Incarto n.
12.2010.70

Lugano

26 aprile 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.707 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con azione (recte: petizione) 7 novembre 2007 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata a rendergli conto, includendo ed esibendo i rispettivi conferimenti d’ordine, di tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 alla matricola n. __________ nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________ (non più menzionato nelle conclusioni), __________, __________ (non più menzionato nelle conclusioni), __________ e __________ inclusi, a comunicargli se e quali sottoconti aveva aperto oltre a quelli indicati e a rendergli conto in merito alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti, come pure a comunicargli con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 marzo 2010 ha integralmente respinto;

 

appellante l'attore con atto di appello 25 marzo 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 29 aprile 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   AP 1, cittadino __________ domiciliato in __________, è stato titolare presso la succursale __________ della società svizzera AO 1 del conto n. __________, suddiviso quanto meno nei sottoconti compresi fra i n. __________ e i n. __________, __________, __________, __________ e __________ inclusi.

                                         La relazione bancaria è stata da lui chiusa il 3 gennaio 2003.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1, dichiarandosi vittima di un vero e proprio “saccheggio” da parte della banca, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 chiedendo che quest’ultima, che a suo dire sino ad allora gli aveva fornito solo in parte le informazioni e la documentazione richieste, fosse condannata a rendergli conto, includendo ed esibendo i rispettivi conferimenti d’ordine, di tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 al conto n. __________ nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________ (non più menzionato nelle conclusioni), __________, __________ (non più menzionato nelle conclusioni), __________ e __________ inclusi, a comunicargli se e quali sottoconti aveva aperto oltre a quelli indicati e a rendergli conto in merito alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti, come pure a comunicargli con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti.

 

 

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese nonché l’indennità ripetibile di fr. 15'000.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che la convenuta già prima dell’inoltro della causa aveva ampiamente e ripetutamente evaso la richiesta di rendiconto in merito alla documentazione relativa a tutte le transazioni avvenute sui conti e in merito ai contratti di credito conclusi e firmati dall’attore, che non poteva pertanto più essere azionata. Egli ha quindi escluso che l’attore potesse ottenere la consegna della documentazione comprovante i conferimenti d’ordine, ed in particolare dei formulari denominati “ordini di borsa”: questi ultimi, pur rientrando tra i documenti che teoricamente potevano essere oggetto del rendiconto, non erano in effetti mai stati chiesti alla convenuta prima dell’inoltro della causa. Per questo medesimo motivo, ossia per l’assenza di una preventiva richiesta all’indirizzo della banca (disattesa almeno parzialmente), nemmeno era infine possibile accogliere la domanda volta a sapere con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, la convenuta aveva stipulato contratti a carico ed a favore dell’attore ed a rendere conto in merito al contenuto di tali contratti, come pure quella volta a sapere se e quali sottoconti fossero stati aperti oltre a quelli indicati e a rendere conto in merito alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti, tanto più che l’attore aveva in ogni caso già avuto conferma del fatto che non esistevano altri sottoconti.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Egli osserva che l’inoltro dell’azione di rendiconto si era reso necessario per il fatto che la convenuta, pur essendo stata sollecitata in tal senso prima dell’avvio della causa, non aveva in realtà provveduto in modo completo ed esplicativo a fornirgli la documentazione e le informazioni richieste, come del resto era stato confermato in sede testimoniale anche dai suoi legali e consulenti (avv. E__________ __________ e dott. A__________ __________ di D__________ __________): nulla permetteva così di concludere che la domanda di rendiconto fosse nel frattempo già stata evasa. A suo dire, tra le richieste da lui formulate a suo tempo, almeno parzialmente disattese dalla convenuta e giustamente riproposte in causa, vi era in particolare anche quella relativa agli “ordini di borsa”, poco importando se la terminologia utilizzata dai suoi legali o consulenti di allora fosse stata “distinta e forse non precisa al cento per cento”, tanto più che il suo legale __________ (avv. B__________ __________) aveva in ogni caso riferito di aver preteso la consegna dei conferimenti d’ordine. Contestato è infine anche l’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate dal giudice di prime cure, ritenuto sproporzionato alla luce della limitata istruttoria esperita, anche perché lo stesso era stato determinato erroneamente in base ad una stima aleatoria del possibile valore di un’eventuale causa di risarcimento (di circa fr. 29'000'000.-) indicata in una domanda di estensione dell’azione poi respinta dal Pretore.

