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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.700 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 9 novembre 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 20'553.70 oltre interessi, composto di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr. 5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali;
domanda avversata dalla convenuta che con domanda riconvenzionale 13 dicembre 2007 ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di fr. 24'706.40 oltre interessi;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 12 aprile 2010, respingendo sia la petizione sia l’azione riconvenzionale;
appellante l’attrice che con appello 28 aprile 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 20'353.70 oltre interessi (recte: fr. 20'553.70), di cui fr. 15'263.10 di costo per la prova a futura memoria e fr. 5'290.60 di spese legali preprocessuali, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 2 giugno 2010 postula la reiezione del gravame avversario e con appello adesivo di medesima data chiede, in riforma del giudizio impugnato, di condannare la controparte al versamento di fr. 24'306.40 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;
l’attrice postulando con osservazioni 7 luglio 2010 all’appello adesivo la sua reiezione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 15 luglio 2003 AP 1, __________, ha commissionato a AO 1, __________, i lavori di preparazione del pavimento del fabbricato situato sul fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della committente per un importo di fr. 2'000.- (doc. C). Per quanto invece riguarda i lavori di laccatura di mq 1430 della superficie testé menzionata, da eseguirsi entro il 5 agosto 2003, le parti hanno concluso il 22 luglio 2003 un secondo contratto relativo alla fornitura e posa di un prodotto denominato “__________” per un prezzo complessivo di fr. 15'000.- oltre a IVA (doc. D).
B. Con scritto 19 agosto 2003 inviato a AP 1, __________ – conduttrice dello stabile testé menzionato, ove vi esercita un’attività di vendita al dettaglio (doc. L) – si è lamentata, in particolare, della presenza sul pavimento di “innumerevoli difetti, buchi e rappezzi” (doc. E), chiedendo l’eliminazione dei medesimi. Lo stesso giorno la locatrice ha trasmesso copia della missiva summenzionata all’appaltatrice, sollecitando una sua presa di posizione (doc. F). Il 24 settembre 2003 la committente ha chiesto a quest’ultima di eliminare tutta una serie di asseriti difetti alla pavimentazione entro la settimana successiva (doc. G). Essa ha nuovamente sottoposto all’appaltatrice le sue richieste con fax 29 settembre 2003 (doc. H). Con scritto 2 ottobre 2003 quest’ultima, riferendosi al sopralluogo del 1° ottobre 2003, ha comunicato alla committente che la pavimentazione corrispondeva a quanto da lei offerto nonché alle norme SIA, che il consumo del materiale “__________”, previsto “secondo scheda tecnica in 150-200 g/mq”, era stato “mantenuto”, che dei tre bidoni rimasti inutilizzati due erano stati ordinati dalla committente per suo uso e uno rientrava nelle “normali tolleranze di consumo” e che l’esecuzione di una nuova mano di materiale nelle zone corsie, comunque a carico della controparte, non avrebbe necessariamente portato a un miglioramento della situazione (doc. I).
C. A seguito dell’istanza di prova a futura memoria 6 ottobre 2003 della committente alla Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. DI.2003.276), relativa all’allestimento di una perizia volta ad accertare l’eventuale difettosità e non completazione dell’opera in questione rispettivamente il costo dei lavori di sistemazione (doc. M), è stata eseguita una perizia 29 febbraio 2004 della __________ a cura del dott. __________ __________ e dell’arch. STS/OTIA __________ __________ (doc. O), con conseguente completazione 24 marzo 2004 e delucidazione 25 marzo 2004 (doc. P e Q).
