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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.842 (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15 aprile 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui la parte attrice, con protesta di tassa, spese e ripetibili ha chiesto di accertare la nullità della clausola n. 5 del contratto di locazione 28 giugno 1977 con conseguente accertamento della durata a tempo indeterminato del medesimo con possibilità di disdetta mediante preavviso di tre mesi per la fine di un mese;
domanda contro la quale si è opposta la AP 1, con protesta di tassa, spese e ripetibili, formulando eccezioni processuali e di merito respinte preliminarmente dal Pretore con decisione 15 aprile 2011;
appellante la parte convenuta con atto di appello 24 maggio 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le eccezioni preliminari da essa sollevate, con diversa ripartizione delle spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;
mentre la parte appellata, con osservazioni 8 luglio 2011, postula la reiezione del gravame protestando a sua volta spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. I proprietari dell’allora fondo n. __________ del Comune di __________, fra i quali AO 1, hanno concesso in locazione con convenzione 28 giugno 1977 a E__________, G__________, M__________, Ma__________, S__________, B__________ e Mar__________ una striscia di terreno lungo i confini Est e Nord del fondo, a uso posteggio di veicoli a motore, riservato ai bisogni dei proprietari attuali e futuri del Condominio __________ (doc. B). Il contratto prevedeva un canone annuo di fr. 980.- e prendeva inizio il 1° marzo 1977 per una durata indeterminata, con disdetta possibile per i locatari mediante preavviso di tre mesi, mentre i proprietari avrebbero potuto disdire il contratto nel caso di ottenimento di un permesso di costruzione di un’abitazione sul fondo. I locatari assumevano la responsabilità di chiedere i permessi per la sistemazione dell’area locata e i relativi costi (clausola n. 3) e in caso di disdetta potevano togliere tutte le opere da essi eseguite (clausola n. 6). L’area locata, situata in zona forestale, è poi stata disboscata e pavimentata, e comporta sette posti macchina. Dal 1991 i proprietari hanno cercato di modificare la situazione contrattuale, ma le trattative con la Comunione dei comproprietari sono rimaste infruttuose (doc. K). AO 1 è diventato unico proprietario del fondo, ora n. __________, il 25 giugno 1998 (doc. D).
B. Con petizione 17 dicembre 2004 AO 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, la AP 1, chiedendo che fosse accertata la nullità del cpv. 3 della clausola n. 5 del contratto 28 giugno 1977, secondo il quale il locatore può disdire il contratto nel termine di 30 giorni per la fine di un mese ma unicamente nel caso in cui venga concesso un permesso di costruzione di un’abitazione sul fondo n. __________ (corrispondente all’attuale n. __________), così che la superficie locata sia necessaria al proprietario per l’edificazione della costruzione. A mente dell’attore, trattandosi di una particella sita in zona forestale sin dal 1970 e soggetta a restrizioni LRPT (Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni – RL 7.3.2.1), ciò comporterebbe la creazione di un vincolo obbligatorio perpetuo, poiché incerta, imprevedibile e concretamente improbabile la possibilità che il fondo venga assegnato alla zona edificabile e quindi che si verifichi la condizione che permetta al proprietario di porre termine al contratto. Una clausola con questa portata sarebbe a sua detta lesiva dell’art. 27 cpv. 2 CC e quindi nulla ai sensi dell’art. 20 CO.
C. Nella sua risposta 11 marzo 2005 la AP 1, rappresentata dall’amministratore __________, si è opposta alla petizione sia per motivi di ordine che di merito. In ordine la convenuta ha anzitutto rilevato l’assenza di un interesse giuridico ed immediato a sostegno dell’azione di accertamento poiché l’attore sarebbe stato consapevole dell’inedificabilità del fondo già al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre, la convenuta rileva di non possedere la capacità di essere parte in quanto la Comunione dei comproprietari possiede l’esercizio dei diritti civili solo per le questioni relative all’amministrazione della PPP, tra le quali non rientra il contratto litigioso, estraneo al condominio. La convenuta ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, il contratto oggetto della causa essendo stato sottoscritto dai singoli comproprietari per piani. Nella replica 28 aprile 2005 e nella duplica 1° giugno 2005 le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e domande, contestando quelle avversarie.
D. Tenuta l’udienza preliminare il 28 giugno 2005, il Pretore ha predisposto la limitazione dell’istruttoria alle sole eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta (ordinanza del 19 marzo 2006). Con rispettivi memoriali conclusivi le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, l’attore chiedendo il respingimento delle eccezioni di ordine e di merito, mentre la convenuta il rigetto, in ordine, della petizione.
