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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2006.582 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 11 settembre 2006 da
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AO 1, rappr. dall’RA 3,
AO 2, rappr. dall’RA 2,
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contro |
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 75'000.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2006, protestate tassa, spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili;
e che il Pretore, con sentenza 19 aprile 2010, ha accolto, condannando il convenuto a pagare fr. 75'000.- più interessi al 5% dall’11 settembre 2006 e mettendo a suo carico la tassa di giustizia di complessivi fr. 3’500.- e le spese (incluse quelle peritali), oltre al versamento di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili in favore degli attori;
appellante il convenuto con atto del 10 maggio 2010, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione;
mentre gli attori, con osservazioni del 28 giugno 2010, postulano la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. Il 21 febbraio 2000 i coniugi AO 1 e AO 2, in qualità di committenti, hanno stipulato con l’arch. AP 1, quale appaltatore, un contratto d’appalto “chiavi in mano” per l’edificazione di una casa monofamiliare sul mapp. __________ RFD di __________, del quale i coniugi erano comproprietari in ragione di ½ ciascuno (doc. B). Dopo la consegna dell’opera, avvenuta nel corso del mese di settembre del 2001 (doc. 2), a causa di alcune fessure apparse nelle pareti, AO 1 ha, nel marzo 2006, fatto allestire una perizia privata dalla società G__________, alla quale si è poi aggiunta una seconda perizia privata, questa volta su incarico di AO 2, effettuata l’8 settembre 2006 dall’ing. F__________ R__________. Ambedue gli studi avevano come scopo quello di far luce sull’esistenza e sull’origine degli asseriti difetti presenti nella costruzione (doc. D; doc. E). Non avendo l’arch. AP 1 rimediato ai difetti segnalati, i coniugi AO 1 e AO 2 lo hanno convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 75'000.- “a titolo di risarcimento del danno”, comprensivo di fr. 71'000.- per i costi di risanamento dei vizi dell’opera rilevati dai suddetti rapporti tecnici, e di fr. 4'000.- per il rimborso delle spese di alloggio sostitutivo durante l’esecuzione dei lavori. Con risposta 16 novembre 2006 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione. Egli sostiene che le pretese degli attori sono infondate, oltre che nel merito, anche per l’intervenuta perenzione (notifica tardiva dei difetti) e la prescrizione (azione promossa oltre i cinque anni dalla consegna dell’opera) dei diritti di garanzia sorti in ragione del contratto stipulato tra le due parti. Con replica 14 dicembre 2006 e con duplica 31 gennaio 2007 le parti si sono confermate nelle rispettive ed opposte allegazioni ed eccezioni, confermate pure durante l’udienza preliminare 13 marzo 2007. Esperita l’istruttoria, con i rispettivi memoriali conclusivi gli attori hanno preteso fr. 114'000.- a titolo di “risarcimento del danno”, fr. 6'000.- per spese di alloggio sostituivo e infine il rilascio da parte del convenuto di una garanzia di fr. 20'000.- per 5 anni dall’eliminazione dei difetti, mentre il convenuto ha ribadito la propria integrale opposizione alla petizione.
B. Il Pretore, con sentenza 19 aprile 2010, ha accolto la petizione nella misura del petitum formulato con la petizione, e ha così condannato il convenuto al pagamento di fr. 75'000.- oltre interessi del 5% dall’11 settembre 2006, caricandogli inoltre la tassa di giustizia di complessivi fr. 3’500.- e le spese (incluse quelle peritali), con obbligo di rifondere agli attori fr. 7’500.- a titolo di ripetibili.
