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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.84 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 22 giugno 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di complessivi fr. 14'777,20, oltre interessi, a titolo di spettanze salariali;
domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore con sentenza 28 aprile 2011 ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 5'922,85 netti, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009;
appellante l’istante che, con atto di appello 27 maggio 2011, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda e condannare il convenuto al pagamento di fr. 18'922,85 netti, oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
il convenuto con risposta 7 luglio 2011 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e
ripetibili;
comparse le parti all'udienza del 25 luglio 2011 durante la quale la Presidente
della Camera ha constatato l'inconciliabilità delle posizioni e comunicato la
trasmissione degli atti al Ministero pubblico per l'esame dell'ipotesi di reato
di falsità in documenti ex art. 251 CP;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratto scritto 17 luglio 2006 (doc. B) è stata formalizzata
l'assunzione di AP 1 alle dipendenze di AO 1, titolare dell'omonima impresa di
pittura, quale operaio pittore, con inizio dell'attività il 24 maggio 2006 e a
tempo indeterminato, con uno stipendio annuo lordo di fr. 52'910.-.
A seguito della disdetta 28 novembre 2008 da parte del datore di lavoro (doc.
E) tra le parti è sorto un contenzioso in merito alla data di conclusione del
rapporto lavorativo, i cui dettagli qui non occorre menzionare, e a riguardo
delle spettanze salariali, in particolare per i versamenti relativi al periodo
di assenza del dipendente per infortunio (dal 23 febbraio al 14 dicembre 2008)
e le relative indennità giornaliere erogate dall'istituto assicurativo SUVA.
B. Non essendo stata possibile una composizione bonale della vertenza, con istanza 22 giugno 2009 AP 1 ha chiesto alla Pretura __________ nord di condannare la AO 1 a versargli fr. 14'777,20, oltre interessi dal 1° gennaio 2009, "a titolo di spettanze salariali e di indennità giornaliere per infortunio". In occasione dell'udienza di discussione del 29 luglio 2009 (atto II) il convenuto ha riconosciuto di essere debitore nei confronti dell'istante di
fr.
3'448,35, sulla base di un calcolo delle spettanze retributive complessive per
l'anno 2008 e dei versamenti asseritamente eseguiti.
Con la replica l'istante ha contestato tali conteggi, ritenendo di poter
aumentare la propria pretesa complessiva a fr. 16'440.- netti e ha eccepito
"la falsità delle firme apposte sulle fatture fotocopiate nel doc. 19 (recte:
17), e più in particolare su fattura 7 novembre 2008 per fr. 8'000.- e
fattura 6 giugno 2008 per
fr. 5'000.-" (verbale udienza 29 luglio 2009, pag. 10, ad 3).
Contestata
da parte del convenuto l'eccezione di falso e confermata in occasione
dell'udienza 16 settembre 2009 l'intenzione di insistere a volersi servire del
documento prodotto quale doc. 17 (atto IV), con ordinanza 25 febbraio 2010 il
Pretore ha ordinato una perizia giudiziaria relativa all'autenticità delle
firme contestate.
Respinte le richieste di ulteriori delucidazioni peritali, le parti hanno
potuto formulare conclusioni scritte all'udienza 23 febbraio 2011, con le quali
si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande, fatta
eccezione per la pretesa dell'istante, ridotta alla cifra inizialmente indicata
di fr. 14'777,20.
C. Con sentenza
28 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, condannando AO 1 a versare a AP 1 fr. 5'922,85 netti, oltre interessi come richiesti, riconoscendo al convenuto
un'indennità per ripetibili parziali commisurata alla rispettiva soccombenza.
Ribadita la giurisprudenza relativa alla ripartizione dell'onere della prova,
il primo giudice ha dapprima stabilito, sulla base dei conteggi prodotti dallo
stesso convenuto, che la somma di
fr. 2'474,50 versata al dipendente non può essere considerata quale
acconto sulle spettanze salariali corrispondendo alla quota parte dei
contributi LPP indebitamente trattenuti dallo stipendio e erroneamente versati
alla cassa pensione, da restituire all'istante in virtù dell'esonero
contributivo retroattivo (doc. 13, 14 e 15).
