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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2008.210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con petizione 2 aprile 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 500'000.– (Euro 323'313.–) oltre interessi;
e ora sull'istanza di restituzione in intero che l'attore ha formulato il 15 febbraio 2010, avversata dalla società convenuta, e che il Pretore ha respinto con decreto 11 marzo 2010;
appellante l'attore con atto di ricorso 1° aprile 2010 dove postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero, protestate tasse, spese e ripetibili (oltre IVA) di prima e di seconda istanza;
mentre la società convenuta, con osservazioni 11 maggio 2010, chiede la reiezione del gravame e, conseguentemente la conferma del decreto impugnato, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto 6 aprile 2010 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto, e considerato in diritto:
1. AO 1 è una società attiva nella consulenza, nell'intermediazione e nella stipulazione di contratti di assicurazioni per conto di terzi, che propone fra l'altro prodotti finanziari di M__________ (già: __________) strutturati quali investimenti di fondi a carattere assicurativo. Per il tramite di AO 1, nel corso del 2002, AP 1 si è appunto interessato a questo tipo di investimento, conclusosi poi con la stipulazione di due polizze assicurative sulla vita. Constatato che come tale l'investimento aveva un'evoluzione negativa, AP 1 ha disdetto in data 4 aprile 2005 (edizione doc. I) la polizza -e relativo investimento- emessa dalla compagnia assicurativa C__________ (di seguito: C__________), scadente il 31 ottobre 2012 (edizione doc. II). Auspicando in un miglioramento, ha per contro mantenuto la polizza della compagnia assicurativa S__________ (di seguito: S__________), il cui investimento scadeva la prima volta il 29 gennaio 2010 (edizione doc. II).
2. In questo contesto, con petizione del 2 aprile 2008 AP 1 ha avanzato nei confronti di AO 1 una richiesta di risarcimento danni di complessivi fr. 500'000.– (Euro 323'313.–) oltre interessi per violazione delle norme di diligenza sul mandato e, a titolo subordinato, per atto illecito. L'attore ha segnatamente quantificato in fr. 145'000.– (Euro 95'000.–) la perdita subita al momento della rescissione della polizza C__________, e stimato in Euro 228'313.– (stato al 23 gennaio 2010) quella prevista alla scadenza della polizza S__________. La società convenuta vi si è opposta, contestando sia una responsabilità contrattuale, non essendo mai sorto un contratto in tal senso fra le parti, sia una sua responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 41 CO.
3. Il Pretore si è pronunciato sulle prove notificate dall'attore all'udienza preliminare - la società convenuta non avendo notificato alcunché - con ordinanza del 6 novembre 2008, fra l'altro ammettendo la perizia (pag. 1 e 2) intesa al chiarimento della documentazione contrattuale e dell'operatività dei citati investimenti assicurativi, così come alla bontà degli investimenti effettuati per conto dell'attore e del danno da lui patito (verbale udienza preliminare 20 ottobre 2008, pag. 1 e lista notifica prove allegata, pag. 4). Il 20 maggio 2009 l'attore si è visto assegnare un termine di 30 giorni per inoltrare le domande peritali (verbale 20 maggio 2009, pag. 9) che, prorogato a due riprese (ordinanze 28 maggio e 20 agosto 2009, nel fascicolo “corrispondenza”), il Pretore ha poi accertato essere trascorso infruttuoso (ordinanza 28 settembre 2009, nel fascicolo “corrispondenza”). Chiusa l'istruttoria, il dibattimento finale è stato fissato per venerdì 5 febbraio 2010 (verbale 10 novembre 2009, pag. 11) che, su richiesta del 21 gennaio 2010 dell'attore, è stato per finire posticipato a lunedì 22 febbraio 2010 (ordinanza 21 gennaio 2010, nel fascicolo “corrispondenza”).
4. Con istanza di restituzione in intero 15 febbraio 2010, ricordato che in sede di petizione si era riservato di quantificare l'esatto danno patito a dipendenza delle risultanze istruttorie, l'attore ha chiesto di acquisire agli atti le comunicazioni 22 gennaio (doc. S) e 12 febbraio 2010 (doc. T) che attestavano i valori accertati e definitivi della polizza S__________ - scaduta appunto il 29 gennaio 2010 - e di quella C__________ (pag. 3). Conseguentemente, a dipendenza di questi due documenti, l'attore ha chiesto che le domande di giudizio siano riformulate nel senso di condannare la società convenuta a pagare complessivi Euro 322'608.79 oltre interessi al 5% che decorrono, con riferimento alla polizza vita S__________ su Euro 257'000.– dal 29 gennaio 2002 al 23 aprile 2010 e su Euro 242'210.41 dal 24 aprile 2010 in poi e, con riferimento alla polizza C__________, su Euro 255'000.– dal 15 aprile 2002 al 5 aprile 2005 e su Euro 80'398.38 dal 6 aprile 2005 in poi (pag. 6).