C. Nel suo appello 10 maggio 2010 il convenuto chiede di respingere la petizione in riforma del giudizio impugnato. A suo dire, le fessure segnalategli sono state unicamente quelle presenti in un bagno dell’abitazione, mentre la tempestività della notifica di tutte le altre fessure presenti nell’abitazione non è stata provata in alcun modo dagli attori. Egli sostiene inoltre che tutte le pretese di questi ultimi sono prescritte, che gli attori postulando il pagamento di fr. 71'000.- a “titolo di risarcimento del danno” hanno violato l’art. 169 cpv. 1 norma SIA 118, che in assenza di prove concrete sul costo dell’eliminazione dei difetti la pretesa degli attori non è dimostrata, che la pretesa di risarcimento danni per la locazione di un alloggio sostitutivo deve essere rifiutata, che l’interesse di mora sull’importo riconosciuto dal Pretore (in casu fr. 4'000.-) non potrebbe in alcun caso decorrere e infine, in via subordinata, che le spese di giustizia e di perizia devono essere poste a carico degli attori.
D. La parte appellata - con osservazioni 28 giugno 2010 - al contrario ritiene che il Pretore ha adeguatamente valutato i fatti e le prove utili ai fini del giudizio e ha correttamente motivato la sua decisione e propone quindi di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata. Con istanza 30 giugno 2010 AO 1 ha inoltre chiesto di essere ammessa all’assistenza giudiziaria anche per la procedura di seconda istanza. Dell’appello e delle osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di prima sede è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Il Pretore ha rilevato in sostanza che nella misura in cui i difetti invocati dagli attori concernevano le fessure nelle pareti dell’abitazione, la loro notifica non appariva tardiva ai sensi dell’art. 172 Norma SIA 118 e che la petizione, introdotta l’11 settembre 2006, rispettava la scadenza di cinque anni fissata al committente dall’art. 180 Norma SIA 118 per far valere i diritti di garanzia, di modo che l’eccezione di prescrizione era infondata. Nel merito delle pretese vantate dagli attori, il primo giudice ha osservato che la difettosità dell’opera era manifesta, viste le fessurazioni attestate dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria. Una formale assegnazione del termine per riparare i difetti all’appaltatore, ha proseguito il Pretore, sarebbe stata inutile, poiché il convenuto la subordinava al pagamento della mercede ancora scoperta, sicché a ragione i committenti potevano chiedere la rifusione dei costi di refezione del difetto, limitatamente alle cifre indicate nella petizione.
3. In primo luogo l’appellante, in relazione alla tempestività della notificazione dei difetti, considera la sentenza pretorile erronea nella misura in cui ritiene apportata la prova della notifica tempestiva di tutti i difetti rappresentati da fessure nell’abitazione, quando invece risulta unicamente provata e ammessa la notifica delle fessure presenti in un bagno, quello al primo piano, dell’abitazione. L’appellante identifica le fessure a lui tempestivamente notificate con i difetti rilevati dalla consulente di parte G__________ alle fotografie n. 9, 10 e 12 (doc. D), da consulente di parte R__________ alle fotografie n. 1283-1286, 1289-1294 (doc. E) e dalla perizia giudiziaria alle fotografie no. 17-19. Egli sostiene che la notifica degli altri difetti, a suo dire intervenuta parecchio dopo la loro comparsa, deve essere considerata irrimediabilmente tardiva. Il Pretore ha invece fondato la sua decisione sul contenuto del doc. F, dal quale desumeva che il convenuto, con le sue dichiarazioni, avrebbe dato implicitamente ma manifestamente atto, da un lato, di essere informato di tali difetti e dall’altro che ciò era avvenuto nel termine di garanzia, ossia nei due anni dalla consegna dell’abitazione.
4. A questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le parti è sorto un contratto di appalto, del quale la Norma SIA 118 relativa alle “condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione” è stata dichiarata parte integrante (cfr. doc. B, pag. 2, art. 2 cfr. 5a). Come già rilevato dal Pretore, anche in seconda istanza nessuna delle due parti ha sostenuto l’applicabilità delle norme legali sul contratto d’appalto (art. 363 e segg. CO) a esclusione della pattuita Norma SIA 118.
Ai sensi delle norme SIA 118 e salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia per i difetti dura due anni, decorrenti dal giorno del collaudo dell’opera (art. 172), ritenuto che durante il periodo di garanzia il committente - in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il diritto di far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento dei difetti (art. 173 cpv. 1) (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2677 segg.). L’onere della prova circa la tempestività della notifica dei difetti incombe al committente ai sensi dell’art. 8 CC (DTF 118 II 142, consid. 3a; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175; Gauch,op. cit., n. 2169; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 8ª ed., p. 282; Kummer, Berner Kommentar, n. 277 ad art. 8 CC; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 32 ad art. 368 OR). L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1).