E. Con decisione 15 aprile 2011 il Pretore ha respinto le eccezioni preliminari di ordine e di merito sollevate dalla convenuta, tenuta a sopportare la tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 500.- e a rifondere all’attore fr. 1000.- a titolo di riperibili.
F. Contro la decisione pretorile è insorta la convenuta con appello 24 maggio 2011, nel quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le eccezioni preliminari e di merito precedentemente sollevate, ponendo la tassa di giustizia di fr. 450.- nonché le spese a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifonderle un importo non precisato a titolo di ripetibili, il tutto con protesta di tassa, spese e ripetibili d’appello. L’attore nel proprio scritto 8 luglio 2011 ha proposto di respingere l’appello in ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili.
G. Nel corso della procedura di appello l’attore ha alienato il 30 novembre 2011 il fondo n. __________ ma ne è rimasto usufruttuario unitamente alla moglie, che è diventata parte al contratto di locazione litigioso e ha comunicato di subentrare in causa.
e considerato
in diritto:
1. Ai procedimenti di impugnazione interposti contro decisioni di prima istanza si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione alle parti (art. 405 CPC). Tale principio vale anche per le decisioni incidentali emanate nel 2011, come è il caso in concreto (DTF 137 III 424). Di conseguenza la procedura di prima sede rimane soggetta al Codice di procedura civile ticinese fino alla sua conclusione davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC) e la procedura di appello è soggetta al CPC.
2. L’attore chiede preliminarmente una verifica della tempestività del termine di appello, non essendo a suo dire chiaro se esso sia stato sospeso dalle ferie pasquali. La fattispecie non rientra nelle cause rette dalla procedura sommaria e il termine di appello è pertanto di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Tale termine è sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 145 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso accertato dal Pretore ammonta a fr. 19'600.- e l’appello si rivela quindi ammissibile e tempestivo, così che nulla osta al suo esame nel merito.
3. Il Pretore ha dapprima ritenuto che l’azione di accertamento promossa dall’attore fosse ammissibile, visto l’interesse degno di protezione di quest’ultimo a chiarire la validità della clausola relativa alla disdetta del contratto di locazione. In seguito ha esaminato l’eccezione di carente legittimazione passiva della convenuta e l’ha respinta, per il motivo che il contratto di locazione litigioso portava un valore aggiunto alla proprietà per piani, permettendole di disporre di diversi posteggi esterni in aggiunta a quelli interni, e che il tema era stato discusso nell’ambito dell’assemblea condominiale.
4. Presupposto indispensabile all’ammissibilità dell’azione di accertamento è l’esistenza di un interesse legittimo della parte attrice a vedere sollecitamente chiarito un rapporto giuridico controverso. L’interesse è ritenuto dato quando risulti un’insicurezza su un rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per l’attore una minaccia suscettibile di inconvenienti se non viene eliminata oppure ancora quando l’azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per eliminare questa insicurezza. L’interesse giuridico deve risultare concreto e attuale, e non solo potenziale. Può anche trattarsi di un interesse di fatto – ad esempio di natura puramente economica – a condizione però che sia essenziale e degno di protezione (DTF 120 II 20 consid. 2a; 114 II 253 consid. 2a). Va comunque rilevato che l’azione di accertamento riveste carattere sussidiario, nel senso che è ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa di un diritto o di un rapporto giuridico sia l’unico mezzo processuale a disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto giuridico. Essa non si giustifica, invece, quando è possibile far valere questo diritto con un’azione condannatoria o costitutiva (II CCA 12.2005.109 del 24 aprile 2006; II CCA 12.2002.126 del 6 marzo 2003, pubblicata in NRCP 2003 461). La sussidiarietà dell’azione di accertamento ancora non significa che tale azione sia esclusa a priori ogni qual volta l’interessato possa rivolgersi al giudice in tempi ragionevoli con un’azione di condanna o un’azione costitutiva. L’attore, in effetti, può anche avere un interesse proprio a ottenere una sentenza esecutiva che comporti solo un formale accertamento. Così, anche quando sia proponibile un’azione di condanna, un’azione di accertamento resta ammissibile – seppur a titolo eccezionale – ove si tratti di accertare l’esistenza di un rapporto giuridico in vista di uno sviluppo futuro, ove si tratti di accertare una questione di principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in ogni modo garantito oppure ove si tratti di accertare l’inesistenza di un rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l’attore chieda solo una parte delle prestazioni (II CCA 12.2009.33 del 14 dicembre 2010).
5. La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio 2004, inc. 4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104).
