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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.392 (tutela dei casi manifesti, espulsione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 11 luglio 2011 da
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CO 1
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contro |
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RI 1
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sulla quale il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 29 luglio 2011, accogliendo la domanda di restituzione della cosa locata e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellanti i convenuti con atto denominato “ricorso” datato 11 agosto 2011, con cui chiedono altresì l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e l’esenzione dal pagamento di tasse e spese di giudizio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto 30 novembre 2009 __________ e __________ hanno concesso in locazione a RI 1 l’appartamento di loro proprietà composto di 5 locali oltre cucina al terzo piano e di un magazzino al piano terreno, da adibire a abitazione familiare e magazzino. Il contratto di locazione prevedeva il pagamento di una pigione mensile di fr. 1'300.- oltre alle spese accessorie ed era di durata determinata fino al 1° dicembre 2012 (doc. B). Il conduttore è stato informato del fatto che l’appartamento era in vendita (contratto, pag. 5). CO 1 è diventato proprietario dell’appartamento e del magazzino il 1° marzo 2011 (doc. A). Il 30 maggio 2011 CO 1, rappresentato dall’avv. PA 1, e i coniugi RI 1 hanno sottoscritto un accordo con il quale essi hanno riconosciuto che il contratto era già stato concordemente sciolto il 1° marzo 2011 e i coniugi __________ si sono impegnati a riconsegnare i locali entro il 30 giugno 2011 e a estinguere entro tale data le pigioni scoperte, all’epoca di fr. 3'900.-, riservato il diritto del proprietario di rivolgersi alla Pretura in caso di mancata riconsegna dei locali (doc. C). In seguito il locatore ha accettato di prorogare al 1° luglio 2011 alle ore 8.30 la riconsegna dei locali (doc. D), che non ha avuto luogo.
B. Con istanza 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città di ordinare a RI 1 la restituzione immediata degli enti locati con immediato sgombero dagli stessi, e l’esecuzione diretta della decisione. L’istante ha fatto valere la mancata riconsegna dei locali alla data pattuita. All’udienza del 28 luglio 2011 l’istante ha confermato le sue domande, mentre RI 1 agendo per sé e per la moglie in forza di una procura da parte di quest’ultima, ha spiegato di non aver potuto trovare un altro appartamento causa le sue difficili situazioni finanziarie e ha chiesto di poter restare nell’appartamento il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione. In replica l’istante ha ribadito la richiesta di riconsegna dei locali.
C. Con decisione 29 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato l’espulsione di RI 1 dall’appartamento di 5 locali al terzo piano, foglio PPP n. __________ e dal magazzino al piano terreno, foglio PPP n. __________, siti in via __________ a L__________ (__________), con la comminatoria dell’azione penale di cui all’art. 292 CP, disponendone l’esecuzione diretta. Egli ha posto le spese processuali di fr. 150.- a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di spese ripetibili.
D. I convenuti sono insorti con atto denominato “ricorso” datato 11 agosto 2011 contro la decisione pretorile, chiedendo di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con l’esenzione da tasse e spese. L’atto non è stato notificato alla controparte.
e considerato
in diritto:
1. Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o in procedura a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Bisang, MRA 3/2010, pag. 109-111). Ai sensi dell’ art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC).
2. Il Pretore aggiunto ha indicato in fr. 22'100.- il valore litigioso. Contro la decisione del Pretore aggiunto è quindi dato il rimedio dell’appello, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L’atto denominato “ricorso” va quindi trattato come un appello.
3. Il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza sulla base dell’accordo 30 maggio 2011, in forza del quale i convenuti si sono obbligati a lasciare i locali entro il 30 giugno 2011 (doc. C), e ha ritenuto adempiuti i requisiti posti dall’art. 257 CPC per la tutela dei casi manifesti in procedura sommaria.
4. L’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56). Nella fattispecie, i convenuti rimproverano al Pretore aggiunto, nel loro “ricorso”, di aver emanato una decisione “illecita in quanto non sono stati debitamente considerati i fatti”, che non rispetta le norme in vigore in materia di locazione e che non tiene conto “di tutti gli elementi di fatto che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale tra noi e il proprietario”. Il “ricorso”, tuttavia, non accenna minimamente a fatti rilevanti che il Pretore aggiunto non avrebbe considerato, né spiega quali sarebbero i fatti ignorati nella decisione impugnata. Ci si potrebbe quindi interrogare sulla ricevibilità dell’appello. A ogni modo, l’appello si rivelerebbe infondato anche nell’ipotesi in cui fosse ricevibile. Dagli atti risulta, infatti, in modo chiaro che il contratto di locazione è terminato il 1° marzo 2011 e che i convenuti si sono impegnati a riconsegnare i locali da essi occupati al più tardi il 30 giugno 2011 (doc. C), termine poi prorogato al giorno successivo dal proprietario (doc. D). All’udienza di discussione essi hanno addotto di non aver trovato un’altra sistemazione e il proprietario ha rifiutato di accordare loro un’altra proroga per la riconsegna dei locali. Non vi è quindi dubbio alcuno che i convenuti sono in mora nella riconsegna dei locali, alla quale erano obbligati ai sensi dell’art. 267 CO dopo la fine del contratto.
5. Stante quanto precede, si è in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica chiara, in presenza di ex conduttori che non hanno riconsegnato i locali, in violazione dell’obbligo contrattuale sancito dall’art. 267 CO. A giusta ragione quindi il Pretore aggiunto ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello 11 agosto 2011 si rivela di conseguenza manifestamente infondato e come tale va respinto, senza che sia necessario notificare l’appello alla controparte per osservazioni. Lo sgombero dei vani occupati dai convenuti è da effettuarsi come ordinato dal Pretore aggiunto nella decisione 29 luglio 2001, qui confermata.
6. Nel loro “ricorso” i convenuti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e di essere esentati dal pagamento di tasse e spese, per il fatto che si trovano in una “precaria situazione economica”. Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465-466 ad art. 117). Gli istanti non hanno invero prodotto alcun documento a sostegno della loro asserita indigenza. Sia come sia, la situazione di indigenza non è di per sé sufficiente per l’ammissione al gratuito patrocinio, poiché secondo l’art. 117 lit. b CPC occorre ancora che la domanda non appaia priva di probabilità di successo. Nella fattispecie, l’appello 11 agosto 2011 appariva palesemente infondato anche a un sommario esame, di modo che l’istanza di gratuito patrocinio va respinta.
7. Le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a carico degli appellanti, che soccombono (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vi è tuttavia motivo di attribuire ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato notificato per osservazioni. Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore litigioso di fr. 22'100.- e dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG). Per la procedura di gratuito patrocinio non si prelevano spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC).
Per questi motivi
decide
1. L’appello 11 agosto 2011 di RI 1 è respinto e la decisione 29 luglio 2011 (SO.2011.392) del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città è confermata.
2. La domanda di gratuito patrocinio presentata l’11 agosto 2011 da RI 1 è respinta. Non si prelevano spese processuali per tale domanda.
3. Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 100.- sono poste in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).