In ragione di quanto detto sopra, spettava ai committenti l’onere di provare quali difetti erano stati notificati e l’effettiva tempestività della loro notifica, che doveva verificarsi entro due anni dal collaudo dell’opera. Il collaudo è l’esame in comune del manufatto per la verifica circa la presenza o meno di difetti (Gauch, op. cit., n. 2605 segg.). Ai sensi degli art. 159-164 Norma SIA 118 l’opera è considerata collaudata con la conclusione di tale esame, il quale deve essere realizzato in presenza delle parti entro un mese dalla notifica da parte dell’appaltatore della conclusione dei lavori (Gauch, op. cit., n. 2605). Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 e 2 Norma SIA 118 come notifica vale anche l’utilizzo dell’opera ultimata da parte del committente. Nel caso in cui un esame comune di questo genere non venisse effettuato, ai sensi dell’art. 164 Norma SIA 118, il collaudo si considera avvenuto alla scadenza del termine di un mese dalla notificazione dell’ultimazione dell’opera (Gauch, op. cit., n. 2621 segg.).
5. Ora, nella fattispecie non risulta che una verifica comune di questo genere sia avvenuta. Dall’istruttoria si evince a ogni modo che gli attori hanno preso possesso dello stabile il 3 settembre 2001 (doc. 2). In ragione di quanto detto al considerando precedente, ritenuto come la decorrenza dei 30 giorni utili per la realizzazione della verifica comune inizia con l’entrata in possesso dell’abitazione (nel caso concreto quindi il 3 settembre 2001) e accertato che agli atti non vi è alcun indizio di una comunicazione di fine lavori precedente a tale data, il mancato svolgimento dell’esame comune determina che il collaudo e l’inizio della decorrenza del periodo di garanzia di due anni sono da fissare al 3 ottobre 2001. Gli attori dovevano quindi provare quali difetti erano stati notificati, in modo preciso ed esaustivo, entro il 3 ottobre 2003. A sostegno della loro tesi essi hanno prodotto il doc. F, dal quale, a loro dire, si dovrebbe desumere l’esatta entità e l’effettiva tempestività di tali difetti. Dall’analisi di tale documento, che consiste in una lettera del 30 maggio 2005 (correttamente, come risulta dalla busta, del 30 maggio 2006) nella quale l’architetto prende nota della perizia G__________ del 20 marzo 2006, non è tuttavia possibile condividere l’argomentazione del Pretore. In tale lettera l’architetto ammette invero di aver valutato delle fessurazioni “a due anni dall’abitabilità” ma afferma che esse erano “più contenute” di quanto esposto nella perizia privata G__________. La lettera doc. F è invece silente sulla localizzazione delle fessure e sulla loro dimensione. Ora, l’onere di specificare in modo chiaro e preciso, come richiesto dalle norme applicabili, quali fessurazioni siano state realmente e tempestivamente notificate all’architetto, era a carico degli attori. I difetti lamentati (fessurazioni anche vistose, doc. D, E, perizia giudiziaria) erano visibili a occhio nudo e di facile descrizione. Non risulta tuttavia dall’istruttoria una chiara notifica dei difetti entro il 3 ottobre 2003. Ne deriva che le pretese degli attori sono da considerare perente ad eccezione di quelle per le fessurazioni riscontrate in uno dei bagni dell’abitazione, identificata dall’appellante con i difetti rilevati dalla perizia G__________ alle foto no. 9, 10 e 12 (doc. D), dalla perizia R__________ alle foto no. 1283-1286, 1289-1294 (doc. E) e dalla perizia giudiziaria alle fotografie no. 17-19, la cui tempestiva e precisa notifica è stata in sostanza ammessa dal convenuto (cfr. appello 10 maggio 2010 pagg. 3-4, risposta, punto 4 pag. 2).