6. In concreto devono essere esaminate in appello le eccezioni sollevate dalla convenuta per quel che concerne l’ammissibilità dell’azione di accertamento e la propria carenza di legittimazione passiva. La convenuta ribadisce in primo luogo l’infondatezza dell’azione di accertamento proposta dall’attore, che ben era al corrente dell’inedificabilità del fondo al momento in cui ha sottoscritto il contratto litigioso. Ritiene quindi che l’azione sarebbe un tentativo di modificare una determinata clausola contrattuale a favore del locatore. La situazione pianificatoria del fondo, prosegue la convenuta, era già nota alle parti al momento della conclusione del contratto e la clausola in questione sarebbe una condizione la cui realizzazione, seppur incerta, potrebbe comunque attuarsi in futuro. Inoltre, il fatto stesso che il fondo non sia edificabile rivelerebbe l’assenza di un interesse immediato, rilevante ed oggettivo, come ad esempio la necessità di disporre del fondo per poter beneficiare di un permesso di costruzione.
6.1 Nella fattispecie la clausola litigiosa consente ai conduttori di disdire il contratto per la fine di un mese con preavviso di 30 giorni. I locatori, per contro, possono rescindere il contratto alle stesse condizioni temporali, ma solo nel caso in cui ottengano per il fondo in questione un permesso di costruzione e che la superficie di terreno adibita a posteggio sia necessaria per l’edificazione (doc. B, clausola n. 5). Il fondo n. __________ si trova in zona forestale, come tale pacificamente non edificabile, sin dall’approvazione del primo piano regolatore comunale il 26 maggio 1970 (doc. E). Nel 1977, pertanto, i locatori hanno sottoscritto una clausola che impediva loro di disdire il contratto per un lunghissimo periodo, tenuto conto dei tempi necessari a una modifica di un piano regolatore. Come rilevato dal Pretore, nella fattispecie la parte attrice ha un interesse degno di protezione a sapere se potrà rescindere il contratto solo al verificarsi della condizione relativa ad un eventuale ottenimento del permesso edilizio, o in altro momento, prevalendosi dell’art. 27 cpv. 2 CC.
6.2 A detta dell’appellante l’azione di accertamento non sarebbe proponibile stante la sua sussidiarietà. L’argomentazione non può essere seguita. I locatori, infatti, hanno un interesse degno di protezione a che l’incertezza giuridica non pregiudichi la loro possibilità di rescindere il contratto di locazione senza esporsi agli inconvenienti ed ai rischi di un processo, né correre rischi di tipo pecuniario a causa di un’illecita rescissione (cfr. DTF 96 II 129). Di conseguenza, va riconosciuto ai locatori il diritto di fare verificare giudiziariamente la validità della clausola contrattuale in esame. L’appello su questo punto deve quindi essere respinto.
7. Per quel che concerne la carenza di legittimazione passiva, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato che essa non era parte al contratto di locazione qui in esame, stipulato dagli allora promotori dell’operazione immobiliare. Inoltre essa ritiene che la domanda di edizione dei verbali dell’assemblea dei condomini ammessa dal Pretore, avrebbe dovuto rivestire la forma dell’istanza a terzi, dovendo essere rivolta all’attuale amministratore del condominio.
7.1 Una comunione di comproprietari per piani non gode della personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per economia di giudizio e per sicurezza del diritto la legge le riconosce una certa capacità processuale. Essa acquista così in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, così come è titolare del fondo di rinnovazione (art. 712l cpv. 1 CC). Essa può, in suo nome, stare in giudizio come attrice o convenuta e può escutere o essere escussa (art. 712l cpv. 2 CC). Da parte loro i comproprietari rimangono liberi di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CC). L'insieme dei comproprietari non si identifica, quindi, con la comunione dei comproprietari; al contrario; l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2a con rimando). La comunione dei comproprietari può dunque – in estrema sintesi – essere titolare di diritti e obblighi, oltre che avere un patrimonio proprio (DTF 119 II 408 consid. 5; RtiD I-2005 pag. 802 consid. 4a con rinvii di dottrina e giurisprudenza), purché ciò serva e rientri nella gestione e nell'amministrazione della proprietà per piani (Wermelinger, La propriété par étages, 2ª edizione, pag. 538 segg., ad art. 712l CC).
