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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.725 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 ottobre 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , ora: AP 1
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 468'374.50 oltre interessi;
ed ora sul decreto 2 aprile 2010 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la petizione (per transazione);
appellante la convenuta con atto di appello 30 maggio (recte: aprile) 2010, con cui chiede la riforma - o in subordine l’annullamento - del querelato giudizio nel senso che l’incarto rimane “sospeso sino a che” il proprio “amministratore del fallimento non avrà potuto cedere la causa ai creditori fallimentari o rinunciarvi per disinteresse di quest’ultimi”, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le osservazioni 8 maggio (recte: giugno) 2010 dell'attrice;
preso atto che a seguito della cessione (ex art. 260 LEF) 31 maggio 2010 alla convenuta sono subentrati __________ __________ (rappr. dall’__________ __________), __________ __________, ____________________ __________ e __________ __________ (tutti rappr. dall’__________, __________);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 7 ottobre 2005 la società delle BVI AO 1 ha chiesto la condanna della società svizzera AP 1 al pagamento di fr. 468'374.50 oltre interessi. Essa, in estrema sintesi, ha addotto di aver a suo tempo conferito alla controparte il mandato di gestire in modo conservativo e bilanciato il proprio conto bancario n. __________ con relativo deposito titoli presso __________, di un valore complessivo di fr. 601'950.38, a cui erano in seguito stati apportati altri fr. 48'000.-; sennonché la mandataria aveva poi effettuato investimenti non coperti dal mandato, facendo diminuire il patrimonio a € 224'000.- e causandole così un danno medio tra fr. 464'046.- e fr. 472’703.- (pari a € 304'970.-).
2. La convenuta, che a tutt’oggi non ha inoltrato l’allegato di risposta, il 6 dicembre 2005 ha chiesto in via preliminare che l’attrice fosse astretta a prestare una cauzione processuale, richiesta che il Pretore ha parzialmente accolto il 23 febbraio 2006, ordinando all’attrice di versare fr. 37'000.- entro 30 giorni, termine poi prorogato di 30 giorni e poi ancora di altri 30 giorni.
3. Il 19 maggio 2006, vista l’esistenza di trattative tra le parti, la causa è stata formalmente sospesa (art. 107 CPC/TI).
Il 23 novembre 2006, con decisione della Commissione federale delle banche, la convenuta è stata quindi dichiarata fallita.
4. Il 3 dicembre 2009 la convenuta ha chiesto al Pretore di stralciare dai ruoli la causa, evidenziando da una parte come l’attrice il 24 aprile 2009 avesse aderito alla sua proposta del precedente 18 febbraio di iscrivere nella graduatoria del fallimento una consistente parte del credito oggetto della petizione (e meglio fr. 449'359.65) senza però aver poi provveduto a ritirare la causa e dall’altra come quest’ultima fosse perlomeno divenuta priva d’interesse, da oltre due anni non essendo stati compiuti atti processuali (art. 351 cpv. 2 CPC/TI).
Richiesta dal Pretore di esprimersi su quello scritto, il 18 dicembre 2009 l’attrice ha confermato di aver a suo tempo riconosciuto l’importo offerto dalla controparte ed ha osservato che la causa, nel frattempo sospesa e con ciò non divenuta priva d’interesse, doveva semmai essere stralciata per transazione.
L’11 marzo 2010 la convenuta ha ribadito la domanda di stralcio.
5. Il Pretore, con il decreto 2 aprile 2010 qui impugnato, ha stralciato dai ruoli la petizione, caricando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Egli, preso atto che entrambe le parti avevano domandato lo stralcio della causa, sia pure per motivi diversi, ha in sostanza ritenuto che nel corso della causa esse avevano trovato un accordo (circa l’iscrizione in graduatoria di un importo di fr. 449'359.65), di modo che lo stralcio s’imponeva per intervenuta transazione.
6. Con l’appello 30 aprile 2010 che qui ci occupa la convenuta ha dapprima rilevato che le parti nelle lettere allegate al suo scritto 3 dicembre 2009 non avevano concluso l’accordo transattivo riconosciuto dal Pretore, tant’è che l’attrice non aveva acconsentito al fatto, da lei preteso, che quell’accordo dovesse essere preventivamente ratificato dai creditori fallimentari. Essa ha quindi osservato che, proprio in assenza di un accordo su tutti i punti rilevanti, la sua richiesta di stralcio del 3 dicembre 2009 era stata formulata, per altro manifestamente a torto, solo in virtù della presunta perenzione processuale dell’art. 351 cpv. 2 CPC/TI. In entrambi i casi il Pretore non avrebbe pertanto potuto stralciare la causa per intervenuta transazione. Di qui la sua richiesta - cautelativa - di riformare il querelato giudizio, o in subordine di annullarlo, nel senso che l’incarto rimane “sospeso sino a che” il proprio “amministratore del fallimento non avrà potuto cedere la causa ai creditori fallimentari” ex art. 26 cpv. 2 OFB-FINMA (che in tal caso potranno continuarla in sua vece giusta l’art. 260 LEF), come da lui nel frattempo proposto con circolare scadente il 17 maggio 2010, “o rinunciarvi per disinteresse di quest’ultimi” (il che porterebbe alla ratifica dell’accordo e all’immediato ritiro del gravame).
