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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. EF.2003.312 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con petizione 20 febbraio 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto, in applicazione dell’art. 85a LEF, di accertare l’inesistenza e in via subordinata l’estinzione del debito di fr. 158'475.90 oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e in via ancor più subordinata di accertare l’estinzione della procedura esecutiva, in tutti i casi con il conseguente annullamento della stessa;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 giugno 2011 ha parzialmente accolto, confermando l’importo del PE limitatamente alla somma di fr. 147'340.38 oltre interessi;
appellante l'attore con atto di appello 15 luglio 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare l’importo del PE limitatamente alla somma di fr. 67'992.25 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante in via incidentale il convenuto con allegato 2 settembre 2011, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa (tranne per quanto riguarda la richiesta di parziale rettifica della data di decorrenza degli interessi) e la riforma della sentenza pretorile nel senso di condannare l’attore al versamento di fr. 11'135.50 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'attore con osservazioni 25 ottobre 2011 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto 18 dicembre 2000 (doc. B), retto dalle norme SIA 102, AP 1 ha incaricato l’arch. AO 1 di effettuare le prestazioni d’architettura relative alla realizzazione di una casa unifamiliare ai mappali n. __________, __________ e __________ RFD di __________. Il presumibile onorario a favore dell’architetto - tenuto conto del presumibile costo dell’opera di fr. 1'470'575.-, del tasso percentuale di base presumibile (p) del 16%, del grado di difficoltà dell’opera (n) dell’1.1, del fattore di correzione (r) dello 0.45 e della frazione percentuale delle prestazioni (q) del 91% - era stato a quel momento stimato in circa fr. 106'000.- (fr. 1'470’575.- x 0.16 x 1.1 x 0.45 x 0.91) + IVA al 7.5%, a cui potevano essere aggiunte spese per fr. 15'000.- + IVA al 7.5%, il tutto per un importo complessivo di circa fr. 130'075.-.
Il 16 dicembre 2001 (doc. 5) le parti hanno firmato uno scritto denominato “modifica di accordo contrattuale”, in base al quale “si conferma che l’onorario complessivo architetto per l’edificazione della casa ad __________, mapp. __________ è di fr. 259'079.- + IVA + spese”, ritenuto che “per i pagamenti entro 30 giorni viene applicato un sconto del 10% (fr. 235'527.- + IVA)”.
B. Preso atto del mancato pagamento di tre sue fatture di fr. 90'595.- (doc. I), di fr. 27'874.- (doc. 1.10), rispettivamente di fr. 25'600.- (doc. 1.11), l’arch. AO 1, dopo averne maggiorato l’importo del 10%, con il PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. A) ha escusso AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 158'475.90 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50, dal 21 gennaio 2001 su fr. 30'661.40 e dal 27 giugno 2002 su fr. 28'160.-. Al PE non è stata interposta opposizione.
C. Con petizione 20 febbraio 2003, poi avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’arch. AO 1 in applicazione dell’art. 85a LEF, allo scopo di far accertare - previa l’adozione di provvedimenti cautelari, poi abbandonati - l’inesistenza e in via subordinata l’estinzione del debito di fr. 158'475.90 oltre interessi e in via ancor più subordinata di far accertare l’estinzione del PE n. __________ dell’UE di Lugano, in tutti i casi con il conseguente annullamento dello stesso. Egli, in sintesi, ha escluso di aver sottoscritto l’accordo di cui al doc. 5, da lui mai accettato ed ora eccepito di falso, ed ha confermato che l’unico accordo in vigore tra le parti era quello di cui al doc. B, da lui già onorato con il pagamento degli acconti richiesti sugli onorari di fr. 96'948.- IVA inclusa e sulle spese di fr. 4'116.50; ha osservato che l’eventuale credito del convenuto, in ogni caso da ridursi per alcune sue inadempienze per fr. 37'500.- + IVA, era compensato dai difetti dell’opera di fr. 71'357.- + IVA; ed ha rilevato che la procedura esecutiva era stata tacitamente abbandonata dalla controparte.