D. Con petizione 9 novembre 2007 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'553.70 oltre interessi. Essa ha chiesto la riduzione di fr. 15'000.- della mercede, sicché nulla sarebbe dovuto a tale titolo alla controparte, nonché il risarcimento dei danni a seguito dell’asserita presenza di difetti all’opera, ovvero di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr. 5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali. Con risposta 13 dicembre 2007 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie, postulando con domanda riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di fr. 24'706.40 oltre interessi, composti di fr. 16'990.05 di mercede, di fr. 5'520.- di costi di perizia a futura memoria e di fr. 2'196.35 di costi legali preprocessuali. Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nei loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a presenziare al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con le proprie conclusioni 7 gennaio 2009 l’attrice ha ribadito il proprio punto di vista, comprese le poste di calcolo della pretesa da lei avanzata, chiedendo il pagamento di complessivi fr. 20'353.70 oltre interessi (recte: 20'553.70). Con conclusioni scritte 26 novembre 2008 la convenuta e attrice riconvenzionale ha confermato le proprie domande. Statuendo con sentenza 12 aprile 2010 il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale.
E. Con appello 28 aprile 2010 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di condannare, di conseguenza, la convenuta al pagamento di fr. 20'353.70 oltre interessi (recte: fr. 20'553.70), ovvero di fr. 15'263.10 di spese per la prova a futura memoria e di fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali. Con osservazioni 2 giugno 2010 quest’ultima ha postulato la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data ha domandato a sua volta la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la controparte al versamento di fr. 24'306.40 oltre interessi, composti di fr. 16'690.05 di mercede, di fr. 5'420 di spese di perizia a futura memoria e di fr. 2'196.35 di spese legali preprocessuali.
e considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto è incontestato che la sentenza del Pretore è stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130 consid. 2) – nell'aprile 2010, perciò prima dell'entrata in vigore del CPC avvenuta il 1° gennaio 2011. Di conseguenza alla procedura di appello resta applicabile il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI).
2. Ritenuta pacifica l’esistenza di un contratto di appalto, il Pretore ha reputato che alla convenuta non può essere rimproverato di non avere riparato il pavimento, in particolare rendendolo omogeneo e livellato, dato che questa prestazione non era compresa nel contratto. Per contro, egli ha ritenuto che sia la malta utilizzata per la ricostruzione sia l’utilizzo della smerigliatrice avevano arrecato dei difetti all’opera imputabili all’appaltatrice, il cui costo di ripristino ammonta, sulla scorta della perizia, a fr. 15'000.-. Accertata l’applicabilità delle norme SIA alla fattispecie, il primo giudice ha reputato tempestiva la notifica dei difetti da parte della committente. Di conseguenza, egli ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale, ritenendo peraltro che i reciproci costi preprocessuali e le spese della prova a futura memoria erano legati alle relative pretese reciprocamente infondate.
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica il primo giudice per aver erroneamente indicato che le sue pretese concernevano fr. 20'553.70 corrispondenti al costo di rifacimento delle “zone integrate” e fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali (memoriale, pag. 3 segg.). La doglianza è pertinente. Invero, come illustrato (sopra, lett. D) essa ha chiesto la riduzione di fr. 15'000.- della mercede, sicché a suo dire nulla sarebbe dovuto a tale titolo alla controparte, nonché il risarcimento dei danni a seguito dell’asserita presenza di difetti dell’opera, ovvero di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria e di fr. 5'290.60 concernenti le spese legali preprocessuali (petizione, pag. 10; conclusioni, pag. 9 seg.). Come testé detto, il primo giudice ha invece ritenuto che l’attrice chiedeva il versamento di fr. 20'553.70 corrispondenti “al costo di rifacimento delle “zone reintegrate” + fr. 5'290.60 di costi legali preprocessuali” (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo). Egli ha poi accertato che dalla perizia emergeva che il costo del ripristino dei difetti ammontava a fr. 15'000.-, corrispondente a suo dire alla pretesa fatta valere in causa dall’attrice (loc. cit., pag. 4 in basso). Il Pretore ha quindi reputato fondata la richiesta dell’attrice volta a sostenere l’esistenza di un difetto dell’opera comportante un minor valore di fr. 15'000.-, ma ha spiegato che “meno fondata [era] invece la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di questo ammontare”, visto che l’attrice non aveva pagato la relativa fattura. Egli ha quindi ritenuto che “più corretto appare dunque respingere, sotto questo profilo, sia l’azione principale, sia l’azione riconvenzionale, stante l’uguaglianza degli importi, cosicché l’attrice dovrà sopportare per le riparazioni i fr. 15'000.-, che avrebbe dovuto ad ogni modo sborsare per i lavori di sigillatura/laccatura/riparazione minuta” (loc. cit., pag. 5 in mezzo). Il primo giudice ha infine concluso affermando che “questa sostanziale uguaglianza di soccombenza processuale fa sì che neppure siano dovuti dalla rispettiva controparte il rimborso dei costi legali preprocessuali dell’altra, poiché afferenti appunto a una pretesa di causa reciprocamente malfondata. Infine, per quanto riguarda i costi della perizia a futura memoria, valgono esattamente i medesimi argomenti: la convenuta si è dovuta accollare fr. 4'500.- e la parte attrice fr. 9'000.-, ossia una percentuale limitata a 1/3, che non può essere ribaltata sull’attrice principale, alla luce della più volte menzionata reciproca soccombenza delle parti in questa causa” (loc. cit., pag. 5 in basso e 6 in alto).