Confrontando i conteggi discordanti delle parti, il giudice di prime cure ha
quindi identificato la contestazione nei due versamenti del 6 giugno 2008 di
fr. 5'000.- e 7 novembre 2008 di fr. 8'000.-. Si tratta di due versamenti che
il convenuto pretende aver effettuato, circostanza che ha inteso dimostrare con
la produzione delle ricevute (e meglio delle copie ottenute da carta carbone doc.
10 e 17) di cui l'istante ha eccepito la falsità della firma a lui attribuita.
Sulla base delle considerazioni e delle conclusioni a cui è giunto il referto steso
dal perito giudiziario, che ha ritenuto l'autenticità delle firme senz'altro
probabile (perizia pag. 9 ultimo paragrafo), il primo giudice ha concluso di
poter ritenere che le due firme apposte sulle ricevute contestate siano
autentiche.
A mente del Pretore tale conclusione è altresì rafforzata da un importante
indizio, ovvero dalle espressioni utilizzate dalla rappresentante sindacale
dell'istante almeno in due occasioni, negli scritti 26 gennaio 2009 (doc. G) e
24 marzo 2009 (doc. 6) che parlano di "ricevute" al plurale, ciò che
deve essere riferito a più di un versamento e contraddice la tesi della
falsificazione che lascerebbe sussistere un solo valido versamento attestato da
una ricevuta (incontestata) del 6 ottobre 2008 (doc. N).
Con rinvio alle motivazioni esposte nella decisione 27 gennaio 2011 (atto XIXb)
che ha negato l'assunzione agli atti del referto calligrafico fatto allestire
dall'istante, il Pretore ha infine confermato come tale documento non sia
ritenuto idoneo ad intaccare la valenza della perizia giudiziaria.
D. Con appello
27 maggio 2011 l'istante chiede di annullare e riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l'istanza, condannando il convenuto a versargli fr.
18'922,85 netti, oltre interessi.
Egli si sofferma preliminarmente sulla conclusione tratta dal Pretore a seguito
delle due lettere (doc. G e doc. 6) in cui compare il termine plurale di
"ricevute", deduzione questa che metterebbe pesantemente in dubbio
l'onestà dei rappresentanti sindacali che, dopo essersi così espressi, hanno
negato in causa l'esistenza di più di una ricevuta valida. Il ragionamento
pretorile è quindi criticato per non aver considerato un elemento di fatto
rilevante quale indizio, ovvero che il datore di lavoro disponga della ricevuta
originale per il solo pagamento in contanti incontestato, mentre per i due
asseriti pagamenti contestati dispone per sua ammissione solo delle copie
carbone. Al Pretore viene quindi rimproverato di non aver dato alcuna
spiegazione logica a questa ed altre anomalie.
Riproposte le contestazioni, già in precedenza sollevate, alla procedura
adottata dal Pretore e in particolare alla mancata audizione quali testi della
perita giudiziaria e della perita di parte, l'appellante chiede di assumere
queste prove alla luce delle risultanze molto opinabili a cui è giunta la
perizia giudiziaria.
L'atto di appello ripropone poi, sostanzialmente inalterate, le ampie
considerazioni "in fatto e in diritto" già esposte nel
memoriale conclusivo prodotto in occasione del dibattimento finale del 23
febbraio 2011 (atto XXVI).
Chiesto infine "che venga acquisita agli atti la perizia di parte 8
novembre 2010 e si proceda all'audizione anche in contraddittorio delle due
perite", l'appellante espone il calcolo dello scoperto ammontante a
fr. 18'922,85, somma sulla quale chiede vengano riconosciuti anche interessi di
mora dal 1° gennaio 2009.
Con risposta 7 luglio 2011 il convenuto ne ha proposto la reiezione per motivi
di cui, se necessario, si dirà in seguito.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Con l'atto d'appello l'istante formula una pretesa di fr. 18'922,85, oltre interessi, ovvero una somma superiore a quanto
chiesto in prima sede (fr. 14'777,20, oltre interessi, nel petitum
dell'istanza 22 giugno 2009 e nelle conclusioni scritte presentate all'udienza
23 febbraio 2011).
