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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Rossi Tonelli |
sedente per statuire nelle cause inc. n. SO.2011.2364 e CA.2011.157 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti con richiesta di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 6 giugno 2011 da
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AP 1 __________
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contro |
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AO 1
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sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 2 agosto 2011, dichiarandole inammissibili e revocando contestualmente il decreto supercautelare dell’8 giugno 2011 e, con effetto retroattivo, la disposizione ordinatoria del 24 giugno 2011;
appellante l’istante con atto d’appello del 16 agosto 2011, con cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di accogliere l’istanza ex art. 257 CPC protestando tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta nella risposta del 26 gennaio 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. Il 13 gennaio 2011 AP 1., società con sede a negli , rappresentata da A__________, ha acquistato l’integralità delle azioni di AO 1, L__________, per fr. 20'000.- (doc. D). Lo stesso giorno si è tenuta a Lugano l’assemblea generale di AO 1, per discutere e deliberare l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento in natura, e meglio, mediante cessione da parte dell’azionista unico, sottoscrittore dell’intero aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in Italia di sua proprietà valutato in EUR 5'435'000.-, pari a fr. 6'902'405.- (doc. A). In tale occasione, l’azionista unica era rappresentata ancora una volta dal suo procuratore, A__________, in virtù di una procura generale del 19 dicembre 2003 (doc. I).
B. Il 17 gennaio 2011, l’intero pacchetto azionario di AO 1 è stato venduto da AP 1., rappresentata da A__________, a L____________________ Ltd, con sede nel (), per fr. 500'000.- (doc. H). Il successivo 25 marzo, sempre in rappresentanza di AP 1, A__________ ha depositato il verbale assembleare di AO 1 del 13 gennaio 2011 presso il notaio __________ di (doc. J), per procedere con le relative iscrizioni e volture ai pubblici registri italiani, effettivamente avvenute (doc. L). L’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011 non è però stato iscritto a Registro di commercio.
C. Con brevetto n. __________, il notaio __________, , ha verbalizzato la seduta di assemblea di AO 1 dell’11 aprile 2011, alla quale, in rappresentanza di AP 1., indicata come unico socio titolare dell’intero capitale sociale, è comparso il suo nuovo procuratore generale (per procura del 21 gennaio 2011, doc. G2), Dott. P__________. In tale occasione, all’unanimità l’assemblea ha revocato l’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011, ha ritenuto privo di qualsivoglia effetto il relativo conferimento in natura, ha incaricato il procuratore di procedere al deposito del presente verbale presso un notaio italiano per le necessarie formalità di trascrizione e voltura (avvenute il successivo 13 aprile, doc. 3), ha nominato quale nuovo amministratore di AO 1 M__________, __________ e ha revocato ogni procura o mandato generale o speciale rilasciato dalla società in epoca antecedente all’11 aprile 2011 (doc. L).
D. Con istanza del 3 giugno 2011 CO 1ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano di accertare la nullità, in subordine la decadenza, della delibera assembleare del 13 gennaio 2011, e di ordinare a AO 1, già in via supercautelare e cautelare, la consegna dell’originale e/o qualsiasi copia del relativo verbale e di astenersi, dietro comminatoria penale ex art. 292 CPS, dal procedere con qualsivoglia atto o iniziativa connessa all’utilizzo sotto qualsivoglia forma della citata delibera assembleare. Con decisione supercautelare 8 giugno 2011 il Pretore ha accolto le richieste in questo senso avanzate dall’istante (inc. CA.2011.157). Il successivo 14 giugno la convenuta ha chiesto il deposito di una cauzione processuale di fr. 170'000.-, ordinata il 24 giugno dal Pretore, previa udienza di discussione del 22 giugno 2011, limitatamente a fr. 15'000.-, regolarmente depositati dall’istante. Lo stesso 24 giugno 2011, data l’inadempienza ingiustificata della convenuta all’ordine impartitole l’8 giugno, il Pretore ha multato AO 1 per fr. 500.-al giorno a decorrere dal 14 giugno 2011 (inc. CA.2011.157). All’udienza di discussione del 18 luglio 2011 (tenutasi per il merito e per la richiesta cautelare), l’istante ha confermato le sue domande, chiedendo l’assunzione di un teste, mentre la convenuta si è integralmente opposta alle istanze con allegato scritto di risposta. In replica e duplica orale, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
E. Con decisione congiunta 2 agosto 2011 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza di merito, ha respinto l’istanza cautelare, revocato di conseguenza il decreto supercautelare dell’8 giugno 2011 e, con effetto retroattivo, la disposizione ordinatoria del 24 giugno 2011 e non ha ammesso i mezzi di prova notificati dalla parte istante. Egli ha posto le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5’000.- a titolo di spese ripetibili. Ha infine disposto la conseguente ripartizione dei fr. 15'000.- versati dall’istante a titolo di cauzione, una volta cresciuta in giudicato la decisione.