La società convenuta vi si è opposta precisando che la scadenza della polizza S__________ era prevista per il 29 gennaio 2082 mentre la data del 29 gennaio 2010 riguardava la prima scadenza dell'investimento ad essa legato, e che l'attore conosceva già sin dall'inizio della vertenza. Il doc. S e il doc. T, quest'ultimo fondato su documenti che risalivano al 2005 e che riguardavano solo la polizza C__________, erano stati emessi su specifica richiesta dell'attore, a fronte di un dibattimento finale già fissato e di cui egli ne aveva chiesto il posticipo adducendo motivi di sovraccarico di lavoro. Non essendosi attivato nel procurarseli prima e producendoli nel corso dello scambio degli allegati, l'attore si era dimostrato negligente. La tempistica inoltre, dava adito a dubbi e perplessità anche sotto il profilo del comportamento processuale che egli aveva assunto (osservazioni 23 febbraio 2010, pag. 2). L'istanza di restituzione in intero andava pertanto respinta.
5. Il Pretore ha respinto l'istanza in esame con decreto 11 marzo 2010. Da escludere, anzitutto, l'esistenza di fatti nuovi e di nuove prove riferiti alla polizza C__________, essendo stata disdetta prima ancora della petizione e ritenuto -oltretutto- che la relativa documentazione da acquisire e che accompagnava il doc. T risaliva al 2005. Per il primo giudice poi, la pretesa scadenza della polizza S__________ non costituiva una “novità” ai sensi dell'art. 138 CPC, in quanto si trattava di una circostanza nota e prevedibile per l'attore che, scegliendo ciò nonostante di avviare anzitempo la causa, si era mostrato negligente.
6. Con appello del 1° aprile 2010, AP 1 afferma che l'istanza di restituzione in intero non era volta a provare la scadenza della polizza S__________ -come ritenuto dal Pretore- bensì il relativo saldo di riscatto e la quantificazione del danno finale comunicatigli solo con scritti 22 gennaio (doc. S) e 12 febbraio 2010 (doc. T). Bisognava poi prescindere dal fatto che parte dei relativi allegati risalivano all'anno 2005. Visto che non esistevano prima, le modalità di calcolo descritte nei doc. S e T costituivano dei nova autentici (“echte Nova”: appello, pag. 5 n. 1), ciò che escludeva una sua negligenza (appello, pag. 7 n. 2.1). La causa era stata avviata per limitare i danni che il cattivo investimento propostogli dalla società convenuta gli stava causando, e sulla base di tutte le prove a quel momento disponibili (appello, pag. 8 n. 2.2). Infine, come tale, l'azione non aveva subìto alcuna modifica, in quanto si fondava sullo stesso complesso dei fatti e rientrava pertanto nel campo di applicazione dell'art. 75 CPC (appello, pag. 10 n. 3).
La società convenuta propone la reiezione dell'appello, rinviando alle tesi di fatto e di diritto esposte nelle osservazioni che aveva formulato all'istanza di restituzione in intero.
7. Secondo l'art. 78 CPC, l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice (art. 88 lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138 CPC) (II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 8).
La procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell'interesse di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag. 99 consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 138 m. 9; II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 9).
Ciò posto, l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC), ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC). Questo istituto costituisce un'eccezione alla massima dell'eventualità, che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA, 26 giugno 2009 [12.2008.180]).
