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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Pellegrini |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.88 (azione di accertamento) della Pretura __________ promossa con petizione 19 luglio 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui la società attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito di fr. 300'000.– rivendicato nei suoi confronti dalla società convenuta e oggetto del precetto esecutivo n° __________ del 28/29 aprile 2005 dell'UEF __________;
domanda avversata dalla convenuta che in via principale ha chiesto di dichiararla inammissibile mentre, in via subordinata, ha chiesto di respingerla e conseguentemente accertare l'esistenza del relativo credito rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dall'attrice al citato precetto esecutivo, e che il Pretore con sentenza 22 aprile 2011 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto del 30 maggio 2011 con cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione, accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.– e rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo, rispettivamente respingere la petizione e accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.–, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
e di cui l'attrice, con risposta all'appello 18 luglio 2011, propone la reiezione in ogni suo punto, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d'appalto del 1° giugno 1999 AP 1 (in veste di committente) ha affidato a AO 1 (quale assuntore) lavori e interventi riguardanti installazioni sanitarie (fornitura di apparecchi e accessori esclusa) da eseguire presso il Centro __________ situato sulla part. __________ RFD __________ (doc. C). La liquidazione finale 28 aprile 2000 (doc. D) è stata accettata limitatamente alle modifiche accettate in data 10 luglio 2000 (doc. E).
Il 28/29 aprile 2005 AP 1 ha fatto spiccare a carico di AO 1, dall'UEF __________ il precetto esecutivo n° __________ di fr. 300'000.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2000, indicando quale titolo di credito dei “danni all'immobile”, cui la società escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. A).
B. Con petizione 19 luglio 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore __________, chiedendo di accertare l'inesistenza del preteso credito di fr. 300'000.– di cui alla citata esecuzione. Pacifico l'interesse legittimo all'azione, oltre a contestare l'esistenza di quel credito l'attrice ha evidenziato di non avere mai ricevuto reclami e che, peraltro, ogni e qualsiasi pretesa contrattuale (art. 371 CO) e/o per atto illecito (art. 60 CO) era oramai prescritta visto che i fatti risalivano ad oltre cinque anni prima. Come tale poi, il precetto esecutivo si ripercuoteva in modo negativo sulla sua attività edile motivo per cui vi erano tutti i presupposti per procedere con la cancellazione dell'esecuzione.
Con risposta 11 gennaio 2006 la convenuta ha spiegato di avere notificato la sua pretesa consistente nella perdita di clientela e di cifra d'affari, a seguito di interventi eseguiti dall'attrice -e meglio l'errata installazione per errore professionale e colpa grave, dell'acceleratore ionico anticalcare nel sistema di erogazione/ distribuzione dell'acqua montato “a valle” del bollitore invece che “a monte”- con invio raccomandato dell'8 aprile 2002 (doc. 2a). Dei tentativi di trovare un accordo sulla riparazione del danno erano intercorsi fra le parti il 9 febbraio 2005 (doc. 3) e, in quell'occasione, l'attrice le aveva suggerito di rivolgersi alla sua assicurazione. Quest'ultima il 15 febbraio 2005 aveva escluso la copertura del danno patrimoniale rivendicato dalla convenuta (doc. 4), la quale aveva così dato avvio alla citata esecuzione. L'interessata ha contestato che l'attrice fosse danneggiata dal precetto esecutivo ed ha evidenziato che per mera ritorsione, la stessa si era attivata facendo a sua volta spiccare un precetto esecutivo di fr. 500'000.– a carico della convenuta.
