Incarto n.
12.2010.83

Lugano

16 settembre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vice presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.760 (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 26 novembre 2008 da

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 2

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall' RA 1

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto gli sia riconosciuta la proprietà sul conto n. __________ denominato “S__________ __________” presso B__________ SpA, __________ - richiesta respinta dalla liquidatrice del fallimento, __________, __________, con decisione 27 ottobre 2008 - con protesta di spese e ripetibili;

 

domanda alla quale la convenuta, con contestuale richiesta di versamento di una cauzione ex art. 153 CPC di almeno fr. 30'000.– da parte dell'attore, si è opposta, e che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 23 marzo 2010 ha integralmente respinto;  

 

appellante l'attore con atto di ricorso 27 aprile 2010 postulando che, in riforma del giudizio impugnato, sia accertato il suo diritto di proprietà sul citato conto bancario;  

 

mentre la convenuta con osservazioni 1° giugno 2010 propone di dichiarare l'appello inammissibile;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione 23 novembre 2006 la Commissione federale delle banche ha dichiarato aperto il fallimento bancario di S__________ SA di __________, e designato __________, __________, quale sua liquidatrice. Con decisione 27 ottobre 2008 la liquidatrice del fallimento ha respinto la rivendicazione formulata da AP 1 riguardo a “titoli […] ed altri averi presenti nel deposito titoli nr. __________ e conto corrente nr. __________ intestato a S__________ SA __________ presso B__________, __________” (doc. B), e gli ha altresì assegnato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di contestazione della rivendicazione della massa davanti all'autorità giudiziaria del luogo del fallimento, in assenza della quale si sarebbe concluso per la rinuncia alla pretesa rivendicata (art. 18 cpv. 3 OFB-FINMA: Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 giugno 2005 sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari: RS.952.812.32).      

 

 

                                  B.   Con petizione 26 novembre 2008 AP 1, ritenendo infondata la pretesa acquisizione nella massa attiva di determinati conti e titoli intestati alla società fallita, ha chiesto che le fosse riconosciuta la rivendicazione di proprietà sul conto n. __________ denominato “S__________ __________” presso B__________ SpA, __________. Per lui il blocco di tale conto, che egli aveva personalmente aperto previe trattative intercorse con quella banca e di cui egli era altresì unico titolare e beneficiario economico, era ingiustificato. Del resto e allo stesso modo egli si era pure occupato dell'apertura di altri tre conti bancari per clienti della società fallita, ognuno dei quali figurava quale titolare e beneficiario economico della rispettiva relazione bancaria. Ciò posto, non essendo tali quattro conti di spettanza di S__________ SA, nemmeno le appartenevano. Certo, le relative denominazioni menzionavano fra l'altro la parola “S__________”, quindi un chiaro riferimento alla società fallita. Ma questo era solo per facilitare, a dipendenza dei movimenti di acquisto e vendita operati sugli stessi, il computo delle commissioni che le dovevano poi essere riconosciute. Di fatto, solo il conto n. __________ era stato aperto dall'attore -quale direttore e in collaborazione con C__________, altro direttore- in forza di una delega rilasciata dall'amministratore unico della società fallita, G__________: di modo che, solo questa relazione bancaria apparteneva in modo incontestabile alla controparte.

         

 

                                  C.   Nella risposta del 17 gennaio 2009 AO 1 -massa fallimentare della società fallita- si è opposta alla rivendicazione di proprietà dell'attore. Come intestataria del conto rivendicato dall'attore, la società fallita beneficiava della presunzione legale di proprietà che quest'ultimo non era riuscito ad inficiare sulla base di prove ex art. 8 CC. L'attore, essendo anzitutto ex direttore della società fallita, aveva un obbligo di riservatezza riguardo a informazioni concernenti clienti della stessa: di modo che, ogni esplicito riferimento a loro rivolto andava stralciato dal testo della petizione. L'attore inoltre aveva firmato i documenti di apertura del conto rivendicato quale rappresentante della società fallita, ruolo a priori incompatibile con quello di proprietario. Di modo che lei ne era l'unica titolare. Peraltro, l'attore nemmeno aveva sottoscritto il formulario relativo al beneficiario economico, e egli stesso aveva affermato che gli altri conti erano stati aperti per clienti della società fallita. Bisognava così presumere che, quale titolare del conto bancario, lei ne era altresì la beneficiaria economica. Nulla indicava infine che lo scambio di e-mail tra attore e B__________ SpA riguardava i conti aperti dall'attore dopo il 30 maggio 2006. Oggetto della rivendicazione non era poi la liquidità sul contestato conto bancario. Per il resto, il valore di mercato dei titoli sullo stesso depositati era stimabile in fr. 1'138'000.–, e giustificava il versamento di una cauzione giusta l'art. 153 CPC di almeno fr. 30'000.–.     

