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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.157 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 16 luglio 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 9'831.-, oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2008, a titolo di pretese salariali e assegni famigliari;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e
che il Pretore, con sentenza 30 dicembre 2010, ha accolto limitatamente all'importo di fr. 617.- condannando l'istante a versare fr. 1'200.- a
titolo di ripetibili alla convenuta;
appellante l'istante con atto di appello 14 gennaio 2011, con cui chiede che la
sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere interamente la pretesa
formulata con l'istanza, con protesta di spese e ripetibili della procedura di
appello;
mentre con scritto 26 gennaio 2011 la convenuta ha preliminarmente sollevato
l'eccezione di irricevibilità dell'appello, formulando poi il 1° febbraio 2011 le
osservazioni all'appello;
letti ed esaminati i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con contratto 16 gennaio 2006 AP 1 è
stato assunto, a partire dal 1° febbraio 2006 e a tempo indeterminato, alle
dipendenze di AO 1 in qualità di controller e auditor di gruppo (doc. B)
con una remunerazione di cui meglio si dirà nei considerandi successivi.
Il 19 novembre 2007 AO 1 ha notificato al dipendente, con raccomandata a mano,
la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2008 "nel
rispetto dei termini di preavviso concordati" (doc. F). La lettera di
licenziamento indicava altresì che il dipendente era esonerato da subito dal
prestare ulteriore attività, pur dovendosi tenere a disposizione fino al
termine del periodo di preavviso.
Lo scritto precisava inoltre quanto segue:
"Sino alla suindicata
data di cessazione del rapporto di lavoro maturerà a suo favore quanto di sua
spettanza in base al disciolto contratto che le verrà pagato alla fine di ogni
mese come segue:
- Salario di novembre 2007 + indennità speciale di chf. 10'000
- Salario di dicembre 2007 + 13° mensilità + indennità speciale di chf. 10'000
- Salario di gennaio 2008 + 13° mensilità (1 mese) + indennità speciale di chf.
10'000
Nel caso in cui il periodo di preavviso venga prolungato da cause non
dipendenti dalla nostra volontà l'indennità speciale sarà rivista."
2.Il 28 gennaio 2008 AP 1 è divenuto
inabile al lavoro per malattia fino al 31 maggio 2008.
A fronte della pretesa del dipendente di veder procrastinare il rapporto di
lavoro a seguito della malattia insorta, comunicata con lettera 1° febbraio
2008 (doc. I) con la quale invocava il disposto dell'art. 336c CO, AO 1 ha risposto con scritto 5 febbraio 2008 (doc. L) ricordandogli di aver accettato di porre fine al
rapporto di lavoro al 31 gennaio 2008 e di essere stato esonerato dalla
prestazione lavorativa già dal 20 novembre 2007. Veniva altresì precisato che
"Inoltre, per aiutarla ulteriormente, Le sono state concesse indennità
per un totale di 30'000, oltre al salario e alla tredicesima, per i mesi in cui
lei non ha lavorato. Tale indennità copre ampiamente la sua perdita di guadagno
dovuta all'attuale stato di salute. In siffatte circostanze, il fatto di
pretendere ulteriori salari configurerebbe un chiaro abuso di diritto, non
tutelabile dalla legge. Vogliamo inoltre rimarcare che, come da intesa,
l'importo di CHF 30'000 sarebbe stato rivisto nel caso in cui il periodo di
preavviso fosse stato prolungato da cause non dipendenti dalla nostra volontà.
Teniamo sin d'ora ad informarla che, qualora fossero avanzate ulteriore pretese
salariali nei nostri confronti, saremo costretti a porre in compensazione, proporzionalmente,
le indennità già versate."
3.Con istanza 26 febbraio 2008 AP 1 si è
rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per chiedere la
condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 9'831.-, oltre interessi al 5%
dal 1° maggio 2008.
Rievocati i fatti che precedono, AP 1 ha rilevato che in virtù dell'art. 336c CO, ritenuto il periodo di protezione di 90 giorni, il contratto di lavoro
avrebbe preso termine solo il 30 aprile 2008. La compagnia assicurativa
aziendale avendogli versato un'indennità di perdita di guadagno solo dopo un
periodo di carenza di 30 giorni, ovvero dal 27 febbraio 2008, l'istante ha rivendicato il salario per il mese di febbraio 2008. A questo ha aggiunto le pretese per la quota parte di tredicesima mensilità e di bonus
aziendale e gli assegni familiari per il periodo dal 28 gennaio al 30 aprile 2008. A mente dell'istante, la posizione di rifiuto della convenuta non terrebbe conto
dell'irrinunciabilità dei diritti del lavoratore a seguito di malattia e del
fatto che non può esserci relazione tra la pretesa salariale e le tre indennità
speciali di fr. 10'000.- versate in aggiunta alle tre mensilità. Si tratterebbe
infatti del saldo del bonus annuo di fr. 16'000.- previsto dal contratto di
lavoro, ancora dovuto per gli anni 2006 e 2007, essendo stato versato un solo
acconto di fr. 2'000.- nell'aprile 2007.
