Incarto n.
12.2010.79

Lugano

10 dicembre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.607 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza cautelare 22 aprile 2010 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

intesa ad ordinare alla convenuta di consegnare al suo rappresentante e alla Pretura, con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie presso di lei di pertinenza della successione e della defunta __________, l’estratto conto attuale (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili) ed al 31 dicembre 2008 e 2009 di tutte le relazioni suddette, la documentazione relativa ad eventuali relazioni intestate alla de cuius o di cui questa fosse stata avente diritto economica e ciò con particolare riferimento ad eventuali fondazioni, nonché ad ordinare il blocco conservativo ai sensi dell’art. 376 cpv. 2 lett. c CPC di tutti i beni successorali che dovessero risultare dalla predetta documentazione;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decreto 27 aprile 2010 ha parzialmente accolto - salvo per la domanda di blocco conservativo - ordinando alla convenuta di informare immediatamente l’istante, per il tramite del suo rappresentante e con la comminatoria dell’art. 292 CP, in merito alle relazioni bancarie presso di lei (esistenti e/o estinte) di pertinenza della successione della defunta indicando per ciascuna: per le relazioni di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare) l’elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie, l’estratto conto attuale e al 31 dicembre 2008 e 2009 di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili); per le relazioni dove la de cuius figurava quale beneficiaria economica (o cobeneficiaria economica) e segnatamente con riferimento ad eventuali fondazioni il numero della relazione, il nome, la sede e la natura giuridica del titolare della relazione come pure la situazione patrimoniale ad oggi e al 31 dicembre 2008 rispettivamente al giorno della chiusura, per quelle estinte; il tutto assegnando un termine di 60 giorni all’istante per convalidare il decreto cautelare con la presentazione dell’azione di merito;

 

appellante la convenuta con appello 28 aprile 2010, poi integrato con un ulteriore allegato il 7 maggio 2010, con cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

appellante adesivamente l’istante con osservazioni ed appello adesivo 20 maggio 2010, con cui chiede di respingere il gravame di parte avversa e di riformare il decreto impugnato nel senso di accogliere anche la domanda di blocco cautelativo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 9 giugno 2010 postula la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che le parti, con riferimento all’appello adesivo, hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (l’istante in data 18 giugno 2010) e di duplica spontanea (la convenuta in data 5 luglio 2010);

 

richiamato il decreto 28 aprile 2010 con cui la presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   __________, cittadina __________ con ultimo domicilio in __________, è deceduta a __________ il 12 marzo 2010 (doc. B), dopo aver istituito, con testamento pubblico del 19 ottobre 2009 (doc. C), quale suo unico erede AO 1 (in tal senso pure l’atto di notorietà 19 marzo 2010, doc. D).

 

 

2.Quest’ultimo, desiderando far capo all’amnistia fiscale __________ (Scudo __________) di imminente scadenza (30 aprile 2010), il 31 marzo e il 1° aprile 2010 si è una prima volta rivolto alla succursale __________ di AP 1 per ottenere informazioni in merito a relazioni esistenti ed estinte di cui la defunta era titolare rispettivamente avente diritto economica, richiesta poi ribadita per scritto il 14 aprile 2010 (doc. H), tramite il suo legale, il quale ha pure chiesto l’adozione di misure a salvaguardia dei diritti del suo cliente. La banca, con lettera 15 aprile 2010 (doc. I), ha risposto che i dati relativi alle relazioni esistenti intestate alla defunta sarebbero stati comunicati entro il successivo 19 aprile (mentre nessuna dichiarazione sarebbe stata fornita se non ne fossero risultate) e che l’estensione della ricerca a conti estinti intestati alla de cuius era subordinata al relativo incarico ed al pagamento di fr. 500.- + IVA. Il legale dell’erede, con missiva 16 aprile 2010 (doc. L), ha confermato di voler estendere la ricerca anche ai conti estinti intestati alla defunta o di cui essa fosse stata avente diritto economico e ciò con particolare riferimento ad eventuali fondazioni, chiedendo conferma dell’avvenuta adozione delle misure a salvaguardia dei diritti del suo cliente. Il 19 aprile 2010 (doc. M), preso atto della richiesta di estensione della ricerca, la banca ha comunicato che i dati relativi ai conti estinti intestati alla defunta sarebbero stati comunicati entro 7 giorni dal pagamento di fr. 538.- (mentre nessuna dichiarazione sarebbe stata fornita se non ne fossero risultati), fermo restando che nessuna informazione sarebbe stata data per quanto riguardava eventuali relazioni bancarie di cui la defunta fosse stata l’avente diritto economico. Con scritto 20 aprile 2010 il legale dell’erede ha chiesto alla banca di riconsiderare con urgenza la sua posizione e di fargli pervenire al più presto l’indicazione dell’importo complessivo degli averi patrimoniali attualmente esistenti presso la banca, ciò che sarebbe stato (provvisoriamente) sufficiente per adempiere ai requisiti dello scudo fiscale, preannunciando l’inoltro di una causa giudiziaria per ottenere un immediato rendiconto. Sempre il 20 aprile 2010 (doc. 2) la banca ha riconfermato, con riferimento alle relazioni esistenti intestate alla defunta, il contenuto della lettera del 15 aprile e, con riferimento ai conti estinti a lei intestati, quello della missiva del 19 aprile.

