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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.637 della Pretura __________ - promossa con petizione 10 ottobre 2007 da
AO 1
AP 1
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 256'118.05, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 agosto 2007, pretesa ridotta con le conclusioni scritte del 7 gennaio 2010 a fr. 177'611.95;
nella quale è intervenuta in lite la PI 1, chiedendo il pagamento in suo favore dell’importo di fr. 47'246.40, pari all’ammontare delle indennità giornaliere di disoccupazione versate all’attore;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 20 aprile 2011, ha parzialmente accolto condannando la convenuta al versamento in favore dell’attore dell’importo di fr. 74'166.85, oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007 e in favore dell’intervenuta in lite dell’importo di fr. 40'519.94;
appellante la convenuta che con appello 31 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di, in via principale, respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 38'155.85, in entrambi i casi con richiesta di riformare anche il dispositivo sulle spese giudiziarie, il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;
con risposta 16 agosto 2011 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre con osservazioni 7 luglio 2012 l’intervenuta in lite PI 1 chiede di respingere l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 17 ottobre 2004 AO 1 è stato assunto a partire dal 1o gennaio 2005 dalla società AP 1 in qualità di direttore commerciale e vicedirettore generale. Nella sua funzione egli era responsabile della gestione di tutte le attività nel settore commerciale, dell’assistenza di tutta la clientela nonché della gestione della ditta in assenza del direttore generale. Il contratto prevedeva una durata minima fissa di tre anni. In caso di disdetta da parte del datore di lavoro entro i primi 27 mesi, quest’ultimo si impegnava a versare a AO 1 il salario lordo corrispondente ai tre anni contrattuali (art. 7, doc. A). Successivamente, dal secondo al quarto anno di servizio il contratto poteva venire disdetto da parte del datore di lavoro con un preavviso di nove mesi (art. 6, doc. A). Il contratto prevedeva poi un salario mensile lordo pari a Euro 7'800.- per tredici mensilità, oltre alla copertura dei costi per una polizza di assicurazione sanitaria integrativa a copertura familiare per un ammontare massimo di Euro 250.- al mese e il rimborso di tutte le spese connesse all’attività professionale (art. 3, 5, doc. A).
B. Con raccomandata 28 giugno 2007 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2008, dispensando immediatamente il lavoratore dalle sue prestazioni lavorative, invitandolo a non intrattenere contatti con i clienti e i fornitori e a riconsegnare immediatamente gli oggetti messigli a disposizione dalla ditta (doc. C). Con scritto 16 luglio 2007 la datrice di lavoro ha rinnovato l’invito a AO 1 di astenersi dal prendere contatto con clienti e fornitori, gli ha intimato di restituire l’autovettura aziendale entro il 31 luglio 2007 nonché di liberare l’appartamento messogli a disposizione dalla società entro la medesima data, oppure di assumersi il canone di locazione a partire dal 1o agosto 2007 (doc. D). Proposta quest’ultima, a cui il dipendente ha aderito con scritto 19 luglio 2007, contestando invece l’addebito fatto valere dalla datrice di lavoro per l’uso privato dell’autovettura aziendale (doc. D, E, F). In data 20 agosto 2007 AO 1, per il tramite del suo rappresentante legale, ha sollecitato il versamento del salario relativo al mese di luglio 2007 nonché il rimborso delle spese da lui sostenute. Egli ha pure ricordato alla datrice di lavoro l’obbligo al versamento regolare del salario mensile fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, ossia fino al 31 marzo 2008 (doc. G).
C. Con lettera raccomandata 29 agosto 2007 la datrice di lavoro ha notificato a AO 1 la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi (doc. L). Essa adduce quale motivo grave il fatto di essere venuta a conoscenza di un comportamento inaccettabile e di un grave abuso di fiducia perpetrato dal dipendente un anno prima ai danni della società. A suo dire, AO 1 avrebbe comunicato ad una dipendente il salario di altre impiegate con medesima funzione, allo scopo di indurre la prima a chiedere un aumento dello stipendio mensile (doc. L). AO 1, per il tramite del suo rappresentante legale, ha contestato con scritto 14 settembre 2007 la disdetta immediata per cause gravi, non ritenendo adempiuti i presupposti per procedere in tal senso (doc. M).