 

                                         Le rispettive posizioni sono state mantenute anche nell'ulteriore scambio di allegati.

 

 

                                  D.   All'udienza preliminare del 22 aprile 2009 le parti hanno ribadito le loro domande e notificato le rispettive prove. Dal canto suo la convenuta ha ritirato la domanda di cauzione processuale ex art. 153 CPC. Esperita l'istruttoria, il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale del'11 febbraio 2010, cui le medesime hanno tuttavia rinunciato previa assegnazione del termine per l'inoltro delle conclusioni scritte. Confermate le proprie rispettive richieste di giudizio, il memoriale dell'attore è stato trasmesso in data 20 gennaio 2010, seguito da quello della convenuta, pervenuto il successivo 10 febbraio 2010.  

 

                                  E.   Con sentenza 23 marzo 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha respinto la petizione con cui l'attore rivendicava la proprietà del conto n. __________ denominato “S__________ __________” presso B__________ Spa di __________. Certo, in virtù di una delega ricevuta dall'amministratore unico G__________, il 13 giugno 2006 l'attore aveva aperto il conto n. __________ intestato alla società fallita. Mentre, per l'apertura il 10 luglio 2006 del conto n. __________ (“S__________ __________”) egli non disponeva di alcuna procura. Di fatto però la società fallita aveva potere di disposizione anche su questo conto e beneficiava quindi della presunzione di proprietà, e nessun contratto fiduciario conferiva all'attore la titolarità economica dei beni da lui così gestiti. Nondimeno, per il Pretore, la testimonianza di D__________, direttore generale di B__________ SpA, rovesciava la presunzione di proprietà a favore della convenuta: in particolare, egli aveva precisato che quanto confluito sul conto rivendicato dall'attore non era di spettanza della società fallita, mentre l'uso della denominazione “S__________ __________” era perché quel conto era stato acceso nell'ambito della relazione con la società fallita. Inoltre, la convenuta non aveva dimostrato che il denaro così accreditato era di quest'ultima, mentre secondo il rapporto 20 settembre 2006 della liquidatrice del fallimento, titolare di “S__________ __________” era il direttore di I__________ (di seguito: I__________). A fronte di ciò, determinante era quindi stabilire se su quel conto erano confluiti averi dell'attore oppure no.                   

 

                                         G__________ aveva confermato di supporre che -rispetto al conto n. __________ intestato alla società fallita- ciascuno dei quattro ulteriori conti aperti dall'attore erano di pertinenza del rispettivo cliente. Dal canto suo, C__________ -che pure aveva partecipato all'apertura di quei conti- aveva dichiarato che sul conto rivendicato dall'attore erano stati versati averi personali di quest'ultimo depositati fino a quel momento presso un'altra banca, e che l'uso del suffisso “S__________” nelle denominazioni ad essi riferiti era stato imposto da B__________ SpA alfine di semplificare il conteggio delle commissioni dovute alla società fallita. Ma, queste testimonianze non adempivano i presupposti dell'art. 8 CC, l'amministratore unico non essendo mai stato realmente attivo nella società fallita e l'altro direttore, non indifferente alla lite in esame, mancando di obiettività. Gli ordini di trasferimento bancario (doc. M-R) prodotti agli atti dall'attore confermavano sì di un flusso di denaro e titoli da I__________, passato tramite Ba__________ e giunto per finire a B__________ SpA, non però che di I__________ l'attore fosse beneficiario economico. Anzi, dal rapporto della liquidatrice del fallimento emergeva persino il nome di una terza persona, fermo restando che nulla indicava che presso di lei l'attore detenesse beni propri. A riprova della confusione fattuale dell'attore, v'era infine l'accenno a un istituto bancario ancora diverso rispetto a quello oggetto dei doc. M-R. Di fatto, la rivendicazione dell'attore non era confortata da mezzi probatori sufficienti, ancorché nessun elemento dimostrasse la proprietà della convenuta sul contestato conto.   