F. Contro la predetta decisione l’istante è insorta con atto d’appello datato 16 agosto 2011. Con istanza del 16 settembre 2011 l’appellata ha prima chiesto il deposito di una cauzione processuale, che questa Camera ha ordinato per l’importo di fr. 3'500.- con decisione del 29 novembre 2011. La convenuta si è poi opposta all’appello con risposta del 26 gennaio 2012.
e considerato
in diritto:
1. Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1CPC). La decisione impugnata, datata 2 agosto 2011, è stata ricevuta dall’appellante il successivo 4 agosto, di modo che il termine di 10 giorni per l’appello, per effetto della domenica e del succesivo giorno festivo riconosciuto (Assunzione, 15 agosto; RL 10.1.1.1.2), scadeva il successivo 16 agosto 2011 (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC). L’appello di AP 1 è pertanto tempestivo.
2. Il Pretore ha accertato, in quanto pacifici in causa, che la delibera di aumento del capitale sociale non è stata iscritta a Registro di commercio nel termine di perenzione di tre mesi ed è pertanto divenuta caduca ai sensi dell’art. 650 cpv. 3 CO, che il verbale in questione difetta pure dei requisiti di forma imposti dall’art. 650 cpv. 2 CO e dalla legge notarile e che neppure risulta l’intervenuta modifica degli statuti (art. 626 n. 2 CO), secondo la debita forma pubblica con iscrizione a RC (art. 647 cpv. 1 e 2 CO). Il primo giudice ha invece considerato meno pacifici altri fatti, a partire dalla compravendita delle azioni AO 1 fra AP 1. e L____________________ Ltd, come i poteri di rappresentanza e le azioni poste in essere dai diversi procuratori di AP 1 tra gennaio e aprile 2011, riguardanti AO 1 ben dopo la vendita dell’intero pacchetto azionario. Il Pretore non ha quindi ritenuto sussistere il presupposto del “caso manifesto”.
Egli ha inoltre rimproverato all’istante di non aver qualificato il suo interesse degno di protezione, tanto più non allegando l’avvenuta implementazione o meno delle trascrizioni agli uffici di pubblicità immobiliare dello stato quo ante, come risulta dal doc. 3 (peraltro non menzionato nell’istanza), e di non aver speso una parola per chiarire il rapporto fra il doc. H, attestante la vendita della azioni AO 1, e i fatti oggetto del presente contenzioso, rispettivamente, di non aver coinvolto nel procedimento anche l’acquirente delle azioni. Ritenendo inammissibile la causa di merito, di conseguenza, il primo giudice ha respinto le richieste cautelari e i mezzi di prova notificati dall’istante, che non avrebbero rimediato all’illiquidità della fattispecie e contravvenuto al precetto dell’immediata comprovabilità imposto dall’art. 257 cpv. 1 let.a CPC.