4. L’appellante reputa che l’errore pretorile menzionato sopra abbia comportato la reiezione, a torto, della sua domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito della presenza dei difetti, ovvero, come testé detto, delle spese per la prova a futura memoria e quelle preprocessuali. Essa ribadisce, al riguardo, di aver dovuto sopportare tali costi proprio per accertare che nulla doveva alla controparte poiché l’opera era difettosa. La convenuta conviene con controparte che il primo giudice ha individuato in maniera errata le richieste attoree, ma reputa che su questo punto l’esito del giudizio debba essere confermato, poiché non si sarebbe in presenza né di difetti, né di notifica tempestiva dei medesimi e, nemmeno, di una sua colpa che possa, se del caso, fondare un risarcimento del danno (osservazioni, pag. 2 segg.).
4.1 Come verrà illustrato in seguito (consid. 7 seg.) nella fattispecie si è in presenza di un difetto dell’opera la cui eliminazione comporta una spesa di fr. 15'000.-. A ragione il Pretore ha quindi reputato che nulla era dovuto a titolo di mercede all’appaltatrice. Ciò posto, occorre verificare se le pretese di risarcimento del danno invocate dall’attrice siano fondate.
4.2 L’attrice ha invocato l’applicazione dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118, che rinvia all’art. 368 cpv. 2 CO (appello, pag. 5 in alto). La convenuta non contesta che nel determinare se sussista il diritto al risarcimento di un eventuale danno occorre applicare il disposto testé menzionato (osservazioni, pag. 4 in basso). Per questo motivo e per quelli che verranno indicati in seguito (consid. 8.1) non ci si scosta quindi dall’applicazione, se riuniti i relativi presupposti, dell’art. 368 cpv. 2 CO. Secondo tale disposto, nel caso di difetti di minore entità il committente ha il diritto di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Sono considerati danni ai sensi di questa norma quelli che traggono origine da un difetto dell’opera o, in altre parole, che sono da considerare conseguenza dei difetti medesimi, quali ad esempio il mancato guadagno, il mancato introito da locazione, le spese preprocessuali e gli obblighi di risarcimento del committente nei confronti di terzi, ad esclusione però di quanto può essere oggetto di risarcimento nell’ambito della ricusa dell’opera, della diminuzione della mercede o della riparazione gratuita dell’opera (II CCA, sentenza inc. 12.2004.119 del 10 ottobre 2005, consid. 9).