D. Il Pretore, con la sentenza 20 giugno 2011 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, confermando l’importo del PE limitatamente alla somma di fr. 147'340.38 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50, dal 21 gennaio 2001 su fr. 30'661.40 e dal 27 giugno 2002 su fr. 17'024.48 e caricando integralmente all’attore la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese nonché l’indennità per ripetibili di fr. 8'500.-. Il giudice di prime cure, respinta la tesi attorea secondo cui la procedura esecutiva sarebbe estinta siccome tacitamente abbandonata dal convenuto, ha innanzitutto confermato l’autenticità della firma apposta dall’attore sull’accordo di remunerazione di cui al doc. 5, evidenziando inoltre come i coefficienti r e q inseriti fittiziamente nel doc. B fossero insufficienti e dovessero essere aumentati ad 1 il primo rispettivamente al 100% il secondo, ciò che avrebbe permesso di ottenere un onorario di fr. 258'821.20, che non differiva di molto da quello di fr. 259'079.- di cui al doc. 5. Escluso che l’attore potesse far valere un minor valore dell’opera non avendo mai eccepito tempestivamente la sua difettosità ed ammessa invece la parziale inadempienza contrattuale del convenuto, che da una parte non si era occupato in modo completo (con una conseguente riduzione del 46% della relativa percentuale) dei lavori di sistemazione esterna, che ”pesavano” in ragione del 20% rispetto al totale, e che dall’altra non aveva effettuato la fase finale dell’incarico (con una conseguente riduzione del 4% della relativa percentuale), il primo giudice, sulla base dei coefficienti da lui corretti, ha quantificato in fr. 28'470.33 (fr. 294'115.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.55 [1 ./. 0.46]) l’onorario per la parziale sistemazione esterna e in fr. 198’774.68 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.96 [1 ./. 0.04]) quello per le rimanenti prestazioni non terminate, per un importo complessivo, aggiunta poi l’IVA di fr. 17'043.37, di fr. 244'288.38. Dedotti gli acconti già versati, di fr. 96'948.- IVA inclusa, risultava così un credito di fr. 147'340.38.
E. Con appello 15 luglio 2011 l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di confermare l’importo del PE limitatamente alla somma di fr. 67'992.25 oltre interessi. Dopo aver evidenziato un errore nella data di decorrenza degli interessi della seconda fattura - dovuti dal 21 gennaio 2002 anziché dal 21 gennaio 2001 - di cui auspica la rettifica, egli ribadisce in primo luogo la correttezza del coefficiente q di 0.91, erroneamente aumentato a 1 dal Pretore, che nell’occasione si era per altro discostato senza alcuna motivazione dalla perizia giudiziaria, e quantifica in tal modo in fr. 23'293.90 (fr. 294'115.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.45 [0.91 ./. 0.46]) l’onorario per la parziale sistemazione esterna e in fr. 180'139.55 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.87 [0.91 ./. 0.04]) quello per le altre prestazioni non terminate. Da tali somme deduce poi fr. 10'000.- per altre inadempienze imputabili al convenuto riferite alle opere da sanitario, da pittore, da piastrellista e all’arredamento della cucina, nonché fr. 40'000.- per la difettosità del garage, e aggiunge l’IVA di fr. 11'507.50, ottenendo un importo complessivo di fr. 164'940.95. Dedotti gli acconti, di fr. 96'948.- IVA inclusa, ne risulta così un credito di fr. 67'992.25 (correttamente di fr. 67'992.95).
F. Con osservazioni e appello incidentale 2 settembre 2011 il convenuto chiede la reiezione del gravame di parte avversa (tranne per quanto riguarda la richiesta di parziale rettifica della data di decorrenza degli interessi) e la riforma della sentenza di primo grado nel senso di condannare l’attore al versamento di fr. 11'135.50 oltre interessi. Egli ritiene che dall’onorario previsto contrattualmente in fr. 294'649.90 (fr. 259'079.- + IVA + spese di fr. 15'000.- + relativa IVA) potevano essergli dedotti per l’incompleta sistemazione esterna, che a suo dire “pesava” solo in ragione di fr. 50'000.-, fr. 4’752.- (fr. 50’000.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.54 [e non 0.55, come erroneamente indicato dal Pretore]) e per le altre prestazioni non terminate altri fr. 10'000.- (fr. 1'420’575.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.04) oltre all’IVA di fr. 750.-, per un ammontare complessivo di fr. 279'147.90. Dedotti gli acconti già ricevuti, di fr. 101'064.50, risultava così un credito di fr. 178'083.40, ampiamente superiore a quello di fr. 158'475.90 oggetto del PE, che dunque poteva essere confermato, con il conseguente riconoscimento a suo favore di una somma di fr. 11'135.50 in più rispetto a quanto stabilito dal Pretore.