 

 

3.Con istanza cautelare 22 aprile 2010, fondata sugli art. 398 segg. CO, 28 segg. CC, 23 LFB, 11 e 43 LBVM e 376 segg. CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 affinché le fosse ordinato di consegnare al suo rappresentante e alla Pretura, con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie presso di lei di pertinenza della successione e della defunta, l’estratto conto attuale (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili) ed al 31 dicembre 2008 e 2009 di tutte le relazioni suddette, la documentazione relativa ad eventuali relazioni intestate alla de cuius o di cui questa fosse stata avente diritto economica e ciò con particolare riferimento ad eventuali fondazioni. A questo proposito ha in sostanza addotto che, ricevendo risposta dalla banca solo entro il 26 aprile 2010, gli sarebbe stato impossibile beneficiare dell’amnistia fiscale. Con la medesima istanza egli ha infine chiesto che fosse ordinato il blocco conservativo ai sensi dell’art. 376 cpv. 2 lett. c CPC di tutti i beni successorali che dovessero risultare dalla predetta documentazione. A sostegno di quest’ultima richiesta, ha evidenziato che nel gennaio 2010 __________, accompagnata da lui e da un consulente di __________, si fosse presentata in banca e meglio al consulente N__________ __________, che in precedenza l’aveva consigliata di costituire una fondazione, allo scopo di “scudare” i suoi averi, e che durante quel colloquio l’istante e il suo accompagnatore erano stati fatti allontanare mentre quest’ultimo si era intrattenuto con la de cuius per circa un’ora unitamente a una terza persona non nota (cfr. doc. G), ciò che lasciava planare dei legittimi dubbi sull’esistenza di una terza persona o entità con potere di disposizione sugli averi bancari di pertinenza della defunta, rispettivamente della successione.

 

 

4.Nel corso dell’udienza di discussione, indetta per il 27 aprile 2010, la convenuta si è opposta all’istanza. Essa ha innanzitutto rilevato che la richiesta di rendiconto cautelare era da una parte illecitamente anticipatoria del merito e dall’altra era comunque infondata, essa avendo già risposto (negativamente) in merito alle relazioni esistenti intestate alla de cuius, la controparte non avendo ancora provveduto a pagare l’importo richiesto per la ricerca relativa ai conti estinti e non essendovi alcun diritto dell’erede ad informazioni in merito alle relazioni di cui la de cuius era l’avente diritto economico; essa ha inoltre contestato l’esistenza dei requisiti del notevole pregiudizio e dell’urgenza. La domanda di blocco conservativo era invece da respingere in quanto la controparte non aveva individuato i beni da sottoporre al blocco né aveva reso verosimile il fumus boni iuris di un grave danno che minacciava di prodursi. Nella replica e nella duplica orali, dopo che l’istante ha provveduto al pagamento di fr. 500.- domandati per la ricerca, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle loro precedenti richieste ed allegazioni.

