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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.91 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 20 ottobre 2009 da
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AP 1
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|
contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 46'730.70 oltre a interessi al 7% dal 1° settembre 2007, quale mercede per un contratto d'appalto;
domande alle quali la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 18 aprile 2011, respingendo la petizione e ponendo tassa, spese e ripetibili a carico dell'attrice;
appellante l’attrice con atto di appello del 31 maggio 2011, con il quale chiede l'annullamento e la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e condannare i convenuti al pagamento della somma di fr. 46'730.70 oltre a interessi;
mentre la convenuta, con risposta 11 agosto 2011, postula la reiezione integrale del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il
15 novembre 2006 AP 1 e AO 1 hanno stipulato un contratto d'appalto sottoscrivendo,
tramite i rispettivi rappresentanti, la "conferma d'ordine"
per la fornitura e messa in opera di una parete acustica trasparente nell'ambito
dell'edificazione di un autosilo comunale a L (doc. A) . Per i lavori previsti
nel contratto le parti hanno pattuito una mercede a corpo di fr. 360'000.- (IVA
al 7.6 % esclusa).
B. Con comunicazione scritta 19 giugno 2007 la ditta esecutrice ha
avvisato la committenza che "per motivi logistici, di termini e di
collaborazione con gli altri artigiani" i lavori di posa già iniziati
avevano reso necessario l'impiego di specifici macchinari (una navicella e la gru
di cantiere) e la posa di segnaletica stradale per la deviazione del traffico, facendo
altresì rilevare che tale "nuovo sistema e programma di lavoro"
sarebbe stato causa di oneri supplementari, da fatturare separatamente (doc.
B). Negli scambi di corrispondenza immediatamente succedutisi, così come al
momento dell'emissione della fattura finale del 26 luglio 2007 (doc. E), le
parti nel contratto hanno mantenuto le rispettive antitetiche posizioni, ovvero
da un lato la richiesta di vedersi riconoscere un supplemento di mercede in
relazione alle difficoltà ascrivibili alla situazione di cantiere e dall'altro
il rifiuto a riconoscere oneri supplementari invocando la mercede a corpo
omnicomprensiva pattuita.
Tra le parti è quindi sorto un contenzioso in merito all'ammontare della
controprestazione: a fronte di pretese della ditta esecutrice per complessivi
fr. 403'430.- (IVA esclusa), la committente ha versato fr. 270'000.- quale
acconto (doc. E) e si e dichiarata disposta a versare ulteriori fr. 90'000.-
(più IVA) considerando tale somma quale saldo della mercede dovuta, contestando
quindi la pretesa residua di fr. 46'730.70 (43'430.- più IVA). Al precetto
esecutivo per pari importo fatto spiccare dalla pretesa creditrice, la
committente escussa ha quindi interposto opposizione (doc. Q).
C. Con petizione 20 ottobre 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo di fr. 46'730.70, oltre interessi, quale residuo della mercede per i lavori eseguiti in base al contratto di appalto stipulato, le prestazioni aggiuntive avendo generato costi supplementari di tale importo.
D. La convenuta, con risposta 21 gennaio 2010, si è opposta alla
petizione, contestando il credito oggetto di causa.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.
Esperita l'istruttoria, esse si sono confermate nei rispettivi memoriali
conclusivi.
E.
Con sentenza 18 aprile 2011 il Pretore ha
respinto la petizione.
Ribadita dottrina e giurisprudenza in materia di mercede per il contratto
d'appalto, il primo giudice, determinata la reale volontà delle parti al
momento della stipulazione, ha riconosciuto che le circostanze verificatesi
hanno effettivamente comportato l'esigenza di modificare le modalità di posa degli
elementi formanti la parete fonica rispetto a quanto inizialmente previsto. La
ditta esecutrice si è effettivamente dovuta confrontare con circostanze
qualificabili come straordinarie ai sensi dell'art. 373 CO e ne ha pure dato
tempestivo avviso alla committenza, ciò che in linea di principio potrebbe
giustificare l'aumento della mercede contrattualmente stabilita a corpo.