G. Con osservazioni 25 ottobre 2011 l'attore postula la reiezione dell’appello incidentale, modificando in parte il calcolo da lui proposto con il suo appello. Egli quantifica nuovamente in fr. 23'293.90 l’onorario per la parziale sistemazione esterna e in fr. 180'139.55 quello per le altre prestazioni non terminate, cui aggiunge poi l’IVA di fr. 15'257.50. Da tali somme deduce fr. 10'000.- per le altre inadempienze, fr. 40'000.- per la difettosità del garage e gli acconti di fr. 96'948.-, giungendo così ad un credito, invero non indicato espressamente, di fr. 71'742.95.
considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Per l'art. 85a cpv. 1 LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione di accertare l'inesistenza del debito, la sua estinzione o la concessione di una dilazione. Per il cpv. 3 della norma se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l'esecuzione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 seg. ad art. 85a LEF). Questo mezzo di difesa dell'escusso, che nella sistematica si affianca a quelli previsti (già nel diritto anteriore) dagli art. 85 e 86 LEF, è condizionato dall'esistenza di un'esecuzione in corso, nell'ambito della quale il precetto è divenuto esecutivo (DTF 125 III 149 consid. 2c), com’è il caso nella presente fattispecie.
3. La prima questione da esaminare è di natura metodologica.
Si tratta di stabilire se il credito a favore del convenuto debba essere calcolato - come ritenuto dal Pretore - quantificando il suo onorario in considerazione delle prestazioni da lui effettivamente svolte, aggiungendo l’IVA, salvo poi dedurre gli acconti versati sull’onorario; oppure - come preteso dall’attore nell’appello - quantificando l’onorario dovuto al convenuto in considerazione di tutte le prestazioni da lui effettivamente svolte, salvo poi dedurre il minor valore dell’opera, aggiungere l’IVA, e dedurre ancora gli acconti versati sull’onorario, rispettivamente - come da lui indicato nelle osservazioni all’appello incidentale - quantificando l’onorario dovuto al convenuto in considerazione delle sole prestazioni da lui effettivamente svolte, a cui ora aggiungere l’IVA, salvo poi dedurre gli acconti versati sull’onorario, l’onorario per le altre prestazioni non svolte e il minor valore dell’opera; oppure ancora - come preteso invece dal convenuto - deducendo dal suo onorario complessivo, comprensivo dell’IVA e delle spese con la relativa IVA, l’onorario per le prestazioni non svolte nonché gli acconti versati sull’onorario e sulle spese.
La modalità di calcolo proposta dal convenuto, che di fatto prende in considerazione anche le spese e gli acconti versati sulle stesse, deve immediatamente essere esclusa, in quanto le fatture poi oggetto del PE non si riferiscono (anche) alle spese, ma solo all’onorario. Per il resto, anche se formulato in altro modo - deducendo dall’onorario totale quello per le prestazioni non svolte, invece di essere quantificato su quelle effettivamente svolte - il calcolo non differisce da quello adottato del Pretore.
Incontestabile che la modalità di calcolo applicata da quest’ultimo sia incompleta, non specificando in che modo debbano essere considerati l’onorario per le altre prestazioni non svolte e il minor valore dell’opera, neppure si possono però condividere le due diverse modalità di computo proposte dall’attore, la prima non tenendo conto del fatto che al risarcimento del danno per il minor valore dell’opera non può essere aggiunta l’IVA, la seconda non tenendo conto del fatto che l’onorario per le prestazioni non svolte e per le altre inadempienze doveva essere trattato allo stesso modo e dunque ad entrambi doveva essere aggiunta l’IVA. In definitiva, la soluzione corretta risulta quella di quantificare l’onorario dovuto al convenuto in considerazione di tutte le prestazioni da lui effettivamente svolte, di aggiungere l’IVA, salvo poi dedurre gli acconti versati sull’onorario e il risarcimento per l’eventuale difettosità dell’opera.
