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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.374 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 giugno 2009 da
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AO 3, AO 1, AO 2,
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contro |
AP 1,
AP 2, ,
PI 1,
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna delle convenute al pagamento di un importo complessivo di fr. 1'708'595,40 a titolo di risarcimento danni e torto morale, oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2007, di cui fr. 1'614'048,20 a favore di AO 3, fr. 74'547,20 a favore di AO 1 e fr. 20'000.- a favore di AO 2, oltre al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
domanda avversata daPI 1 con risposta 1° luglio 2009, dalla AP 1 con risposta 14 ottobre 2009, dalle AP 2 con risposta 15 ottobre 2009;
richiamata l’ordinanza 4 gennaio 2010 con cui il Pretore ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle parti attrici contestualmente alla petizione;
premesso che al termine dell’udienza 31 maggio 2010 il Pretore ha proposto alle parti di emettere una decisione incidentale sul principio della responsabilità, proposta cui le parti attrici e le parti convenute 1 e 2 hanno aderito presentando le rispettive conclusioni nel termine loro impartito, mentre la parte convenuta 3 non si è espressa avendo comunicato la sua rinuncia a partecipare alle udienze;
con decisione incidentale 23 dicembre 2010 il Pretore ha riconosciuto il principio della responsabilità solidale delle convenute AP 1 e AP 2 nei confronti degli attori in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e nella misura in cui sia tutelabile giurisdizionalmente, rinviando al merito il giudizio su tasse, spese e ripetibili, mentre non ha riconosciuto alcuna responsabilità a carico della PI 1;
appellante la convenuta AP 1 con atto di appello 21 gennaio 2011 con cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione poiché la colpa dell’attore AO 3 esclude ogni sua responsabilità, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante la convenuta AP 2 con atto di appello 21 gennaio 2011 con cui chiede la riforma della decisione impugnata in via principale nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di rinviare la causa al Pretore per procedere alle verifiche riguardo alla sua legittimazione passiva, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le parti attrici con risposta e richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio 26 febbraio 2011 postulano la reiezione di entrambi gli appelli con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AO
3, nato il 21 giugno 1993, in data 1° novembre 2007, dopo aver pranzato a __________ presso la nonna in compagnia anche
della mamma, si recava alla stazione di __________ ove giungeva verso le 15, intenzionato
a rientrare al domicilio a __________. Dopo aver preso il biglietto al
distributore automatico ha raggiunto il binario 2 dove alle 15.05 era in
partenza il treno EC 115 C__________ proveniente da __________, via __________,
e diretto a __________ (verbale interrogatorio AO 3 da parte della Polizia
cantonale, contenuto nel doc. F; doc. K: Rapporto confidenziale del Servizio
d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici, pag. 3). Ricevuto dal capo
treno il permesso di partenza, il macchinista metteva in moto il convoglio e
dopo aver percorso 5/6 metri notava una persona, AO 3 appunto, che tentava di
aprire la porta di una carrozza e dopo aver per un attimo desistito si metteva
a correre verso la stessa, nel frattempo sbloccatasi, ma nel tentativo di
salire sul vagone cadeva sotto lo stesso (verbale interrogatorio __________ A__________,
macchinista FFS, da parte della Polizia cantonale, contenuto nel doc. F; doc.
K, pag. 4; doc. J: perizia ing. __________, pag. 3 e 4). Le conseguenze sono
state per AO 3 l’amputazione della gamba sinistra e del braccio sinistro;
quest’ultimo arto ha potuto essere reimpiantato ma con funzionalità ampiamente
compromessa (petizione, pag. 5 i. f., pag. 10 in alto).