In sede di replica 10 febbraio 2006, l'attrice ha riproposto i suoi argomenti contestando tanto i danni lamentati dalla convenuta quanto la loro quantificazione, come pure che gli stessi fossero da ricondurre a suoi errori o colpe. L'attrice ha trattato quale domanda riconvenzionale la richiesta della convenuta di accertare l'esistenza del credito di fr. 300'000.–, contestandone il fondamento fattuale e giuridico. Dal canto suo la convenuta ha confermato la sua tesi con duplica 20 marzo 2006 precisando che il collaudo definitivo dell'opera non era mai stato eseguito visto che le parti stavano ancora trattando. L'interessata ha escluso di avere formulato una domanda riconvenzionale, ma ha altresì rilevato che se ammessa dal Pretore, la stessa era senz'altro da accogliere integralmente. Nel suo memoriale di duplica riconvenzionale 21 aprile 2006 l'attrice ha anzitutto sottolineato l'assenza di fondamento fattuale e giuridico della relativa richiesta della convenuta. Nell'eventualità in cui fosse nondimeno stata accolta, l'attrice si è opposta all'assegnazione di ripetibili a questo titolo.
Esperita l'istruttoria, l'attrice ha trasmesso le sue conclusioni in data 17 marzo 2011, chiedendo di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale. La convenuta ha invece prodotto il suo memoriale conclusivo all'udienza di dibattimento finale tenutasi il 24 marzo 2011, confermando la sua posizione.
C. Con sentenza del 22 aprile 2011 il Pretore __________ ha accolto la petizione e, conseguentemente, accertato l'inesistenza del credito di fr. 300'000.– oltre interessi e disposto la cancellazione del relativo precetto esecutivo. Il Pretore ha anzitutto riconosciuto all'attrice l'interesse legittimo a che fosse accertata l'inesistenza del credito che la convenuta pretendeva di avere verso di lei. Egli ha quindi precisato che, trattandosi di una conseguenza logica ad una eventuale reiezione della petizione, la richiesta della convenuta di accertare che quel credito esisteva non era una domanda riconvenzionale. Avrebbe invece potuto esserlo nella misura in cui la convenuta chiedeva di rigettare a titolo definitivo l'opposizione al precetto esecutivo, questione che nondimeno poteva restare irrisolta in quanto l'istruttoria non aveva comportato oneri maggiori e nulla avrebbe giustificato pertanto di porli a carico dell'attrice. Il Pretore non ha poi considerato le critiche sollevate dalla convenuta a proposito dell'esperimento della prova della perizia, in quanto già lungamente esaminate e discusse con ordinanza 9 novembre 2009. Ciò detto, il primo giudice ha dipoi accertato l'esecuzione difettosa dei lavori affidati all'attrice come pure la tempestività della notifica di quei difetti. Le relative pretese non erano nemmeno prescritte, visto che l'attrice non aveva dimostrato a quando il collaudo dell'impianto risaliva. Di qui la reiezione dell'eccezione sollevata dall'attrice. Ma anche ammettendo quale data di collaudo il 28 aprile 2000 (invio della liquidazione finale), sarebbe tornato applicabile il termine contrattuale di garanzia di cinque anni -trattandosi di difetti occulti (art. 8 del contratto d'appalto)- il cui decorso era stato interrotto dal precetto esecutivo 28 aprile 2005. Nondimeno, per il Pretore la convenuta non aveva provato né il preteso pregiudizio economico per perdita di clientela e quindi di incassi, né il nesso causale tra questo suo danno e i citati difetti. Di modo che, non restava che accertare l'inesistenza del credito di fr. 300'000.– rivendicato a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 398 cpv. 2 CO e ordinare di cancellare l'esecuzione che la convenuta aveva promosso in quest'ottica.
D. Con atto d'appello del 30 maggio 2011 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata e di dichiarare inammissibile l'azione di accertamento negativo, rispettivamente, respingerla. In primo luogo, l'attrice non aveva provato di essere danneggiata dal precetto esecutivo emesso a suo carico e, quindi, di avere un interesse legittimo all'azione di accertamento negativo del credito rivendicato contro di lei. L'appellante poi chiede di procedere nuovamente all'assunzione della prova della perizia, tenendo conto anche delle sue domande peritali che il Pretore aveva rifiutato, oltre all'audizione del perito medesimo, tutti elementi questi atti a dimostrare l'entità del danno subìto. Il Pretore pronunciandosi sulla valutazione del danno aveva peraltro disquisito su un punto che nemmeno era contestato dall'attrice. In assenza di elementi atti a determinare il danno infine, al Pretore s'imponeva di procedere giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, fermo restando che nel contesto di un'azione di accertamento negativo del credito all'appellante bastava rendere verosimile la sua pretesa.