4.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il costo di una consulenza tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria e appropriata (II CCA, sentenza inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007, Rep. 1993 pag. 197, inc. n. 197/93 del 29 dicembre 1994 e inc. n. 12.95.314 del 26 febbraio 1996). Nella presente fattispecie la committente ha chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria poiché l’appaltatrice non aveva ovviato ai difetti da lei asseriti e, quindi, avrebbe dovuto affidare a un terzo l’eliminazione dei medesimi (inc. rich. DI.2003.276 della Pretura del Distretto di Bellinzona: istanza di prova a futura memoria 6 ottobre 2003, pag. 4). In tale procedura la convenuta non si è opposta all’istanza, presentando cinque controdomande peritali (verbale 17 ottobre 2003, pag. 1). Così facendo ha ammesso l’utilità della medesima, che non può quindi confutare in questa sede se non assumendo un atteggiamento proceduralmente contraddittorio. D’altra parte, essa medesima chiede nell’appello adesivo che le spese della prova a futura memoria, così come quelle di patrocinio di tale procedura da essa sostenute, seguano il destino dell’azione di merito, ovvero l’accoglimento della domanda riconvenzionale da essa postulato (pag. 6). Va altresì detto che con le proprie osservazioni la convenuta nemmeno allega che tale perizia sarebbe inutile o inadatta. Essa si limita ad asserire che non essendovi alcun difetto non si pon mente di attribuire un risarcimento danni a controparte e afferma che, in ogni caso, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna sua colpa dato che avrebbe “eseguito un lavoro, al risparmio proprio come voluto dalla committente con i risultati (un pavimento non inservibile e funzionale […]) che per un tale intervento ci si doveva attendere” (pag. 4 in fondo). Il Pretore ha spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo punto, il metodo adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato un utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea (sentenza impugnata, pag. 4). Si ravvisa quindi una violazione delle regole dell’arte e, quindi, una colpa dell’appaltatrice. Ne consegue che la convenuta deve rifondere all’attrice i costi legati alla perizia a futura memoria di fr. 15'263.10, importo per stessa ammissione della convenuta non contestato (osservazioni, pag. 2 in mezzo). Su questo punto l’appello è quindi accolto.
4.4 L’appellante chiede anche la rifusione di fr. 5'290.60 per spese di patrocinio legate al procedimento di prova a futura memoria. La convenuta non contesta che trattasi di spese preprocessuali, tant’è che a sua volta chiede la rifusione di quelle poste a suo carico (appello adesivo, pag. 6). Come indicato (sopra, consid. 4.2) tali costi fanno parte del risarcimento danno di cui all’art. 368 cpv. 2 CO. Si rinvia, per il resto, a quanto illustrato in merito alla prova a futura memoria (sopra, consid. 4.3). Anche per quanto concerne questa posta, la convenuta non contesta l’importo fatto valere dall’appellante (osservazioni, pag. 2 in mezzo). Ne consegue che al riguardo l’appello è accolto.
5. L’attrice conclude affermando di essere incorsa in una svista manifesta omettendo di inserire nelle poste di risarcimento danno fr. 200.- concernenti la quota a suo carico di tassa di giustizia e spese del procedimento di prova a futura memoria (appello, pag. 5 in fondo). Essa chiede che qualora questa Camera dovesse, per ipotesi, ridurre la sua pretesa, dovrebbe considerare tale importo nella sua richiesta di risarcimento. Alla luce dell’esito del giudizio odierno la censura non è quindi rilevante.
6. Nelle richieste di giudizio l’appellante chiede la rifusione di complessivi fr. 20'353.70.-. Dalle motivazioni emerge tuttavia che tale importo è composto di fr. 15'263.10 relativi al costo della perizia a futura memoria rispettivamente di fr. 5'290.60 per spese legali preprocessuali, per un totale di fr. 20'553.70. Già con le conclusioni l’attrice aveva formulato, nelle richieste di giudizio, la rifusione di fr. 20'353.70 anziché i fr. 20'553.70 indicati nella petizione, sempre composti dei medesimi importi testé menzionati. Si commetterebbe, pertanto, un eccesso di formalismo nel non ritenere determinante, ai fini del giudizio, l’importo di fr. 20'553.70. Non va invero dimenticato che come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le conclusioni di appello devono essere interpretate alla luce della motivazione dell’appello (cfr., da ultimo, DTF 137 III 617 con riferimenti, seppur riferita all’art. 311 CPC e all’assenza di una richiesta di giudizio cifrata).