4. Passando ad esaminare le censure riguardanti le varie posizioni costitutive del calcolo di cui si è detto, va dapprima esaminata quella con cui l’attore ribadisce la correttezza del coefficiente q di 0.91, che il Pretore, a suo dire discostatosi nell’occasione dalla perizia giudiziaria senza alcuna motivazione, aveva ritenuto di aumentare a 1, evidenziando come ciò avrebbe permesso di ottenere un importo di fr. 258'821.20, che non differiva di molto da quello di fr. 259'079.- di cui al doc. 5. La censura, infondata nella misura in cui al Pretore viene rimproverata una carenza di motivazione invece esistente, ma fondata nel merito, migliora solo in parte - come si dirà - la posizione processuale dell’attore. Il perito giudiziario, sul cui referto il Pretore si era fondato per giustificare la sua conclusione, pur avendo evidenziato che il parametro q, che al punto 3 del contratto di cui al doc. B era stato calcolato per una prestazione pari al 100%, era poi stato ridotto per prestazioni pari ad un totale del 91% (perizia p. 5), e pur avendo ritenuto perfettamente corrispondente alla tipologia della costruzione eseguita una percentuale del 100% (perizia p. 20), non ha in effetti mai proposto, nemmeno nei suoi calcoli, che quel parametro dovesse essere nell’occasione aumentato in tale misura. Lo stesso convenuto non ha del resto mai preteso negli allegati preliminari che quel parametro dovesse essere aumentato. Ma, soprattutto, non può essere condiviso l’assunto pretorile secondo cui con quell’aumento si otteneva un onorario che non differiva di molto da quello di fr. 259'079.- di cui al doc. 5: utilizzando quel nuovo parametro si giunge in effetti a un importo di fr. 258'821.20, che non coincide con quest’ultimo; in realtà, l’importo di fr. 259'079.- altro non è che il 10% in più della somma di fr. 237'527.- (doc. 5) risultante dall’applicazione dei parametri indicati nel doc. B con la sola correzione, qui del tutto pacifica, del coefficiente r (perizia p. 6 seg. e 16 seg.).
Stando così le cose, l’attore può senz’altro essere seguito dove ritiene (osservazioni all’appello incidentale p. 3 seg.) che le parti, anziché aver previsto uno sconto del 10% sull’onorario di fr. 259'079.- in caso di mancato pagamento entro 30 giorni - come sembrerebbe dal tenore letterale del doc. 5 -, si erano accordate per un aumento del 10%, a mo’ di penale, dell’onorario di fr. 237'527.- in caso di mancato pagamento entro quel termine. Ciò fa sì, come del resto ammesso esplicitamente dallo stesso attore (osservazioni all’appello incidentale p. 4) senza però averne tratto alcuna conseguenza pratica, che una volta operate tutte le deduzioni, l’onorario da lui dovuto “potrà essere incrementato del 10% per il ritardo nel pagamento”, ciò che integra la modalità di calcolo di cui si è detto al considerando precedente.
5. A questo stadio della lite è oramai pacifico che al convenuto possa essere rimproverata una parziale inadempienza contrattuale per non essersi occupato in modo completo dei lavori di sistemazione esterna (con una conseguente riduzione del 46% della relativa percentuale). Già risolta sopra la problematica relativa al coefficiente q da applicare al relativo calcolo (che va così ridotto a 0.45 [0.91 ./. 0.46] come preteso dall’attore), resta da esaminare se questi lavori ”pesavano” in ragione del 20% rispetto al totale e dunque per fr. 294'115.-, come ritenuto dal primo giudice e dall’attore sulla base della perizia giudiziaria, oppure solo per fr. 50'000.-, come preteso dal convenuto sulla base della testimonianza del giardiniere __________. L’assunto pretorile può essere confermato. Come detto, nell’occasione il giudice di prime cure si è fondato sulle conclusioni del perito giudiziario, il quale, dopo aver per altro preso visione di tutto l’incarto (cfr. perizia p. 12), tra cui anche della deposizione testimoniale di __________, aveva evidenziato che tutte le pubblicazioni specialistiche prevedevano che la media dei costi di sistemazione del terreno riguardanti i lavori preliminari, sistemazione esterna (giardino, strada, recinzione, con i relativi muri di cinta, alberature, pendenze e dislivelli vari, compreso il piano smaltimento della acque, ecc., cfr. perizia p. 9 e completazione peritale p. 2) per costruzioni individuali del tipo di quella in oggetto erano pari al 20% del costo totale della costruzione (perizia p. 10 segg. e 20 e completazione peritale p. 2). In tali circostanze non si può ritenere decisiva la deposizione resa dal teste __________, che si è limitato a quantificare in circa fr. 50'000.- l’ammontare delle sole opere da giardiniere da lui svolte (verbale p. 8). L’onorario del convenuto per questa attività parziale va così stabilito in fr. 23'293.90 (fr. 294'115.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.45).
