Incarto n.
12.2010.75

Lugano

7 maggio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.199 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 8 novembre 2004 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 106'997.60 (di cui fr. 74'688.85 soggetti alle deduzioni sociali a carico del lavoratore) oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 95'743.35 (di cui fr. 66'273.60 soggetti alle deduzioni sociali a carico del lavoratore), domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 230'269.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 81'049.- oltre interessi;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 11 marzo 2010 con cui ha accolto la petizione per fr. 43'377.55 (di cui fr. 21'221.75 soggetti alle deduzioni sociali a carico del lavoratore) oltre interessi ed ha respinto la domanda riconvenzionale;

 

appellante la convenuta con atto di appello 15 aprile 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione solo per fr. 22'155.80 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con scritto 26 maggio 2010, pur contestando il gravame, ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   AO 1 ha collaborato con AP 1 in qualità di perito di automobili e di natanti dal 1° giugno 2001 al 20 dicembre 2003, dapprima a titolo di lavoratore dipendente e dal 1° novembre 2003 con lo statuto di mandatario indipendente (in tal senso, cfr. pure risposta p. 4 e 10 e conclusioni p. 9).

                                         In base all’accordo di collaborazione tra le parti (doc. C, allestito invero in previsione della sua sola attività quale indipendente), che non è stato sottoscritto ma che di fatto è poi in generale stato applicato nei loro rapporti, al collaboratore, oltre alla totalità delle spese di trasferta, era dovuto il 55% (dal 2003 il 60%) delle somme nette da lui fatturate, senza IVA e altri costi, ritenuto che gli oneri sociali e le quote assicurative erano pure a suo carico.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi ridotto in sede conclusionale da fr. 106'997.60 a fr. 95'743.35 (di cui fr. 66'273.60 soggetti alle deduzioni sociali a carico del lavoratore). Egli, per il periodo in cui ha collaborato in qualità di lavoratore dipendente, ha in sostanza preteso la rifusione degli oneri sociali asseritamente dedotti due volte dalla convenuta (fr. 39'683.45 lordi), il pagamento dell’indennità per vacanze mai corrisposta (fr. 26'590.15 lordi) e il versamento dei contributi padronali sulla polizza LPP conclusa a suo favore mai versati (fr. 8'313.95 netti). Per il periodo in cui ha collaborato in qualità di mandatario indipendente, ha per contro chiesto il saldo dell’onorario dovuto a fronte delle somme da lui fatturate (fr. 21'155.80 netti).

 

 

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che nella remunerazione concordata in ragione del 55% rispettivamente del 60% del fatturato netto erano compresi i contributi sociali del datore di lavoro, mai esposti due volte, e l’indennità per vacanze, mentre che il premio per la polizza LPP a favore dell’attore doveva rimanere interamente a suo carico. Il saldo dell’onorario non era per contro dovuto, in quanto determinante era allora quanto incassato e non più quanto fatturato. Essa ha inoltre presentato una domanda riconvenzionale.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, oltre ad aver respinto la domanda riconvenzionale della convenuta, condannata altresì alla rifusione dei rispettivi oneri processuali e delle ripetibili, ha accolto la petizione per fr. 43'377.55 (di cui fr. 21'221.75 soggetti alle deduzioni sociali a carico del lavoratore) oltre interessi, caricando per 3/5 all’attore e per 2/5 alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 6'347.50 ed obbligando il primo a versare alla seconda fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Egli, per quanto qui interessa, ha riconosciuto la pretesa relativa all’indennità per vacanze (fr. 21'221.75 lordi) e quella avente per oggetto il saldo dell’onorario esposto dall’attore da novembre a dicembre 2003 (fr. 22'155.80 netti). Tutte le altre pretese delle parti sono state per contro disattese.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto sia pure rinunciando a presentare osservazioni, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione unicamente per fr. 22'155.80 oltre interessi, caricando gli oneri processuali di 11'347.50 per 1/5 a sé e per 4/5 all’attore, obbligato altresì a versarle fr. 6’400.- per ripetibili. Essa contesta di essere tenuta a rifondere alla controparte l’indennità per vacanze (fr. 21'221.75 lordi). E, in caso di accoglimento di questa sua contestazione, postula l’attribuzione a suo favore di ripetibili calcolate secondo il massimo della tariffa. 

