Incarto n.
12.2011.118

Lugano

28 febbraio 2013/sdb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2004.159 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 13 agosto 2004 da

 

 

AP 1,

AP 2,

AP 3,

tutti rappr. dall’RA 1,

 

 

contro

 

 

 

AO 1,

rappr. dall’RA 2,

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento in favore di AP 1 (1977) di complessivi fr. 644'641,65 oltre interessi a titolo di risarcimento per i danni derivanti dall’incidente della circolazione di cui essa è stata vittima il 30 marzo 1996, e di fr. 10'000.- ciascuno per torto morale ai genitori, pretese poi ridotte in sede di replica a complessivi fr. 648'312,75 e in subordine a fr. 595'746,70 oltre interessi, postulando inoltre AP 1 la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

domanda parzialmente avversata dalla convenuta, che ha aderito alla petizione di AP 1 limitatamente all’importo di fr. 113'589,10 oltre interessi, ridotto in sede di duplica a fr. 89'589,10 oltre interessi;

 

nella quale la procedura è stata sospesa l’11 marzo 2008 dal Pretore ai sensi dell’art. 107 CPC-TI;

 

e ora sulla domanda processuale 11 ottobre 2010 con la quale la convenuta ha eccepito la prescrizione delle pretese vantate dagli attori, che vi si sono opposti e che il Pretore ha accolto con sentenza 16 maggio 2011, respingendo la petizione degli attori ed emanando poi in separata sede una decisione con la quale ha respinto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

appellanti gli attori, che con appello 17 giugno 2011 chiedono in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione processuale 11 ottobre 2010 della convenuta, condannandola altresì a rifondere loro fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza, e in subordine postulano per il caso in cui il loro appello fosse respinto la fissazione della tassa di giustizia a fr. 500.- e delle ripetibili in favore della convenuta a fr. 5'000.-, protestando in entrambi i casi spese e ripetibili d’appello;

 

mentre con risposta 17 agosto 2011 la convenuta propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 30 marzo 1996 AP 1 (1977) è rimasta vittima di un incidente stradale, avvenuto a __________, quale passeggera a bordo di una vettura guidata da __________, riportando in particolare una paraplegia traumatica alla colonna vertebrale con conseguente paresi non definitiva alle gambe (docc. K-GG). A seguito dell’incidente AP 1 ha subito svariate ospedalizzazioni ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico di stabilizzazione della colonna vertebrale che ha richiesto un lungo processo di riabilitazione. Dopo un periodo di totale inabilità al lavoro, AP 1 ha potuto riprendere una parziale attività lavorativa come impiegata. È stata al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo al 30 settembre 1997 e dal 1° ottobre 1997 gode di una mezza rendita d’invalidità (docc. LL-QQ/rich. doc. 4; docc. HH-KK/rich. doc. 4). L’8 giugno 1998 il presidente della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ colpevole di lesioni colpose gravi (art. 125 vCP) a danno diAP 1, condannandolo ad una pena detentiva di 20 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e al versamento di fr. 5'000.- per parziale torto morale a AP 1, rinviando la vittima al foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento (doc. F).

 

 

B.  Con petizione 13 agosto 2004 AP 1 e i suoi genitori AP 2 e AP 3 hanno convenuto davanti alla Pretura di Bellinzona AO 1, presso la quale era assicurato il detentore dell’autovettura guidata da __________. Gli attori hanno chiesto che la compagnia assicuratrice fosse condannata a versare a AP 1 fr. 81'542,35 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 a titolo di risarcimento per il pregiudizio economico dal 30 marzo 1996 al 31 luglio 2004, da aggiornare alla data del giudizio di prima istanza, fr. 403'895,15 oltre interessi al 5% a far tempo dalla data del giudizio di prima istanza, per il risarcimento del pregiudizio economico futuro, da aggiornare alla data del giudizio di prima istanza, fr. 10'000.- oltre interessi a titolo di indennità per spese ulteriori, fr. 50'840.- oltre interessi a titolo di saldo per torto morale subito, fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1997 quale capitale d’invalidità e fr. 38'364,15 oltre interessi per risarcimento delle spese di patrocinio preprocessuale. Hanno inoltre chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 1996 per ciascuno dei genitori della vittima, a titolo di torto morale, e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in favore di AP 1.