5.Il Pretore, con decreto cautelare pure del 27 aprile 2010, ha parzialmente accolto l’istanza, salvo per la domanda di blocco conservativo (respinta). Egli ha dapprima ordinato alla convenuta di informare l’istante, per il tramite del suo rappresentante, in merito alle relazioni bancarie presso di lei (esistenti e/o estinte) di pertinenza della successione della defunta indicando per ciascuna: per le relazioni di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare) l’elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie, l’estratto conto attuale e al 31 dicembre 2008 e 2009 di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili); per le relazioni dove la de cuius figurava quale beneficiaria economica (o cobeneficiaria economica) e segnatamente con riferimento ad eventuali fondazioni il numero della relazione, il nome, la sede e la natura giuridica del titolare della relazione come pure la situazione patrimoniale ad oggi e al 31 dicembre 2008 rispettivamente al giorno della chiusura, per quelle estinte (dispositivo n. 1); ha deciso che il suddetto ordine veniva intimato con la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivo n. 2); ha stabilito che il decreto era immediatamente esecutivo e andava eseguito immediatamente (dispositivo n. 3); ha assegnato all’istante un termine di 60 giorni per convalidare il decreto cautelare con la presentazione dell’azione di merito (dispositivo n. 4); ed ha caricato la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 5). In merito al diritto di informazione dell’istante, il giudice di prime cure ha dapprima escluso che lo stesso potesse fondarsi sul diritto successorio __________, che entrava in considerazione nella fattispecie, non essendo dato di sapere e non essendo stato provato dall’istante che la legge __________ conoscesse diritti di informazione degli eredi istituiti verso terzi, tanto più che l’istanza era impostata sul rendiconto e sulla tutela della personalità piuttosto che sul diritto successorio; egli ha tuttavia ritenuto che lo stesso poteva fondarsi sul diritto contrattuale, concretamente retto dal diritto svizzero, e meglio sul diritto al rendiconto dell’art. 400 CO, l’erede subentrando da una parte pienamente nella posizione contrattuale del de cuius per le relazioni a lui intestate e la “Sonderverbindung” tra la banca e il beneficiario economico giustificando dall’altra l’informazione all’erede di quest’ultimo in merito al nome dell’intestatario di quel conto, alla sua natura giuridica e alla sua sede, come pure - in quanto l’obbligo di informazione aveva quale logica soggiacente quella di poter attaccare la fondazione alla sua sede - alla situazione patrimoniale del conto; egli ha quindi aggiunto che un’analoga soluzione, almeno per quanto riguardava l’esistenza, la titolarità e la situazione patrimoniale dei conti (ma non per la loro movimentazione), s’imponeva, se non in base al diritto della personalità, la quale terminava con il decesso, in base alla legge sulla protezione dei dati (art. 1 cpv. 7 OLPD). Ne ha così concluso che, nel merito, era verosimile, in base al CO e alla LPD, che l’istante, per quanto riguardava le relazioni intestate alla de cuius, avrebbe potuto pretendere tutte le informazioni chieste con l’istanza e che, con riferimento ai conti di cui essa fosse stata beneficiaria economica, il suo diritto all’informazione doveva essere limitato al numero della relazione, al nominativo, alla natura giuridica, alle sede della titolare e alla situazione patrimoniale del conto al momento del decesso e a tutt’oggi. A suo giudizio, nulla impediva che queste informazioni, pur costituendo delle anticipazioni del merito (ciò che non era sempre escluso), potessero essere ottenute anche in via cautelare, beninteso sempre che ne fossero dati gli usuali presupposti, che nella fattispecie erano perfettamente dati, quello dell’urgenza risultando dalla necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2010, e quello del timore di un pregiudizio difficilmente riparabile risultando dalle possibili sanzioni draconiane a carico del contribuente __________ che non si fosse regolarizzato facendo capo allo scudo. La necessità di consentire all’istante di “scudare” i suoi averi, ovvero di pagare l’aliquota del 7.5% dei fondi esistenti al 31 dicembre 2008, faceva inoltre sì, per motivi di opportunità, che gli dovessero essere forniti i dati patrimoniali dei conti anche a quella data. Diverso era invece l’esito della richiesta di blocco avanzata dall’istante, che appariva inammissibile e malfondata già per il fatto di essere ipotetica e non sufficientemente specificata, fermo restando che la questione avrebbe potuto semmai fare oggetto di una nuova istanza ad hoc, da presentarsi una volta che l’istante sarebbe entrato in possesso degli estremi delle relazioni bancarie di cui si trattava.

