Incarto n.
12.2010.7

Lugano

14 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vice presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.306 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 maggio 2007 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 71'275,45 oltre accessori;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                        che AP 1 è stato assunto dalla AO 1 con contratto del 15 aprile 2002 in veste di "commesso / responsabile" dell'omonimo negozio di alimentari, con un salario mensile netto di fr. 3'000.-- al mese;

 

                                        che a far tempo dalla fine di aprile del 2005 AP 1 è divenuto inabile al lavoro per malattia;

 

                                        che con scritto 27 luglio 2005, la AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2005;

                                        che con petizione del 4 maggio 2007 AP 1 ha postulato la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 71'275,45 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2005 a titolo di compenso per 666 ore straordinarie eseguite nel 2002, per 1872 ore straordinarie eseguite nel 2003 e nel 2004, per 40 giorni di ferie non godute negli anni 2003 e 2004 e infine per 34 giorni festivi non pagati;

 

                                        che con risposta del 25 giugno 2007 la AO 1 ha postulato la reiezione della petizione rilevando come, in veste di responsabile, AP 1 fosse l'unico disponente della cassa dalla quale avrebbe sempre prelevato tutti gli importi che gli competevano a titolo di salari, ore supplementari, vacanze, e altro, e che soltanto dopo la scoperta da parte della convenuta di alcuni ammanchi di cassa, venuti alla luce a seguito di una verifica contabile agli inizi del 2005, egli, incapace di fornire le dovute spiegazioni al riguardo, avrebbe iniziato a far valere in maniera pretestuosa presunte incongruenze in ambito remunerativo;

 

                                        che con sentenza 30 dicembre 2009 il Pretore ha respinto la petizione;

 

                                        che con appello 11 gennaio 2010 l'attore chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione;

 

                                        che l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che il lavoratore era già stato remunerato per il lavoro straordinario svolto, ciò in quanto le ricevute prodotte attestanti tale fatto gli sarebbero state fatte firmare in blocco e non mensilmente;

 

                                        che l'appellante non contesta di aver effettivamente ricevuto gli importi indicati nelle varie ricevute, sicché la doglianza risulta fine a sé stessa;

 

                                        che, comunque, il primo giudice ha dapprima rilevato come sul principio in sé che l'attore svolgesse regolarmente delle ore straordinarie non vi erano contestazioni, accertando poi che le ore supplementari già erano state remunerate;

 

                                        che, sempre a mente del primo giudice, l'attore non aveva portato elementi di prova in base ai quali si potesse concludere che l'entità degli straordinari fosse maggiore a quelli già remunerati, considerato non da ultimo che dall'istruttoria (segnatamente dai testi __________ D__________ __________ e __________ D__________, verbale 4 febbraio 2009) risultava anzi l'opposto, considerato che le distinte salariali venivano allestite sulla scorta delle comunicazioni fornite dallo stesso AP 1 riguardo ai suoi straordinari e del personale di vendita restante, che una volta allestite, le distinte salariali, indicanti chiaramente la componente remunerativa "extra", venivano consegnate a AP 1 perché in veste di responsabile della cassa procedesse al pagamento degli stipendi a suo favore e al resto del personale, e infine che lo stesso AP 1 confermava ogni mese alla teste D__________ __________ la correttezza della distinta che lo concerneva;

 

                                        che con questi argomenti l'appellante neppure si confronta, sicché la sua doglianza cade nel vuoto;

 

                                        che l'appellante contesta altresì l'accertamento del Pretore che egli ha fumato, bevuto il caffè e dormito nel retro del negozio durante il lavoro, adducendo che i testi che hanno deposto in tal senso lo detestavano, e comunque la circostanza non sarebbe sufficiente per negare le numerose ore di straordinario effettuate;

 

                                        che l'attendibilità dei testimoni non è mai stata contestata dall'appellante in prima istanza sicché tale argomento, nuovo, non è proponibile;

 

                                        che, comunque, il primo giudice non si è limitato a respingere le pretese dell'attore per tale motivo, ma ha ancora addotto ulteriori argomenti, la cui pertinenza non viene neppure scalfita dagli argomenti esposti dall'appellante;

                                  

                                        che, in effetti, egli per sua stessa ammissione non è stato in grado di indicare in base a quali criteri ha quantificato le ore straordinarie svolte;

 

                                        che, contrariamente a quanto agli pretende, a questa mancanza non poteva supplire il Giudice in applicazione dell'art. 42 CO procedendo a una valutazione equitativa del lavoro straordinario svolto, l'art. 42 CO essendo applicabile qualora sia impossibile, o comunque difficile portare la prova precisa di un danno, ma non per supplire a una mancante o carente allegazione dei fatti;

 

                                        che pertanto l'appello, manifestamente infondato e introdotto non senza leggerezza, è respinto senza essere notificato alla controparte (art. 313 bis CPC);

 

 

 

per i quali motivi;

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 11 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 950.- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                 La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

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