B. Con petizione 18 giugno 2009 AO 3, la madre AO 1 e la sorella AO
2 hanno chiesto la condanna della AP 1, delle AP 2 e della PI 1 (quest’ultima
per il tramite dell’PI 1) al pagamento di fr. 1'708'595,40, oltre interessi al
5% dal giorno dell’incidente, a titolo di risarcimento danni. Richiamate norme
diverse di responsabilità causale a dipendenza del ruolo delle convenute, che
dovrebbero rispondere solidalmente, AO 3 ha fatto valere per le diverse poste del danno subito (perdita di salario in qualità di apprendista, spese diverse,
perdita di guadagno futura, pregiudizio all’economia domestica, spese mediche,
spese di trasporto future, spese per sostituzione protesi e apparecchiature
ausiliarie, torto morale, tassa di esenzione dal servizio militare, ammanco di
rendite, spese legali preprocessuali) una pretesa di fr. 1'614'048,20, la madre
AO 1 per il mancato sostegno futuro e il torto morale ha postulato il
riconoscimento di fr. 74'547,20 e la sorella AO 2 fr. 20'000.- per torto morale,
oltre agli usuali interessi, con riserva di adeguamento a dipendenza delle
risultanze istruttorie e richiamo all’art. 46 cpv. 2 CO, importi che tengono
conto del riconoscimento di una concolpa pari al 20%.
C. Con presa di posizione 1° luglio 2009 l’PI 1, a nome della PI 1, ha chiesto che l’azione in quanto intentata nei suoi confronti sia dichiarata
irricevibile per assenza di legittimazione passiva, subordinatamente che sia
respinta; in seguito non ha partecipato alle udienze indette dal giudice.
La AP 1 con risposta 14 ottobre 2009 ha chiesto di respingere integralmente la
petizione, così come le AP 2 che con risposta 15 ottobre 2009 hanno pure contestato
la loro legittimazione passiva.
D. Al termine dell’udienza del 31 maggio 2010 le parti attrici, AP 1
e le AP 2 hanno espresso il loro accordo alla proposta del Pretore di emettere
una decisione incidentale sul principio della responsabilità. Entro il termine
fissato dal giudice le citate parti hanno presentato le loro rispettive
conclusioni su questo tema.
Con sentenza 23 dicembre 2010 il Pretore ha riconosciuto il principio della
responsabilità solidale delle convenute AP 1 e AP 2 nei confronti degli attori
in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e nella misura in cui sia
tutelabile giurisdizionalmente, non ha invece riconosciuto alcuna
responsabilità nei confronti della PI 1. Il primo giudice ha posto a confronto
il comportamento della vittima, definito molto grave, e il rischio aggiuntivo,
considerato in concreto importante, creato dal meccanismo che aveva consentito
l’apertura della porta allorquando il treno era già in movimento, concludendo
per una colpa del primo in ragione del 65% e delle convenute 1 e 2 per il 35%. Il
Pretore ha quindi ritenuto che non poteva applicarsi l’esclusiva prevista
dall’art. 25 cpv. 1 LRespC (Legge federale del 28 marzo 1905 sulla
responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta
svizzera, in vigore al momento dell’incidente) e che valevano pertanto le
regole ordinarie della solidarietà passiva, non avendo le parti, con
particolare riferimento alle AP 2, provato la realizzazione delle condizioni
poste dagli art. 5 seg. Lferr (Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle
ferrovie, nella versione in vigore al momento dell’evento). Il Pretore ha infine
ritenuto non sussistere alcuna responsabilità della PI 1 non essendole
applicabile la LRespC e non essendo stati dimostrati i presupposti per
un’applicazione della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione,
dei membri delle autorità federali e funzionari federali (LResp, RS 170.32).
E. La AP 1 ha interposto appello contro la sentenza del Pretore in data
21 gennaio 2011 chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione in
ragione della colpa esclusiva di AO 3.
Le AP 2, anche con atto di appello 21 gennaio 2011, hanno chiesto la riforma
del primo giudizio, in via principale nel senso di respingere la petizione in
quanto rivolta nei loro confronti, in via subordinata nel senso di rinviare la
causa al Pretore per verifiche inerenti la legittimazione passiva, da loro
contestata.