 

 

6.Il decreto cautelare è stato impugnato da entrambe le parti.

Con appello 28 aprile 2010, completato il 7 maggio 2010 (sulla facoltà di integrare l’atto di appello, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 308; II CCA 7 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.176), la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo (nel frattempo concesso), di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare. Essa, in sintesi, contesta che con una domanda cautelare si possano ottenere eventuali informazioni, per altro sproporzionate, tanto più che le stesse sarebbero state anticipatorie dell’azione di merito, che sarebbe con ciò svuotata di ogni significato. Evidenzia che le informazioni a favore dell’istante potevano fondarsi solo su una base contrattuale e non certo sulla LPD, mai invocata dalla controparte, rispetto alla quale la LFB era lex specialis, e comunque insufficiente allo scopo. Rileva che le informazioni sulle relazioni esistenti intestate alla de cuius erano da lei già state date prima della causa, che quelle sui conti estinti - che sarebbero comunque state date in caso di esito positivo delle ricerche e di pagamento dell’importo richiesto - erano nel frattempo state fornite (cfr. lettera 28 aprile 2010 da lei allegata) e che quelle sui conti di cui la de cuius era beneficiaria economica, la cui esistenza non era per altro stata resa verosimile, non erano dovute nella sua qualità di erede istituito e non legittimo. Ritiene infine inspiegabile, ingiustificata e arbitraria la decisione di impartirle l’ordine cautelare con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Con appello adesivo 20 maggio 2010 l’istante - che nell’occasione ha evidenziato di aver segnalato all’autorità __________, entro il 30 aprile 2010, un importo “alla cieca” di € 1'000'000.- (cfr. dichiarazione riservata delle attività emerse allegata del 30 aprile 2010), precisando tuttavia la necessità di effettuare prima del 31 dicembre 2010 i pagamenti dovuti (cfr. lettera 13 maggio 2010 di __________) - chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere anche la domanda di blocco cautelativo, ribadendo che il comportamento di N__________ __________, a cui si aggiungeva un altro episodio, riferito all’istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R__________ __________, che si era detto sorpreso del fatto di non essere stato oggetto di legato da parte della de cuius come invece gli era stato prospettato (cfr. dichiarazione dell’istante 7 maggio 2010 allegata), permetteva di concludere che vi era urgenza nel decretare un tale provvedimento. Il mancato inoltro di una nuova richiesta di blocco era dovuto all’impugnativa della controparte, che aveva impedito la produzione della documentazione necessaria a quel provvedimento.

 

 

7.Delle osservazioni all’appello (rese il 20 maggio 2010) ed all’appello adesivo (datate 9 giugno 2010), nonché della successiva replica spontanea (con data 18 giugno 2010, cui sono stati allegati due ordini di pagamento, uno del 30 aprile 2010 del legale dell’istante, e uno dell’11 maggio 2010 della convenuta) e duplica spontanea (del 5 luglio 2010; sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.2; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009), si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

8.I nuovi documenti allegati dalle parti all’appello (lettera 28 aprile 2010 della convenuta), all’appello adesivo (dichiarazione riservata delle attività emerse allegata del 30 aprile 2010, lettera 13 maggio 2010 di __________ e dichiarazione dell’istante 7 maggio 2010) e alla replica all’appello adesivo (ordine di pagamento 30 aprile 2010 del legale dell’istante e ordine di pagamento dell’11 maggio 2010 della convenuta) devono essere estromessi dagli atti, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC escludendo la facoltà di produrre nuovi mezzi di prova in seconda sede. Le parti non hanno del resto preteso che quei documenti, tutti successivi alla sentenza di primo grado, potessero essere eventualmente assunti nell’ambito di una domanda di restituzione in intero contro la sentenza (art. 346 lett. d CPC), da presentarsi per altro al giudice di prime cure (art. 349 cpv. 1 CPC). A prescindere dalla loro irricevibilità, i documenti in questione non sono comunque decisivi per l’esito della lite.