7.2 Il contratto 28 giugno 1977, denominato “convenzione”, è stato firmato, oltre che dagli allora proprietari del fondo, dalla società __________ SA in rappresentanza di E__________, G__________, M__________, Ma__________, S__________, B__________, Mari__________. Non è contestato che la società__________ SA fosse all’epoca amministratrice della Comunione dei comproprietari convenuta. Le persone che essa rappresentava, indicati come locatari, erano i promotori del Condominio Marina (doc. K, lettera 24 settembre 2002). Dalla convenzione litigiosa risulta altresì che l’uso della superficie locata era limitato ai bisogni dei proprietari attuali e futuri del condominio __________ (doc. B, clausola 4). La parte attrice sostiene al riguardo che la Comunione dei comproprietari ha di fatto ripreso il contratto di locazione, come dimostra la circostanza che il relativo canone di locazione è sempre stato pagato dall’amministrazione della Comunione dei comproprietari e successivamente ripartito tra i singoli condomini unitamente alle altre spese di gestione (doc. G, N, 5) e che il tema dei posteggi litigiosi è stato ampiamente discusso nell’ambito di diverse assemblee condominiali. L’argomentazione trova conforto nell’istruttoria. Il canone di locazione di fr. 980.- annui è stato inserito sin dal 1978 nei conti della comproprietà per piani come spesa generale (doc. 5, conteggi spese dal 1978 al 2006). La proposta di aumento del canone di locazione formulata nel 1991 dall’amministratore dei proprietari è stata discussa e rifiutata dall’assemblea dei comproprietari per piani (doc. 5, verbale dell’assemblea annuale ordinaria 24 settembre 1991, terza trattanda). La Comunione dei comproprietari, tramite il suo amministratore, ha sottoposto alla proprietà diverse opzioni, quali l’adeguamento della pigione mantenendo la convenzione o la creazione di un diritto di superficie di 50 anni o ancora l’acquisto della striscia litigiosa (lettera 24 settembre 2002, doc. K). I sette posteggi realizzati sull’area locata, situata in zona forestale ma disboscata e pavimentata (doc. K), si trovano in corrispondenza dell’entrata pedonale delle sette abitazioni che compongono la comproprietà per piani sul fondo n. 43 RFD Porza (doc. C, L). La convenzione litigiosa prevede inoltre esplicitamente che l’area locata è vincolata ai bisogni dei comproprietari. La locazione dei posteggi esterni serve quindi all’amministrazione e alla gestione della comproprietà per piani, come ammesso a giusta ragione dal Pretore. In siffatte circostanze, non si può seriamente sostenere che la Comunione dei comproprietari è estranea al contratto di locazione del 28 giugno 1977. Essa ha dimostrato di ritenersi sin dall’inizio conduttrice e di aver ripreso per atti concludenti diritti e doveri dai locatari iniziali. I proprietari, dal canto loro, hanno sempre accettato i pagamenti del canone di locazione eseguiti dalla Comunione dei comproprietari senza mai sollevare obiezioni e da oltre un ventennio l’hanno considerata loro parte contrattuale, come dimostrano le trattative intavolate nel 1991 e nel 1999 per modificare la convenzione. Si deve dunque ritenere che la Comunione dei comproprietari ha ripreso la convenzione litigiosa con l’accordo dei locatori. Sostenere ora il contrario costituisce un manifesto abuso di diritto. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva si rivela pertanto infondata. L’appello va dunque respinto anche su questo punto.
8. Per quel che concerne la contestazione relativa alla domanda di edizione dei documenti dalla convenuta, il Pretore aveva ritenuto che la prova era stata richiesta alla convenuta e non a terzi, così che la domanda era stata presentata correttamente nelle forme previste dall’art. 207 CPC-TI. In questa sede l’appellante ripropone la contestazione con dovizia di particolari (pag. 12 a 15 dell’appello), rimproverando a più riprese il Pretore per aver deciso in modo arbitrario. La questione, come per altro già rilevato in prima sede, non richiede tuttavia particolari approfondimenti. In poche parole, l’attore ha chiesto alla convenuta l’edizione dei verbali assembleari. Ora, la Comunione dei comproprietari è rappresentata per legge dal proprio amministratore (art. 712t CC). È quindi quest’ultimo a dover dar seguito alla domanda di edizione rivolta alla Comunione. Pretendere che la domanda di edizione sia presentata nelle forme previste per l’edizione da terzi (art. 211 CPC-TI) rasenta il pretesto. La censura, infondata, deve quindi essere respinta.
9. In conclusione, quindi, l’appello 24 maggio 2011 deve essere respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali seguono in entrambe le sedi la soccombenza della convenuta e sono stabiliti tenendo conto del valore litigioso di fr. 19'600.- accertato dal Pretore, oltre che dell’ampiezza degli allegati, invero inusuale per una vertenza simile.
Per i quali motivi,
richiamate la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 24 maggio 2011 della __________ è respinto.
2. Le spese processuali d’appello in complessivi fr. 1200.-, da anticiparsi dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte attrice fr. 2000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.