Con risposta 26 febbraio 2011 AO 3, AO 1 __________ e AO 2 hanno chiesto la
reiezione di entrambi gli appelli con conseguente conferma della sentenza di
primo grado e hanno postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
Considerato
In diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 18 dicembre 2008. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC – applicabile
anche alle decisioni incidentali e non solo a quelle finali (TF 14 febbraio
2012, inc. 5A_565/2011, consid. 2.2) - alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto la
decisione del Pretore è stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127
consid. 2; 137 III 130 consid. 2) – il 23 dicembre 2010, ossia prima
dell'entrata in vigore del CPC. Ne segue che alla procedura di appello è
applicabile il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), come correttamente
indicato dalla AP 1 ma contrariamente all’opinione delle AP 2 (in seguito: AP 2),
non essendo infatti determinante il fatto che la decisione impugnata sia stata
trattenuta presso l’ufficio postale di __________ dal 24 dicembre 2010 al 3
gennaio 2011, giorno del ritiro dell’atto. Questa errata opinione non porta
comunque conseguenza alcuna giacché una sentenza pregiudiziale o incidentale
(sul concetto v. a titolo di esempio DTF 128 III 191 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, N. 1.1.7.1) era appellabile già sotto l’egida del
CPC-TI e ciò malgrado il fatto che il concetto di sentenza parziale non è espressamente
citato da detto codice (Rep. 1988 pag. 275, concernente proprio il caso di una sentenza
civile limitata per accordo delle parti all’accertamento della responsabilità).
Una diversa interpretazione dell’art. 405 cpv. 1 CPC, peraltro non più possibile
dopo le citate sentenze del Tribunale federale, sarebbe illogica poiché
porterebbe ad applicare il diritto anteriore in caso di ritiro (ossia notifica)
della sentenza impugnata prima del 1° gennaio 2011 e il diritto nuovo
allorquando il ritiro è avvenuto successivamente a quella data.
Entrambi gli appelli sono stati introdotti nel termine di 20 giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 308 cpv.1 CPC-TI) e sono pertanto
tempestivi.
Per i motivi qui esposti è quindi parimenti errata la tesi delle parti
appellate secondo le quali a entrambe le appellazioni sarebbe applicabile il
CPC con conseguente necessità di rigettare in ordine il ricorso della AP 1
poiché notificato ad autorità asseritamente incompetente. Infine, contrariamente
a quanto sembrano sostenere le parti appellate, non si vede quali sarebbero le
conseguenze di rito (risposta pag. 5 i. f.) per il fatto che le AP 2 hanno
introdotto il gravame direttamente al Tribunale d’appello (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 308, m. 4; v. anche il principio della trasmissione d’ufficio previsto all’art. 126 CPC-TI).
2.
La AP 1 non ha contestato la sua legittimazione passiva ritenendosi
un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa
ferroviaria (v. appello pag. 17). Le AP 2 hanno invece contestato diffusamente la
loro legittimazione passiva (appello da pag. 3 in fine a pag. 8), come già avvenuto sia in sede di risposta (in particolare pag. 2 e 3) che di
conclusioni (pag. 3 e 4).
La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per
rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, è un presupposto
di merito, ossia di diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che
il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati in
causa. La legittimazione delle parti dev’essere esaminata d’ufficio e
liberamente dal giudice di ogni grado, fermo restando che questo principio è
valido per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (DTF
126 III 59 consid. 1; TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008; TF 6 luglio 2004,
inc. 4C.198/2004, consid. 7b; II CCA 2 luglio 2012, inc. 12.2011.100, consid.
5; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 97, m. 1, ad art . 181, N. 641 e 642; stessi autori, CPC-TI App., ad art.
181, N. 339).
Per i motivi qui esposti non entra da un lato in considerazione un rinvio degli
atti al Pretore per una verifica della legittimazione passiva delle AP 2 mentre
d’altro lato appare opportuno esaminare questo tema per primo.