6. A detta dell’appellante, inoltre, tutte le pretese degli attori sono prescritte, poiché il relativo termine di cinque anni stabilito dall’art. 180 Norma SIA 118 ha iniziato a decorrere il 3 settembre 2001 ed è scaduto il 3 settembre 2006, prima dell’introduzione della petizione 11 settembre 2006. Ai sensi dell’art. 180 Norma SIA 118 i diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (Gauch, op.cit., n. 2724). Nel caso qui in esame il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 3 ottobre 2001 (cfr. consid. 4), valendo le medesime argomentazioni enunciate sul calcolo dell’inizio della decorrenza del periodo di garanzia di due anni ai sensi dell’art. 172 Norma SIA 118 (cfr. consid. 5). Ne deriva che al momento dell’introduzione della petizione, l’11 settembre 2006 non era ancora scaduto il termine di prescrizione, che giungeva a scadenza il 3 ottobre 2006.
7. Sono quindi adempiute le condizioni preliminari per esaminare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie degli attori, riferite però alle sole fessure presenti in un bagno dell’abitazione (cfr. perizia privata G__________ fotografie n. 9, 10 e 12 [doc. D], perizia privata R__________ fotografie n. 1283-1286, 1289-1294 [doc. E] e perizia giudiziaria fotografie n. 17-19), che risulta essere l’unico difetto dell’opera di cui la notifica nei termini utili secondo l’art. 172 Norma SIA 118 è da ritenersi provata, in quanto ammessa esplicitamente dal convenuto.
8. In base al regolamento stabilito dalle norme SIA 118, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di principio responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv. 1), ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la normativa SIA rinvia (Gauch, op. cit., n. 2648 segg.) - s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata (art. 166 cpv. 1 e 2). L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175, 10 settembre 2002 inc. n. 12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Gauch, op. cit., n. 2696; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto (Gauch, op. cit., n. 1506 segg.; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368).
9. La difettosità delle fessurazioni tempestivamente notificate è manifesta e l’appellante non la contesta (cfr. doc. F; appello pagg. 3-4). Né lo potrebbe. È infatti sufficiente guardare le fessurazioni rilevate dalle perizie private e dalla perizia giudiziaria per rendersi conto della palese difettosità dell’opera (cfr. perizia privata G__________ fotografie n. 9, 10 e 12 [doc. D]), perizia privata R__________ fotografie n. 1283-1286, 1289-1294 [doc. E] e perizia giudiziaria fotografie n. 17-19). Ora, secondo l’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118 per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto (Gauch, op. cit., n. 2659).
L’appellante ripropone la censura, già esposta in prima istanza, secondo cui gli attori non gli avrebbero mai assegnato un termine per l’eliminazione delle fessure e non sarebbero dunque legittimati a rivendicare alcunché. Se non che, l’argomentazione non trova conforto negli atti di causa, come per altro già ammesso dal Pretore. Dalla lettera 30 maggio 2006 (doc. F) risulta evidente che gli attori avevano preteso dall’architetto un intervento riparatore. Infatti quest’ultimo dichiarava in tale scritto che “era comunque mia intenzione intervenire e porre rimedio al problema come lo era d’altronde all’epoca. Con l’indicazione “all’epoca” il convenuto si riferisce al periodo da lui situato “a due anni dall’abitabilità”, quindi al settembre 2003. La formale assegnazione del termine per la correzione dei difetti sarebbe pertanto stata del tutto inutile, considerato che, trascorsi quasi tre anni dalla notifica, l’appaltatore non aveva mai cominciato a riparare le fessurazioni presenti nel bagno al primo piano dell’abitazione, tempestivamente segnalate. Il convenuto, del resto, subordinava allora il suo intervento riparatore al pagamento del saldo a quel momento ancora scoperto sulla mercede dovutagli. Ai sensi dell’art. 82 CO i committenti potevano tuttavia legittimamente trattenere la mercede (presunti fr. 8'483.- cfr. doc. 4) fino all’avvenuta riparazione dei difetti correttamente segnalati (DTF 89 II 232 consid. 4a; Carron in: Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 4576; Gauch, op. cit., n. 2377 e segg), ciò anche se la mercede trattenuta era leggermente superiore ai costi di ripristino (Gauch, op. cit., n. 2388), che in concreto ammontano a fr. 6'000.-, come si vedrà in seguito (cfr. consid. 11). È pertanto provata, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, una persistente inadempienza dell’appaltatore, che legittimava gli attori a procedere ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 Norma SIA 118 (Gauch, op. cit., n. 2666 segg.).