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   7.   Il Pretore ha accolto la pretesa attorea riferita all’indennità per vacanze, rilevando da una parte che non risultava che la convenuta avesse pattuito con l’attore che la retribuzione dovuta nei periodi di vacanza fosse già compresa nella percentuale dell’onorario fatturato ed evidenziando dall’altra che in base alla giurisprudenza (DTF 107 II 430 consid. 3a) i salari globali che includevano il diritto alle vacanze erano inammissibili per legge.

                                         In questa sede la convenuta ritiene di aver per contro provato che le parti avessero pattuito che l’indennità per vacanze era già compresa nel salario concordato, rilevando in ogni caso che il comportamento dell’attore, che si prevaleva ora dell’eventuale nullità di quell’accordo, era costitutivo dell’abuso di diritto.

 

 

                                7.1   Nel caso di specie la questione a sapere se l’attore sia stato a suo tempo d’accordo in merito al fatto che l’indennità per vacanze fosse già compresa nella sua remunerazione può tutto sommato rimanere indecisa, nelle particolari circostanze essendo incontestabile che quella eventuale pattuizione sarebbe stata di principio nulla, siccome contraria a disposizioni di legge di carattere parzialmente (art. 329d cpv. 1 e 362 CO) o assolutamente imperativo (art. 329d cpv. 2 e 361 CO). La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’accordo in merito alla compensazione dell’indennità per vacanze può eccezionalmente essere ammesso, in presenza di attività a tempo parziale o irregolare oggettivamente necessaria, a condizione che dal contratto scritto (se esistente) e dai relativi conteggi-paga risulti in modo chiaro quale parte del salario costituisce compensazione delle vacanze (DTF 107 II 430 consid. 3a, 116 II 515 consid. 4a e 4b, 118 II 136 consid. 3b, 129 III 493 consid. 3.2 e 3.3, 137 V 96 consid. 6.3.1; TF 12 novembre 2004 4C.328/2004 consid. 3.1, 26 settembre 2005 4C.147/2005 consid. 2, 28 giugno 2006 4C.64/2006 consid. 4.1.1, 27 gennaio 2007 4C.219/2006 consid. 2.1, 16 dicembre 2009 4A_478/2009 consid. 4, 30 novembre 2010 4A_463/2010 consid. 3.1; II CCA 18 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.223, 25 giugno 2009 inc. n. 12.2008.127). Sennonché, nel caso concreto né dall’accordo di collaborazione (doc. C, applicato di fatto tra le parti), né tanto meno dai conteggi-paga allestiti all’indirizzo dell’attore (doc. D) risulta chiaramente quale quota o percentuale del salario dell’attore o quale somma compensava la sua remunerazione per le vacanze, che del resto non vi è nemmeno menzionata.

 

 