 

 

sull’appello principale

 

9.Oggetto dell’appello principale è l’esistenza e l’estensione del diritto di informazione dell’istante, erede istituito, nei confronti della banca convenuta nell’ambito di un’istanza cautelare.

 

 

                                10.   La prima questione da chiarire è quale sia concretamente la base legale su cui l’istante può fondare le sue richieste, e se del caso quali esse siano.

 

 

                              10.1   Come detto, il Pretore ha escluso che il diritto di informazione dell’istante potesse fondarsi sul diritto successorio __________, che entrava in considerazione nella fattispecie (sulla questione cfr. art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e __________; TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 5.4), non essendo dato di sapere e non essendo stato provato dall’istante che la legge __________ conoscesse diritti di informazione degli eredi istituiti verso terzi, tanto più che l’istanza era impostata sul rendiconto e sulla tutela della personalità piuttosto che sul diritto successorio; per il giudice di prime cure era inoltre escluso che il diritto di informazione dell’istante potesse fondarsi sul diritto della personalità (art. 28 segg. CC), rilevando che la stessa terminava con il decesso. In questa sede l’istante non ha minimamente censurato questi assunti pretorili, di modo che gli stessi devono senz’altro essere considerati assodati (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307).

 

                              10.2   Il Pretore ha in seguito ritenuto che il diritto di informazione dell’istante, almeno per quanto riguardava l’esistenza, la titolarità e la situazione patrimoniale dei conti (ma non la loro movimentazione), poteva fondarsi sulla legge sulla protezione dei dati (art. 1 cpv. 7 OLPD). In questa sede la convenuta ha censurato tale assunto osservando che la LFB costituiva una lex specialis per raffronto alla LPD, per altro mai invocata dalla controparte, e che comunque era insufficiente allo scopo. A ragione. È innanzitutto vero che nell’istanza e nella replica orale l’istante non si è prevalso di questa legge a sostegno delle sue richieste. Ed è pure vero che la legge (e meglio l’ordinanza) in questione costituisce una lex specialis per raffronto alle norme sul segreto bancario di cui all’art. 47 LFB (Gramigna/Maurer-Lambrou, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 9 LPD; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., n. 68 p. 984), di modo che, in materia bancaria, la disposizione non ha una portata pratica (Lombardini, op. cit., ibidem). E neppure risulta che la dottrina o la giurisprudenza abbiano indicato quella legge tra le fonti giuridiche del diritto d’informazione degli eredi (cfr. anzi, Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit., n. 19 ad art. 9 LPD e n. 6 ad art. 2 LPD, ove è specificato che l’art. 1 cpv. 7 OLPD è chiaramente contrario alla legge).

 

 

                              10.3   Il Pretore ha quindi ritenuto che il diritto di informazione dell’istante poteva fondarsi anche sul diritto contrattuale, concretamente retto dal diritto svizzero, e meglio sul diritto al rendiconto dell’art. 400 CO, l’erede subentrando da una parte pienamente nella posizione contrattuale del de cuius per le relazioni a lui intestate e la “Sonderverbindung” tra la banca e il beneficiario economico giustificando dall’altra l’informazione all’erede di quest’ultimo in merito al nome dell’intestatario di quel conto, alla sua natura giuridica e alla sua sede, come pure alla situazione patrimoniale del conto. In questa sede la convenuta non contesta che l’art. 400 CO possa di principio costituire una valida base legale per il diritto di informazione dell’istante, specie per le informazioni relative alle relazioni (esistenti o estinte) intestate alla de cuius, che tuttavia ritiene di aver già fornito prima della causa (per quelle esistenti) rispettivamente dopo l’emanazione del decreto (per quelle estinte, informazioni che sarebbero comunque state date in caso di esito positivo delle ricerche e di pagamento dell’importo richiesto), ma esclude che esso possa esserlo anche per le informazioni relative ai conti di cui la de cuius era beneficiaria economica, di cui non era stata resa verosimile l’esistenza, e ciò stante in particolare la qualità di erede istituito e non legittimo dell’istante.