Sulla legittimazione passiva delle AP 2
3.
Le AP 2 sostengono che ai sensi degli art. 1 cpv. 1 e 25 cpv. 1
LRespC in caso di danni scaturiti da incidenti ferroviari risponde a titolo esclusivo
l’impresa della strada ferrata, ossia il titolare dell’impresa ferroviaria o
utente della rete (art. 2 lett. b Ordinanza concernente l’accesso alla rete
ferroviaria, OARF, RS 742.122) con concessione di trasporto viaggiatori (art. 6
Legge federale sul trasporto di viaggiatori, LTV, RS 745.1), in altri termini e
secondo il TF, la persona o l’ente per conto di chi si svolge l’esercizio
ferroviario, nel concreto caso AP 1, mentre non possono essere chiamati a
rispondere il proprietario del materiale rotabile né il detentore della
concessione d’infrastruttura (in altre parole il proprietario
dell’infrastruttura) secondo gli art. 5 seg. Lferr, ossia appunto
le AP 2. Con particolare riferimento all’art. 25 cpv. 1 LRespC l’appellante
rileva come la AP 1 sia un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di
un’altra impresa ferroviaria, come dalla stessa indicato già in sede di
risposta e riconosciuto dalle parti attrici nelle conclusioni. Le AP 2 rimproverano
così al Pretore di aver riconosciuto una responsabilità solidale non prevista
dalla LRespC, nonché di aver violato i principi contenuti nel CPC-TI relativi
alla portata dei fatti incontestati rispettivamente al dovere d’indagine del
giudice chiamato alla verifica del presupposto della legittimazione.
4.
Occorre premettere, come peraltro rilevato dal Pretore con
riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, che all’incidente,
avvenuto il 1° novembre 2007, è applicabile la LRespC, abrogata a partire dal
1° gennaio 2010. Più in generale si può dire che la presente fattispecie dev’essere
esaminata alla luce della legislazione sulle ferrovie in vigore a quel momento.
Tutte le parti concordano peraltro su quali siano le norme in concreto
applicabili mentre le opinioni divergono sulla loro interpretazione.
Secondo il Tribunale federale per determinare l’impresa della strada ferrata ai
sensi dell’art. 1 LRespC, oltre a stabilire per conto e al rischio di chi
avviene l’esercizio ferroviario, è importante stabilire chi aveva al momento dell’incidente
il potere di disposizione effettivo e immediato sui mezzi e le persone
necessarie a detto esercizio, poco importando invece a chi appartengono le vie
e i mezzi di trasporto (in particolare DTF 102 II 23, consid. 3; DTF 82 II 62,
consid. 4; Deschenaux/Tercier, La
Responsabilité Civile, Berna 1975, pag. 169).
L’introduzione dell’accesso alla rete, ossia il diritto per un’impresa di
trasporto di utilizzare l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria dietro
pagamento di una retribuzione, ha prodotto un cambiamento dell’organizzazione
del traffico su rotaia, con la necessità di adattare i principi della
responsabilità civile. L’introduzione dell’accesso alla rete ha avuto quale
conseguenza che non viene più osservato integralmente il diritto del
proprietario dell’infrastruttura all’utilizzo esclusivo della stessa e si
concretizza con una concessione che dà a un’impresa il diritto esclusivo di
effettuare il trasporto regolare di viaggiatori su una linea definita (v. art.
5 e 9 della modifica 20 marzo 1998 della Legge federale sulle ferrovie, RU 1998
III, pag. 2835, 2837; Messaggio del Consiglio federale sulla riforma delle ferrovie,
FF 1997 I, in particolare pag. 825, 826, 827, 831, 832, 853, 854, 855). Alfine
di prevenire incertezze di carattere giuridico derivanti dalla garanzia
dell’accesso alla rete, il Consiglio federale ha proposto l’adozione dell’art.