D. Con petizione 10 ottobre 2007 AO 1 ha convenuto la datrice di lavoro dinnanzi alla Pretura __________, chiedendone la condanna al versamento di complessivi fr. 256'118.05 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007 a titolo di salari fino al 31 marzo 2008, di rimborso delle spese connesse all’attività professionale nonché di indennità per licenziamento ingiustificato. L’11 ottobre 2007 la PI 1 è intervenuta in lite chiedendo il pagamento dell’importo complessivo di fr. 47'246.40 pari all’ammontare delle indennità giornaliere di disoccupazione versate all’attore (doc. II). Con risposta 17 dicembre 2007 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione. Con replica 29 gennaio 2009 e duplica 5 marzo 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Esperita l’istruttoria, l’attore con le conclusioni 7 gennaio 2010 ha ridotto la propria pretesa all’importo complessivo di fr. 177'611.95 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2007, mentre la convenuta, con le conclusioni 8 gennaio 2010 si è confermata nelle proprie domande di risposta.
E. Con sentenza 20 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la convenuta al versamento in favore dell’attore di fr. 74'166.85 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007. Egli ha inoltre accolto la domanda dell’intervenuta in lite per l’importo di fr. 40'519.95 e ha caricato alla convenuta la tassa di giustizia e le spese in ragione di ¾ nonché le ripetibili di fr. 8'000.-.
F. Con appello 31 maggio 2011 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di, in via principale, respingere integralmente la petizione; in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 38'155.85 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2007, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 16 agosto 2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). Nel presente caso la decisione pretorile 20 aprile 2011 è stata notificata alle parti il 27 aprile 2011, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.
2. Per verificare l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il valore litigioso al momento in cui è emanata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010, art. 308 CPC, pag. 1355). Nella fattispecie tale valore corrisponde a quello espresso dal lavoratore nelle conclusioni, ovvero fr. 177'611.95. Da qui l’appellabilità della sentenza pretorile. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 e 312 CPC). Tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC, sia l’appello 31 maggio 2011 sia la risposta 16 agosto 2011 sono tempestivi. Nulla osta quindi alla trattazione dell’appello.
3. Il Pretore, in sintesi, ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento notificato all’attore in data 29 agosto 2007 (doc. L) non poggiasse su una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO con la conseguenza che lo stesso era pertanto legittimato a far valere le pretese derivanti da una disdetta ingiustificata ai sensi dell’art. 337c e segg. CO. Egli ha ritenuto che, pur tenendo conto della posizione di dirigente dell’attore, il fatto di avere rivelato ad una dipendente il salario percepito da altre, non poteva essere considerato causa grave, tale da giustificare un licenziamento immediato. Il giudice di prime cure ha considerato che il rapporto di lavoro tra l’attore e la convenuta era già stato disdetto e che il lavoratore era per di più stato da subito dispensato dalle sue prestazioni lavorative, ragione per cui “l’elemento di fiducia aveva sicuramente perso la sua importanza” (sentenza 20 aprile 2011, consid. 6, pag. 6). Il giudice di prime cure ha quindi riconosciuto all’attore l’importo di fr. 77'936.80 a titolo di salario da agosto 2007 fino a marzo 2008 (comprensivo della tredicesima mensilità), oltre fr. 750.- indebitamente dedotti dalla datrice di lavoro dal salario di luglio 2007 e fr. 36'000.- quale indennità per ingiusto licenziamento (pari a tre mensilità).