Sennonché il Pretore ha ritenuto che l'attrice non ha fatto fronte all'onere
della prova che le incombeva in merito all'esistenza e all'entità del vantato
diritto. In assenza della prova di una serie di circostanze asserite, il giudice
di prime cure ha ritenuto di non poter operare alcuna correzione della mercede
pattuita a corpo, l'attrice non avendo saputo sostanziare e provare l'entità
del maggior onere sopportato. La via di una valutazione equitativa da parte del
giudice ai sensi dell'art. 42 CO è stata ritenuta impercorribile vista la
carente allegazione dei fatti da parte dell'attrice che, oltre a non aver
neppure prodotto l'offerta alla quale si riferisce la conferma d'ordine doc. A,
nemmeno ha ritenuto di chiedere l'allestimento di una perizia giudiziaria atta
fornire gli elementi indispensabili per il calcolo dei costi supplementari.
F.
Con appello 31 maggio 2011 l’attrice postula
la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento della somma di fr. 46'730.70
oltre a interessi e, in via subordinata, chiede il rinvio degli atti al giudice
di prime cure "per completare i fatti e per nuovo giudizio"
(appello pag. 5), protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 11 agosto
2011 l'appellata chiede la reiezione
integrale del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata
dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
2.Non vi è contestazione sul fatto che
le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg.
CO e neppure vi sono contestazioni in merito alla qualità dell'opera e al tipo
di mercede concordata, preventivamente determinata a corpo.
Le divergenze tra le parti sussistono pertanto unicamente in merito alla
fondatezza e all'entità della pretesa di parte attrice, ovvero all'ammontare
della mercede dovuta per il lavoro supplementare da questa svolto.
3.Come indicato nella decisione
pretorile, il contratto di appalto conosce due tipi di mercede
dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e
quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in
anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore
dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO).
La mercede preventivamente determinata a corpo secondo
l'art. 373 CO, esclude in particolare - di regola - ogni aumento a favore
dell'appaltatore, anche se quest'ultimo dovesse avere avuto maggior lavoro e
maggiori spese rispetto a quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed.,
Zurigo 2011, N. 900 e segg.). Il prezzo pattuito costituisce al tempo stesso un
limite minimo e massimo (Gauch,
op. cit., N. 900; Chaix,
Commentaire Romand, n. 1 all'art. 373 CO).
Il carattere fisso del prezzo non è però assoluto. Una delle eccezioni
possibili si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il prezzo
fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per l'opera
originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative (DTF 116
II 315 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.23/2004 del 14 dicembre 2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento
del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Il maggior
costo dell'opera dev'essere indennizzato allora – salvo pattuizione contraria –
in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e le spese
dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1 con riferimenti). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal
committente, ma anche se essa - purché accettata, anche solo per atti
concludenti (Gauch, op. cit., N.
771; cfr. inoltre ad esempio CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubb. in:
RtiD I-2007 46c pag. 812), dal committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995
pag. 100 consid. 3c). In difetto di un diverso accordo su questo punto, il
committente si espone in siffatta evenienza a un aumento di prezzo legato alla
modifica qualitativa o quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 pag. 331
consid. 3). Il prezzo forfetario iniziale viene aumentato del valore delle
opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., N 785 e 907; II CCA 6
agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Nella pratica è però difficile stabilire se
una pretesa modifica di ordinazione sussista realmente o se una prestazione
indicata come supplementare faccia ancora parte di quelle originariamente
pattuite. Per questo motivo e per evitare problemi di delimitazione tra oggetto
del contratto e eventuali ordinazioni supplementari, dottrina e giurisprudenza
raccomandano che la pattuizione di un prezzo forfetario avvenga sulla base di
documenti chiari e completi (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 3.1 e 4.1).
Poiché è l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare,
spetta a lui dimostrare (art. 8 CC) l'esistenza di un'eventuale modifica di
ordinazione e delle conseguenti spese supplementari (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1, sentenza del Tribunale federale 4A_80/2011 80/2011 del 16 giugno 2011 in BR/DC 2011 pag. 207; Chaix, op. cit., ni. 36 e
37 all'art. 373 CO).
4.L'appellante riepiloga nel dettaglio,
con dovizia di particolari e riproponendo ampi stralci del memoriale
conclusivo, le circostanze che avrebbero imposto una modifica delle modalità di
esecuzione dell'opera con conseguenti maggiori oneri oggetto di fatturazione
supplementare. Queste considerazioni (da pag. 5 a pag. 12) non sono qualificabili quali censure d'appello, non confrontandosi con il giudizio
impugnato, e come tali non sono pertanto ricevibili, assumendo semmai la
funzione di premessa alle considerazioni esposte nelle successive parti
dell'appello.