25 LRespC - accettato dal Parlamento che ha apportato unicamente una modifica
redazionale - ai sensi del quale è chiamata e rispondere dei danni esclusivamente
l’impresa trasportatrice mentre l’equilibrio tra questa e il proprietario
dell’infrastruttura è garantito da un diritto di regresso (v. Messaggio citato,
FF 1997 I, in particolare pag. 827 e 859; RU 1998 III, pag. 2842, 2843).
La proposta del Consiglio federale nell’ambito della Riforma 2 delle ferrovie di
introdurre la responsabilità solidale dell’impresa che utilizza
l’infrastruttura e del gestore dell’infrastruttura (FF 2007 V pag. 4102, 4142)
non è stata invece accolta e il testo approvato dall’Assemblea federale prevede
ancora che il titolare di un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura
di un’altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati, con
possibilità di regresso verso il titolare dell’impresa che esercita
l’infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno (v.
art. 40 d cpv. 1 e 2 Lferr, RS 742.101).
5.
Da quanto esposto al considerando che precede emerge chiaramente la
volontà del legislatore di istituire, in prima battuta e con possibilità di
regresso, la responsabilità esclusiva dell’impresa trasportatrice, ciò che non
lascia spazio alle norme ordinarie della solidarietà passiva. Questa soluzione è
invero criticata da una parte della dottrina (v. Gauch, Die Haftpflicht der Eisenbahnen, Haftung nach
Eisenbahnhaftpflichtgesetz, in: recht 1998 pag. 209, 210; Tercier, La responsabilità des
entreprises de chemin de fer, in: Journées du droit de la circulation routière,
Fribourg 1998, pag. 36, tuttavia senza specifico riferimento agli art. 50 e 51
CO, mentre riguardo all’applicazione dell’art. 25 LRespC si rinvia alle pag. 11
i. f. e 12 del medesimo contributo dottrinale), tuttavia secondo il Tribunale
federale, se è vero che una legge speciale ha come scopo primario di migliorare
la posizione della vittima, non si può dedurre l’applicazione delle norme del
CO allorquando la legge speciale è meno favorevole, ciò in particolare
allorquando quest’ultima regola in modo chiaro una particolare problematica
(DTF 84 II 202, consid. 2).
Nel concreto caso la conclusione del Pretore di applicare le norme ordinarie
sulla solidarietà passiva risulta pertanto errata, in particolare dopo aver
escluso a giusto titolo una responsabilità delle AP 2 ai sensi dell’art. 58 CO.
Non si vede inoltre per quale motivo l’applicazione dell’art. 25 LRespC
andrebbe esclusa dal momento che la AP 1 ha espressamente ammesso di essere un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa
ferroviaria (appello pt. 8c a pag. 17), ossia di aver noleggiato un treno di
proprietà delle AP 2, D__________ (risposta, pt. 6.2 a pag. 17; doc. K, pag. 5), ciò che neppure le parti attrici hanno contestato (conclusioni pag.
6, penultimo periodo). E’ vero che manca agli atti la concessione o
autorizzazione di accesso alla rete a favore della AP 1, ciò che è senz’altro
criticabile, nondimeno pochi dubbi possono sussistere riguardo alla sua
esistenza: anche senza far capo all’opuscolo di natura eminentemente
pubblicitaria prodotto quale doc. Cis. 4, non si vede infatti come il treno EC
115 C__________ avrebbe potuto circolare in data 1° novembre 2007 sulla tratta __________
– __________ senza la necessaria autorizzazione, ciò che il Servizio
d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici che ha indagato
sull’incidente (v. doc. K) e l’Ufficio federale dei trasporti non avrebbero
certamente omesso di rilevare.
In conclusione, le censure delle AP 2 vanno sostanzialmente accolte: quali
proprietarie dell’infrastruttura e del materiale rotabile difettano della
legittimazione passiva per essere convenute in causa in virtù di quanto dispone
l’art. 25 cpv. 1 LRespC. Passivamente legittimata quale impresa trasportatrice
risulta pertanto essere in base alla medesima norma unicamente la AP 1, aspetto
questo dalla stessa incontestato.
