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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.1862 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza (domanda di riconoscimento e di exequatur) 5 maggio 2011 da
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CO 1 CO 2
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contro |
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RE 1
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con cui gli istanti hanno chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 31 marzo 2011 del Tribunale di __________ e fosse adottato, quale provvedimento cautelare, il sequestro, fino a concorrenza di € 450'000.- (pari a fr. 584'631.-), di tutti i beni di pertinenza del convenuto ed in particolare dei fogli nn. __________, __________, __________, __________ nonché della quota parte di comproprietà dei fogli nn. __________ (quota __________ di 1/6 e quota __________ di 1/6), __________ (quota __________ di 1/10) di cui alla part. n. __________ RFD di __________, di qualsiasi credito segnatamente per onorari, dividendi, tantièmes, prestiti, ecc. che il convenuto vantava nei confronti di __________, __________, di qualsiasi bene che il convenuto aveva depositato presso __________, __________, detenuto da quella società per qualsiasi motivo e delle azioni di __________, __________, presso il domicilio del convenuto, domanda che il Pretore, con sentenza 9 maggio 2011 ha accolto;
ed ora sul reclamo 9 giugno 2011 con cui il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni, al quale gli istanti si sono integralmente opposti in occasione dell’udienza di discussione del 13 settembre 2011;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza 31 marzo 2011 (doc. A inc. n. SO.2011.1862) il Tribunale di __________ ha, tra le altre cose, autorizzato CO 2 e CO 1 a procedere a sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 450'000.- sui beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di RE 1, all’epoca presidente del consiglio d’amministrazione della società, responsabile ex art. 2476 CCIt. Il giudice italiano, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la domanda di sequestro conservativo era supportata dal necessario fumus boni iuris già in ragione di quanto risultante dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con i relativi verbali di constatazione, dai quali emergeva come i macchinari oggetto di causa, ceduti in leasing alla società da S__________ __________, sarebbero stati acquistati da quest’ultimo da due fallimenti senza l’accordo dei relativi curatori, e come il relativo trasporto risultasse essere stato da lui eseguito pur non disponendo egli di alcun mezzo di trasporto idoneo, aspetti questi che erano altamente indicativi del carattere fraudolento dell’operazione, compiuta su beni inesistenti, a cui RE 1 aveva sollevato contestazioni generiche, per altro solo con la replica, fuori dal contraddittorio, senza comunque dimostrare, e neppure allegare, l’effettivo acquisto dei macchinari da parte di S__________ __________; e che d’altra parte, anche a voler assumere il carattere non fittizio delle operazioni, restava il pregiudizio obiettivo patito dalla società in conseguenza del fatto che i beni, a seguito del contratto di leasing, erano poi stati rivenduti, dopo meno di 2 anni, a M__________ __________ ad un prezzo notevolmente inferiore al costo complessivo di riscatto e di leasing, senza che RE 1, che materialmente aveva stipulato ed eseguito i contratti in parola, avesse ritenuto di esperire alcuna azione nei confronti del proprietario dei macchinari risultati “non funzionanti”, circostanze queste a fronte delle quali le difese di RE 1 apparivano destituite di fondamento: in particolare l’esistenza dei macchinari e l’effettività della negoziazione fra i soggetti implicati nella vicenda non poteva essere desunta dai contratti di leasing, siccome essi provenivano dallo stesso RE 1 e quindi non potevano costituire prova in suo favore; e la scelta della società di non contestare gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate e di non avvisare gli ex amministratori al proposito era poi irrilevante perché RE 1 aveva omesso di indicare quale prova avrebbe potuto offrire, circa il carattere non fraudolento dell’operazione, ove gli accertamenti fiscali gli fossero stati tempestivamente comunicati. Il giudice ha infine ritenuto adempiuto anche il requisito del periculum in mora, rilevando che RE 1 era proprietario di un modesto lotto di terreno, di modo che, avuto riguardo all’entità presumibilmente elevata del danno, il suo patrimonio era insufficiente a garantire l’adempimento del debito risarcitorio.