                                7.2   Resta da esaminare se nel comportamento dell’attore, che si è prevalso in causa delle carenze formali dell’eventuale accordo sulla compensazione delle vacanze in modo contraddittorio, senza mai essersi lamentato in precedenza ed evocando la circostanza solo dopo la fine dei rapporti contrattuali, quando per altro già aveva usufruito delle vacanze, possa essere intravisto un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Il quesito dev’essere risolto negativamente. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che, affinché si possa rimproverare un abuso di diritto alla parte che, in contraddizione con un suo precedente comportamento, si è prevalsa in causa della nullità di un accordo prevista da disposizioni imperative della legge da lei concluso, è necessario che le possano essere imputate ulteriori circostanze particolari: ciò si verifica segnatamente se la parte stessa ha dato impulso all’accordo (nel suo interesse), consapevole della sua nullità; se l’interesse protetto dalla disposizione imperativa è nel frattempo venuto meno o comunque è stato ossequiato in altro modo; oppure ancora se la nullità dell’accordo è stata da lei fatta valere tardivamente, così da impedire alla controparte di tutelare i propri interessi (DTF 129 III 493 consid. 5.1, 131 III 439 consid. 5.1; TF 8 aprile 2009 4A_66/2009 consid. 1.2). Ora, nel caso di specie non sono in realtà evincibili circostanze particolari tali da far ritenere abusivo il comportamento tenuto nell’occasione dall’attore: in primo luogo non risulta, né la convenuta lo ha preteso, che l’accordo di compensazione dell’indennità per vacanze sia stato a suo tempo proposto dall’attore, tanto meno poi in piena consapevolezza della sua invalidità (DTF 129 III 493 consid. 5.2); d’altro canto neppure è dato a sapere quale svantaggio ingiustificato, evitabile in caso di una eventuale richiesta formulata in un periodo precedente, possa essere insorto alla convenuta dal fatto che l’attore abbia atteso un paio di mesi dopo il termine dei rapporti contrattuali (cfr. doc. T e U) prima di far valere quelle sue pretese (DTF 129 III 493 consid. 5.2, 131 III 439 consid. 5.1; TF 28 giugno 2006 4C.64/2006 consid. 4.2); e infine irrilevante è il fatto che l’attore abbia nel frattempo già goduto delle sue vacanze (DTF 116 II 515 consid. 4b, 118 II 136 consid. 3b, 129 III 493 consid. 5.2).

 

 

                                   8.   Stante l’infondatezza della censura relativa alla pretesa inerente l’indennità per vacanze, non è possibile modificare il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima istanza, auspicato dalla convenuta solo per il caso di accoglimento della sua contestazione. Si aggiunga, per completezza, che nemmeno sarebbe stato possibile dar seguito alla sua richiesta di farsi attribuire ripetibili calcolate secondo il massimo della tariffa: la convenuta, venendo meno al suo onere di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non ha in effetti spiegato per quali ragioni la tariffa applicata dal Pretore (per altro già prossima al limite massimo del 10% previsto per una causa con un valore litigioso di fr. 106'997.60, cfr. art. 9 vTOA) sarebbe stata non corretta e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309) e si dovesse così applicare la tariffa da lei proposta.

 

 

                                   9.   Nel querelato giudizio, come detto, il Pretore ha tra l’altro condannato la convenuta al pagamento di fr. 22'155.80 netti a titolo di saldo dell’onorario esposto dall’attore da novembre a dicembre 2003. Nell’occasione il giudice di prime cure è però incorso sia in un errore di trascrizione sia in un errore di calcolo. L’attore aveva in effetti chiesto l’attribuzione a questo titolo di un importo di fr. 21'155.80 netti (conclusioni p. 12) e fr. 21'155.80 netti era per l’appunto la somma risultante dal calcolo che il Pretore aveva effettuato al consid. 5.2 della sua sentenza (fr. 23'816.- + fr. 11'080.80 + fr. 2'859.- ./. fr. 16'600.-). Visto che la rettifica degli errori di scrittura e di calcolo è sempre ammessa (art. 82 CPC/TI), questa Camera, d’ufficio, provvede pertanto a correggere l’errore poi riportato dal primo giudice nel dispositivo.

 

 

                                10.   Ne discende la reiezione dell’appello, fatta salva la rettifica d’ufficio della sentenza pretorile come si è appena detto.

                                         La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 21'221.75 lordi, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI): nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- la procedura non può in effetti essere considerata gratuita, determinante essendo l’ammontare della domanda in prima sede (DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 14 novembre 1994 inc. n. 112/94, 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5). All’attore appellato, che ha rinunciato a presentare osservazioni, non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 15 aprile 2010 di AP 1 è respinto.

                                         D’ufficio, la sentenza 11 marzo 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è nondimeno così rettificata:

 

                                         I.1.   In parziale accoglimento della petizione, AP 1, __________, è tenuta a versare a AO 1, __________, un importo lordo di fr. 21'221.75, oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2004, oltre ad un importo netto di fr. 21'155.80, oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2004.  

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   1’150.-

                                         b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   1’200.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).