Giova rilevare che questa conclusione è in sintonia con la giurisprudenza
anteriore l’entrata in vigore dell’art. 25 LRespC secondo cui l’impresa della
strada ferrata ai sensi dell’art. 1 LRespC è in particolare quella che ha il
potere di disposizione effettivo e immediato sui mezzi e le persone necessarie
all’esercizio ferroviario, aspetto preminente rispetto alla proprietà
dell’istallazione e dei mezzi di trasporto (v. sopra consid. 4).
Dall’accoglimento dell’appello delle AP 2 a seguito del riconoscimento dell’assenza di legittimazione passiva deriva che le censure contenute nel medesimo
atto inerenti la colpa della vittima
e l’interruzione del nesso causale non hanno da essere esaminate.
Sull’appello della AP 1
6.
In virtù dell’art. 1 cpv. 1 LRespC l’impresa della strada
ferrata - secondo il significato che va attribuito a questo termine a seguito
della modifica 20 marzo 1998 della Legge federale sulle ferrovie, entrata in
vigore il 1° gennaio 1999 (v. sopra consid. 3 e 4) - risponde dei danni
conseguenti al ferimento o al decesso di una persona avvenuti a seguito
dell’esercizio ferroviario a meno che non provi che l’incidente è da attribuire
alla forza maggiore, alla colpa di un terzo o della vittima stessa. Secondo la
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’impresa ferroviaria è
liberata da ogni responsabilità se la colpa della vittima costituisce l’unica
causa dell’incidente o la sua importanza causale è a tal punto preponderante in
relazione ad altri fattori, in particolare il rischio inerente l’esercizio della
ferrovia, che questi non possono più essere considerati come cause concorrenti
adeguate dell’incidente. Tuttavia, anche la colpa grave della vittima non libera
interamente l’impresa della strada ferrata dalla sua responsabilità, ma entrerà
in considerazione una riduzione dell’indennità, qualora altri fattori di cui
l’impresa deve rispondere - ad esempio rischi d’esercizio eccedenti quello
ritenuto normale - hanno contribuito a causare l’incidente (DTF 69 II 259,
consid. 1; 84 II 384, consid. 1; 85 II 350, consid. 1; 96 II 355, consid. I; 102
II 363, consid. 3; TF 8 aprile 2003, inc. 5C.276/2002, consid. 2.2; 13 gennaio 2006, inc. 5C.213/2004, consid. 3; 22 dicembre 2008, inc. 4A_453/2008, consid.
3; 11 ottobre 2010, inc. 4A_220/2010, consid. 6).
I principi qui sopra esposti sono peraltro stati illustrati anche nel primo
giudizio.
Giova ricordare che quando il giudice applica le regole del diritto e dell’equità
nei casi in cui la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo
incarica di decidere secondo le circostanze, come nel concreto caso, l’autorità
d’appello può riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema
prudenza, intervenendo solo quando le decisioni del primo giudice siano
manifestamente ingiuste o inique (II CCA 30 maggio 2011, inc. 12.2009.48; 4
febbraio 2011 inc. 12.2009.207; 24 novembre 2010, inc. 12.2009.215; 8 novembre
2010 inc. 12.2009.123; 26 ottobre 2010, inc. 12.2010.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 6, ad art. 307 m. 32).
7.
La AP 1 ritiene avantutto manifestamente arbitraria e errata
la tesi del Pretore secondo cui la possibilità di aprire le porte quando il
treno è già in marcia costituisce un elemento di rischio che va al di là del
normale rischio connesso all’esercizio dell’attività ferroviaria. L’appellante
rinvia alla perizia dell’ing. L__________ (doc. J) e al Rapporto confidenziale
del Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (doc. K) i
quali danno atto che il meccanismo di chiusura delle porte dei vagoni è
conforme alle prescrizioni tecniche in vigore in base alle normative europee.