E. Con risposta all'appello del 18 luglio 2011 l'attrice propone di dichiararlo irricevibile e respingerlo nel merito, per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 19 luglio 2005, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In quanto pronunciata e notificata il 22 aprile 2011, alla relativa procedura di ricorso si applica il CPC. Decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili con l'appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, l'attrice chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito di fr. 300'000.– (sopra, consid. B). Nulla poi osta all'esame dell'appello 30 maggio 2011 (data sulla busta d'invio) ritenuto che l'invio della sentenza è stato ritirato il 29 maggio 2011 (appello, pag. 1 in basso) correttamente 29 aprile 2011 (esito della ricerca Track&Trace del 3 giugno 2011) (art. 311 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. a e 146). Pure ammissibile la risposta 18 luglio 2011, l'appello inviato il 17 giugno 2011 essendo stato ritirato il giorno 20 (art. 312 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. b).
2. Anzitutto, il Pretore ha riconosciuto all'attrice l'interesse legittimo a che venisse accertata l'inesistenza del credito di fr. 300'000.– alla base del precetto esecutivo fatto spiccare dalla convenuta a carico dell'attrice, e che sia per l’importo che per il ramo di attività di quest'ultima, era tale da arrecarle pregiudizi economici e di fatto (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 2.5). L'appellante in questo contesto sostiene che l'attrice non ha provato che quel precetto esecutivo era stato effettivamente motivo di esclusione da gare d'appalto pubbliche (appello, pag. 5 n. 11). L'attrice poi non aveva nemmeno prodotto un estratto esecuzioni e fallimenti, agire questo verosimilmente dovuto al fatto che a suo carico esistevano innumerevoli altri precetti esecutivi (appello, pag. 5 seg. n. 12). A suo dire, a fronte di questo vuoto probatorio, l'azione di accertamento negativo dell'attrice difettava quindi di interesse legittimo ed era inammissibile (appello, pag. 6 n. 13).
Se non che, così proposta, la censura sfiora il pretesto. A differenza di quanto sembra sostenere l'appellante, è proprio perché va ad intaccare sia l'affidabilità creditizia che quella fiduciaria di colui che viene escusso che di per sé, l'essere oggetto di un'esecuzione assurge incontestabilmente (e di principio) a circostanza atta a fondare un sufficiente interesse per introdurre azione di accertamento negativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 17 e nota 89 ad art. 71; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 351 n. 5/B/b ad art. 88). In concreto, tanto l'esistenza di un atto esecutivo di ben fr. 300'000.– a carico dell'attrice (doc. A) quanto l'attività stessa svolta da quest'ultima strettamente legata al mondo delle opere di costruzioni ed edili in genere (doc. B) -comprensive quindi anche di tutto ciò che può essere oggetto di appalto pubblico- è pacifica. Non si può quindi seriamente negare che quel precetto esecutivo possa costituire, in un modo o nell'altro, un ostacolo effettivo all'attività dell'attrice. Ciò detto, l'ammissibilità dell'azione in esame impone senz'altro di considerare i contrapposti interessi delle parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, nota 89 ad art. 71; Trezzini, op. cit., ibidem) -in questo caso quindi di attrice e convenuta- con particolare riferimento al credito di cui si postula sia accertata l'inesistenza. Ma una siffatta valutazione prescinde dall'esistenza di eventuali altri procedimenti esecutivi a carico dell'attrice. Di modo che l'assenza di un estratto esecuzione e fallimenti non ha da questo punto di vista portata pratica. Infondata, la critica è così da respingere.