8. Con riferimento alla polizza C__________, il Pretore ha escluso l'esistenza di fatti e prove nuovi giusta l'art. 138 CPC in quanto la stessa era stata rescissa dall'attore prima di inoltrare la petizione, tant'è che già in quella sede egli aveva allegato sia la somma incassata dal riscatto che il danno patito. Inoltre, i dati di cui al doc. T erano desunti da documenti che risalivano all'anno 2005 (decreto impugnato, pag. 3). Se non che, con questa argomentazione l'appellante non si confronta nemmeno. Di modo che, da questo punto di vista l'appello sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). Invero, l'interessato -pare di comprendere- tenta di fare astrazione della disdetta 4 aprile 2005 riferita alla polizza C__________ e riconduce alla scadenza della polizza S__________ la sua oggettiva possibilità di conoscere il danno definitivo. E, di per sé, la richiesta di risarcimento è in effetti stata formulata quale pretesa globale e unitaria. Risulta nondimeno incontestabile che essa trae origine da due polizze distinte fra loro (petizione, pag. 3) fondate su contratti distinti (cfr. edizione doc. I, e doc. I), giunte a termine per ragioni e in tempi diversi (appello, pag. 9 in mezzo) e con conseguenze altresì diverse. Tanto che -come evidenziato dal Pretore- in sede di allegato introduttivo, l'attore medesimo affermava di essere riuscito a recedere dalla polizza C__________, incassando Euro 160'000.–, con una perdita compresa penale e spese, di Euro 95'000.– (petizione, pag. 5 in mezzo).
Con riferimento al doc. T e ai relativi allegati 1, 2 e 3 si aggiunga per il resto che, oltre a riguardare la sola polizza C__________ (cfr. doc. T, tabella a pag. 1 in basso), è lo stesso appellante a precisare che è ben vero che gli allegati nr. 1, nr. 2 e nr. 3, sono risalenti al 2005, così come peraltro è vero che tali allegati figurano già agli atti poiché prodotti in Ia Edizione documenti da M__________ in re polizza C__________ (appello, pag. 6 in basso). Ciò che è, in effetti, il caso (doc. I: plico relativo all'investimento n° __________, in particolare pag. 9) fermo restando che da questo punto di vista -e diversamente da quanto sostiene l'appellante (appello, pag. 7 in alto)- le “modalità di calcolo” indicate nella relativa lettera doc. T, non aggiungono nulla di più. Di modo che, nel merito l'appello andrebbe comunque respinto.
9. Per quanto attiene l'investimento legato alla polizza assicurativa S__________, in sé il Pretore ha considerato che come tale la scadenza intervenuta il 29 gennaio 2010 costituiva un evento nuovo. Nondimeno, trattandosi di circostanza che risultava prevedibile per l'attore già all'avvio della causa, non costituiva una novità come inteso dall'art. 138 CPC. Inoltre, rinunciando di attendere la scadenza dell'investimento prima di dare avvio alla causa l'attore aveva dimostrato negligenza (decreto impugnato, pag. 3 e seg.).
a) L'appellante sostiene anzitutto di non avere voluto provare la scadenza della polizza S__________ -come avrebbe ritenuto il Pretore- bensì il danno finale causato dall'investimento complessivo cui egli aveva acconsentito (appello pag. 5 n. 1, nel mezzo), confermando nondimeno che tale scadenza è l'evento che ha reso possibile l'accertamento definitivo del saldo della polizza a favore dell'attore ed il relativo importo di riscatto (appello, pag. 5 n. 1, verso il basso). Diversamente da quanto egli lascia sottintendere, il Pretore non ha affatto considerato che determinante fosse la data di scadenza come tale -indicata è vero nella petizione- ma che quell'evento si era nel frattempo realizzato (“è indubbio che, nel corso di causa, si è verificato un fatto nuovo (ovvero la scadenza della polizza)”: decreto impugnato, pag. 3 in mezzo). E, per stessa ammissione dell'appellante, le comunicazioni 22 gennaio (doc. S) e 12 febbraio 2010 (doc. T) sono la conseguenza diretta dell'intervenuta scadenza legata alla polizza S__________. Sotto questo profilo, l'appello va quindi disatteso.
b) L'appellante afferma poi che i doc. S (scritto 22 gennaio 2010) e T (scritto 12 febbraio 2010) costituiscono dei “nova” autentici poiché non esistevano durante lo scambio degli allegati, fatto questo che esclude a priori una sua negligenza (appello, pag. 5 n. 1, in basso; pag. 7 n. 2.1). Ora, nella misura in cui l'interessato fa riferimento alla lettera del 12 febbraio 2010, giova rammentare che il doc. T e i relativi allegati (1, 2 e 3) riguardano solo la polizza C__________, il marginale accenno alla polizza S__________ limitandosi in effetti a rinviare allo scritto 22 gennaio 2010 di cui al doc. S: e, sui motivi per cui la sua disdetta non costituisce “novità” ai sensi dell'art. 138 CPC, già si è detto (sopra, consid. 8). Da questo punto di vista pertanto, la questione non merita ulteriore disamina.