4.All'udienza di discussione la
convenuta si è opposta all’istanza. Rievocate le circostanze che hanno condotto
al licenziamento, essa ha dapprima evidenziato che il versamento di fr.
30'000.- in tre scadenze mensili faceva seguito all'accordo raggiunto al
momento del licenziamento, ed "avveniva a titolo per l'appunto
"speciale" e quindi non in esecuzione di un obbligo contrattuale ed
inoltre condizionato al fatto che con quelle tre mensilità e con l'indennità
speciale, ogni ragione di credito del dipendente doveva ritenersi
definitivamente liquidata e il rapporto contrattuale definitivamente chiuso a
prescindere da ogni e qualsiasi causa formale che avrebbe potuto comportarne un
prolungamento, in quanto tale causa fosse non dipendente dalla volontà della
convenuta" (verbale udienza 7 ottobre 2008, pag. 5 ad 4). Qualsiasi
obbligo del datore di corrispondere il salario o altre prestazioni durante il
periodo di protezione sarebbe pertanto già stato onorato con il versamento di
un importo maggiore a titolo di indennità speciale. Per tale somma vi sarebbe
peraltro un diritto alla restituzione a seguito di mancato rispetto della
condizione stabilita nell'accordo di cessazione del rapporto di impiego. Fino a
concorrenza del relativo credito viene pertanto sollevata l'eccezione di
compensazione con eventuali crediti del dipendente. Le somme versate nulla
avrebbero inoltre a che vedere con il bonus di cui al contratto di lavoro, al
quale il dipendente non aveva diritto.
5.Con l'allegato conclusivo l'istante ha
ribadito le proprie argomentazioni sottolineando il carattere abusivo del
preteso accordo di rinuncia ai diritti del dipendente, invocandone quindi la
nullità. Il principio di affidamento impone di considerare che la cessazione
del rapporto di impiego non sia stata concordata, ma fosse al contrario conseguenza
di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Quanto da questi versato al
dipendente null'altro sarebbe che il dovuto in base al contratto e l'imprevisto
prolungamento dello stesso ha fatto sorgere le ulteriori pretese oggetto
dell'istanza. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle conclusioni della
convenuta, riconfermatasi nelle sue tesi, si dirà per quanto necessario nei
considerandi seguenti.
6.Il Pretore, con la sentenza 30
dicembre 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la
convenuta a pagare all'istante la somma di fr. 617.-, mettendo a carico di
quest'ultimo fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, tenuto conto della sua soccombenza
predominante.
Il Pretore ha preliminarmente precisato che il rapporto di lavoro, disdetto in
modo conforme ai disposti legali, non ha preso termine il 31 gennaio 2008, ma
il 30 aprile 2008 a seguito dell'intervenuta malattia che ha prolungato il
periodo di preavviso di 90 giorni ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv.
2 CO.
Il Giudice di prime cure ha quindi esaminato le conseguenze del periodo di malattia
sul diritto del lavoratore a percepire il salario. Ne ha concluso che, in
assenza di una valida pattuizione di un regime derogatorio, doveva applicarsi
la prassi sviluppatasi in applicazione dell'art. 324a cpv. 2 CO che, in
applicazione della cosiddetta "scala bernese" (II CCA 16 aprile 2008
inc. n. 12.2008.10), prevede nel caso concreto il riconoscimento del salario
pieno per una mensilità, ovvero fr. 7'275.- lordi, con l'aggiunta di fr. 606.-
lordi quale tredicesima mensilità pro rata.
Il giudizio pretorile ha quindi esaminato la questione a sapere se, con
l'accettazione dell'indennità speciale di complessivi fr. 30'000.-, il
dipendente abbia rinunciato ai diritti salariali maturati durante il periodo di
malattia, rispondendo al quesito in maniera affermativa. Ritenuto che tra
datore di lavoro e dipendente, seppur per atti concludenti, è stato concluso un
valido accordo sul disciplinamento delle conseguenze di fine rapporto, alla
luce dell'equivalenza delle reciproche concessioni la transazione adempie ai
requisiti imposti dalla legge.
Il Pretore ha inoltre respinto la pretesa dell'istante di veder riconosciuto
nel pagamento dell'indennità straordinaria il versamento del bonus
contrattualmente pattuito relativo agli anni 2006 e 2007. Né
nell'interpretazione dell'accordo iniziale, alla luce dei documenti relativi
alle trattative per la stipulazione del contratto di lavoro, né nel tenore
della lettera di licenziamento o nelle registrazioni aziendali di tipo
contabile e statistico, è stata ravvisata la prova della tesi del dipendente,
la cui pretesa di riconoscimento di un bonus pro rata anche per l'anno 2008 è
quindi stata respinta. A mente del giudice di prime cure il versamento
dell'indennità speciale di fr. 30'000.- non era dovuto ed è pertanto avvenuto a
titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti, con la
contropartita del vedersi riconoscere come liquidata ogni e qualsiasi pretesa
salariale derivante dal contratto.