Nella misura in cui eccede la pretesa formulata dinanzi al primo giudice la
domanda è irricevibile, trattandosi di una mutazione della domanda
inammissibile ai sensi dell'art. 317 CPC. L'appellante neppure indica i motivi
di tale nuova richiesta, limitandosi a una esposizione del calcolo delle
pretese scoperte.
3. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7
dicembre 2012; II CCA del 26 agosto 2011 inc. 12.2011.40; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad
art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). La
riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
Ciò premesso, si constata che buona parte dell'appello
(da pagina 10 a pagina 37) è costituito dalla letterale trascrizione delle
conclusioni presentate al Pretore il 23 febbraio 2011. Le
ampie citazioni tratte da quell'allegato, non essendo
al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono questa parte dell'appello irricevibile.
Possono quindi di essere esaminate solamente le censure esposte nella parte
iniziale dell'atto di appello (pagine da 1 a 9) nella misura in cui risultino avere una valenza autonoma rispetto alla parte irricevibile.
4. Non costituisce una vera censura ed è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) la parte introduttiva dell'appello volta sostanzialmente a difendere l'onestà professionale del patrocinatore dell'istante che si pretende sia stata messa "pesantemente in dubbio" dalle tesi di controparte e dalle conclusioni del Pretore.
5. Una
critica al giudizio pretorile può essere invece ravvisata nella lamentela per
il fatto che dall'istruttoria non sarebbe emersa alcuna prova certa del
versamento delle somme indicate nelle ricevute oggetto di contestazione. Tali
"ricevute in carta carbone" presenterebbero firme "che
ben potrebbero essere state ricalcate a mano, appunto tramite la carta carbone
da chiunque e in qualsiasi tempo, oppure costruite tramite stratagemmi"
(appello, pag. 6). L'appellante sottolinea come il convenuto avrebbe ben potuto
portare la prova del versamento esibendo estratti conto bancari o postali o altra
documentazione attestante i prelevamenti delle somme che pretende aver versato
in contanti. Il ragionamento è poi supportato da una serie di interrogativi e
dall'implicito rimprovero al Pretore di non averli considerati o non avervi
dato la giusta risposta.
Simili censure sono a loro volta irricevibili, ritenuto come l'appellante non
si confronti direttamente con le tesi del primo giudice, prediligendo piuttosto
l'esposizione dei fatti e della sua soggettiva interpretazione degli stessi, con
l'ausilio di una serie di ipotesi o veri e propri teoremi.
In ogni caso, se anche si volesse considerarle ricevibili, tali censure
sarebbero comunque da respingere. Il Pretore ha già esposto i criteri
giurisprudenziali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. Nel caso specifico non sono contestate le circostanze suscettibili
di fondare la pretesa del lavoratore, ovvero il rapporto di lavoro e lo
stipendio dovuto. Il motivo del contendere è limitato alla prova dell'avvenuto
pagamento delle spettanze salariali, che il convenuto adduce essere
intervenuto, circostanza che pretende di dimostrare sulla base dei documenti
prodotti. L'appellante neppure contesta che i documenti esibiti da controparte
siano da considerare quali ricevute e come tali, riservata la loro validità, in
grado di attestare e quindi dimostrare l'avvenuto pagamento. Le sue
argomentazioni e lo sforzo profuso in causa sono pertanto finalizzati a
dimostrare la falsità di tali ricevute e meglio delle firme che vi compaiono.
Il Pretore ha però ritenuto che, neppure con l'ausilio del referto peritale,
l'istante sia stato in grado di dimostrare la sua tesi.