La convenuta sembra invero obiettare che solo facendo spiccare il precetto esecutivo avrebbe potuto preservare la sua pretesa di risarcimento danni dall'imminente prescrizione, di modo che la sua non era stata una libera scelta ma un atto dovuto (appello, pag. 6 seg. n. 13). Questa sua argomentazione si scontra però con quanto essa sosteneva in sede di duplica (ed eventuale replica riconvenzionale) del 20 marzo 2006 (pag. 4 ad 2), laddove affermava che “nessun termine di prescrizione è potuto partire proprio ai sensi dell'art. 8 del contratto” in quanto ancora non era stato eseguito “il collaudo definitivo dell'opera per ciò che concerne l'erogazione dell'acqua”, e ancora dopo in sede di conclusioni (conclusioni 24 marzo 2011, pag. 6 n. 10). E questa, in specie, è appunto la tesi che ha seguito il Pretore (sentenza impugnata, pag. 8 n. 6.7.4) per respingere l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'attrice (petizione, pag. 2 n. 2; replica con risposta riconvenzionale, pag. 3 ad 2). Che poi, a titolo aggiuntivo il Pretore abbia comunque considerato il precetto esecutivo quale valido atto interruttivo del termine di prescrizione di cinque anni (garanzia) contrattualmente previsto (sentenza impugnata, pag. 9 n. 6.7.4), non cambia la sostanza. Soprattutto, ciò non legittima l'appellante a utilizzare a posteriori questa sua conclusione quale elemento -mai invocato prima- per inficiare l'interesse dell'attrice ad introdurre l'azione di accertamento negativo che ci occupa. Nel complesso pertanto, non ravvisandosi in concreto una delle eventualità previste dall'art. 317 cpv. 1 CPC, sotto questo profilo la relativa censura risulta a ben vedere nuova e inammissibile.
3. L'appellante rimprovera al Pretore di avere rifiutato l'assunzione di prove atte a dimostrare il danno che essa aveva subìto e meglio come documentato ai doc. 2a e 9. A suo dire il primo giudice ha in modo abusivo e illegale respinto le sue domande peritali n. 1, 2, 3 e 5 (appello, pag. 7 n. 15), che chiede di assumere a questa Camera rispettivamente di cui chiede a questa Camera di ordinare al Pretore l'assunzione (appello, pag. 8 n. 15). Invano.
Certo, l'autorità giudiziaria adita in sede di appello può disporre l'assunzione di prove (art. 316 cpv. 3 CPC), fermo restando che in considerazione entrano sia nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC -che contemplano tanto quegli eventi realizzatisi dopo il dibattimento (cosiddetti “nova”) quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete non le si poteva già addurre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, op. cit., pag. 1393 n. 2/B/a ad art. 317)- sia la possibilità di riassumere di nuovo prove già acquisite dal Pretore come anche quella di assumere prove da lui respinte (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317). Ciò detto però, per la modalità con cui è formulata, il rigore formale obbliga a dichiarare la censura inammissibile. La convenuta ha proposto in effetti sia un memoriale di domande peritali tecniche (act. XI) che uno di domande peritali a carattere finanziario (act. XII), cui hanno fatto seguito le rispettive opposizioni dell'attrice (act. XIa e act. XIIa), a loro volta oggetto delle osservazioni della convenuta (act. XI-XII b). Tutto ciò, ha imposto al Pretore di pronunciarsi su ogni singolo quesito, dando una motivazione per giustificarne la relativa ammissione o no (decreto di nomina perito 15 febbraio 2008 [di ben 6 pagine]). Quantomeno pertanto, ci si aspettava che, di moto proprio, l'appellante si premurasse di specificare con puntuale precisione e riferimenti chiari -senza investire questa Camera dei relativi incombenti- a quali fra le domande (tecniche o finanziarie) la critica fosse rivolta (art. 311 cpv. 1 CPC).