 

 

                                  F.   Con appello del 27 aprile 2010 l'attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso che gli sia riconosciuto il diritto di proprietà sul conto n. __________ denominato “S__________ __________” presso B__________ SpA, __________. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2010, la convenuta propone di respingere il ricorso.   

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'appellante anzitutto non considera fondata la tesi secondo cui sul conto rivendicato dall'attore la proprietà della società fallita è da presumere per il fatto che figura quale sua titolare. Questa sua conclusione non terrebbe in considerazione le risultanze documentali agli atti (appello, pag. 2 n. 3). Ma, a torto. Di fatto, l'appellante si limita a un raffronto tra i documenti di apertura del conto n. __________ e quelli del conto rivendicato “S__________ __________”, già considerati dal Pretore nella misura in cui ha ritenuto sussistere presunzione di proprietà a favore della convenuta (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). In proposito, egli ha in effetti evidenziato come entrambi i conti erano stati aperti dall'attore, come per l'apertura di quello n. __________ intestato alla società fallita (13 giugno 2006) egli avesse agito in forza di una procura rilasciata dall'amministratore unico, e come per quella del conto n. __________ denominato “S__________ __________” (10 luglio 2006) l'attore non disponesse affatto di una procura (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). A fronte di argomenti pretorili puntuali tuttavia, l'appellante non spende alcuna parola per spiegare in che modo e perché sulla base di questi medesimi elementi la presunzione di proprietà a favore della società fallita -cui il Pretore aveva in un primo tempo concluso- è errata. Da questo punto di vista, poco importa che per il conto n. __________ l'attore fosse appunto indicato quale “procuratore speciale” (appello, pag. 3 n. 3b). Di modo che, carente di motivazione, l'appello sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). La questione però non merita ulteriore disamina anche per un altro motivo: in concreto il Pretore ha in effetti concluso per un rovesciamento della presunzione di proprietà -riconosciuta in un primo tempo alla convenuta- sulla base della testimonianza di D__________, amministratore delegato e direttore generale di B__________ SpA -presso cui quel conto era appunto stato aperto- trattandosi di teste “perfettamente neutrale ed equidistante nei confronti delle due parti” (sentenza impugnata, pag. 3 penultimo paragrafo), circostanza che l'appellante non sembra nemmeno considerare. Pertanto, privo di pertinenza, l'appello va così respinto.     

 

 

                                   2.   Pur avendo concluso per la presunzione di proprietà a favore dell'attore, il Pretore ha nondimeno ritenuto che “le citate posizioni di loro clientela” della società fallita, di fatto non erano averi di spettanza dell'attore (sentenza impugnata, pag. 4 secondo paragrafo). Ciò posto, l'appellante gli rimprovera di avere ignorato quelle che sono le risultanze testimoniali da cui emergerebbe come il conto rivendicato non sia affatto della convenuta ma dell'attore (appello, pag. 3 n. 4). Ancora una volta tuttavia, la censura va disattesa.

 

                                         a)  Certo, in occasione della sua audizione G__________ -amministratore unico della società fallita- ha confermato il contenuto della sua dichiarazione scritta 18 febbraio 2009 dove attestava di avere autorizzato l'attore ad aprire un solo conto bancario intestato alla società fallita -segnatamente il n. __________ (doc. I)- presso B__________ SpA, come da “procura speciale” 8 giugno 2006 (doc. 3, pag. 2). Parimenti, egli ha precisato che -di fatto- l'attore ne aveva poi aperti altri quattro per conto di certi clienti (verbale 2 settembre 2009, pag. 2; doc. I). Resta il fatto che, a quel momento egli non ne sapeva alcunché e che -come lo stesso appellante ricorda (appello, pag. 3 n. 4a)- per mera supposizione egli ha dedotto che gli stessi erano di pertinenza di quei clienti e non della società fallita. Ciò posto, visto che G__________ non era mai stato coinvolto nell'operatività della società fallita e non aveva indicato la fonte utilizzata per allestire la dichiarazione 18 febbraio 2009 di cui al doc. I, in assenza di elementi chiari e inequivocabili atti a dissipare ogni dubbio il Pretore non ha ritenuto questa sua testimonianza sufficientemente attendibile giusta l'art. 8 CC (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). E, al riguardo, l'appellante non si confronta (appello, pag. 3 n. 4a). Ancora una volta, immotivato, l'appello si rivela così irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).         