4. L’appellante critica il Pretore per avere ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato comunicato al lavoratore il 29 agosto 2007 (doc. L). A suo dire, le informazioni riguardanti i salari sarebbero dati sensibili e confidenziali. L’attore, rivelando ad una dipendente il salario percepito da altre impiegate, avrebbe violato l’obbligo di fedeltà imposto al lavoratore giusta l’art. 321a CO. Nel caso di specie tale violazione sarebbe grave, tenuto conto della funzione di dirigente rivestita dall’attore all’interno della società. L’appellante omette tuttavia di confrontarsi compiutamente con le circostanze ritenute dal Pretore a sostegno della propria decisione. Secondo il giudice di prime cure infatti “l’elemento fiducia nel caso di specie aveva sicuramente perso la sua importanza” poiché al dipendente era già stata notificata una disdetta ordinaria ed egli era stato immediatamente esonerato dalle prestazioni lavorative (decisione 20 aprile 2011, pag. 5, consid. 6). L’appellante non si confronta con tali assunti pretorili e la censura risulta irricevibile già solo per questo motivo (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la stessa sarebbe infondata anche se la si potesse esaminare nel merito. Sull’esistenza dei giusti motivi di un licenziamento immediato il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), che esercita applicando le regole del diritto e dell’equità (art. 4 CC; DTF 137 III 303 consid. 2.2.1). In presenza di un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria, come nel caso di specie, le condizioni per notificare un successivo licenziamento in tronco devono essere apprezzate in modo ancor più rigoroso (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art 319-362 OR, 7a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 2 ad art. 337 CO, pag. 1099; DTF 104 II 28 consid. 2; 117 II 560 consid. 3b; II CCA, sentenza inc.12.2009.168 del 29 novembre 2010). Alla datrice di lavoro qui appellante incombeva l’onere di provare i giusti motivi del licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., Losanna 2004, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.12.2011.188 del 15 giugno 2012).
5. Dall’istruttoria è emerso che l’attore ha divulgato l’ammontare del salario percepito da altre dipendenti in un’unica occasione e ad una singola impiegata. Nulla è invece dato di sapere, e nemmeno è stato allegato, sulle conseguenze che un tale comportamento avrebbe avuto sulla convenuta o sul clima di lavoro. Dalla testimonianza di __________, l’impiegata a cui l’attore ha riferito il salario percepito da altre impiegate, si evince che è quest’ultima ad essersi rivolta di propria iniziativa all’attore, chiedendogli consigli circa l’opportunità di domandare un aumento di stipendio all’amministratrice. L’impiegata ha poi effettivamente richiesto un aumento di stipendio, senza però ottenerlo (audizione __________, 25 novembre 2008, doc. XI, pag. 1). In queste circostanze, tenuto conto del fatto che l’obbligo di discrezione di regola non concerne le condizioni di lavoro, rispettivamente l’ammontare del salario (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 10 ad art. 321a CO e n. 12 ad art. 328 CO; JAR 1995, pag. 214 segg., consid. 2c), il comportamento dell’attore non può certo essere considerato di una gravità tale da giustificare un licenziamento immediato. A maggior ragione se si considera altresì che il licenziamento in tronco è stato significato successivamente ad una disdetta ordinaria e dopo che l’attore è stato esonerato dall’ offrire le proprie prestazioni lavorative.
Ne discende che su questo punto l’appello, nella misura in cui è ricevibile, risulta infondato.
6. L’appellante censura poi il Pretore sul tema dell’indennità per licenziamento immediato ingiustificato, ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Nessuna indennità sarebbe, a suo dire, dovuta, poiché il lavoratore non subirebbe alcun pregiudizio economico. La datrice di lavoro, conformemente ai termini contrattuali di cui al doc. A, sarebbe infatti obbligata a versargli il salario fino allo scadere del termine ordinario di preavviso. Nel caso concreto tale termine è di 9 mesi e quindi superiore ai termini massimi previsti dal CO per la disdetta ordinaria cumulati con quelli dell’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Inoltre nel caso concreto l’indennità non si giustificherebbe in ragione dell’assenza di un “comportamento censurabile di parte convenuta” e della concolpa del lavoratore.