 

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   7.   In base al diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie nonostante la lite denoti elementi di internazionalità (cfr. allegato 1 della documentazione prodotta in edizione dall’attore; cfr. pure art. 117 LDIP), il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato (art. 400 cpv. 1 CO). Il diritto di rendiconto, che perdura anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, mira a permettere al mandante di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento danni (Fellmann, Berner Kommentar, n. 19 seg. ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 segg. ad art. 400 CO; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 5.2.3, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 8.2; II CCA 12 marzo 2008 inc. n. 12.2007.101). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al mandante (Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 400 CO; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.84, 24 maggio 2007 inc. n. 12.2006.101 pubbl. in NRCP 2007 p. 382, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 23 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.52). Esso si estende in particolare anche alla consegna dei documenti giustificativi, nella misura in cui siano esistenti (Fellmann, op. cit., n. 28 ad art. 400 CO; II CCA 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 23 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.52), ed alla consegna, in copia, dei supporti (appunti, bozze, ecc.) creati dallo stesso mandatario allo scopo di poter eseguire l’incarico affidatogli (Fellmann, op. cit., n. 136 ad art. 400 CO).

 

 

8.Con la prima censura d’appello l’attore rimprovera in sostanza al Pretore di aver ritenuto che la convenuta già prima dell’inoltro della causa aveva evaso la richiesta di rendiconto in merito alla documentazione relativa a tutte le transazioni avvenute sui conti e in merito ai contratti di credito conclusi e firmati dall’attore, quando in realtà la stessa non sarebbe stata adempiuta in modo completo ed esplicativo. La censura dev’essere disattesa siccome irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). Nel querelato giudizio il Pretore ha in effetti diffusamente e dettagliatamente spiegato le ragioni per cui si poteva e doveva concludere che il rendiconto su quelle questioni era già stato fornito (in modo completo) prima dell’inoltro della causa, specificando in particolare quanto segue: che l’attore non aveva contestato e con ciò aveva implicitamente ammesso di aver ricevuto tutta la corrispondenza fino al 30 luglio 2001 al suo domicilio (risposta p. 4 e replica p. 1 seg.), ritenuto che la successiva corrispondenza, trattenuta in banca, era stata da lui prelevata (quella fino al 18 giugno 2002, doc. 21), rispettivamente, come da lui implicitamente ammesso (doc. B), gli era stata trasmessa per posta (quella fino al 4 ottobre 2002); che dai documenti agli atti (doc. 3 e 4 e plico doc. 1) e dalla testimonianza dell’avvocato della banca P__________ __________ (p. 2 segg.) risultava che la convenuta aveva ossequiato anche a tutte le richieste avanzate nei primi mesi del 2003 dall’avv. E__________ __________, tanto che al termine dello scambio di corrispondenza gli unici documenti di cui quest’ultima lamentava l’assenza erano i “certificati di clearing” (lettera 20 maggio 2003 nel plico doc. 1 e teste P__________ __________ p. 2); che la convenuta, così richiesta da D__________ __________, si era poi attivata a ricercare questi “certificati di clearing”, che invero nemmeno sarebbero stati soggetti a rendiconto (siccome emessi da terze entità), e, laddove li aveva reperiti, li aveva messi a sua disposizione nel novembre 2003/gennaio 2004 (lettere 20 novembre e 22 dicembre 2003 e 22 gennaio 2004 nel plico doc. 1 e teste P__________ __________ p. 3); che dalla corrispondenza tra la convenuta e D__________ __________ era emerso che quest’ultima aveva ammesso che l’attore le aveva già sottoposto gli avvisi di accredito e addebito, gli avvisi di entrata e uscita dei titoli dal deposito (conteggi borsa) e gli estratti conto e patrimoniali (lettere 13 ottobre, 27 ottobre e 3 novembre 2003 nel plico doc. 1); e che l’avvenuta messa a disposizione dell’attore della documentazione relativa alle operazioni eseguite sui conti e del contratto di credito lombard era pure dimostrata dalla voluminosa documentazione allegata alla denuncia penale inoltrata dall’attore il 24 dicembre 2004 (cfr. denuncia penale con gli allegati da 1 a 222 nell’incarto penale richiamato), che gli aveva permesso di sostanziare nel dettaglio le accuse mosse alla banca.