II. Sull’appello adesivo
7. L’attrice riconvenzionale reputa che non sussista alcun difetto dell’opera (memoriale, pag. 5 seg.). Al riguardo, essa rinvia a quanto espresso nelle proprie osservazioni (loc. cit., pag. 2 segg.).
7.1 Su questo punto va da subito precisato che la nozione di difetto giusta l’art. 166 della norma SIA 118 (applicabile alla fattispecie per i motivi esposti in seguito: consid. 8.1) è identica a quella di cui all’art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_460/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 3.1.1). Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna limitarsi a quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare, sulla base delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno voluto nel caso concreto. Il concetto di difetto contempla anche il materiale utilizzato, che di principio non dev’essere di qualità inferiore alla media (art. 71 cpv. 2 CO), nonché le proprietà necessarie o usuali per l’utilizzo pattuito dell’opera. Per determinare l’assenza di difetti, occorre inoltre considerare lo stato dell’opera al momento della consegna e quello che deve conservare nel seguito (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_460/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 3.1.1 con riferimenti).
7.2 L’appellante adesiva sostiene, anzitutto, che l’esecuzione dell’opera è stata “al risparmio con la sigillatura dei buchi dovuti alle bussole di appoggio dei macchinari preesistenti e con un tinteggio così come espressamente voluto dal signor __________ di AP 1” (loc. cit., pag. 2). La censura non può essere seguita. Il Pretore ha spiegato che il perito non ha messo in discussione, su questo punto, il metodo adottato per sistemare la pavimentazione, bensì ha evidenziato un utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea (sentenza impugnata, pag. 4). Non giova alla tesi dell’appellante adesiva nemmeno il rinvio all’audizione del teste __________ __________ (dipendente della società __________ in qualità di capo tecnico, di cui AO 1 è “una società figlia”, che si è occupato sia della pattuizione sia dell’esecuzione dei lavori in questione). Riferendosi a tale testimonianza, la convenuta sostiene che le parti erano concordi sul fatto che “il pavimento rimaneva tale quale quello vecchio, unicamente ritinteggiato”. Sennonché egli ha affermato che oltre al tinteggio è stata eseguita anche la sigillatura del pavimento esistente (verbale 29 settembre 2008, pag. 4 in basso). Segnatamente per quanto concerne quest’ultimo aspetto, egli ha dichiarato che il tinteggio non aveva “niente a che vedere con i buchi che vi erano nel pavimento in particolare dovuti a delle bussole. Abbiamo riparato questi buchi, a parte, con del materiale bituminoso” (loc. cit., pag. 5 in alto). Inoltre, egli ha sì affermato di aver “sempre sottolineato che in questo modo il pavimento non diventava nuovo ma che rimaneva un vecchio pavimento ritinteggiato a nuovo”, ma ha introdotto tale specificazione dichiarando che “con una sola mera tinteggiatura non si può migliorare di granché lo stato di un pavimento se non a livello visuale” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Per tacere del fatto che tale risultanza non è tale da inficiare il risultato peritale già per il solo motivo che, si ribadisce, il perito non ha ritenuto inappropriato il metodo, ma ha rilevato l’utilizzo improprio della smerigliatrice e l’uso di una malta inidonea.