 

 

                           10.3.1   Con riferimento ai conti intestati alla de cuius, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, in virtù del principio dell’universalità della successione (conosciuto anche dal diritto __________ [cfr. art. 588 CC__________.], applicabile alla successione che ci occupa), la banca è tenuta di regola - eccezioni sono possibili - a rendere conto agli eredi (poco importa dunque se legittimi, legittimari o istituiti), fornendo loro tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare alla cliente, nella cui posizione contrattuale essi subentrano. Il segreto bancario previsto dall’art. 47 LFB non è in effetti opponibile agli eredi (DTF 135 III 597 consid. 3.1, 133 III 664 consid. 2.5 e 2.6; TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 4). Nel caso di specie la convenuta non poteva dunque di principio opporsi a fornire le informazioni richieste con l’istanza. Essa censura però il decreto impugnato ritenendo di aver già fornito quelle informazioni prima della causa (per le relazioni ancora esistenti) rispettivamente dopo l’emanazione del decreto (per quelle estinte).

                                         Ora, è vero che essa prima della causa, non avendo comunicato nulla nel termine più volte prospettato del 19 aprile 2010 (doc. I e 2), aveva di fatto già dato alla controparte alcune informazioni (negative) in merito alle relazioni intestate alla de cuius ancora esistenti. L’istante non avendo preteso nell’istanza o all’udienza che le informazioni fornite a quel momento fossero erronee o incomplete, non può dunque pretendere, contrariamente all’assunto del Pretore, ulteriori chiarimenti su quei conti.

                                         In merito alle relazioni estinte intestate alla de cuius la convenuta adduce invece di non poter essere condannata a fornire quelle informazioni in quanto al momento dell’inoltro dell’istanza il pagamento richiesto per l’ottenimento delle informazioni non era stato effettuato e il correlato termine di 7 giorni prospettato per la consegna non era dunque ancora scaduto. A torto. L’istante non nega invero di aver pagato la somma di fr. 500.- richiesta dalla controparte solo nel corso dell’udienza di discussione (e di averla poi pagata una seconda volta il 30 aprile 2010, cfr. replica all’appello adesivo p. 11) e che in tal modo la convenuta avrebbe dovuto fornirgli la documentazione richiesta solo entro il 4 maggio 2010. Sennonché, con lettera 20 aprile 2010 (doc. N), egli, tramite il suo legale, aveva chiesto alla convenuta di riconsiderare con urgenza la sua posizione sulla questione e di fargli invece pervenire al più presto l’indicazione dell’importo complessivo degli averi patrimoniali attualmente esistenti, preannunciando l’inoltro di una causa giudiziaria per ottenere un immediato rendiconto. In altre parole, non aveva accettato la modalità di informazione proposta dalla convenuta (doc. M, che prevedeva un’informazione solo dopo 7 giorni dal pagamento di fr. 500.- + IVA) ed insistito per un’informazione immediata, per altro già chiesta in precedenza (cfr. doc. H e L), e da tempo esigibile. Confrontato con il rifiuto della controparte (doc. 2), ha posto in atto il prospettato inoltro dell’azione giudiziaria volta all’immediato resoconto. L’istanza, nella misura in cui era volta ad ottenere quelle informazioni, era pertanto fondata ed è stata giustamente accolta dal Pretore. Ritenuto però che nel frattempo la convenuta, con lettera 28 aprile 2010, ha provveduto a fornire determinate informazioni su alcune relazioni bancarie, di cui lo stesso istante ammette di aver preso atto (cfr. replica all’appello adesivo p. 11), si deve concludere che l’appello, su questo punto e in merito a quelle relazioni bancarie, è divenuto privo d’oggetto; non così per quelle non indicate in quella lettera.