Lo stesso vale con riferimento alle ampie considerazioni (da pag. 15 a pag. 17) che l'appellante ripropone quale commento e completazione della parte di giudizio
pretorile che ha accolto pienamente le sue tesi, Queste asserzioni, per loro
stessa natura, non possono essere considerate censure d'appello (cfr. DTF 138
III 374 consid. 4.3).
5.L'appellante critica quindi il Pretore
rimproverandogli un'errata applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO, per aver
considerato unicamente le circostanze straordinarie verificatesi in corso
d'opera e non la colpa imputabile al committente, che sarebbe atta a
giustificare una pretesa di risarcimento fondata sugli art. 97 e segg. CO. In
tale omissione del primo giudice l'appellante rileva altresì una violazione
dell'obbligo di motivazione e quindi del relativo diritto di essere sentito
costituzionalmente garantito.
La censura non può essere esaminata poiché, come meglio si dirà ai considerandi
successivi, il giudizio pretorile ha respinto la petizione ritenendo non
provata l'entità della pretesa esposta dall'attrice, conclusione che, se
confermata, esclude una condanna della convenuta al pagamento a prescindere
dalla qualifica giuridica del credito vantato e quindi dalle norme di diritto
materiale concretamente applicabili.
D'altra parte l'appellante, venendo meno all'obbligo di compiutamente
sostanziare le sue tesi, neppure indica quale sarebbe la differenza concreta ai
fini del giudizio tra l'ipotesi di rifusione dei maggiori costi a titolo di
mercede supplementare e l'alternativo risarcimento del danno, di pari valore,
per inadempienza contrattuale imputabile al committente.
La censura va pertanto disattesa.
6.L'appellante affronta quindi in modo
critico le conclusioni del Pretore in merito alla mancata prova delle
circostanze atte a giustificare la rifusione di un maggiore costo e il
pagamento di una mercede supplementare.
Al primo giudice viene rimproverato di aver a torto ritenuto non dimostrato
l'uso di una gru e di una navicella diverse da quelle previste nel contratto,
circostanza che a mente dell'appellante emerge invece dalla documentazione fotografica
agli atti. Da queste immagini, a suo dire, si evince la diversa tipologia di
mezzi e veicoli utilizzati nella fase in questione confrontandola alla
precedente analoga operazione eseguita in loco per un'opera del tutto simile (oggetto
di un altro contratto d'appalto).
Se anche si volesse seguire questa tesi (che percorre una via assai ardua
poggiandosi su elementi e circostanze di fatto estranee al contratto in
questione e come tali non oggetto di contradditorio e istruttoria), la
conclusione non potrebbe comunque cambiare, siccome neppure in questa fase
d'appello, come peraltro nelle precedenti comparse, l'appellante è in grado di
trarre conclusioni in merito all'effettivo maggior onere, limitandosi ad
invocare, senza quantificarlo, un generico "importante maggior
dispendio" (pag. 21) dovuto all'uso di questi differenti veicoli e
strumenti di cantiere.
Va altresì rilevato come l'appellante neppure abbia fornito indicazione alcuna
che potesse permettere al giudice di prime cure, o che permetta ora a questa
Corte, di quantificare la differenza di costo derivante dall'uso di due diversi
mezzi meccanici, di cui nulla si conosce se non il loro aspetto estetico desumibile
dall'invocata documentazione fotografica. A questo proposito vale quanto verrà
esposto ai considerandi successivi in merito alle lacune probatorie e
segnatamente al mancato allestimento di un referto peritale.
7.L'appellante affronta quindi il
giudizio pretorile, che imputa all'attrice la lacuna probatoria per non aver
prodotto agli atti l'offerta sottoposta alla committente per accettazione e per
aver omesso di chiedere una perizia giudiziaria che potesse permettere un confronto
tra costi contemplati nell'offerta e i costi aggiuntivi fatturati, oggetto di
contestazione.