Con risposta 8 aprile 2005 la convenuta ha parzialmente aderito alla petizione di AP 1 nella misura di fr. 113'589,10 oltre interessi e si è opposta alle pretese di AP 2 e AP 3. Nella replica 31 agosto 2005, gli attori si sono sostanzialmente riconfermati nelle loro allegazioni, riducendo però le loro pretese a un totale di fr. 648'312,75 oltre interessi, subordinatamente a fr. 595'746,70 oltre interessi.

Con duplica 18 novembre 2005, la convenuta ha ribadito la risposta, riducendo la propria acquiescenza all’importo di fr. 89'589,10, oltre interessi, avendo già versato all’interessata fr. 24'000.-.

La procedura giudiziaria è stata sospesa una prima volta con ordinanza 15 settembre 2005 del Pretore supplente del Distretto di Bellinzona, confermata il 17 ottobre 2005. La causa è poi stata riattivata e dopo l’audizione di vari testimoni il Pretore ha notificato alle parti, il 4 marzo 2008, il referto peritale assegnando loro il termine per chiederne la completazione o la delucidazione. Su istanza 10 marzo 2008 degli attori, il Pretore ha poi sospeso con ordinanza 11 marzo 2008 la causa.

 

 

                                  C.   Con domanda processuale 11 ottobre 2010 la convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione dell’azione, poiché gli attori hanno lasciato trascorrere il termine di due anni previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr senza interromperlo. A detta della convenuta, la prescrizione è intervenuta l’11 marzo 2010. Gli attori si sono opposti all’eccezione con le osservazioni 28 ottobre 2010, rilevando che la causa era stata sospesa per accordo comune delle parti l’11 marzo 2008, con la conseguenza che anche il termine di prescrizione legale era stato sospeso. Essi hanno inoltre rilevato che non era stata portata a termine la prova peritale, visto che il 4 marzo 2008 era stata notificata alle parti solo la perizia sul danno medico, sicché era adempiuta una delle condizioni dell’art. 134 cpv. 1 CO. Gli attori hanno poi rimproverato alla convenuta un comportamento contrario alla buona fede nel sollevare l’eccezione di prescrizione, visto che avrebbe potuto chiedere essa medesima la riattivazione della procedura, sospesa per accordo delle parti. Il Pretore ha sentito le parti all’udienza del 14 dicembre 2010, limitata all’esame dell’eccezione di prescrizione, e in calce al relativo verbale ha respinto le prove non ancora assunte e ha dichiarato chiusa l’istruttoria. Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto dei loro rispettivi memoriali conclusivi, limitati al tema dell’eccezione di prescrizione. La convenuta ha ribadito la domanda processuale 11 ottobre 2010, mentre gli attori vi si sono opposti.

 

 

                                  D.   Con sentenze separate datate entrambe 16 maggio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione degli attori, ammettendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, e ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di AP 1. Nella sentenza relativa all’eccezione di prescrizione il Pretore ha preliminarmente ritenuto che AO 1 era tenuta ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CO al risarcimento del danno cagionato dal sinistro 30 marzo 1996 nel quale era stata ferita AP 1, poiché il detentore del veicolo implicato nell’incidente era assicurato presso di essa. In seguito il primo giudice, dando atto dell’incontestata applicazione alla fattispecie del termine biennale dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr, ha ritenuto che il processo sospeso giusta l’art. 107 CPC-TI si riferiva solo ai termini previsti dal diritto procedurale cantonale ma non a quelli del diritto materiale federale, motivo per cui il termine di prescrizione biennale non era stato sospeso. Né si poteva ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale era stata acquisita il 28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un abuso di diritto nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale aveva comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non essere disponibile a una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice, spettava agli attori riattivare la causa e non certo alla convenuta, che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori al pagamento in solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in ragione della loro situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.- in favore della convenuta.

 

 

                                  E.   Con atto d’appello 17 giugno 2011 gli attori hanno impugnato la sentenza succitata, postulandone la riforma nel senso di respingere l’eccezione processuale 11 ottobre 2010 della convenuta, di condannare quest’ultima a versare loro fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata per il caso in cui fosse confermata l’eccezione di prescrizione, la modifica del dispositivo n. 2 sulle spese nel senso di ridurre a fr. 5'000.- l’indennità ripetibile dovuta dagli attori in solido alla convenuta, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta 17 agosto 2011 l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di porre le spese di appello a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifonderle un’indennità ripetibile di appello di fr. 5'000.-.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 16 maggio 2011 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129-130).