2. Con istanza 5 maggio 2011, fondata sugli art. 33 cpv. 2 e 38 segg. della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12), CO 2 e CO 1 hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che l’ordinanza 31 marzo 2011 del Tribunale di __________ fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato all’UE di Lugano di eseguire, quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug, il sequestro, fino a concorrenza di € 450'000.- (pari a fr. 584'631.-), di tutti i beni di pertinenza del convenuto indicati in dettaglio in ingresso, domanda che il Pretore ha accolto il 9 maggio 2011 (inc. n. SO.2011.1862).
3. Con il reclamo 9 giugno 2011 che qui ci occupa il convenuto chiede di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni. Egli adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di __________ di cui erano stati chiesti il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera, nel frattempo da lui impugnata con un reclamo in Italia (doc. C), era manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale e procedurale svizzero, in particolare siccome violava il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), quello dell’onere della prova (art. 8 CC), quello della parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.) e quello che subordinava l’adozione di provvedimenti cautelari alla verosimile esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In occasione dell’udienza del 13 settembre 2011 gli istanti hanno postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - che in Svizzera va promosso mediante reclamo, da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2).
5. Nel caso di specie l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal reclamante è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. A suo dire, la decisione del Tribunale di __________ violava in effetti il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per il fatto di non essere comprensibile (non indicando né il valore dei macchinari, né il prezzo della rimproverata vendita, né l’importo del danno subito dalla società, né le circostanze di luogo e di tempo in cui la fattispecie si sarebbe realizzata, né quali erano i doveri derivanti dall’art. 2476 CCIt che egli non avrebbe osservato, né le basi legali del credito della società, né quali erano gli allegati e gli indizi di prova ritenuti rilevanti, né il percorso logico, fattuale e giuridico che aveva portato il giudice a quantificare in € 450'000.- l’importo del provvedimento cautelare), per non aver indicato la norma del CPCIt su cui fondava il suo giudizio e per non aver preso in considerazione la prova relativa ai contratti di leasing da lui offerta; violava le disposizioni sull’onere della prova (art. 8 CC), per aver ammesso la domanda di sequestro conservativo nonostante non fosse stata recata alcuna prova delle circostanze a lui rimproverate e per avergli rimproverato, con un’erronea inversione dell’onere della prova, di aver omesso di indicare eventuali prove del carattere non fraudolento dell’operazione; violava il principio della parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), per non aver tenuto conto della sua contestazione circa la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui rimproverata, in realtà reale e dimostrata, e della prova da lui offerta consistente nei contratti di leasing; non si fondava su un sufficiente fumus boni iuris, non essendo circostanziata né comprensibile (per le ragioni già addotte in precedenza) e non risultando la verosimile esistenza del credito; ed aveva erroneamente concluso per l’esistenza del requisito del periculum in mora.
6. In generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo ad un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216).
7. Il reclamante sembra pretendere che la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur sarebbe talmente urtante da risultare contraria all’ordine pubblico materiale svizzero.
7.1 Per ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale svizzero non basta di per sé un apprezzamento delle prove sbagliato, un accertamento di fatto manifestamente errato o la violazione di una norma di diritto applicabile (TF 8 aprile 2005 4P.253/2004 consid. 3.1, 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c), anche perché nell’ambito del ricorso dell’art. 45 cpv. 2 CLug - come si è visto - non è possibile riesaminare il merito della decisione straniera. Occorre piuttosto che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1), rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III 534 consid. 2c; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 27 febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 5.1), rispettivamente ancora li violi al punto da non risultare più compatibile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti svizzeri (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo 2010 4A_4/2010 consid. 3.1), ritenuto che tra i principi fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, la culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1).