Il Pretore ha infine riconosciuto il diritto dell'istante a percepire fr. 617.-
a titolo di assegni familiari per i mesi da gennaio ad aprile 2008. Considerata
la soccombenza pressoché totale, l'istante è stato condannato a versare fr.
1'200.- di ripetibili alla convenuta.
7.Con appello 14 gennaio 2011, l'istante chiede che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso di accogliere
interamente la pretesa formulata con l'istanza 16 luglio 2008, protestando
spese e ripetibili di appello.
Ribadita la sua versione relativa ai motivi che hanno condotto alla disdetta
del contratto, egli ritiene essersi trattato di un atto unilaterale e contesta
l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alle conseguenze della
cessazione del rapporto di impiego.
Al Pretore viene anzitutto rimproverato di aver erroneamente considerato di un
solo mese, in luogo di due, il periodo durante il quale è riconosciuto al
dipendente il salario pieno malgrado l'assenza per malattia. Il Pretore avrebbe
infatti applicato la "scala bernese" partendo dall'erroneo
convincimento che il rapporto di impiego fosse durato due soli anni, risultando
invece evidente che nel febbraio 2008 il lavoratore avesse iniziato il terzo
anno alle dipendenze della convenuta.
L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di aver intravvisto nelle
circostanze del licenziamento una rinuncia ai diritti salariali maturati dal
dipendente durante il periodo di malattia. Rileva altresì una contraddizione
nelle tesi pretorili, nella misura in cui questi riconosce al pagamento di fr.
30'000.- la natura di versamento volontario quale contropartita alla rinuncia a
far valere ulteriori pretese, qualificandola nel contempo quale gratifica ai
sensi dell'art. 322d CO. Sia l'accordo iniziale tra le parti che le successive
pattuizioni verbali conducono a ritenere tale somma quale versamento del bonus
contrattualmente pattuito e quindi dovuto al dipendente, come dimostrano il suo
ammontare (corrispondente esattamente a due annualità di bonus dedotto
l'acconto già versato) e il tenore della lettera di licenziamento ("quanto
di sua spettanza in base al disciolto contratto", doc. F).
Accertato che quanto versato null'altro era che una componente del salario
dovuto, non può quindi trovare conferma il giudizio pretorile che ha
erroneamente ritenuto sussistere un consenso in merito alle conseguenze
finanziarie dello scioglimento del contratto. Nessuna rinuncia potrebbe essere
validamente pattuita per pretese eventuali e future, non ancora sorte, come è
stato il caso per i salari a seguito di una malattia sopraggiunta
inaspettatamente solo dopo la disdetta unilaterale (doc. F).
8.Dello scritto 26 gennaio 2011 con cui
la convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di irricevibilità
dell'appello e delle osservazioni 1° febbraio 2011 con cui la stessa postula la
reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
9.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).
Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per “comunicazione
della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto da parte del
tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127 consid. 2; II
CCA 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5).
La sentenza qui impugnata essendo stata pronunciata e intimata alle parti il 30
dicembre 2010, la procedura di
secondo grado rimane dunque disciplinata dal CPC
ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). È pertanto respinta l'eccezione di
irricevibilità dell'appello, in virtù dell'art. 308 cpv. 2 CPC che limita la
proponibilità dell'appello in controversie patrimoniali ai casi in cui il
valore litigioso è di almeno 10'000.- franchi, sollevata dall'appellata con scritto 26 gennaio 2011 e ribadita nelle osservazioni 1° febbraio
2011. Contro la sentenza pretorile è pertanto dato il rimedio giuridico
dell'appello.
10. Preliminarmente occorre esaminare la censura relativa alla qualifica
giuridica data dal Pretore al versamento di fr. 30'000.- al dipendente in
aggiunta allo stipendio mensile, con l'indicazione "indennità
speciale" (doc. F).
Come detto, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter riconoscere in
tale versamento un bonus corrisposto a seguito di un obbligo contrattuale
relativo agli anni 2006 e 2007. Tale giudizio si fonda sull'interpretazione del
contratto di lavoro e del tenore della lettera di licenziamento, sull'esame dei
documenti relativi alle trattative precontrattuali e sulla valutazione delle
ulteriori emergenze istruttorie relative alle registrazioni aziendali a scopo
contabile e statistico. L'appellante contesta tale conclusione senza indicare
in modo puntuale gli elementi che fanno apparire erroneo il ragionamento
criticato. Egli si limita sostanzialmente a contrapporre una sua versione, sia
delle circostanze accertate che del significato da attribuire alla lettera di
licenziamento (doc F), per la quale propone un'interpretazione sulla base del
tenore letterale. Ciò non basta a scalfire la conclusione pretorile fondata su
altra interpretazione e un diverso apprezzamento delle circostanze, che non
appaiono destituite di fondamento.