                                         b)  Per l'appellante anche il teste C__________, direttore della società fallita, ha confermato che esisteva una procura destinata all'apertura da parte dell'attore di un solo conto utilizzabile per l'incasso di provvigioni, che i conti da lui aperti in aggiunta appartenevano a clienti, mentre quello che egli rivendicava gli apparteneva essendo titolare dei fondi confluiti sullo stesso e di cui ai doc. M-R (appello, pag. 3 n. 4b). Al riguardo, il Pretore ha considerato che, come tale, il teste non poteva dirsi estraneo alla controversia in esame (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Di per sé quindi, nella misura in cui l'appellante non contesta questa sua conclusione, l'appello è finanche e ancora una volta irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). Del resto poi, in sede di audizione testimoniale, il teste ha appunto dichiarato essere stato presente insieme all'attore all'apertura di “un conto intestato alla S__________ e successivamente alcuni conti di clienti che volevano aprire il loro conto a __________” (verbale 2 settembre 2009, pag. 3). Inoltre, parte dei documenti cui rinvia l'appellante nemmeno accennano all'attore (doc. M a P), mentre gli altri lo indicano solo quale “direttore della società I__________” (doc. Q a S) senza identificarlo quale titolare di beni che erano di quest'ultima. Infondato, l'appello sarebbe comunque da respingere.  

 

                                         c)  Invano l'appellante evoca per finire la testimonianza resa da D__________ (appello, pag. 4 n. 4c). Certo, egli ha -fra l'altro- avuto modo di confermare che l'attore aveva aperto il conto n. __________ intestato alla società fallita in forza di una procura, che i fondi accreditati su quello rivendicato dall'attore non appartenevano a quest'ultima e che il riferimento nella denominazione dello stesso a quest'ultima era giustificato per il fatto che si trattava di clientela a lei riferita (verbale audizione in via rogatoriale del 5 novembre 2009, pag. 16 seg.). Ma -come già visto e diversamente da quanto pretende l'appellante- il Pretore non ha affatto misconosciuto la valenza di questa sua dichiarazione, ritenuta attendibile a tal punto da indurlo a considerare rovesciata l'apparente e a prima vista presunzione di proprietà a favore della convenuta (sopra, consid. 2). Di modo che, anche al riguardo l'appello va respinto.      

 

 

                                   3.   Secondo il primo giudice, né gli ordini di trasferimento di cui ai doc. M a R, né il rapporto della liquidatrice fallimentare di cui al doc. L, sono atti a dimostrare la tesi dell'attore riguardo la provenienza del denaro accreditato sul conto che quest'ultimo rivendicava e di cui si pretendeva titolare economico (sentenza impugnata, pag. 5). Per l'appellante invece, il Pretore ha esaminato la citata documentazione (doc. M a doc. S, e doc. L) in modo superficiale, traendone per finire errate conclusioni (appello, pag. 4 n. 5). A torto.

 

                                         a)  Con puntuale rinvio al doc. L a pag. 30, il ricorrente rileva dapprima l'esistenza di una sorta di accordo conclusosi il 15 giugno 2006 circa un'opzione di vendita del 100% di quote di I__________ dall'attore -dimissionario nel contempo dalla carica di direttore di tale società- a favore di A__________. Quelle quote sarebbero poi state a loro volta rivendute -parrebbe nella misura dell'80%- a P__________ in data 23 giugno 2006. Il provento di questa ultima cessione di quote, stimabile in Euro 640'000.–, sarebbe stato accreditato su un conto intestato a I__________ presso B__________ SpA e trasferito poi su uno degli altri tre conti clienti aperti dall'attore sempre presso B__________ SpA e che -a detta dell'appellante- sarebbe di A__________ (appello, pag. 4 n. 5a). Come tale però la censura non ha portata pratica. A prescindere dal fatto che l'utile così conseguito apparterrebbe semmai e soltanto a A__________, l'attore avendogli ceduto in precedenza la totalità delle quote I__________, l'appellante riferisce di circostanze che in realtà non coinvolgono affatto il conto di cui l'attore si pretende proprietario. Infondato l'appello va quindi respinto.