7.2 Nel caso di specie il reclamante non ha assolutamente preteso che il giudice italiano, con la sua decisione, possa aver violato uno di questi principi fondamentali. Egli si è invece limitato ad evidenziare come quel suo giudizio sarebbe contrario al diritto svizzero in materia di onere della prova e in materia di provvedimenti cautelari. Sennonché, a parte il fatto che l’asserita contrarietà della legge italiana con il diritto svizzero non è stata dimostrata (visto che il diritto italiano prevede disposizioni analoghe, cfr. art. 2697 CCIt in merito all’onere della prova e art. 671 CPCIt in merito alle condizioni per l’adozione del sequestro conservativo; cfr. pure, su entrambe le questioni, Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 2 seg. ad art. 671) e non vi è dunque stata alcuna violazione dell’ordine pubblico (cfr. TF 22 ottobre 2002 4P.71/2002 consid. 3.3, riferita alla questione dell’onere della prova), si ha più che altro l’impressione che egli abbia qui inteso censurare le conclusioni di fatto e di diritto cui era giunto il giudice italiano su quegli aspetti, da lui ritenute implicitamente erronee, ciò che non può però essere sanzionato in questa sede, anche perché il giudizio estero - come detto - non può essere oggetto di riesame, tanto più che neppure è vero che gli istanti non avessero recato alcuna prova delle circostanze a lui rimproverate (cfr. consid. A). Non si vede del resto come la decisione estera che ordinava, a titolo meramente cautelare, il sequestro dei beni del reclamante in previsione di una futura causa di risarcimento nei suoi confronti, possa essere ritenuta scioccante in base all’ordinamento giuridico svizzero.
8. Le rimanenti critiche del reclamante, quella secondo cui il giudice italiano non avrebbe tenuto conto della sua contestazione circa la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui rimproverata e della prova da lui offerta consistente nei contratti di leasing, e quella secondo cui la decisione italiana, oltre a non indicare la base legale su cui si fondava, sarebbe incomprensibile e comunque non sufficientemente motivata, attengono invece all’ordine pubblico procedurale svizzero.
8.1 L’ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216).
8.2 Ora, è incontestato che, in base al diritto italiano, in caso di inoltro di un ricorso per sequestro conservativo ante causam (art. 669 bis e 671 CPCIt) prenda avvio un processo nell’ambito del quale il giudice, dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, provvede ad esperire gli indispensabili atti di istruzione (art. 669 sexies CPCIt). Ed è pure incontestato che al reclamante sia stata offerta la possibilità di proporre le sue ragioni e le prove a sostegno delle stesse secondo quelle modalità, tanto è vero che egli ha effettivamente potuto inoltrare un allegato di risposta (doc. D) e uno di replica (doc. E). È pertanto escluso che una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero possa essere intravista nella fase introduttiva della causa italiana.
8.3 Il reclamante ritiene nondimeno che una tale violazione debba comunque essere riconosciuta nel prosieguo del processo italiano, in primo luogo per il fatto che il giudice non avrebbe tenuto conto della sua contestazione circa la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui rimproverata e della prova da lui offerta consistente nei contratti di leasing. A torto. Già si è detto che l’eventuale erroneità per motivi procedurali del giudizio estero, sia essa motivata dall’errata applicazione di una norma (nel caso di specie quella relativa all’esistenza o meno di una valida contestazione) o anche dall’errato apprezzamento di una prova (in concreto quella relativa ai contratti di leasing), non è di per sé costitutiva di una violazione dell’ordine pubblico processuale (cfr. Schuler, op. cit., n. 20 ad art. 34 CLug), a meno che la conclusione cui è giunto il giudice sia talmente urtante da essere ritenuta inconciliabile con l’ordine pubblico procedurale svizzero. Ora, nel caso di specie i rimproveri evidenziati dal reclamante, per altro imprecisi, non riguardano aspetti determinanti del giudizio estero: non è in effetti vero che il giudice abbia sostenuto che il reclamante non aveva contestato la natura fittizia e fraudolenta dell’operazione a lui rimproverata, che oltretutto, come si vedrà, a suo dire, nemmeno costituiva l’unica ragione che aveva condotto alla reiezione delle sue obiezioni, egli - come detto - avendo piuttosto osservato che il convenuto aveva sollevato contestazioni generiche su alcuni aspetti evidenziati in precedenza (in particolare le risultanze dei verbali di constatazione dell’Agenzia delle Entrate, dai quali emergeva come i macchinari ceduti in leasing alla società sarebbero stati acquistati da S__________ senza l’accordo dei relativi curatori dei fallimenti e il fatto che il loro trasporto risultasse essere stato da lui eseguito nonostante non disponesse di un mezzo di trasporto idoneo), per altro solo con la replica, fuori dal contraddittorio, il tutto senza aver in ogni caso dimostrato, e neppure allegato, l’effettivo acquisto dei macchinari da parte di S__________; quanto alla mancata considerazione della prova da lui offerta consistente nei contratti di leasing, siccome da lui provenienti, la stessa, in presenza di una verosimile operazione fraudolenta imputabile al convenuto, non appariva nemmeno arbitraria e comunque non corrispondeva a un puro e semplice rifiuto di una prova offerta. In tali circostanze, le conclusioni del giudice italiano, adottate oltretutto nell’ambito di un procedimento cautelare e con ciò di natura sommaria, non risultano talmente gravi da urtare il sentimento di giustizia elvetico, a maggior ragione visto l’estremo riserbo di cui occorre dar prova nell’ammettere la riserva dell’ordine pubblico.