 

      Nel gravame l’attore, venendo meno al suo onere di motivazione, non si è però assolutamente confrontato con questa ampia argomentazione pretorile, per altro nemmeno menzionata, né ha con ciò spiegato per quali ragioni la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Egli si è più che altro limitato a sostenere che la sua tesi dell’incompletezza dell’informazione ricevuta sarebbe stata confermata in sede testimoniale dai suoi legali (avv. E__________ __________ p. 3) e consulenti (dott. A__________ __________, di D__________ __________, p. 3). Ora, a parte il fatto che la deposizione - per altro generica - della teste avv. E__________ __________, la quale si riferiva alle informazioni richieste fino all’estate 2003, è stata smentita dai documenti agli atti e dalla testimonianza di P__________ __________ menzionati dal Pretore, di per sé neppure censurati in questa sede, e comunque era superata dal fatto che altre informazioni erano poi state fornite a D__________ __________; ed a parte il fatto che la deposizione - altrettanto generica - del teste dott. A__________ __________, che si riferiva alle informazioni richieste nell’inverno 2003/2004 e meglio ai “certificati di clearing”, che per altro nemmeno avrebbero pacificamente dovuto essere oggetto del rendiconto, è stata a sua volta smentita dai documenti agli atti e dalla testimonianza di P__________ __________ menzionati dal Pretore, di per sé pure non censurati in questa sede, resta in ogni caso il fatto che l’attore non ha censurato né di aver visionato tutta la corrispondenza fino al 4 ottobre 2002, né che D__________ __________ aveva ammesso che costui le aveva già sottoposto tutta una serie di documenti (avvisi di accredito e addebito, avvisi di entrata e uscita dei titoli dal deposito - conteggi borsa e estratti conto e patrimoniali), né che l’avvenuta messa a disposizione della documentazione relativa alle operazioni avvenute sui conti e del contratto di credito lombard era comunque stata dimostrata dalla voluminosa documentazione allegata alla denuncia penale inoltrata dall’attore il 24 dicembre 2004. In tali circostanze non è possibile rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il Pretore.

 

                                   9.   L’attore ribadisce in seguito il buon fondamento della richiesta volta alla consegna della documentazione comprovante i conferimenti d’ordine ed in particolare dei formulari denominati “ordini di borsa”, rilevando che questi documenti da una parte potevano essere oggetto del rendiconto e dall’altra erano senz’altro stati chiesti alla convenuta prima dell’inoltro della causa, sia pure con una terminologia forse non del tutto precisa. La censura merita di essere accolta. È innanzitutto indiscutibile che quei documenti, che erano stati allestiti dalla consulente bancaria dell’attore __________ dopo aver ricevuto il relativo ordine telefonico del cliente (cfr. teste __________ p. 2) e riportavano con ciò i termini dell’ordine ricevuto, possano essere oggetto di una domanda di rendiconto siccome trattasi di giustificativi o di supporti cartacei allestiti dal mandatario allo scopo di eseguire l’ordine affidatogli (Fellmann, op. cit., n. 28 e 136 ad art. 400 CO): nelle sue osservazioni la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non ha del resto censurato questo assunto pretorile, limitandosi ad affermare che si trattava di semplici documenti interni. Contrariamente a quanto ritenuto - senza per altro che la questione fosse mai stata in precedenza sollevata dalle parti - dal giudice di prime cure (che nell’occasione ha interpretato in modo troppo formale l’avviso dottrinale di Fellmann, op. cit., n. 88 ad art. 400 CO), poco importa invece se la richiesta di produzione di quei documenti sia o meno stata formulata prima dell’inoltro della causa, la richiesta preventiva (disattesa almeno parzialmente) non costituendo in realtà una condizione o un presupposto per l’inoltro della successiva azione giudiziaria. Oltretutto la messa a disposizione dei giustificativi delle operazioni eseguite sul conto nemmeno costituiva una richiesta nuova, essendo già stata in parte formulata dall’attore nella fase preprocessuale tramite il suo legale tedesco (cfr. lettera 27 luglio 2005 nel plico doc. 1; cfr. pure teste avv. B__________ __________ p. 2).

 

 

                                10.   Per questo stesso motivo, ossia per il fatto che la richiesta preventiva (disattesa almeno parzialmente) non costituisce in realtà una condizione per l’inoltro della successiva azione giudiziaria, deve parimenti essere accolta la richiesta attorea volta a sapere con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, la convenuta aveva stipulato contratti a carico ed a favore dell’attore, rispettivamente a rendere conto in merito al contenuto di tali contratti, respinta a suo tempo dal Pretore proprio nella sola convinzione - erronea - che la preventiva richiesta costituisse un presupposto per l’azione giudiziaria.