7. Con osservazioni 8 giugno 2010 l’attrice si è rimessa sul tema alla decisione dell’autorità d’appello, non senza aver rilevato che nel caso, a suo dire più che verosimile, in cui nessun creditore avesse preteso la cessione delle pretese della convenuta, l’appello avrebbe dovuto essere stralciato dai ruoli per mancato interesse in quanto privo d’oggetto.
8. Il 14 giugno 2010 la convenuta ha comunicato alla scrivente Camera che a seguito della cessione 31 maggio 2010 __________, __________, __________ e __________ erano subentrati alla stessa in qualità di cessionari ex art. 260 LEF (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 seg. ad art. 110).
9. Con scritto 22 luglio 2010, poi confermato con osservazioni 7 e 10 febbraio 2012, __________, __________ e __________ hanno osservato che da una verifica presso il registro delle società delle BVI risultava che l’attrice era stata cancellata dal 1° maggio 2008 e da allora era con ciò priva della capacità di essere parte, chiedendo dunque che la petizione fosse stralciata e il relativo credito di fr. 468'374.50 non fosse inserito nella graduatoria della convenuta; in via subordinata hanno rilevato come la procedura avrebbe comunque dovuto essere stralciata in virtù del fatto che l’attrice non risultava mai aver versato la cauzione processuale ordinata in prima sede.
L’attrice, con osservazioni 27 agosto 2010, si è opposta alla domanda di stralcio della petizione. Essa ha ribadito di essere tuttora esistente in quanto non liquidata né sciolta, negando in particolare la valenza probatoria della documentazione ufficiosa in senso opposto prodotta dalla controparte, ed ha rilevato che la questione del versamento della cauzione era stata superata dall’accordo sottoscritto fra le parti regolante anche gli aspetti dei costi, delle tasse e delle ripetibili, e comunque dall’emanazione del decreto pretorile di stralcio.
10. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
11. Prima di poter passare in rassegna il merito dell’appello, occorre preliminarmente pronunciarsi sulle censure di mancata prestazione della cauzione processuale ordinata nella prima sede e d’incapacità di essere parte mosse nei confronti dell’attrice dai cessionari della convenuta, che, se fondate, renderebbero di fatto inutile l’esame del gravame.
12. Giusta l’art. 97 CPC/TI il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente, per quanto è qui d’interesse, la prestazione delle garanzie per le spese processuali (n. 6) e, se ha motivo di dubbio, la capacità delle parti (n. 4), tra cui dunque anche la questione della loro eventuale inesistenza (Walder, Prozesserledigung ohne Anspruchsprüfung, p. 10) intervenuta prima dell’inoltro della causa (Weimann/Terheggen, Die Klage gegen die nicht existente Partei, in: NJW 2003 p. 1299; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 55 e n. 46 ad art. 38; II CCA 18 giugno 2010 inc. n. 12.2010.5) oppure anche solo nelle more della stessa (Walder, op. cit., ibidem), ritenuto che, qualora uno o più presupposti mancassero, egli respinge la petizione o l’istanza senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC/TI; Walder, op. cit., p. 7 e 10; Hohl, Procédure civile, Vol. I, n. 393).
13. Nel caso di specie va innanzitutto esaminato se l’invocata assenza dei due presupposti processuali e la conseguente richiesta di stralcio della petizione, che non erano state evidenziate nell’appello bensì solo con un allegato successivo, presentato oltre due mesi e mezzo dopo l’inoltro dell’appello rispettivamente oltre un mese e mezzo dopo che i cessionari erano subentrati alla convenuta, siano ricevibili in ordine. Il quesito può essere risolto in modo affermativo.