6. Parimenti incontestata, a questo stadio della lite, è l’altra parziale inadempienza contrattuale ascritta al convenuto, quella di non aver effettuato la fase finale dell’incarico (con una conseguente riduzione del 4% della relativa percentuale). Già evasa la problematica relativa al coefficiente q da applicare al relativo calcolo (che va così ridotto a 0.87 [0.91 ./. 0.04] come preteso dall’attore), e pacifico che da quelle prestazioni dovevano essere dedotti i lavori di sistemazione esterna, che come si è appena visto “pesavano” in ragione di fr. 294'115.-, l’onorario a favore del convenuto per le rimanenti prestazioni deve essere quantificato in fr. 180'139.55 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.87).
7. L’attore chiede in seguito di dedurre da tali somme un importo di fr. 10'000.- per altre inadempienze contrattuali del convenuto riferite alle opere da sanitario, da pittore, da piastrellista e all’arredamento della cucina, per altro in larga misura già accertate dal Pretore sulla base della testimonianza dell’arch. __________, ma da lui poi non concretizzate con una conseguente riduzione dell’onorario a suo favore. A torto. A parte il fatto che il teste arch. __________ neppure si era espresso in quei termini (verbale p. 2 seg.), si osserva in effetti che il perito giudiziario, esprimendosi su quelle presunte inadempienze, oggetto delle domande 4.1 – 4.6, ha rilevato che il convenuto aveva invece fatturato a giusta ragione le relative prestazioni, rilevando che il contributo dato dallo stesso a questi lavori era ritenuto essere quello che la norma SIA 102 prevede nelle varie fasi dell’esecuzione (perizia p. 13), aggiungendo poi che una riduzione dell’onorario si giustificava solo per le due posizioni esaminate nei due precedenti considerandi (perizia p. 11 e 17 e completazione peritale p. 2). Oltretutto l’attore non ha provato l’entità della deduzione auspicata, da lui stimata solo in modo equitativo sulla base dell’entità di quei lavori, pari a circa fr. 260'000.-, risultante dalle testimonianze di __________, __________ e __________, quando invece la stessa avrebbe senz’altro potuto essere definita in via peritale, sempre che l’attore avesse chiesto al perito di esprimersi sulla questione, se del caso anche solo in sede di completazione peritale.
8. L’attore postula infine la deduzione dalle spettanze del convenuto di altri fr. 40'000.- per la difettosità dell’autorimessa (per 3 auto), di profondità insufficiente, contestando l’assunto pretorile secondo cui la difettosità dell’opera non era stata eccepita tempestivamente. La richiesta è parzialmente fondata.
L’istruttoria di causa ha effettivamente permesso di confermare che a seguito di un errore di costruzione imputabile alla direzione dei lavori, cioè al convenuto, il garage era profondo unicamente 4.92 m a fronte di una profondità che avrebbe dovuto essere di almeno 5 m secondo le norme USI o di 5.04 m o ancora di 5.20 m come invece indicato nei piani (perizia p. 14 e completazione perizia p. 3). Escluso, in diritto, che il convenuto possa prevalersi della tardività della notifica del relativo difetto dell’opera, siccome la responsabilità dell’architetto globale - qual’egli era nella fattispecie - per gli eventuali errori nella direzione del lavori non è retta dalle norme sul contratto d’appalto ma da quelle sul contratto di mandato (DTF 109 II 462 consid. 3d; TF 31 luglio 2012 4A_53/2012 consid. 3.4, 25 novembre 2010 4A_252/2010 consid. 4.1, 5 luglio 2002 4C.14/2002 consid. 4.2; in merito alla responsabilità differenziata dell’architetto a dipendenza dell’oggetto del litigio, cfr. pure DTF 134 III 361 consid. 5.1), e che la pretesa compensatoria - e non riconvenzionale, come invece ritenuto dal convenuto - dell’attore non possa essergli opposta nell’ambito di un’azione di inesistenza del debito ex art. 85a LEF (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4ª ed., n. 16 ad art. 85a LEF), resta da chiarire se ed eventualmente in che misura la stessa possa essere accolta nel merito. Ora, è senz’altro vero che il perito giudiziario ha indicato che il difetto dell’opera, di per sé ancora utilizzabile sia pure con alcuni inconvenienti, poteva essere eliminato solo con una spesa sproporzionata e che il suo minor valore corrispondeva al costo per la sostituzione del portone, atta a migliorare la profondità, da lui quantificato in fr. 40'000.