Ma, anche volendo dar prova di generosità al riguardo, la tesi appellatoria sarebbe comunque inammissibile. Il Pretore ha invero rilevato che la convenuta “ripropone infine con le proprie conclusioni le censure già sollevate in corso di procedura in merito alla condotta dell'istruzione probatoria, con particolare riferimento all'assunzione del referto peritale, il quale a suo dire risulterebbe lacunoso, avrebbe richiesto ulteriori delucidazioni e sarebbe stato redatto da un perito parziale”, ritenendo per finire di non dover “entrare nuovamente nel merito delle ridondanti, e per larghi tratti rasentanti la temerarietà, contestazioni sollevate dalla resistente nel memoriale conclusionale” (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 4). Ciò detto, un attento esame del decreto 15 febbraio 2008 di nomina del perito (pag. 6 n. 3) permette di stabilire che la censura dell'appellante concerne soltanto le domande peritali a carattere finanziario. E, sempre da questo stesso documento si evince appunto che il Pretore ha spiegato in modo puntuale i motivi che lo avevano indotto ad estromette dagli atti “i quesiti n. 1, 2, 3 e 5” (decreto 15 febbraio 2008, pag. 4 ad 1 e 2 e ad 3, come pure pag. 5 ad 5). Ma sulle singole argomentazioni così addotte l'appellante non spende alcuna parola, limitandosi a dolersi di un generico agire “abusivo e illegale” del primo giudice. Se ne deve dedurre che, anche da questo punto di vista la censura risulta comunque e per finire sprovvista della necessaria motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
4. L'appellante contesta ancora al Pretore di non avere dato seguito, in sede di completazione e delucidazione della perizia giudiziaria, alla sua richiesta di procedere con l'audizione del perito che l'aveva redatta, rispettivamente di non avere annullato il referto peritale a motivo che erano stati utilizzati documenti estranei agli atti (appello, pag. 8 n. 16). Sulla questione il Pretore -come in parte altresì rilevato nella sentenza impugnata (pag. 5 consid. 4)- si è invero diffusamente pronunciato nell'ordinanza 15 settembre 2009 di completazione di perizia (act. XIVe, pag. 2 seg. ) e di nuovo nell'ordinanza 9 novembre 2009 (act. XVb). E, ancora una volta l'appellante non si confronta minimamente con le conclusioni pretorili proposte in quelle sedi, escludendone a priori una verifica. Di qui, l'inammissibilità della censura (art. 311 cpv. 1 CPC).
5. Secondo l'appellante, la semplice lettura della stringata perizia complementare 16 ottobre 2010 è indicativa del fatto che ogni suo tentativo volto a provare il danno subìto sarebbe stato vanificato (appello, pag. 8 n. 17). Come rilevato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.8.1), per la convenuta il danno economico patito nel lasso di tempo tra aprile e ottobre 2001 a causa dei problemi occorsi all'impianto sanitario e, in particolare, dei relativi interventi eseguiti dall'attrice, consisteva nella perdita di clienti abbonati e di mancate entrate di fruitori occasionali (doc. 2). L'interessata ha presentato un conteggio quantificando in fr. 254'576.– la perdita d'incasso per i clienti che avevano disdetto un abbonamento e in fr. 50'000.– quella per la perdita d'immagine (doc. 2a). L'interessata ha quindi prodotto l'elenco dei nominativi dei clienti che avrebbero appunto disdetto l'abbonamento, ciascuno con relative specifiche di durata, data d'inizio e di scadenza e relativo prezzo pagato (doc. 9). Invitato ad esprimersi su questi stessi documenti il perito ha confermato la corrispondenza dal profilo economico e dato per veritiero il contenuto di cui al doc. 9, dei doc. 2 e 2a (complemento 16 giugno 2010 al rapporto peritale, pag. 4 n. 3.1). Egli ha dipoi precisato di non potere esprimere considerazioni in merito all'esattezza dei dati indicati nel doc. 9 in quanto non erano noti i termini contrattuali di disdetta vigenti e non vi erano documenti atti a ricondurre le singole disdette alle disfunzioni dell'impianto (complemento 16 giugno 2010 al rapporto peritale, pag. 4 n. 3.2). E, neanche in questo caso l'interessata spiega (art. 311 cpv. 1 CPC) perché queste risposte proverebbero che la prova del danno le sarebbe stata preclusa. Una volta di più pertanto la critica risulta inammissibile. Anzi, a ben vedere, visto che i doc. 2, 2a e 9 sono stati redatti e prodotti dalla convenuta -ciò che ha altresì evidenziato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.8.1) e che l'appellante non contesta- la conclusione di quel professionista pare ragionevole e pertinente. Nel complesso, non è quindi neanche serio dolersi di un impedimento generalizzato nel fornire la prova del danno subìto.