7.3 L’appellante adesiva sostiene che a conferma del fatto che l’opera era stata eseguita secondo gli accordi intervenuti tra le parti, al momento della sua consegna __________ __________, amministratore unico della committente, non avrebbe avuto nulla da ridire (memoriale, pag. 2 in fondo). A sostegno della sua censura essa rinvia ai doc. 5 e 6. Il primo documento menzionato è una “dichiarazione” del 13 ottobre 2003 dell’ing. __________. Essa è tuttavia inammissibile quale mezzo di prova. Secondo giurisprudenza una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25-27 ad art. 90). La dichiarazione in questione è stata allestita dopo che l’attrice aveva adito la Pretura del Distretto di Bellinzona, il 6 ottobre 2003, chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria (inc. DI.2003.276). Tutto lascia quindi intendere che sia stata allestita ai fini di causa. Il secondo documento a cui la convenuta rinvia è una “dichiarazione” di __________ __________ datata 10 ottobre 2003. Tuttavia, nella sua testimonianza non vi è alcun accenno al comportamento di __________ __________ al momento della consegna dell’opera. Si aggiunga che per quanto concerne il giorno della consegna, il 31 luglio 2003, il teste ha rettificato il contenuto della propria dichiarazione scritta, dato che nella medesima aveva indicato che il capo operaio della convenuta aveva lasciato in cantiere due bidoni di __________ su richiesta di __________ __________ (doc. 6, pag. 3), mentre nella sua audizione testimoniale ha riferito che ciò è avvenuto su ordine dell’ing. __________ della convenuta (verbale 29 settembre 2008, pag. 5 in mezzo).
7.4 La convenuta reputa, altresì, che a dimostrazione che per una mercede di fr. 15'000.- non si poteva ragionevolmente attendere un pavimento nuovo vi sono le risultanze della perizia, che indica il costo della riparazione del pavimento in fr. 436'000.- rispettivamente fr. 953'000.- (appello adesivo, pag. 3 in alto). La censura non è tuttavia di ausilio alla sua tesi. Invero, il Pretore ha spiegato che secondo la perizia le opere pattuite non implicano la reintegrazione di tutte le lacune e fessure presenti, ma hanno come obiettivo primario quello di migliorare l’aspetto estetico del pavimento attraverso l’applicazione di un trattamento superficiale. Per questo motivo il primo giudice ha spiegato che per quanto riguarda i lavori di riparazione non si è in presenza di un difetto. Sennonché, egli ha evidenziato quanto già riportato sopra in relazione alle opere di sigillatura, affermando che il costo per il ripristino di tali difetti è stato quantificato dal perito in fr. 15'000.- (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).
7.5 L’appaltatrice sostiene che la “reazione negativa” della committente è intervenuta solamente quando la sua conduttrice (__________) si è lamentata dello stato del pavimento. Essa afferma che i rapporti interni tra locatrice e conduttrice non possono incidere sugli accordi intervenuti tra le parti alla presente procedura (appello adesivo, pag. 3 in alto). Tuttavia, per i motivi già evidenziati e inerenti proprio agli accordi sorti tra le parti, la censura non è di ausilio alla convenuta.
7.6 L’appellante adesiva reputa, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui sussista un difetto, sulla scorta della risposta n. 6 della perizia questo sarebbe comunque limitato alla mancanza del reintegro di qualche fessura (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche tale censura non è pertinente. Il Pretore, riferendosi proprio su tale punto alla perizia, ha fondato il proprio giudizio sull’esistenza di difetti nell’opera. Sempre sulla scorta del referto peritale il primo giudice ha poi quantificato il costo per il ripristino, “rifacendo quelle zone dove la reintegrazione è stata lacunosa”, in fr. 15'000.- (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo). La convenuta sostiene, altresì, che secondo il perito si tratta solo di difetti estetici. Di conseguenza, essa reputa che i costi di riparazione indicati dal medesimo perito in fr. 15'000.