- (perizia p. 14). È però altrettanto vero che in seguito, richiesto di meglio precisare quella sua risposta, egli ha di fatto relativizzato le sue precedenti conclusioni, indicando che si sarebbe potuto anche affermare che gli unici inconvenienti erano dati dalla grande difficoltà a posteggiare un fuoristrada di medie dimensioni (comunque tale da entrarvi, vista una lunghezza di 4.78 - 4.80 m) e di non essere in grado di calcolare gli eventuali costi che il committente avrebbe dovuto sopportare per questo errore di esecuzione (complemento peritale p. 3). In tali circostanze, non essendo chiaro in che misura il difetto comporti un minor valore dell’opera e dovendosi in ogni caso ritenere esorbitante l’importo dell’intervento, oltretutto nemmeno risolutivo, indicato inizialmente dal perito per ovviare al problema a fronte del valore del garage stesso e dell’interesse dell’attore all’eliminazione del difetto (DTF 111 II 173 consid. 5; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1749 segg., in particolare n. 1757; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162), il minor valore e con ciò il pregiudizio all’attore può essere stabilito facendo capo a prudente apprezzamento (cfr. per analogia art. 42 cpv. 2 CO; TF 6 gennaio 1999 4C.201/1998 consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 17 settembre 2008 inc. n. 12.2007.175; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le particolarità dell’opera, la natura e la gravità del difetto, comunque tale da non impedire il posteggio di un fuoristrada di medie dimensioni, e non essendo (più) state in questa sede evocate dall’attore particolari esigenze di profondità, appare tutto sommato congruo, nel caso concreto, dedurre dall’onorario del convenuto un importo di fr. 10’000.- a titolo di risarcimento del danno causato (art. 398 CO).
9. Tenuto conto delle modalità di calcolo indicate in precedenza (cfr. supra consid. 3 e 4), il credito a favore del convenuto può pertanto essere quantificato in fr. 123'917.25 (fr. 23'293.90 onorario per la sistemazione esterna + fr. 180'139.55 onorario per le rimanenti prestazioni + fr. 15'257.50 IVA ./. fr. 10'000.- risarcimento per il minor valore dell’opera ./. fr. 96'948.- acconti + fr. 12'174.30 aumento del 10% dell’onorario per mancato pagamento entro 30 giorni). A tale importo devono inoltre essere aggiunti gli interessi moratori al 5%, ritenuto che il convenuto in questa sede ha aderito alla richiesta dell’attore di rettificare dal 21 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002 la data di decorrenza degli interessi sulla seconda fattura. Essi sono pertanto dovuti dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50 e dal 21 gennaio 2002 su fr. 24'262.75.
10. Ne discende che l’appello principale può essere parzialmente accolto con la conseguente riforma della sentenza pretorile come indicato al considerando precedente, mentre l’appello incidentale, che in ogni caso sarebbe stato irricevibile già per il fatto che in una causa di inesistenza del debito ex art. 85a LEF al convenuto non è possibile chiedere, oltretutto per la prima volta solo in seconda sede (art. 317 cpv. 2 CPC), la condanna della controparte al versamento di eventuali importi prima mai richiesti in via riconvenzionale, deve essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), fermo restando che in seconda istanza si è tenuto di un valore litigioso di fr. 90'482.93 (fr. 79'347.43 per l’appello principale e fr. 11'135.50 per quello incidentale).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide
I. L’appello 15 luglio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 20 giugno 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l’importo di totali fr. 158'475.90 oltre accessori, oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano, emesso in data 2 settembre 2002, è confermato limitatamente alla somma di fr. 123'917.25, oltre interessi su:
1) fr. 99'654.50 al 5% dal 23 dicembre 2001;
2) fr. 24'262.75 al 5% dal 21 gennaio 2002.
2. La tassa di giudizio di fr. 5’000.- oltre le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 4’800.- per parti di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2’700.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 1’600.- per parti di ripetibili.
III. L’appello incidentale 2 settembre 2011 dell’arch. AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Gli oneri processuali della procedura di appello incidentale di complessivi fr. 1’000.-, da anticiparsi dall’appellante in via incidentale, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili.
V. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).