6. L'appellante sostiene pure che a torto il Pretore è entrato nel merito della valutazione dell'entità del danno, visto che l'attrice aveva ammesso che la mancanza dell'erogazione d'acqua presso il Centro __________ aveva danneggiato la convenuta e si era limitata a contestare la sua responsabilità (appello, pag. 9 n. 18). La censura sfiora per l'ennesima volta il pretesto, non foss'altro poiché con l'azione in esame l'attrice chiedeva di accertare l'inesistenza della pretesa di risarcimento di fr. 300'000.– di cui al precetto esecutivo del 28/29 aprile 2005 (doc. A). In particolare, per l'attrice la causa alla base di quell' esecuzione era “priva di qualsivoglia fondatezza, sia sostanziale che formale” (replica con risposta riconvenzionale, pag. 3 ad 1). Il doc. 9 inoltre non aveva “valenza probatoria, segnatamente circa l'inconsistente e denegato quantum ch'esso espone” (replica con risposta riconvenzionale, pag. 6 ad 2). Di modo che, l'appello è da respingere.
7. Secondo l'appellante, visto e considerato che il danno non si poteva stabilire, a torto il Pretore non lo aveva determinato in funzione dell'andamento normale delle cose e delle contromisure adottate dalla vittima, così come prescritto dall'art. 42 cpv. 2 CO, per invece limitarsi ad addebitare alla convenuta l'assenza di prove al riguardo (appello, pag. 9 n. 19). L'interessata omette tuttavia di considerare che spetta a chi si avvale di tale norma rendere verosimili i presupposti per la sua applicazione (Schnyder, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 42). E, nel presente caso, la convenuta non ha mai né preteso di non poter provare il preciso importo a cui ammontava il danno -tant'è che lo ha quantificato in fr. 254'576.– rispettivamente fr. 50'000.– (sopra, consid. 5)- né accennato a eventuali contromisure da essa adottate. A differenza di quanto sembra sottintendere l'appellante poi, l'art. 42 cpv. 2 CO alleggerisce sì l'onere della prova a carico del danneggiato ma non lo libera affatto dall'obbligo che egli ha di allegare e dimostrare le circostanze utili e atte a determinare sia l'esistenza di quel danno che la sua stima (Werro, in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 29 ad art. 42). Se non che, sui presupposti appena descritti con riferimento al caso specifico, la convenuta non spende parola. Di qui, l'inammissibilità della critica così proposta (art. 311 cpv. 1 CPC). Aggiungasi per finire che, il credito della convenuta non è verosimile (appello, pag. 9 n. 20) per il solo fatto che trova una rispondenza in documenti da essa stessa unilateralmente formati e redatti.
8. Visto quanto si è detto, per quanto ammissibile, ne consegue la reiezione dell'appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 300'000.– (sopra, consid. 1).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 95 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 30 maggio 2011 di AP 1, __________, è respinto.
2. Le spese processuali del presente giudizio, di complessivi fr. 5'200.–, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 10'000.– a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).