 

 

                                   2.   Nella fattispecie non è contestato che gli attori procedono in causa contro l’assicurazione del detentore del veicolo nel quale si trovava l’attrice AP 1 il 30 marzo 1996. È indiscusso che la responsabilità esclusiva del sinistro incombeva al conducente del veicolo, il cui detentore era assicurato presso la convenuta. Con la petizione 13 agosto 2004 i tre attori hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati dall’incidente, fondandosi sull’art. 46 cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 62 cpv. 1 LCStr, che prevede che nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dalla totale o parziale incapacità di lavoro, e dal pregiudizio al suo avvenire economico. La passeggera del veicolo ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 644'641,65 oltre interessi a titolo di risarcimento per i danni causatile dall’incidente, mentre ognuno dei suoi genitori ha chiesto fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del proprio torto morale.

 

 

                                   3.   In questa sede occorre decidere solo se il termine di prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr è stato sospeso nel periodo durante il quale la causa davanti al Pretore era sospesa dopo l’ordinanza 11 marzo 2008 o se le pretese si sono prescritte l’11 marzo 2010 per l’avvenuta decorrenza di tale termine, come deciso dal Pretore. Il primo giudice, dopo aver dato atto che alla fattispecie si applicava il termine biennale di prescrizione dell’art. 83 cpv. 1 prima frase vLCStr, ha ritenuto che la sospensione dei termini di cui all’art. 107 CPC-TI poteva riferirsi solo ai termini previsti dal diritto procedurale cantonale ma non a quelli del diritto materiale federale, e che il termine di prescrizione biennale non era pertanto stato sospeso ed era giunto a compimento l’11 marzo 2010. Né si poteva ammettere, prosegue il Pretore, una sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, poiché la prova peritale era stata acquisita il 28 febbraio 2008. Il primo giudice non ha ravvisato un abuso di diritto nell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale aveva comunicato alle controparti già il 13 marzo 2008 di non non essere disponibile a una transazione. In tali circostanze, conclude il primo giudice, spettava agli attori riattivare la causa e non certo alla convenuta, che non vi aveva alcun interesse. Il Pretore ha quindi accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione, condannando gli attori al pagamento in solido della tassa di giustizia di fr. 500.-, contenuta in ragione della loro situazione finanziaria, delle spese di fr. 9'500.- e di un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.- in favore della convenuta.

 

 

                                   4.   L’art. 83 cpv. 4 LCStr dispone che il Codice delle obbligazioni è applicabile per quanto concerne gli effetti di una sospensione o di un’interruzione del termine di prescrizione. Pertanto l’art. 138 cpv. 1 vCO (testo in vigore sino al 31 dicembre 2010) prevedeva che quando la prescrizione fosse interrotta mediante azione o eccezione (art. 135 CO), cominciava a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Ciò nonostante, l’art. 134 cpv. 1 CO dispone che in certe circostanze oggettive non si può richiedere al creditore che continui la procedura o che interrompa i termini di prescrizione (Pichonnaz in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 768, n. 1 ad art. 134 CO). Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’ammettere che quando la sospensione della procedura è stata decisa dal giudice per una durata determinata il termine di prescrizione resta sospeso in applicazione analogica dell’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO, visto che sarebbe contrario al sistema giuridico di costringere il creditore a chiedere la riattivazione del procedimento, allorquando una simile richiesta risulta a priori inutile (DTF 130 III 202, consid. 3.2, pag. 206; DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; II CCA 29 agosto 2008, inc. n. 12.2006.214, consid. 1.2.3; Pichonnaz in op. cit., pag. 770, n. 11 ad art. 134 CO e referenze citate; Däppen in Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, 4a ed., Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO e referenze citate), per esempio se il processo è sospeso per ottenere i risultati di una perizia (Pichonnaz in op. cit., pag. 770-771, n. 11 ad art. 134 CO con riferimento al DTF 111 II 429; Däppen in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO). Nel caso in cui invece le parti hanno concordato una sospensione della procedura per una durata indeterminata, per esempio per facilitare una transazione, il termine di prescrizione non è sospeso, né durante la sospensione della procedura, né dopo (DTF 123 III 213, consid. 3, pag. 216; Pichonnaz in op. cit., pag. 771, n. 12 ad art. 134 CO; Däppen in op. cit., pag. 766, n. 9 ad art. 134 CO).

 

 

                                   5.   Nella fattispecie è indubbio che l’ultimo atto procedurale nella causa è stato compiuto dal giudice con l’ordinanza 11 marzo 2008, mediante la quale ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 107 CPC-TI, su richiesta degli attori, indicando che essa poteva essere riattivata a semplice istanza di parte. Da quella data non vi è più stato alcun atto delle parti né del Pretore fino alla domanda processuale 11 ottobre 2010.