10. La richiesta degli attori di ottenere la rifusione dei costi delle opere di risanamento, vale a dire il diritto al minor valore (art. 169 cpv. 1 cifra 2 Norma SIA 118) dell’opera, per prassi proprio identificabile nei costi di refezione del difetto (DTF 116 II 305 consid 4a; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 18b ad art. 169) è dunque fondata. Gli attori nel loro petitum di causa qualificavano invero la loro pretesa come “richiesta del danno”, ma nonostante l’erronea formulazione non si può negare che era evidente la loro intenzione di chiedere i costi di refezione del difetto e di far valere il diritto al minor valore. Tale intenzione è evidente alla pagina 3 punto 5 e alla pagina 4 punto 7 della petizione 12 settembre 2006 ed è ampiamente desumibile da tutti i loro allegati di causa. A tal proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato da eventuali (erronee) domande inserite nel petitum, specialmente poi se nella propria motivazione la parte, come nel caso di specie, si era diffusamente soffermata su altri aspetti che avrebbero giustificato una sua diversa formulazione (TF 23 aprile 2003, 4P.215/2002; II CCA 15 aprile 2004 inc. n. 12.2003.104, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).
11. Per quel che concerne l’ammontare dei costi di refezione del difetto il consulente di parte R__________ ha fissato il costo di ripristino delle fessure presenti nel bagno al primo piano dell’abitazione in fr. 6'000.- complessivi. Più precisamente il costo di ripristino della fessura verticale presente nella parete E (doc. E fotografie n. 1283-86) è stato quantificato in fr. 5'000.-, il costo di ripristino della fessura trave-soffitto nella parete S (doc. E fotografia n. 1289) in fr. 300.-, il costo di ripristino della fessura verticale all’angolo S-O (doc. E fotografia n. 1290) in fr. 400.- e il costo di ripristino della fessura trave-soffitto nella parete N (doc. E fotografie n. 1291-94) in fr. 300.- (cfr. doc. E, sezione “Danni casa __________”, pag. 2). La perizia giudiziaria non consente una quantificazione dettagliata del costo di ripristino delle fessure rilevate nel bagno in questione, ma le cifre indicate nel doc. E non sono state esplicitamente contestate e possono essere riprese.
12. L’appellante contesta la pretesa di risarcimento danni per la locazione di un alloggio sostitutivo durante i lavori per l’eliminazione dei difetti, ammessa dal Pretore e fissata in fr. 4'000.-. A ragione. I lavori di riparazione dei difetti di cui è per finire responsabile il convenuto riguardano infatti solo il locale bagno al primo piano dall’abitazione e nell’edificio si trova al piano terreno un secondo locale bagno dotato di doccia, WC e lavabo (cfr. doc. D incarto tecnico allegato al contratto d’appalto), sicché non vi è oggettiva necessità di trovare un alloggio alternativo durante tali lavori.
13. Nel proprio appello il convenuto ripropone la compensazione della pretesa di fr. 8'483.-, somma pari al saldo ancora scoperto sulla mercede dovutagli e che il Pretore ha ritenuto improponibile poiché in contrasto con l’art. 170 cpv. lett. c CPC-TI. L’eccezione di compensazione non esige per la sua validità particolari requisiti di forma. Ai sensi dell’art. 124 CO basta che il debitore della pretesa principale manifesti l’intenzione di opporre al creditore le sue pretese a titolo compensatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 2 ad art. 170). Il convenuto ha invero menzionato l’esistenza di un saldo scoperto, per altro nemmeno chiaramente cifrato, nella risposta di causa (punto 4, pagina 2) senza tuttavia opporlo in compensazione e in replica non vi ha fatto il benché minimo accenno, sollevando esplicitamente il tema della compensazione solo le conclusioni di causa (pag. 9, punto 16). Ne deriva che a ragione il Pretore non ha considerato la compensazione, sollevata in contrasto con quanto disposto dall’art. 170 cpv. 1 lett. c CPC-TI.
