Incarto n.
12.2011.128

Lugano

18 luglio 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

vista l'opposizione (correttamente: appello) 7 luglio 2011 presentata da

 

 

 AP 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 27 giugno 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria SO.2011.2274 (tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) promossa nei suoi confronti il 1° giugno 2011 da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

 

 

 

                                         premesso che in esito a un'istanza del 1° giugno 2011 presentata da AO 1, con decisione 27 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato a AP 1 di liberare immediatamente un appartamento di 3 ½ locali, appartenente all’istante, situato a M__________;

 

                                         ricordato che con “opposizione” (correttamente: appello) 7 luglio 2011 AP 1 è insorta contro il predetto giudizio, sostenendo che la “situazione si risolverà al meglio entro breve”;

 

                                         rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

                                         preso atto che il 14 luglio 2011 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare la sua “opposizione”;

 

                                         considerato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, AP 1 essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         osservato che non si pone problema di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato all’istante per osservazioni;

 

 

per questi motivi

 

decide:                    1.   Si prende atto del ritiro dell’appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    

-   

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

                                        

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).