 

 

                           10.3.2   Per quanto riguarda invece le relazioni bancarie di cui la de cuius era solo l’avente diritto economica, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il beneficiario economico non è parte nel rapporto contrattuale, cosicché per la banca i rapporti che egli intrattiene con il titolare del conto sono res inter alios acta. Sempre per l’Alta Corte in questo caso il segreto bancario è - di principio - opponibile all’avente diritto economico (TF 23 luglio 2002 consid. 3c/aa; cfr. anche DTF 100 II 200 consid. 8a e 9; Lombardini, op. cit., p. 983), di modo che quest’ultimo non subentra nel diritto contrattuale di essere informato su eventuali relazioni indirette presso la banca (TF 26 luglio 2010 4A_421/2009 consid. 4). A prescindere dalla questione a sapere se l’esistenza di questi conti fosse o meno stata resa verosimile, è dunque chiaro che l’istante non aveva alcun diritto contrattuale a tali informazioni, di modo che l’appello, su questo punto, deve essere accolto. Si aggiunga, per completezza, che con la già menzionata lettera del 28 aprile 2010 la convenuta aveva fornito informazioni (negative) anche con riferimento a relazioni intestate a un fiduciario della de cuius rispettivamente a una società anonima di cui quest’ultima era la detentrice maggioritaria di azioni e che in tale misura l’appello sarebbe comunque divenuto privo d’oggetto.

 

 

                                11.   La convenuta ritiene che con una domanda cautelare non si possano ottenere eventuali informazioni, per altro anticipatorie dell’azione di merito, che sarebbe con ciò svuotata di ogni significato. Non è così. La giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire, anche nell’ambito di un’azione di rendiconto (Rep. 1992 p. 294; II CCA 25 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.67), che il provvedimento cautelare può anticipare eccezionalmente un giudizio di merito, sempre che motivi d’urgenza, fondati su di una situazione oggettiva, lo esigano (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 37 ad art. 376; II CCA 1° febbraio 2008 inc. n. 12.2007.156, 19 luglio 2007 inc. n. 12.2006.171). Anche la giurisprudenza federale ammette, a condizioni restrittive, la facoltà di ottenere provvedimenti cautelari con effetti anticipatori del merito (DTF 131 III 473 consid. 2.3). Nel caso di specie, l’urgenza, del tutto legittima, di rispettare il termine del 30 aprile 2010 - ed ora quello del 31 dicembre 2010 - per almeno indicare l’importo complessivo degli averi patrimoniali da “scudare” permetteva eccezionalmente all’istante di pretendere in via anticipata le informazioni che avrebbe potuto ottenere nel merito, anche perché l’esigenza della convenuta di tutela del segreto non appare in concreto predominante. Nelle particolari circostanze, nemmeno si può dunque ritenere che le misure adottate in prima sede siano sproporzionate.

 

 

                                12.   La convenuta ritiene infine inspiegabile, ingiustificata e arbitraria la decisione pretorile di impartirle l’ordine cautelare con la comminatoria dell’art. 292 CP. A torto. Contrariamente all’assunto della convenuta, non si vede in effetti come il fatto che il decreto cautelare fosse appellabile e che nei confronti dello stesso potesse essere chiesto l’effetto sospensivo, possa rendere erroneo il giudizio pretorile di impartire gli ordini cautelari con la comminatoria dell’art. 292 CP, per altro regolarmente postulata dall’istante. E comunque neppure risulta che la comminatoria penale abbia “illecitamente svuotato di significato, perlomeno provvisoriamente, il diritto di chiedere e ottenere effetto sospensivo” (motivazione supplementare di appello p. 8), non avendole in realtà poi causato, nonostante le minacce di denuncia penale dell’istante continuate fino alla ricezione della decisione di concessione dell’effetto sospensivo all’appello, alcun pregiudizio pratico (cfr. motivazione supplementare di appello p. 8).

 

 

                                         sull’appello adesivo

 

