Incarto n.
12.2011.116

Lugano

24 giugno 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.797 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10 dicembre 2007 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'584.55 oltre interessi e accessori;

 

considerato che con decisione 26 maggio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero presentata il 14 gennaio 2011 dalla parte convenuta per produrre nuovi mezzi di prova;

 

preso atto che il 14 giugno 2011 la convenuta ha interposto appello contro la decisione pretorile, chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo al rimedio;

 

rilevato che all’appello contro tale decisione, emanata in pendenza di causa, è applicabile il Codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC), secondo il quale il Pretore decide con decreto sulla domanda di restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 CPC-TI);

 

osservato che l’appello contro un decreto processuale è sprovvisto di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC) salvo che la legge lo preveda o il giudice l’abbia accordato;

ricordato che il giudice abilitato a concedere effetto sospensivo al gravame interposto contro un decreto processuale è solo quello che lo ha emanato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10 ad art. 96 CPC);

 

accertato che il Pretore ha rifiutato il 17 giugno 2011 di concedere all’appello 14 giugno 2011 l’effetto sospensivo richiesto, e che di conseguenza il gravame potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che a quel momento l’appellante dichiari di mantenerlo (art. 96 cpv. 4, 309 cpv. 3 CPC-TI);

 

osservato che di conseguenza allo stadio attuale della procedura la Camera non è competente a trattare l’appello, sicché esso deve essere restituito alla Pretura con l’incarto completo;

 

considerato che non è il caso di prelevare tasse e spese a carico delle parti, la trasmissione alla Camera di un appello non munito di effetto sospensivo essendo avvenuta su iniziativa della Pretura;

 

decreta:                   1.   L'appello 14 giugno 2011 di AP 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).