Per quanto attiene i valori desumibili dal doc. S e dal relativo allegato A, riferiti alla polizza S__________, essenziale è che -come visto (sopra, consid. 9a)- esso trae origine dalla realizzazione della scadenza dell'investimento legato alla polizza S__________, subentrata il 29 gennaio 2010. Ed è appunto poiché l'attore aveva inoltrato petizione allorquando era consapevole che l'investimento nella polizza sarebbe scaduto in una data futura ben precisa (decreto impugnato, pag. 3 in basso), fatto quest'ultimo ribadito dal medesimo appellante davanti a questa Camera (appello, pag. 9 n. 2.2, in alto), che il Pretore ha escluso si potesse parlare di uno sviluppo imprevisto intervenuto in epoca successiva allo scambio degli allegati introduttivi, in analogia a quanto ammesso dalla prassi vigente in materia (decreto impugnato, pag. 3 in basso). La censura pertanto, va altresì respinta.
c) L'appellante nega di avere scelto di dare avvio alla causa in esame per motivi di tattica processuale, adducendo di avere agito in tal senso per necessità e nell'intento di preservare i suoi interessi da ulteriori danni dovuti alle ingenti perdite (appello, pag. 8 n. 2.2, in mezzo). Ma, quantomeno con riferimento alla polizza S__________, nulla agli atti indica l'esistenza di un stato di necessità tale da avergli imposto di agire prima del 29 gennaio 2010 nei confronti della società convenuta. Dovendosi escludere esigenze oggettive in tal senso, l'avvio della relativa causa non può che essere ricondotto a una -foss'anche in apparenza comprensibile- ma comunque libera scelta dell'attore con le conseguenze che ciò comporta. In questo senso appunto va scorta -come ritenuto dal Pretore (decreto impugnato, pag. 4 in alto)- una sua negligenza.
L'appellante obietta di essersi procacciato con la dovuta diligenza tutti i documenti di cui all'epoca poteva disporre (appello, pag. 8 verso il basso). Ora, è ben vero che dalla parte cui incombe l'onere di procacciarsi i mezzi di prova a sostegno delle sue pretese non si può certo pretendere l'impossibile e che pensi a tutte le possibili evenienze che potrebbero tornarle di utilità ai fini della lite (Rep. 1985, pag. 99 in alto). Nel caso concreto tuttavia, la scelta di procedere in giudizio quasi due anni prima rispetto alla scadenza dell'investimento di cui alla polizza S__________ escludeva a priori che l'attore potesse contare sui valori effettivi di riscatto validi il 29 gennaio 2010. A ciò si aggiunga poi che, oltretutto l'attore ha persino rinunciato alla perizia intesa -anche- ad accertare il danno patito (sopra, consid. 3). Un siffatto atteggiamento, inteso a volutamente anticipare i tempi di avvio di una causa, salvo avvalersi poi dell'istituto della restituzione in intero per ovviare agli svantaggi di tale scelta rivendicando l'esistenza di fatti nuovi e nuove prove, non merita però tutela. Da questo punto di vista, è altresì sintomatico che l'attore si sia potuto avvalere di questo strumento contestualmente ad una sua richiesta di posticipo del dibattimento finale già fissato (sopra, consid. 3). Infondato, l'appello va per finire respinto.
10. L'appellante rimprovera infine al Pretore di essere, a torto, partito dal presupposto che egli avesse mutato la sua azione giusta l'art. 74 CPC, e afferma che la sua richiesta costituiva un mero completamento di fatti ai sensi dell'art. 75 CPC (appello, pag. 10 n. 3). Resta il fatto che la “diversa formulazione” della domanda di giudizio posta dall'attore, non a caso si fondava sui doc. S e T ed è stata richiesta contestualmente all'istanza di restituzione in intero (pag. 6) che ne postulava l'ammissione agli atti. In questo contesto, dovendosi -come visto- respingere quell'istanza in quanto non adempie ai requisiti di cui all'art. 138 CPC, la critica rivolta all'ipotesi di una mutazione d'azione non ha portata pratica. In tal senso quindi, non è nemmeno dato a vedere in che modo il giudizio del Pretore possa essere censurato. L'appello, privo di pertinenza, va pertanto respinto anche da questo punto di vista.
11. In definitiva, l'appello deve così essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili, queste ultime tuttavia commisurate all'impegno richiesto per la comparsa scritta 11 maggio 2010 della società convenuta (1 pagina), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso di fr. 500'000.– (Euro 323'313.–) è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC. La LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 1° aprile 2010 di AP 1, __________, è respinto.
2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'000.–
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 200.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).