 

                                         b)  L'appellante aggiunge poi di avere provveduto, proprio nell'ottica del trasferimento di quote di I__________ a P__________, ad aprire il conto intestato a I__________ presso B__________ SpA su cui veniva accredita la liquidità proveniente dall'altro conto intestato a I__________ presso Ba__________ (appello, pag. 4 seg. n. 5b). In sostanza l'operazione, iniziata il 23 maggio 2006, si sarebbe conclusa in data 12 luglio 2006 con l'ultimo trasferimento dei saldi ancora presenti su quest'ultimo conto e relativa estinzione dello stesso -a suo dire comprovata dal doc. L a pag. 38- a favore del conto di I__________ presso B__________ SpA appunto, fondi poi simultaneamente bonificati sul conto di cui l'attore rivendica appunto la titolarità (appello, pag. 5 n. 5b). Resta il fatto che, se da un canto il rapporto di cui al doc. L a pag. 38 (in alto) attesta sì -presso Ba__________ - di un “ordine d'estinzione 12 luglio 2006 del conto USD mediante giro fondi sul conto I__________ presso B__________” -che peraltro trova riscontro nel doc. M- giova rammentare all'appellante che lo stesso precisa pure che “dall'esame del conto USD in B__________ non abbiamo riscontrato l'entrata inerente la chiusura di questo conto”. A ciò si aggiunga che la relazione bancaria di cui l'attore si pretende proprietario è stata aperta soltanto il 10 luglio 2006 (doc. II°: edizione documenti da B__________ SpA, pag. 20 segg.), di modo che ogni e qualsiasi trasferimento di fondi prima di quella data sarebbe comunque da escludere a priori. Anche sotto questo profilo l'appello va quindi respinto.      

 

                                         c)  Secondo l'appellante il doc. S dimostra che importi e titoli trasferiti da Ba__________ a B__________ SpA sulla base degli ordini di cui ai doc. M a R, sono di esclusiva pertinenza dell'attore (appello, pag. 5 n. 5c). Ma, ancora una volta senza alcun successo. Il Pretore ha spiegato che nulla nel fascicolo di causa attestava del fatto che beneficiario economico di I__________ fosse l'attore, che anzi in proposito dal doc. L risultava il nominativo di P__________ (pag. 27) rispettivamente A__________ (pag. 30), e che non vi erano indizi riguardo ad un eventuale deposito presso quella società di averi propri dell'attore (sentenza impugnata, pag. 5). E, l'appellante con questa argomentazione non si confronta. Di nuovo, senza motivazione, l'appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). In aggiunta, basti per il resto osservare che è l'appellante medesimo a sostenere di avere venduto in data 15 giugno 2006 il 100% delle quote di I__________ a A__________ (sopra, consid. 3a). E, a quel momento, il conto rivendicato -aperto il 10 luglio 2006- non esisteva affatto (sopra, consid. 3b). A ben vedere poi, il doc. S null'altro è che una sorta di ipotetica e futura promessa retribuzione di cui però nulla è dato di sapere e che non ha riscontro agli atti. Ad ogni modo, l'appello andrebbe comunque disatteso.            

 

 

                                   4.   In conclusione, entro i limiti della sua ricevibilità, l'appello va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a carico dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso corrisponde al valore di stima dei beni rivendicati (art. 11 lett. a CPC e art. 242 LEF, combinati con l'art. 18 cpv. 3 OFB-FINMA, applicabili per il rinvio di cui all'art. 34 cpv. 2 e 3 LBCR (Legge federale sulle banche e le casse di risparmio: RS.952.0) che, nel caso concreto, la convenuta ha stabilito in fr. 1'138'000.– (risposta, pag. 2 n. B.4), cifra rimasta incontestata. Tale importo è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

                                     

 

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

 

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 27 aprile 2010 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.     7'950.–             

                                         b) spese                         fr.          50.–

                                         Totale                             fr.     8'000.–                   

                                     

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 12'000.– per ripetibili.  

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vice presidente                                                La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).