 

                                5.1   Gli appellanti contestano le conclusioni alle quali è giunto il Pretore e affermano che la sospensione del processo ai sensi dell’art. 107 CPC-TI ha sospeso anche la decorrenza del termine di prescrizione di due anni dell’art. 83 cpv. 1 vLCSt, in quanto “durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento ed i termini in corso sono interrotti” (appello, pag. 4-5, punto 3). A dire degli appellanti la motivazione pretorile sarebbe inoltre errata poiché le conseguenze della sospensione decretata da un’ordinanza dipenderebbero, seguendo la giurisprudenza del Tribunale Federale, non dalla differenza tra diritto procedurale cantonale e materiale federale, quanto dal tipo di sospensione, e meglio se essa è determinata o indeterminata nel tempo. Asseriscono però che nella fattispecie la differenziazione non è determinante, in quanto ciò che risulta invece degno di essere considerato è solo il fatto che le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere la causa di comune accordo, definendone quindi anche i parametri della sua riattivazione. L’argomentazione non può essere condivisa. Gli attori avevano chiesto la sospensione in vista di trattative “con il consenso del patrocinatore della convenuta” e il Pretore ha sospeso la causa senza porre limiti di tempo e lasciando alle parti la responsabilità di chiederne la riattivazione “a semplice istanza di parte”. Una tale sospensione è manifestamente a tempo indeterminato e come tale non sospende i termini di prescrizione del diritto federale materiale (cfr. anche DTF 123 III 213, consid. 5 lett. b, pag. 218). La censura degli appellanti si rivela pertanto infondata.

 

                                5.2   In seguito gli appellanti adducono che la decorrenza del termine di prescrizione era in ogni caso sospesa ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CO, poiché le parti erano in attesa dei risultati della perizia relativa al danno, i cui quesiti erano già stati posti e approvati dal giudice con l’ordinanza 2 aprile 2007. Il referto peritale notificato alle parti il 4 marzo 2008, proseguono gli appellanti, riguardava solo gli aspetti medici relativi allo stato di salute fisica e psichica dell’attrice AP 1 e la prova peritale era pertanto da ritenersi ancora in corso, con la conseguenza che essa sospendeva la decorrenza dei termini, le parti non potendo procedere con la continuazione della procedura fino a consegna del referto peritale completo. L’argomentazione si scontra con il chiaro testo dell’ordinanza 2 aprile 2007 (nel fascicolo giallo “perizia”). Con tale decisione il Pretore, infatti, ha fissato i quesiti peritali inerenti “lo stato di salute fisica e psichica a seguito dell’incidente” e ha indicato che “sui quesiti relativi al danno verrà deciso in seguito, a dipendenza della perizia sugli accertamenti clinici”. Con tale espressione il primo giudice ha manifestamente rinviato la decisione sull’ammissibilità dei quesiti peritali relativi al danno economico, riservandosi di statuire al riguardo dopo aver preso visione della perizia sulla situazione psico-fisica. L’interpretazione data dagli appellanti a tale ordinanza non può essere seguita, visto che l’unica prova peritale ammessa è quella sugli aspetti medici della fattispecie, il cui referto è stato notificato alle parti il 4 marzo 2008. Le parti non erano quindi in attesa di un referto peritale in allestimento e la cui ammissibilità era già stata decisa, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale dell’art. 83 cpv. 1 vLCStr ha continuato a decorrere dall’ultimo atto di procedura compiuto, ovvero dall’ordinanza 11 marzo 2008. Ne deriva che anche su questo punto l’appello va respinto.

 

 

                                   6.   Infine, gli appellanti affermano che l’aver eccepito l’avvenuta prescrizione costituisce un abuso di diritto della convenuta, contrario alla buona fede processuale. Essi sostengono che le parti si erano accordate per sospendere la causa in vista di trattative e che in tal modo la convenuta aveva suscitato in loro la legittima aspettativa che qualora non avesse voluto trovare un accordo avrebbe chiesto essa medesima la riattivazione della causa. Rimproverano inoltre al Pretore di essersi fondato per negare l’abuso di diritto sulla lettera 13 marzo 2008 inviata dal patrocinatore della convenuta a quello degli attori per significare che la sua cliente non era disposta a una transazione. Si può dar atto agli attori che la produzione di corrispondenza intercorsa tra i patrocinatori in vista di trattative contravviene all’art. 8 cpv. 3 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv). Ciò non toglie che la critica non ha portata pratica. Dagli atti risulta che la convenuta ha tempestivamente segnalato agli attori il proprio disinteresse a una soluzione negoziata. Non vi è quindi stato alcun comportamento della convenuta che potesse incitare gli attori a rinunciare a intraprendere i passi necessari per interrompere la prescrizione, ciò che esclude un abuso di diritto della compagnia di assicurazioni nel prevalersi della prescrizione (DTF 128 V 236, consid. 4a, pag. 241 ; DTF 131 III 430, consid. 2, pag. 437). La causa era stata avviata dagli attori e solo loro avevano interesse a farla proseguire, né essi potevano aspettarsi che la convenuta riattivasse la causa e agisse contrariamente ai propri interessi.