3. Nel suo atto d’appello 16 agosto 2011, l’istante rileva che la proprietà delle azioni AO 1 è contestata (cfr. appello pag. 3), così come contestata è la validità della delibera assembleare di detta società dell’11 aprile 2011 di cui al doc. 3 (cfr. appello pag. 9), posta a fondamento della reintegra dei beni AP 1. L’appellante però, contrariamente al Pretore, ritene pienamente rispettati i requisiti posti dall’art. 257 cpv. 1 CPC: l’oggetto della causa è l’accertamento della validità della delibera assembleare di aumento del capitale azionario di AO 1 (doc. A), che il Pretore ha riconosciuto come decaduta e carente dei requisiti legali di forma. Considerando poi che l’aumento di capitale comportava il trasferimento di immobili di sua proprietà, l’istante ha nuovamente evidenziato l’incertezza giuridica generata dall’esistenza del relativo verbale e il suo conseguente interesse ad agire, per la tutela del suo patrimonio immobiliare, indipendentemente dai rapporti di azionariato con AO 1 e dalla validità o meno della delibera di cui al doc. 3. A mente dell’istante, “proprio l’incertezza relativa all’azionariato di AO 1 e di conseguenza sulla validità del doc. 3 esige di porre un punto fermo definitivo quo alla titolarità dei beni” (appello pag. 10) che deriverebbe dalla dichiarazione di nullità, rispettivamente di decadenza, della delibera 13 gennaio 2011 (doc. A).
4. Come rileva l’appellante, la prima richiesta di causa è l’accertamento della nullità, rispettivamente, della decadenza della delibera con cui l’assemblea di AO 1 il 13 gennaio 2011 ha deliberato l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento in natura, e meglio, mediante cessione da parte dell’azionista unico, sottoscrittore dell’intero aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in Italia di sua proprietà valutato in EUR 5'435'000.- pari a fr. 6'902'405.- (doc. A). Ora, già il Pretore ha accertato l’avvenuta decadenza di tale delibera, fatto peraltro incontestato dalla convenuta e che non può essere posto in discussione neppure in questa sede, tale accertamento derivando direttamente dalla legge.
5. Senonché, per stessa ammissione dell’istante, ogni altra questione giuridica e ogni altra circostanza fattuale di questa fattispecie è contestata, in questa come in altre sedi processuali. Non sono chiari i vari rapporti societari e di azionariato, i poteri di rappresentanza dell’istante nei diversi atti dispositivi susseguitisi fra gennaio e aprile 2011 e, di conseguenza, la loro validità. Non è neppure chiaro quali iscrizioni e visure ai pubblici registri italiani sussistano ora, anche se, per quanto riferito dall’stante e risultante dal doc. 3, sembra che sia avvenuta la revoca precaria del trasferimento di proprietà a AO 1 (appello pag. 9). Sono manifestamente contestati e non immediatamente comprovabili l’interesse e la legittimazione ad agire dell’istante. Stante quanto precede, si è in presenza di una fattispecie tutt’altro che liquida. A giusta ragione quindi il Pretore ha deciso per l’inammissibilità dell’istanza fondata sulla tutela giusdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello 16 agosto 2011 si rivela di conseguenza privo di fondamento e come tale va respinto.
6. Le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC) e che è tenuta a rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte, professionalmente rappresentata, che si è validamente opposta all’appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si è tenuto conto del valore litigioso di fr. 400'000.-, dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria e dal regolamento sulle Ripetibili (RL 3.1.1.7.1) per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG e 11 Regolamento), della complessità della causa e dell’effettivo dispendio di tempo per presentare una risposta d’appello di 6 pagine.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1. L’appello 16 agosto 2011 di AP 1. è respinto e la decisione 2 agosto 2011 (SO.2011.2364 e CA.2011.157) del Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 1’500.- sono poste a carico dell’appellante, tenuta a versare fr. 1'500.- a titolo di ripetibili alla controparte.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).