8.4 E nemmeno si può intravedere una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero per il fatto che, per il reclamante, la successiva decisione del giudice italiano, oltre a non indicare la base legale della pronuncia, risulterebbe essere incomprensibile e priva di sufficiente motivazione (non indicando né il valore dei macchinari, né il prezzo della rimproverata vendita, né l’importo del danno subito dalla società, né le circostanze di luogo e di tempo in cui la fattispecie si sarebbe realizzata, né quali erano i doveri derivanti dall’art. 2476 CCIt che egli non avrebbe osservato, né le basi legali del credito della società, né quali erano gli allegati e gli indizi di prova ritenuti rilevanti, né il percorso logico, fattuale e giuridico che aveva portato il giudice a quantificare in € 450'000.- l’importo del provvedimento cautelare). La disciplina generale italiana nulla in effetti dispone in ordine al contenuto del provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, determinato dalle norme delle singole misure cautelari, fermo restando la necessità, qui pacificamente ossequiata, di specificare le necessarie misure di attuazione (Picardi, op. cit., n. 1 ad art. 669 octies). Inoltrando il reclamo in Italia contro quella decisione (ex art. 669 terdecies CPCIt, doc. C), il qui reclamante ha per altro chiaramente lasciato intendere di aver compreso qual’era il fondamento giuridico della decisione impugnata (ovvero gli art. 669 sexies, 669 octies e 671 CPCIt) e soprattutto le ragioni, invero oggettivamente comprensibili (cfr. consid. A), che avevano indotto il giudice italiano, sia pure con una motivazione sommaria e oltremodo succinta, ad accogliere il ricorso per sequestro conservativo nei suoi confronti dopo aver rigettato le sue argomentazioni difensive. E del resto, visto il tenore degli allegati delle parti, riassunti ampiamente nel reclamo di cui al doc. C, la motivazione della sentenza appare senz’altro sufficiente, nonostante nella stessa non siano stati esposti in dettaglio tutti gli aspetti di cui il reclamante lamenta qui la mancanza, in realtà non indispensabili per la comprensione del giudizio. Nulla permette in definitiva di ritenere che, per la sua particolare formulazione, l’ordinanza di sequestro conservativo qui oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere sanzionata in virtù dell’art. 34 n. 1 CLug.
9. Quanto alla domanda accessoria del reclamante volta ad ottenere la revoca del sequestro ordinato sui suoi beni, la stessa deve essere disattesa, siccome irricevibile. In effetti il reclamante non ha assolutamente motivato quella richiesta in modo specifico, né nel reclamo, né tanto meno in occasione della successiva udienza di discussione, venendo con ciò meno al suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
10. Ne discende la reiezione del reclamo del convenuto nella misura in cui è ricevibile e la conferma del giudizio pretorile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
già anticipati dal reclamante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alle controparti complessivi fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).