- siano eccessivi in relazione alla tipologia di difetti. Va detto anzitutto che il perito non ha unicamente rilevato la presenza di un difetto estetico. Invero, egli ha dichiarato che tali difetti “non sono tali da compromettere la funzionalità del pavimento”, ma ha soggiunto che “localmente e in certe situazioni particolari (movimentazioni di carrelli, uso di scarpe con tacchi fini), a causa della presenza di lacune non reintegrate, essa potrebbe occasionalmente risultare diminuita”. Quanto al difetto estetico, il perito ha affermato che mancano i “requisiti estetici minimi” (doc. O, risposta n. 8, pag. 7). Non va altresì dimenticato che, come già evidenziato (sopra, consid. 4.3), i difetti riscontrati dal perito sono imputabili all’uso inappropriato della smerigliatrice rispettivamente all’inidoneità della malta, sicché non si può ritenere che i danni estetici susseguenti siano stati presi in considerazione dalla committente a seguito del metodo di sistemazione pattuito tra le parti. Quanto alla sproporzione invocata dall’appaltatrice tra i costi di ultimazione dell’opera e i difetti riscontrati alla pavimentazione, tale argomentazione non è stata invocata dinanzi al primo giudice. Invero, nella risposta la convenuta ha affermato che i valori indicati dal perito erano “astronomici”, ma riferendosi agli importi di fr. 436'000.- rispettivamente di fr. 953'000.- (pag. 4, ad 6 e pag. 5, ad 9). Nemmeno nelle conclusioni scritte vi è traccia della censura sollevata in appello. Ne consegue che la sua contestazione è stata formulata per la prima volta con appello adesivo e, come tale, è irricevibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
8. L’attrice riconvenzionale reputa, altresì, che nella denegata ipotesi in cui sia stabilita l’esistenza di difetti, non vi sarebbe stata da parte della committente una notifica tempestiva dei medesimi (memoriale, pag. 5 seg.). Anche su questo punto essa rinvia a quanto espresso nelle proprie osservazioni (loc. cit., pag. 2 segg.).
8.1 Il Pretore ha ritenuto che la norma SIA, invocata dall’attrice, è applicabile alla fattispecie, poiché integrata dalle parti nel contratto di appalto (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). La convenuta si limita a ribadire quanto già espresso dinnanzi al primo giudice, ovvero che nel contratto in questione tale riferimento era limitato ai pagamenti e alle condizioni di pagamento e non alle questioni riguardanti difetti e notifiche (appello adesivo, pag. 3 in fondo). Il Pretore non ha ravvisato il motivo per cui la questione della responsabilità per i difetti dovesse esserne esclusa, visto che essa incide manifestamente sui pagamenti della mercede e sulle condizioni di pagamento della stessa. Egli ha altresì soggiunto che nelle norme SIA tale aspetto è integrato nel capitolo 6 relativo a “misure, acconti, garanzie e liquidazione finale” (sentenza impugnata, loc. cit.). L’appellante adesiva non si confronta quindi con tale motivazione, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Questo punto merita tuttavia un approfondimento. Va ricordato, anzitutto, che di principio sebbene nel contratto sia indicata l’applicazione delle norme SIA, da un punto di vista processuale le stesse devono essere portate a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 6 ad art. 87; II CCA, sentenza inc. n. 12.2000.203 del 18 giugno 2001) e almeno la parte che si prevale della loro applicazione deve far valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obiettare l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110, 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c pag. 697). Nel presente caso, l’attrice si è avvalsa di tale applicazione, ma non ha versato agli atti le relative norme SIA. La produzione delle stesse dinnanzi al giudice ha lo scopo di renderlo edotto delle medesime, dato che rappresentano unicamente l’espressione della volontà delle parti e non, vista anche la loro complessità, fatto di pubblica notorietà (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 87). Nella fattispecie, sebbene la convenuta abbia contestato la loro applicazione per quanto concerne la notifica dei difetti, essa non ha messo in discussione il contenuto delle medesime qualora le stesse fossero state ritenute applicabili. Lo stesso dicasi della questione del risarcimento del danno, che secondo l’attrice per rinvio dell’art. 171 cpv. 1 della norma SIA 118 dev’essere risolto sulla base dell’art. 368 cpv. 2 CO. Le norme SIA sono quindi parte integrante delle pattuizioni contrattuali e non sussiste tra le parti disaccordo sul contenuto delle medesime, peraltro noto al Pretore, che l’ha accertato in sentenza.