                                         Diversa è invece la soluzione per l’ultima richiesta dell’attore, quella volta a sapere se e quali sottoconti fossero stati aperti oltre a quelli indicati e a rendere conto in merito alle operazioni che si erano svolte attraverso tali conti. La stessa era in effetti stata respinta dal giudice di prime cure non solo per l’assenza di una preventiva richiesta, ma anche per il motivo abbondanziale che l’attore già aveva avuto conferma del fatto che non esistevano altri sottoconti oltre a quelli per i quali il 31 dicembre 2002 aveva dato ordine di chiusura e trasferimento degli averi presso un altro istituto bancario (cfr. fax 26 marzo 2003 nel plico doc. 1). Visto che, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 309; II CCA 25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49, 9 marzo 2012 inc. n. 12.2010.154), e che in concreto questa seconda argomentazione pretorile non è stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura, su questo punto, deve senz’altro essere dichiarata irricevibile.

 

 

                                11.   Con l’ultima censura d’appello l’attore contesta infine l’entità della tassa di giustizia (fr. 8'000.-) e delle ripetibili (fr. 15'000.-) poste a suo carico in prima istanza, ritenendola sproporzionata alla luce della limitata istruttoria esperita e dichiarando di non condividere il criterio utilizzato dal Pretore per la loro fissazione. In realtà il criterio adottato dal giudice di prime cure per la quantificazione di quegli importi è corretto, egli avendo giustamente determinato il valore litigioso dell’azione di rendiconto sulla base della pretesa per la quale le informazioni erano state richieste (TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in RtiD I-2009 12c pag. 605; II CCA 12 marzo 2008 inc. n. 12.2007.101, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191) e, visto l’ingentissimo valore così risultato, avendo poi provveduto a quantificare l’ammontare delle ripetibili mediando l’onorario dovuto secondo il valore con quello dovuto secondo il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 150; Rep. 1991 p. 517). Ma, a prescindere da quanto precede, la censura sarebbe stata in ogni caso irricevibile, l’attore non avendo assolutamente indicato gli importi che a suo dire sarebbero stati congrui, il fatto di ritenere semplicemente sproporzionate le somme attribuite in prima sede non costituendo una valida domanda d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI (II CCA 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141, 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202, 12 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.56, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 seg. ad art. 309).

 

 

                                12.   Ne discende, in parziale accoglimento del gravame e con ciò della petizione, che la convenuta è tenuta ed esibire all’attore i conferimenti d’ordine (e meglio i formulari definiti “ordini di borsa”) relativi a tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 al conto n. __________ nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________, __________ e __________ inclusi, nonché a comunicargli con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti.

                                         Incontestabile il carattere pecuniario dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in RtiD I-2009 12c pag. 605), nel caso di specie la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando che per la loro quantificazione - tenendo anche qui conto dei criteri già applicati dal Pretore - si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che l’azione di rendiconto verteva su informazioni relative a presunti comportamenti irregolari ascritti alla convenuta, per i quali l’attore riteneva di poter far valere una pretesa in risarcimento del danno di oltre fr. 29'500'000.- (cfr. doc. A e le lettere 23 gennaio 2004 e 22 marzo 2005 nel plico doc. 1; cfr. pure la testimonianza dell’avv. B__________ __________ p. 1 e la domanda di estensione dell’azione 13 dicembre 2007).

 Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 25 marzo 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 marzo 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      AO 1 è condannata ad esibire a AP 1 i conferimenti d’ordine (e meglio i formulari denominati “ordini di borsa”) relativi a tutte le operazioni che erano state eseguite dal 1° luglio 2001 alla matricola n. __________ nonché ai sottoconti compresi fra il n. __________ e i n. __________, __________ e __________ inclusi.

                                         §§    AO 1 è condannata a comunicare a AP 1 con quali istituzioni e banche, anche proprie affiliate, aveva stipulato contratti a suo carico ed a suo favore ed a rendergli conto in merito al contenuto di tali contratti.

                                         2.     La tassa di giustizia, di fr. 8’000.-, e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 7'500.- per parti di ripetibili.

                                     

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  20’900.-

                                         b) spese                                                      fr.       100.-

                                         Totale                                                           fr.  21’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 10'000.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).