L'appellante premette di ritenere tale conclusione pretorile di per sé corretta
nella misura in cui ci fosse stata una specifica contestazione della convenuta
in merito agli importi fatturati. A suo parere invece, nel caso concreto la
committenza non avrebbe formulato alcuna contestazione a questo proposito,
limitandosi ad opporsi al principio del pagamento pretendendo non sussistessero
circostanze straordinarie ex art. 373 cpv. 2 CO. Con ampie citazioni di
dottrina e giurisprudenza relative al principio attitatorio (da pag. 22 a pag. 28) l'appellante critica la conclusione pretorile ritenuto come, in assenza di
contestazione dell'ammontare della mercede esposta, l'attrice non avesse
ragione alcuna per chiedere una perizia.
La censura non può essere accolta. Infatti, contrariamente a quanto preteso,
non si può ritenere che la convenuta abbia omesso di contestare, o abbia
addirittura riconosciuto, la quantificazione della mercede esposta per i lavori
supplementari. Senza bisogno di ripercorrere le contestazioni formali nelle
comparse di causa, bastano le considerazione esposte dalla convenuta con la
risposta (pag. 4 n. 3) per scalfire tale tesi: asserire che l'impiego della
navicella, della gru, di un aiuto vetraio e di un camion fossero interventi già
previsti e quindi remunerati sulla base del prezzo a corpo pattuito non ha
altro significato che la contestazione della relativa tariffa supplementare
esposta nella fattura finale per il loro utilizzo. Non si vede d'altronde come
possano essere considerate, se non quale chiara contestazione della tariffa
esposta, le considerazioni dalla convenuta laddove afferma che "ogni
importo supplementare rivendicato dalla controparte è pertanto contestato"
rilevando altresì come (nel calcolo della controparte) "ci si dimentica
di togliere da questi costi supplementari, comunque qui contestati, quelli
venuti a cadere rispetto al mancato impiego del mezzo di 4 To, e di un'esecuzione
certo facilitata e velocizzata mediante l'uso delle navicelle e della gru"
(duplica, pag. 5 n. 2).
Abbondanzialmente va rilevato come, alla luce delle circostanze concrete, non
vi è comunque spazio per concludere che la convenuta si sia limitata ad una
contestazione sul principio. E' infatti la natura stessa dei pretesi interventi
straordinari a impedire una simile netta distinzione, ovvero una chiara
identificazione della portata della contestazione. Neppure l'attrice pretende
di aver fornito vere e proprie opere aggiuntive, riconducendo la richiesta di
supplemento di mercede piuttosto ad asserite maggiori difficoltà tecniche
nell'esecuzione della parete vetrata e ad una diversa organizzazione della fase
di messa in opera con l'ausilio di macchinari e attrezzature diverse a quanto
da lei ipotizzato al momento della stipulazione del contratto.
Assume altresì un ruolo rilevante l'atteggiamento avuto dall'attrice, che ha
omesso di esporre un dettaglio delle pretese aggiuntive formulate (la fattura
doc. E non indicando altro che ricapitolazioni per cinque singole voci di spesa
aggiuntive al totale fatturato a corpo), tralasciando in particolare di
espressamente indicare le specifiche posizioni previste nell'offerta, con
relativo prezzo, e le nuove tariffe applicate alla luce dei pretesi
inconvenienti. In tali circostanze, essa non può avvalersi ora di questo fatto
per rimproverare alla convenuta una mancata specifica contestazione delle
tariffe applicate, non potendosi da quest'ultima pretendere che alla contestazione
della pretesa nel suo insieme facesse seguito pure una presa di posizione
puntuale su elementi di dettaglio che la creditrice ha ritenuto di non fornirle.
Proprio in questo senso è da intendere la giurisprudenza del Tribunale Federale
ampiamente citata e riportata dall'appellante (da pag. 28 a pag. 30) nel tentativo di sorreggere la sua tesi contraria.
La critica dell'appellante non è pertanto atta a scalfire la conclusione
pretorile in merito alla mancata prova dei costi aggiuntivi fatturati.
8.Sempre con riferimento alla pretesa
mancata contestazione da parte della convenuta dei costi aggiuntivi,
l'appellante rimprovera quindi al Pretore di averle imputato la mancata
produzione di documentazione, in particolare dell'offerta sottoposta alla committente
per accettazione scaturita nella conferma d'ordine (doc. A) e di non aver
chiesto l'allestimento di una perizia.