8.2 La convenuta reputa che gli accordi di cui al doc. D soprassiedono a quelli precedenti e, quindi, non risulta applicabile alcuna norma SIA (appello adesivo, pag. 4 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato di aver confermato l’accettazione dell’offerta di cui al doc. A mediante fax 16 luglio 2003 limitatamente ai lavori di ripristino/riparazione di cui al punto 3 del doc. C e che a seguito del sopralluogo 22 luglio 2003 le parti hanno concordato di applicare il prodotto __________ come da fax 22 luglio 2003 di cui al doc. D (memoriale, pag. 2 in fondo). La convenuta ha risposto che il contratto era quello stipulato a seguito del sopralluogo testé menzionato (pag. 2 in mezzo). Nel fax 22 luglio 2003 la committente ha indicato anche il lavoro di riparazione confermato con il precedente fax del 16 luglio 2003, che si riferisce quindi al punto 3 del doc. C (identico al doc. A) e che non è stato contestato dalla convenuta. Inoltre, nella petizione l’attrice ha affermato che per quanto concerne la notifica dei difetti sono applicabili le norme SIA e ha rinviato al contenuto del doc. A (pag. 4 in basso). Nella propria risposta la convenuta ha confermato che il contratto stipulato prevede l’applicazione delle norme SIA, limitandosi ad affermare che ciò vale solo per i pagamenti e le relative condizioni, non invece per l’opera in sé (pag. 4 in basso). Nelle proprie conclusioni quest’ultima non si è espressa sulla questione di quale contratto sarebbe stato stipulato tra le parti. Di conseguenza, la sua contestazione è nuova e, quindi, inammissibile (art. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
9. L’appellante adesiva chiede il pagamento della sua mercede di fr. 16'690.05 (memoriale, pag. 5 in mezzo). Tale importo è composto di fr. 15'000.- per la “fornitura e posa di una lacca protettiva __________ quale rinfresco della superficie esistente di pavimento tipo __________”, che dato l’esito del giudizio odierno non dev’essere corrisposto dall’attrice, e di fr. 790.- per la “fornitura di 2 x 25 Kg, __________” nonché dell’IVA (doc. 1). Il Pretore ha spiegato che l’attrice riconvenzionale non aveva dimostrato che la fornitura di cui all’importo di fr. 790.- non fosse già compresa nei fr. 15'000.- menzionati sopra (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). La convenuta si limita, come detto, a chiedere la corresponsione del totale di cui alla fattura doc. 1, senza confrontarsi, quindi, con l’argomentazione pretorile. Al riguardo l’appello adesivo è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
10. La convenuta conclude postulando il pagamento delle spese relative alla perizia a futura memoria nonché legali relative a tale procedura (appello adesivo, pag. 6). Alla luce di quanto emerso nei considerandi precedenti, tale richiesta non può essere accolta. D’altra parte, l’appellante adesiva medesima ha affermato che tali poste avrebbero seguito il destino dell’azione di merito (loc. cit.).
III. Sugli oneri processuali
11. In definitiva, l’appello principale è accolto, mentre quello adesivo è respinto nella misura in cui è ricevibile. Ne consegue che la sentenza impugnata è riformata nel senso che la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento in favore dell’attrice di complessivi fr. 20'553.70. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativo alla petizione segue pertanto la medesima sorte. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC-TI). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, qualora con l’appello adesivo è riproposta, come nella fattispecie, una domanda riconvenzionale, va applicato l’art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Secondo tale norma, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1) e qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Il valore dell’appello principale è di fr. 20'553.70 mentre quello dell’appello adesivo è di fr. 24'306.40.
Per i quali motivi,
richiamati la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: I. L’appello principale 28 aprile 2010 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 12 aprile 2010 inc. OA.2007.700 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 20'553.70 oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2003.
§ La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, anticipate dall’attrice, sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di versare a controparte fr. 3'000.- di ripetibili.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr. 50.-
fr. 550.-
già anticipati dall’appellante principale, sono posti a carico di
AO 1, __________, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 2'000.- per ripetibili di appello principale.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 2 giugno 2010 di
AO 1, __________, è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr. 50.-
fr. 550.-
già anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.- per ripetibili di
appello adesivo.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina successiva):
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).