14. In conclusione, l’appello 10 maggio 2010 deve essere parzialmente accolto, e, in modifica del giudizio impugnato l’importo dovuto dal convenuto agli attori ammonta a fr. 6'000.-, oltre agli interessi di mora del 5% dall’11 settembre 2006, data della petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di prima istanza, da calcolare sul valore di causa di fr. 75'000.- di cui alla petizione, sono da ripartire in proporzione alla rispettiva soccombenza delle parti ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC-TI. In ragione del rapporto tra quanto chiesto in petizione dagli attori (fr. 75'000.-) e quando dovuto dal convenuto (fr. 6'000.-), la soccombenza è pertanto quantificabile in 11/12 per parte attrice e 1/12 per parte convenuta. L’indennità ridotta per ripetibili dovuta al convenuto ammonta dunque a fr. 6'250.-, non essendo contestato l’importo complessivo stabilito dal Pretore.
15. L’attrice AO 1 è stata ammessa in prima sede al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed ha riproposto tale domanda anche in sede di appello. I coniugi AO 1 e AO 2 sono separati (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 30 giugno 2010 prodotto in questa sede) e non risulta dagli atti che nel frattempo abbiano divorziato. In sede di appello i coniugi sono stati rappresentati dal medesimo avvocato, che ha inoltrato le osservazioni all’appello.
La situazione di indigenza della richiedente, al beneficio di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità e di prestazioni complementari, appare data. Se non che, per dottrina e giurisprudenza, il dovere dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria a una parte indigente in una causa giudiziaria non priva di probabilità di successo è sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l’altro coniuge (DTF 108 Ia 9 consid. 3 e 103 Ia 99; TF 23 ottobre 2003, 5P.310/2003; Hausheer/ Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 138 ad art. 159 CC; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41/42; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung von 18.12.1984, pag. 84) nel senso che non spetta alla collettività farsi carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far fronte. Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire da sé – con i propri elementi di reddito e di sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro coniuge. Il diritto all'assistenza giudiziaria – in altri termini – è dato solo ove un coniuge non sia in grado di sovvenzionare l'altro (DTF 119 Ia 134 consid. 4; Hasenböhler/Opel, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 163 CC).
Nella fattispecie AO 1 non ha in alcun modo addotto né dimostrato che AO 2 non sia in grado di sovvenzionarla per i costi della causa qui in esame. Infatti, né con l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria né in tutta la documentazione allegata alla medesima si menziona la situazione finanziaria del marito o il fatto che egli non possa sostenere finanziariamente la moglie. Ne deriva che la richiedente non può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello, non avendo dimostrato l’impossibilità di far capo alle risorse del marito. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 30 giugno 2010 deve pertanto essere respinta.
16. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC-TI). Nella fattispecie gli attori risultano soccombenti nella misura di 11/12 e in tale misura vanno suddivisi i costi processuali.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 10 maggio 2010 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 19 aprile 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OA.2006.582) sono riformati come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza l’arch. AP 1, __________, è condannato a versare a AO 2, __________, e AO 1, __________, l’importo complessivo di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2006.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese (incluse quelle peritali) sono poste per 11/12 a carico degli attori in solido e per la parte gravante AO 1 a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre per il restante 1/12 sono poste a carico del convenuto. Gli attori verseranno al convenuto in solido fr. 6'250.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. La domanda di assistanza giudiziaria presentata il 30 giugno 2010 da AO 1 è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’750 .-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’850.-
già anticipate dall’appellante, sono poste a carico degli appellati in solido nella misura di 11/12 e per 1/12 rimangono a carico dell’appellante. AO 2 e AO 1 verseranno in solido a AP 1 fr. 1’500.- per ripetibili ridotte di appello.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).