Irricevibili sono d'altro canto, per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC-TI), le censure proposte formulando una serie di dubbi e quesiti, senza
indicare con sufficiente precisione per quali motivi le risposte date dal
Pretore sarebbero scorrette e in che modo gli elementi invocati avrebbero
potuto determinare un giudizio diverso.
Va pertanto confermata la conclusione pretorile secondo la quale nel versamento
al dipendente di un'indennità speciale di fr. 30'000.- non è ravvisabile il
pagamento di un bonus contrattualmente dovuto, trattandosi di una prestazione
fornita a titolo spontaneo, nell'ambito di un accordo transattivo tra le parti.
11. L’appellante critica il Pretore per aver considerato raggiunto un valido
accordo tra le parti che prevedeva il versamento dell'indennità speciale di fr.
30'000.- e, quale contropartita, il riconoscimento dell'avvenuta liquidazione
di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto, compreso il credito salariale
sorto a seguito di prolungamento per malattia.
Dalle censure dell'appellante, benché a tratti poco esplicite al riguardo, va
dedotta l'invocazione della nullità di un simile contratto, poiché contrario ai
disposti imperativi dell'art. 341 cpv. 1 CO. La critica non appare del tutto
priva di pertinenza, considerato come il Pretore abbia ammesso la sussistenza
di un valido accordo con motivazioni non prive di contraddizioni a proposito dell'adesione
"per atti concludenti all'impostazione del datore di lavoro circa il disciplinamento
delle conseguenze di fine rapporto" e all'equivalenza tra il diritto
al salario e l'indennità corrisposta (sentenza impugnata pag. 6 n. 4.2.). Visto
quanto esposto al precedente considerando, la questione può comunque rimanere
indecisa. Infatti, la pretesa nullità dell'accordo di rinuncia al salario
maturato durante il periodo di prolungamento del contratto a seguito di
malattia, non permetterebbe comunque di accogliere le domande dell'appellante. In
effetti, una simile nullità comporterebbe per il dipendente conseguenze ancor
più sfavorevoli in merito ai reciproci rapporti creditori, considerato il
diritto alla ripetizione di quanto versato a seguito di un contratto nullo. Ne
consegue che, se anche venisse accolta la tesi dell'appellante, il pagamento
dell'indennità speciale a titolo volontario andrebbe considerato quale versamento
a saldo del debito residuo, ovvero della mensilità e della rispettiva quota
parte della tredicesima.
D'altro canto, l'avvenuto pagamento in adempimento di un accordo nullo farebbe
sorgere un diritto alla restituzione, ovvero un credito che il datore di lavoro
ha subito posto in compensazione già con lo scritto 5 febbraio 2008 (doc. L),
così come eccepito in ogni successiva comparsa in causa (verbale di udienza 7
ottobre 2008 pag. 7 n. 17-18, conclusioni pag. 13 n. 4.2., osservazioni all'appello
pag. 6 n. 4).
L'accertamento della pretesa nullità dell'accordo di fine rapporto di lavoro
non sarebbe quindi di alcun sostegno alle pretese pecuniarie avanzate
dall'appellante, che vanno integralmente respinte.
12. Nulla muta neppure l'accoglimento della tesi dell'appellante relativa
alla corretta applicazione della "scala bernese". Il Pretore
ha effettivamente concluso, in modo errato, che il rapporto di lavoro è durato due
soli anni. Con l'inizio del terzo anno di attività il lavoratore ha invece
acquisito il diritto a due mensilità ai sensi dell'art. 324a cpv. 2 CO. In ogni
caso, alla luce delle prestazioni direttamente fornite dall'assicurazione
malattia, l'oggetto della lite è stato determinato con l'istanza 26 febbraio
2008 chiedente unicamente il pagamento del salario per il mese di febbraio
2008, ovvero per il periodo di carenza. Tale limitazione della pretesa è stata ribadita
con l'appello (pag. 3 n. 1) e non stupisce quindi che lo stesso appellante,
sollevata la censura, non abbia esteso la domanda ad un'ulteriore mensilità.
13. In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 gennaio 2011 è
respinto.
Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata
sul diritto del lavoro di valore eguale e non superiore a fr. 30'000.–.
L’appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità
per ripetibili d'appello, calcolata sulla base del valore litigioso di fr. 9'831.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI per rinvio dell’art. 417 lett. e CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia: 1. L’appello 14 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 700.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).