6.1 La censura riferita alla mancanza di pregiudizio economico del lavoratore, oltre a essere inammissibile poiché insufficientemente motivata (art. 311 CPC; DTF 138 III 375 consid. 4.3.1), costituendo la stessa la riproduzione di un’argomentazione già esposta negli atti della procedura svolta davanti al Pretore (risposta 17 dicembre 2007, ad 4 pag. 5 e 6, doc. V; duplica 5 marzo 2008, ad 4 pag. 5 e 6, doc. VII; conclusioni 8 gennaio 2010, pag. 4, doc. XIV), si rileva pure infondata, per i motivi di cui si dirà meglio in seguito (consid. 6.2). Anche le censure sollevate dall’appellante in merito ai motivi che hanno spinto la datrice di lavoro a licenziare in tronco l’attore (“puri fini di autodifesa”) e alla concolpa di quest’ultimo non sono atte a sovvertire la conclusione del Pretore essendo le allegazioni di tali circostanze nuove e come tali inammissibili in sede di appello (art. 317 CPC). Anche a prescindere dalle riserve di irricevibilità del gravame, le censure risulterebbero infondate per i motivi di cui si dirà nel considerando seguente (consid. 6.2).
6.2 Nel caso di licenziamento immediato ingiustificato, l’art. 337c cpv. 3 CO permette al giudice di accordare al lavoratore un’indennità pari al massimo a sei mesi di salario. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità il giudice gode di un largo potere di apprezzamento (art. 4 CC; DTF 121 III 64) e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, la sua età, le conseguenze personali e economiche del licenziamento, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, le modalità in cui la disdetta è stata significata, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 123 III 391 consid. 3c; 121 III 64 consid. 3c). Essa è di principio dovuta in ogni caso di licenziamento immediato ingiustificato (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti). L’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007 inc. n.12.2007.11).
Nella fattispecie la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già solo per il fatto di avere notificato un licenziamento in tronco in assenza di un reale motivo grave che lo giustificasse, dopo avere già disdetto il rapporto di lavoro in via ordinaria e dispensato l’attore dalle sue prestazioni lavorative con effetto immediato. Per quanto attiene il comportamento dell’attore già si è detto che lo stesso non era di una gravità tale da giustificare un licenziamento immediato. Già solo per questi motivi, conformemente alla giurisprudenza sopra citata (DTF 133 III 657 consid. 3.2 e riferimenti), l’appello andrebbe respinto. Anche la censura sollevata dall’appellante in merito al mancato pregiudizio economico dell’attore non è atta a sovvertire la conclusione del Pretore. Il Tribunale federale, in una recente sentenza, ha infatti ritenuto che la lunga durata tra il licenziamento e la scadenza ordinaria del contratto di lavoro fosse una circostanza di poca importanza nella determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (sentenza TF 4A_215/2011 del 2 novembre 2011, consid. 7.4). Il Pretore, nella valutazione dell’insieme delle circostanze, ha ritenuto che l’appellante si trovava confrontata con un dipendente “il cui contratto era già stato disdetto e che inoltre e soprattutto era stato da subito dispensato dalle sue prestazioni lavorative” e che quindi il licenziamento immediato ha avuto “una valenza inutilmente punitiva” (decisione impugnata, consid. 7.6, pag. 8). Egli ha poi considerato la corta durata del rapporto di lavoro e ritenuto adeguata un’indennità pari a tre mesi di salario. Dagli atti di causa emerge inoltre che l’attore, a seguito del licenziamento immediato, ha rischiato una sospensione del diritto alla disoccupazione (cfr. documenti prodotti dall’intervenuta in lite). Tutto ben considerato, l’indennità di fr. 36'000.- pari a tre mesi di salario appare commisurata alle circostanze del caso concreto e nell’apprezzamento operato al riguardo dal primo giudice non si riscontra alcuna errata applicazione del diritto. Al riguardo l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela pertanto infondato.
7. Ne discende che il gravame, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la decisione del giudice di prime cure confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese giudiziarie della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 74'166.85 sono poste a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere all’attore un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC). Tale valore è valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Non vengono invece riconosciute ripetibili a favore dell’intervenuta in lite, la quale si è limitata, con scritto 7 luglio 2012 (doc. XIX), a chiedere la conferma della sentenza pretorile senza alcuna motivazione o osservazione all’appello (art. 13 Regolamento sulle ripetibili).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 maggio 2011 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto. Di conseguenza la sentenza 20 aprile 2011 della Pretura __________, è confermata.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 2'500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).