È incontestabile che le nuove allegazioni e domande di giudizio non possano costituire una valida completazione dell’atto d’appello, non essendo state presentate entro la scadenza del termine di impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 308; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79, 13 agosto 2008 inc. n. 12.2007.173, 7 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.176). Nella misura in cui però con quelle allegazioni e domande, addotte pur sempre nell’ambito di una procedura ricorsuale pendente, è messa in dubbio l’esistenza di alcuni presupposti processuali, che devono essere esaminati d’ufficio dal giudice in ogni stadio della lite (art. 97 CPC/TI) e la cui assenza sarebbe in ogni caso tale da rendere nulli gli atti di procedura, tra cui la decisione impugnata e la futura sentenza d’appello, effettuati in loro difetto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI), la loro adduzione in questa sede (suffragata dalle nuove prove documentali versate agli atti) deve di principio essere considerata ammissibile. Del resto, la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la nullità di una sentenza potrebbe eccezionalmente essere accertata, in casi gravi, anche al di fuori di un formale e valido rimedio di diritto (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 149 e 154 seg.; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, n. 569; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 279; Hohl, op. cit., Vol. II, n. 1886; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 146; II CCA 15 ottobre 2003 inc. n. 12.2003.172, 27 agosto 2002 inc. n. 12.2002.78), segnatamente in presenza di una sentenza affetta da nullità assoluta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 4 ad art. 146; DTF 129 I 361 consid. 2.1; II CCA 8 luglio 2005 inc. n. 12.2005.24), ciò che si verifica quanto meno nel caso di una decisione emanata nei confronti di una parte inesistente (Habscheid, op. cit., n. 568; Hohl, op. cit., Vol. II, n. 1885).
14. Per quanto riguarda la censura d’incapacità di essere parte mossa nei confronti della società attrice, dandosi in concreto una fattispecie di carattere internazionale, è il diritto applicabile in base all'art. 154 cpv. 1 LDIP a stabilire l’esistenza o meno della sua capacità giuridica (art. 155 lett. c LDIP; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, p. 315; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 11; DTF 135 III 614 consid. 4.2; II CCA 18 giugno 2010 inc. n. 12.2010.5). Visto che l’attrice è una società con sede nelle BVI, la questione va pertanto esaminata secondo il diritto di quel Paese.
Nel caso di specie, come detto, i cessionari della convenuta, allegando prima un documento ufficioso (rilasciato da Fidelity Corporate Services) e poi quello ufficiale (l’estratto del Registry of Corporate Affairs), hanno rilevato che l’attrice era stata cancellata dai pubblici registri dal 1° maggio 2008 e da allora era priva della capacità di essere parte. Visti i documenti prodotti e preso atto che l’attrice, che aveva sì contestato la valenza probatoria del documento ufficioso prodotto dalla controparte ma non si era invece espressa su quello ufficiale successivamente versato agli atti, del tutto valido, non aveva dimostrato per quale motivo si dovesse nondimeno ritenere che essa fosse ancora esistente secondo il diritto delle BVI, non avendo in particolare spiegato per quali ragioni l’assenza di preavvisi di liquidazione o di scioglimento indicata nel documento ufficioso potesse eventualmente modificare la situazione, si può senz’altro ritenere che la sua capacità giuridica sia effettivamente venuta meno prima dell’emanazione della decisione pretorile impugnata.
15. Stando così le cose, l’appello può in definitiva essere evaso nel senso che la petizione dev’essere respinta in ordine per l’intervenuta mancanza del presupposto processuale della capacità di essere parte dell’attrice, il tutto senza che occorra esaminare se anche la mancata prestazione della cauzione processuale ordinata nella prima sede potesse eventualmente comportare la medesima conseguenza.
16. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate per la sede pretorile su un valore di fr. 468'374.50 e in seconda istanza su fr. 449'359.65, seguono la soccombenza dell’attrice qui appellata (art. 148 CPC/TI) e, non potendo essere addebitate a un soggetto giuridico non esistente, vanno poste a carico del suo patrocinatore (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 50 n. 28 p. 296; Rep. 1994 p. 368; TF 7 aprile 1992 4C.353/1991; II CCA 26 agosto 2011 inc. n, 12.2010.228, 6 marzo 2009 inc. n. 12.2009.54, 4 febbraio 2005 inc. 12.2004.173). Nella quantificazione dell’indennità ripetibile dovuta alla convenuta, e per essa ai cessionari che le sono nel frattempo subentrati, si è tenuto conto in prima sede del fatto che essa si era limitata a presentare una domanda di cauzione processuale ed a chiedere poi lo stralcio della procedura, e in seconda istanza del fatto che il sostanziale accoglimento del suo appello è stato causato dal successivo inoltro degli scritti dei cessionari, che tuttavia non hanno comportato un dispendio di tempo particolarmente eccessivo. Le ripetibili possono così essere stabilite al di sotto dei limiti tariffari.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 aprile 2010 di AP 1, a cui sono subentrati in qualità di cessionari ex art. 260 LEF __________, __________, __________ e __________, è evaso nel senso dei considerandi.
Di conseguenza la decisione 2 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione di AO 1 è respinta in ordine.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’RA 1, che rifonderà ai cessionari ex art. 260 LEF della convenuta complessivi fr. 250.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
già anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’RA 1, che rifonderà ai cessionari ex art. 260 LEF dell’appellante complessivi fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.