                                13.   Da parte sua l’istante ribadisce il buon fondamento della domanda di blocco cautelativo sui beni successorali della de cuius, ribadendo che il comportamento del funzionario della convenuta N__________ __________, a cui si aggiungeva un altro episodio riferito all’istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R__________ __________, permetteva di concludere che vi era urgenza nel decretare un tale provvedimento. A suo dire, il mancato inoltro di una nuova richiesta di blocco era poi imputabile all’appello di controparte, che aveva impedito la produzione della documentazione necessaria a quel provvedimento. La censura deve essere disattesa. L’istante non ha innanzitutto censurato come errata la motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure a respingere la richiesta, ovvero il fatto che la domanda di blocco appariva inammissibile e malfondata siccome ipotetica e non sufficientemente specificata, per cui l’appello, su questo punto risulta irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Egli ha per altro pacificamente ammesso che la sua richiesta era ipotetica e non sufficientemente specificata (cfr. replica all’appello adesivo p. 3 seg.), ciò che in base alla giurisprudenza impediva l’adozione di un tale provvedimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 ad art. 376; Bernasconi, Introduzione, in: AAVV, Temi scelti di diritto ereditario, p. 7). Si aggiunga che l’istante neppure ha reso verosimile l’esistenza di una situazione tale da imporre l’adozione del blocco (Bernasconi, op. cit., ibidem). L’istante è innanzitutto l’erede universale della de cuius, per cui non vi sono altri eredi che potrebbero sottrargli i beni di sua spettanza. Egli non ha inoltre reso verosimile l’esistenza di terze persone o entità con un eventuale potere di disposizione sugli averi bancari di pertinenza della defunta, il fatto che in occasione di un incontro in banca avvenuto nel gennaio 2010 lui e un consulente di __________, che accompagnavano la __________, fossero stati fatti allontanare mentre un funzionario della convenuta si era intrattenuto con la de cuius per circa un’ora unitamente a una terza persona, non essendo ancora sufficiente allo scopo; l’episodio, riferito all’istante in una telefonata del 2 maggio 2010 da R__________ __________, è a sua volta pure insufficiente, essendo oltretutto stato addotto per la prima volta e quindi in maniera irrita solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nemmeno la resistenza della convenuta in questa causa è un indizio del fatto che “qualcosa non funzionava” (cfr. replica all’appello adesivo p. 5 seg.). E neppure risulta infine che quel provvedimento denoti un carattere di urgenza, non essendovi termini particolari da ossequiare da parte sua. Oltretutto, alla luce della mancata comunicazione da parte della convenuta entro il 19 aprile 2010, che significava l’inesistenza di conti esistenti intestati alla de cuius, comunicazione non ritenuta erronea o incompleta dall’istante, non è stata resa verosimile l’esistenza di relazioni bancarie della de cuius da sottoporre la provvedimento di blocco. Ad un’eventuale concessione di un ordine di blocco nei confronti dei conti esistenti intestati a entità di cui la de cuius fosse stata beneficiaria economica, foss’anche stata possibile, si opporrebbe in ogni caso anche l’assenza di un suo interesse degno di protezione, in quanto l’istante, cui - come detto - non è stato riconosciuto alcun diritto d’informazione su quelle entità, non sarebbe comunque in grado di azionarli nel termine di 60 giorni fissato dal Pretore.

                                       

                                       

                                         conclusione

 

                                14.   Ne discende che l’appello principale dev’essere parzialmente accolto nel senso che la convenuta, nella misura in cui non l’ha già fatto con la lettera 28 aprile 2010, è tenuta ad informare l’istante in merito alle relazioni bancarie estinte intestate alla de cuius, mentre l’appello adesivo deve essere respinto.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso sicuramente superiore a fr. 30'000.- (il 30 aprile 2010 l’istante ha in effetti indicato provvisoriamente all’autorità italiana un valore del patrimonio da “scudare” di € 1'000'000.-) seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

                                     

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 28 aprile / 7 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 27 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:

 

                                         1.     Nella misura in cui l’istanza non è divenuta priva d’oggetto, è  fatto ordine a AP 1 d’informare AO 1, per il tramite dello studio legale RA 2, delle relazioni bancarie di pertinenza della successione della defunta __________ presso AP 1 (estinte), indicando per ciascuna:

- relazioni di pertinenza della de cuius (titolare o contitolare)

(i) elenco completo e dettagliato di tutte le relazioni bancarie;

(ii) estratto conto attuale, al 31.12.2008 e al 31.12.2009, di queste relazioni (conto corrente, deposito, portafoglio titoli e simili).

                                         2.     (invariato)

                                         3.     (invariato)

                                         4.     (invariato)                                                       

                                         5.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, cui l’istante rifonderà fr. 3’000.- per ripetibili parziali di appello.

                                     

                                     

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 1’950.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 2’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per ripetibili parziali di appello.

 

 

                                  III.   L’appello adesivo 20 maggio 2010 di AO 1 è respinto.

 

 

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 1’450.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata adesivamente fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  V.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).