, del tutto inconsueta, di poter movimentare il deposito titoli messo a pegno. Inoltre, non è mai stato presentato - né richiesto dalla banca convenuta - il bilancio della S__________, considerato che agli atti si trova unicamente un bilancio della sua società madre, C__________. Inconsistente, per concludere, era anche l’argomentazione del Pretore secondo il quale le verifiche già esperite da __________ sarebbero state sufficienti. In effetti, il rispetto della due diligence non potrebbe basarsi unicamente sull’esistenza di una lista di 11 nomi (dieci persone fisiche nonché la S__________), avendo omesso sia la convenuta che, presumibilmente, la precedente depositaria degli averi, di procedere ad ulteriori accertamenti (ad esempio verificare generalità di tali aventi diritto economico sul conto). Per tutti questi motivi, gli attori postulano l’accoglimento della petizione secondo quanto indicato in ingresso.

 

                                    I.   Delle osservazioni 4 maggio 2010 con cui la convenuta chiede, da par suo, la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

e considerato in diritto:

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Prima di verificare se la fattispecie corrisponde, come ritenuto dal Pretore, a quella già decisa da questa Camera pubblicata in NRCP 2008 pag. 148 (incarto 12.2007.197), o se invece ne diverge in modo sostanziale, come addotto in appello, è necessario chinarsi sul problema della formulazione della domanda di giudizio (petitum) contenuta nella petizione e nelle conclusioni di causa.

 

                                   3.   Giusta l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto legale si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale DTF 137 III 158 consid. 3.1 e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, qualora il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771).

 

                                         Il 14 maggio 2010 la Presidente di questa Camera, rilevato come in concreto si poneva il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento del controvalore di titoli per Lit 1'079'549'018.64 (conclusioni) e gli attori avevano chiesto il pagamento di franchi svizzeri 954'321.33, ha assegnato alle parti un termine scadente il 20 giugno 2010 per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Nelle proprie osservazioni 4 giugno 2010, la parte convenuta ricordando di aver già evocato la questione in sede di osservazioni all’appello, ha postulato l’applicazione dell’art. 84 CO, in virtù delle recenti precisazioni del Tribunale Federale e del conseguente adeguamento della prassi cantonale. Dal canto loro gli attori, nello scritto 18 giugno 2010, ritengono che la norma indicata non sarebbe applicabile all’infuori dei casi derivanti da pretese contrattuali. Di conseguenza, trattandosi nella fattispecie di una pretesa di risarcimento per atto illecito fondata sull’articolo 41 CO ed particolare, essendo lo stesso stato commesso a Lugano sotto l’egida del diritto svizzero, si giustificherebbe il rimborso in valuta svizzera. In ogni caso, gli attori ricordano d’avere sì preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver comunque indicato la valuta originaria, tanto che anche il Pretore l’aveva precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. Oltretutto, l’applicazione dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, potendo il debitore scegliere in quale valuta risarcire il danno da lui subito. Infine, nella denegata ipotesi si applicasse il predetto disposto di legge, tenuto conto dell’entrata in vigore dell’Euro, postulano l’accoglimento della petizione in questa valuta, ovvero EUR 557'540.54 pari a ITL 1'079'549'018.64 al cambio fisso di 1.936.27 stabilito all’entrata in vigore dell’Euro ; pari altresì a fr. 954'321.33 al cambio Lit. 1'000 = fr. 0.884.- del 30.01.1997).

 

                                   4.   È indiscusso che gli attori hanno chiesto in causa l’importo di fr. 954'321.33 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessione in pegno di titoli e valute di sua proprietà da __________ S__________ alla banca convenuta e della successiva realizzazione da parte di quest’ultima dei beni posti a pegno, averi con valuta di riferimento in Lire italiane (Lit). Gli attori hanno quindi fatto valere un credito in valuta straniera - nel frattempo si tratterebbe dell’equivalente in EUR al cambio fisso stabilito alla sua entrata in vigore - postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 con la sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale, per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.1.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). Ciò vale sia in materia di debiti contrattuali sia in materia di pretese extra-contrattuali fondate su atti illeciti (DTF 137 III 158 consid. 3.1 e rif. citati).

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferiscono gli attori nelle proprie osservazioni sono di conseguenza da ritenersi superate alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, che ha ribadito in diverse sentenze la sua volontà di sopprimere la prassi tollerante relativa all’applicazione dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 III 158). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce del resto un formalismo eccessivo (DTF 137 III 158 consid. 5.2.1), essendo l’assenza di un petitum conforme al diritto federale una questione di diritto materiale. Il giudice deve infatti pronunciarsi sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al diritto, come pretenderebbero e postulano in questa sede, in maniera palesemente irrita (art. 321 CPC-TI), gli attori. Né giova loro affermare che la convenuta mai ha sollevato in precedenza, se non in sede di osservazioni all’appello, l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta alle pretese degli attori, negando ogni sua responsabilità e contestando di dover rifondere il benché minimo importo.

 

                                   5.   L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a concludere che la petizione con la quale gli attori chiedono il pagamento in franchi svizzeri di danni causati da un asserito atto illecito della convenuta deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario chinarsi sul suo fondamento. Agli attori rimane beninteso la possibilità di riproporre la petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2.2 non pubblicato in DTF 137 III 158), ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve essere convertito in EUR, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro (DTF 137 III 87 consid. 4).

 

                                   6.   Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 954'321.33 seguono la soccombenza degli attori (art. 148 CPC-TI), i quali rifonderanno alla banca convenuta un’equa indennità per le ripetibili di seconda istanza. Nella commisurazione di tale indennità si tiene conto del fatto che essa ha presentato osservazioni sostanzialmente identiche nelle cinque cause apparentate derivanti dalla medesima operazione bancaria. L’emanazione di cinque sentenze di appello sostanzialmente identiche giustifica anche di tenere al minimo tariffario la tassa di giustizia prelevata in ogni incarto.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 22 marzo 2010 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   5’000.-

                                         b) spese                                                      fr.       100.-

                                         totale                                                            fr.    5’100.-

 

                                         già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido, con obbligo di versare alla controparte sempre in solido fr. 11’000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     , 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.