In linea con la logica del suo ragionamento (di cui al considerando precedente)
l'appellante sostiene pertanto che, se le fosse stata contestata l'entità dei
supplementi, già con l'allegato di replica "avrebbe potuto spiegare
ancor più compiutamente le ragioni dei maggiori costi (…omissis…) e il loro
calcolo preciso (per esempio spiegando come è stata operata la compensazione
tra i differenti mezzi adoperati rispetto all'offerta, vedi querelata sentenza
p. 10, ad 11), allegando eventuali documenti aggiuntivi (per esempio la sua
offerta del 22.10.2007, come indicato nella querelata sentenza p. 10, ad 11) e
chiedendo in occasione della udienza preliminare una perizia giudiziaria per
far accertare il valore effettivo dei maggiori costi" (appello pag. 32
n. 8).
La censura va respinta per i motivi esposti al considerando precedente.
Correttamente il Pretore ha ritenuto che l'aver omesso di procedere con le
modalità che la stessa appellante ora descrive come praticabili è circostanza a
lei imputabile che configura un venir meno all'onere della prova che le
incombeva.
Le tesi dell'appellante sono finalizzate a sostenere una diversa
interpretazione dei fatti nel tentativo di giustificare una determinata scelta
processuale, ma non sono in grado di scalfire la diversa conclusione del primo giudice.
Questi ha giustamente ritenuto che, alla luce delle
emergenze istruttorie e delle suddette omissioni in relazione all'onere
probatorio, non fosse possibile, vista la complessità
della materia, determinare la congruità della mercede
reclamata.
Contrariamente a quanto si prefigge di dimostrare l'appellante, dilungandosi in
articolati ragionamenti, non sono per nulla di evidente interpretazione e
comprensione i molteplici elementi che essa pretende di poter dedurre dagli
scarni documenti agli atti e dalle pretese ammissioni in causa della convenuta.
Ciò vale in particolare di fronte dall'esigenza per il giudice di accertare in
quale misura quanto realizzato presenta delle diversità per rapporto ai
primitivi intendimenti, ciò che impone di operare una chiara distinzione tra le
opere eseguite conformemente al contratto iniziale con prezzo forfetario e le
opere supplementari di cui alla pretesa contestata.
Ancora nei conteggi esposti in questa sede l'attrice non è stata in grado di
proporre tale suddivisione, limitandosi sostanzialmente a esporre un calcolo
complessivo.
L'appellante riconosce di aver rinunciato all'assunzione della preannunciata
perizia sulla base di una sua soggettiva valutazione che, più che
sull'attitudine processuale adottata dalla convenuta, appare poggiare
sull'erronea convinzione che gli elementi emergenti dagli atti di causa fossero
sufficientemente concludenti. Così facendo, se ne è assunta il rischio, e non
può ora cercare di sfuggire alle conseguenze di tale scelta, che ha di fatto
sottratto al giudice gli elementi conoscitivi che avrebbero consentito la
ricostruzione dei fatti determinanti.
In queste circostanze, contrariamente a quanto pretende l'appellante, nessun
rimprovero può pertanto essere mosso al Pretore per aver ritenuto
indispensabile la produzione dell'offerta e l'allestimento di un referto
peritale al fine di disporre delle conoscenze tecniche indispensabili per
determinare e valutare fatti rilevanti, in assenza delle quali ha ritenuto di
non essere in grado di statuire in merito alle pretese contestate. L'appello va
pertanto respinto.
9.Al Pretore viene in fine rimproverato
di non aver "fatto capo" al suo dovere di interrogare le parti
in occasione dell'udienza preliminare per chiarire i dubbi sulla reale portata
delle contestazioni della convenuta (appello pag. 32 n 9).
Sennonché, ancora una volta, l'appellante sviluppa la sua tesi dalla premessa
del tutto soggettiva che potesse sussistere un dubbio, circostanza che invece
il Pretore non ha rilevato poiché, come indicato ai considerandi precedenti,
non sussisteva motivo per considerare l'atteggiamento processuale della
convenuta quale mancata contestazione dell'entità della mercede, compresa la
relativa modalità di calcolo e le tariffe applicate.
La censura, che a ben vedere non ha una valenza propria, non può essere accolta
e nulla può essere rimproverato al Pretore in merito all'atteggiamento avuto
durante l'udienza preliminare.
10. In definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’attrice,
per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere
respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che
rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella
commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 46'730.70 (art. 91 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 31 maggio 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 2'500.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).