Il giudizio merita conferma siccome, a fronte di una perizia che ritiene
senz'altro probabile l'autenticità delle firme contestate, non può essere rimproverato
al primo giudice di non aver ritenuto raggiunta la prova certa della
falsificazione. A ciò si aggiunga che lo stesso appellante pretende dimostrata una
circostanza che neppure è in grado di definire in modo univoco. Egli non ha
infatti saputo indicare con certezza se la pretesa falsificazione consista
nell'imitazione da parte di mano terza di una sua firma (eventualmente tramite un'operazione
di ricalco) o piuttosto nell'involontaria e contemporanea riproduzione sulla
ricevuta di una firma da lui effettivamente apposta ad altro scopo su di un
documento qualsiasi, senza accorgersi della presenza di una carta carbone e del
supporto cartaceo abilmente dissimulati sotto. Quest'ultima tesi, non priva di
suggestione, non è però suffragata da alcun elemento concreto e non può
pertanto essere rimproverato al Pretore di non averla fatta propria.
Ne consegue che, non avendo saputo l'istante far fronte all'onere della prova
in merito all'asserita falsificazione delle firme apposte sulle ricevute, il Pretore
ha correttamente ritenuto le stesse quale prova dell'avvenuto versamento delle
somme ivi indicate, respingendo la relativa pretesa dell’istante.
6. Non può essere di aiuto alla tesi dell'attore il fatto che le ricevute contestate attesterebbero pagamenti in contanti intervenuti in momenti e luoghi insoliti ed inusuali, ciò che farebbe dubitare della disponibilità di simili somme in contanti da parte del datore di lavoro. La tesi non merita conferma già per il fatto che l'istruttoria ha permesso di accertare come un simile modo di procedere non sia poi così inusuale, avendo il dipendente in almeno un'altra occasione firmato una ricevuta in analoga circostanza e dello stesso tipo (doc. N).
7. Non sono infine in grado di sovvertire la conclusione del Pretore le
censure riferite alla perizia giudiziaria. Le stesse si esauriscono
nell'indicare come "molto opinabili" le risultanze a cui è
giunta la perita, ciò che renderebbe "assolutamente importante e
fondamentale" ulteriori atti istruttori, quale l'audizione sua e della
grafologa interpellata dall'istante (appello pag. 9).
Il Pretore ha indicato "i motivi per i quali la perizia di parte
commissionata dall'istante non sia stata ritenuta idonea ad intaccare la
valenza della perizia giudiziaria" rinviando espressamente alle
considerazioni espresse nella sua decisione del 27 gennaio 2011 con la quale è
stata respinta la richiesta di assunzione di ulteriori prove al riguardo
(sentenza impugnata pag. 4 n. 9). A giusta ragione il Pretore non ha più
ritenuto necessario tornare sulla questione nell'ambito del giudizio finale.
Con le censure d'appello l'istante non si confronta con tali argomenti, che qui
non occorre neppure riprendere, insistendo invece su pretesi dubbi espressi
dalla perita giudiziaria che sarebbe, a suo modo di vedere, incorsa in
contraddizioni. Si tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono
l'attendibilità del referto peritale, non potendo bastare soggettive obiezioni
dell'appellante, che ritiene di contrapporre la propria opinione a quella del
perito giudiziario, a dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni di
quest’ultimo o la loro contraddittorietà.
Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver
aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito in merito all'ipotesi di
falsificazione delle firme contestate e di aver conseguentemente respinto le
richieste di ulteriori accertamenti istruttori al riguardo (sentenza del
Tribunale federale 5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 4.4.6).
Per gli stessi motivi nemmeno si giustifica di ammettere l'analoga richiesta
formulata in questa sede.
8. Abbondanzialmente, con riferimento agli accertamenti in corso da parte del Ministero pubblico a seguito della segnalazione della Presidente della Camera (verbale udienza 25 luglio 2011), si rileva che il giudizio pretorile, confermato alla luce delle risultanze istruttorie, potrà semmai essere rimesso in discussione facendo capo all'istituto della revisione qualora ne fossero dati i motivi e, segnatamente, nel caso in cui dall'esito del procedimento penale risultasse che la decisione sfavorevole all'appellante sia stata influenzata da un crimine o da un delitto (art. 328 cpv. 1 lett. b CPC).
9. In
definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'istante, per
cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere
respinto.
Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c
CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 13'000.- (fr. 18'922,85 ./. fr. 5'922,85),
seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili
decide
1. L’appello 27 maggio 2011 di è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).