 

 

                                   7.   In conclusione, si deve constatare che non vi è stata alcuna sospensione del termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 83 cpv. 1 vLCStr. Dopo l’ordinanza 11 marzo 2008 non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, che è pertanto intervenuta l’11 marzo 2010. La causa è stata di fatto riattivata con la domanda processuale 11 ottobre 2010 presentata dalla convenuta, ma a quel momento le pretese degli attori erano già prescritte. A ragione quindi il Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. L’appello deve dunque essere respinto su questo punto.

 

 

                                   8.   Per quanto concerne le ripetibili di prima istanza, fissate dal Pretore a fr. 20'000.-, gli appellanti ne chiedono la riduzione a fr. 5'000.-, con la motivazione che “in definitiva il giudizio è limitato all’eccezione di prescrizione”, e tenendo conto delle “condizioni economiche delle parti” (cfr. appello, pagg. 10 e 11, punto 8). La critica trascura il fatto che il Pretore ha stabilito con l’impugnata sentenza le spese giudiziarie e le ripetibili relative all’intero procedimento e non solo per la procedura incidentale relativa all’eccezione di prescrizione presentata l’11 ottobre 2010. Ora, prima della sospensione, la causa era giunta quasi al termine dell’istruttoria e aveva chiesto un notevole impegno al patrocinatore della convenuta dal 2004 al 2008 (risposta, duplica, partecipazione all’udienza preliminare, svariate udienze per l’audizione dei testimoni ammessi, preparazione dei controquesiti peritali, ecc.), in una vertenza che si può definire di media complessità. In prima sede la determinazione delle ripetibili è avvenuta in base alla vTOA del 7 dicembre 1984 in vigore fino al 31 dicembre 2007, applicabile per il rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar). L’art. 9 vTOA prevedeva per una causa del valore da fr. 500'000.- a fr. 1'500'000.- un minimo del 4% dell’onorario, vale a dire, nel caso concreto, un minimo di fr. 26'560.-. L’importo di fr. 20'000.- attribuito dal Pretore alla convenuta si situa quindi già al disotto del minimo tariffale e sfugge a ogni critica. Del resto, il primo giudice ha tenuto conto della “non rosea situazione” finanziaria degli attori prelevando anche una tassa di giustizia simbolica di fr. 500.-, mentre avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 17 vLTG del 14 dicembre 1965 (in vigore fino al 31 dicembre 2010 e applicabile per il rinvio dell’art. 33 della LTG del 30 novembre 2010), prelevare un minimo di fr. 10'000.- per una causa di valore compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.-.

 

 

                                   9.   L’appello si rivela in definitiva infondato in ogni suo punto e deve quindi essere respinto e la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali di appello sono poste in solido a carico degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 CPC), senza che questa Camera sia vincolata alla tassa di giustizia simbolica prelevata dal Pretore. Tenuto conto del valore litigioso di fr. 628'312.75 e del fatto che il presente giudizio si limita all’esame dell’eccezione di prescrizione, le spese processuali di appello possono essere contenute in fr. 1'200.- complessivi. Gli appellanti dovranno rifondere alla convenuta, con vincolo di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili di appello. L’appellata ha rivendicato con la risposta all’appello un’indennità di fr. 5'000.-. Tale importo si rivela inferiore al minimo previsto dall’art. 11 RTar per un valore di causa di fr. 628'312.75 (fr. 7'536.-). Tale importo si riferisce tuttavia alle ripetibili per una causa terminata e considerando che il tema dell’appello era limitato alla prescrizione, un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- appare adeguata alla fattispecie.  

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese la vLTG, la vTOA, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

 

 

decide:                         

 

                                   1.   L’appello 17 giugno 2011 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'200.-, anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico. Gli appellanti sono inoltre condannati in solido a versare all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili d’appello.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

          

 

 

 

          

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).