Ciò premesso l’appellante ritiene che la possibilità di riapertura della porta
sia un meccanismo di sicurezza volto a permettere a un passeggero di liberarsi
se rimane incastrato, ma ovviamente questo stesso meccanismo di sicurezza non
può contemplare l’azione vietata di chi si espone deliberatamente al rischio di
salire sul treno in movimento. Criticabile sarebbe pure l’opinione dell’ing. L__________
di ritenere iniquo il sistema di riapertura/chiusura delle porte, proprio a
ragione del fatto che lo stesso non è concepito per facilitare l’accesso a un
treno in movimento. Arbitraria sarebbe pertanto l’opinione del primo giudice
secondo il quale il meccanismo in esame costituisce un rischio accresciuto
rispetto al rischio endogeno legato all’esercizio ferroviario, poiché ciò
presupporrebbe l’aver definito dove si situa la soglia del rischio ammissibile
e rinvia a una sentenza del Tribunale federale dell’anno 2006 che aveva
considerato corrispondente allo stato della tecnica il sistema che permette la
riapertura della porta del treno a velocità inferiore a 5 Km/h, con conseguente assenza in quel caso di responsabilità in capo alle AP 2.
8.
Nel caso in esame, come emerge dal rapporto doc. K (pag. 3, 4
e 8 al pt. 3.1), le prescrizioni sulla circolazione dei treni al momento della
partenza del convoglio EC 115 C__________ svoltesi il 1° novembre 2007 alla
stazione di __________ alle ore 15.05 sono state rispettate. In discussione è
invece il funzionamento di apertura/chiusura delle porte quando il treno è già
in movimento. Nelle carrozze a quel momento in circolazione era possibile aprire
le porte (dall’interno o dall’esterno), fino a una velocità massima di 5 Km/h, momento in cui si attiva il dispositivo di chiusura automatica definitiva (doc. K, pag. 8;
doc. J, pag. 4 e 5). Fino a quella velocità se si interpone un ostacolo fra anta
e montante interviene il dispositivo di sicurezza “bordo sensibile”
(antischiacciamento) che ne annulla l’azione, riaprendo la porta per circa 3
secondi per poi richiuderla definitivamente (doc. J, pag. 4). Il tempo di
reazione del meccanismo di apertura, tramite pulsante, è pari a 2 secondi (doc.
K, pag. 7). Ritenuto che il treno impiega circa 5 secondi a raggiungere la
velocità di 5 Km/h, il lasso di tempo utile per salire sul treno prima della
chiusura automatica definitiva si riduce a circa 3 secondi (doc. J, pag. 5). Il
perito ha supposto che la vittima ha azionato il pulsante di apertura della
porta anteriore della carrozza 313 quando il convoglio cominciava a muoversi.
In un primo momento ha desistito dal suo tentativo ma avvedutosi che la porta
si era riaperta ha iniziato a correre tentando di salire sul vagone. In questa
azione si è vista chiudere la porta addosso, con momentaneo blocco parziale di
un arto, trascinamento del corpo e successiva caduta tra marciapiede e binario (doc.
J, pag. 5). Questa dinamica è sostanzialmente condivisa nel rapporto doc. K
(pag. 7) e non è contestata dall’appellante che la considera non rilevante ai
fini della responsabilità (appello, pag. 6, lett. d).
Ora, il fatto che il sistema, così come concepito, ha quale primario scopo di
evitare che qualcuno possa rimanere incastrato nella porta durante la chiusura
(doc. J, pag. 4; doc. K, pag. 7, pt. 1.17), ancora non significa,
contrariamente a quanto ritiene l’appellante, che lo stesso sia sicuro. La
possibilità di riapertura delle porte una volta che il treno è in movimento
costituisce già di per sé un fattore di pericolo, ancor prima di porre
l’attenzione sui tempi di reazione del pulsante di apertura e del tempo che
trascorre prima della chiusura automatica definitiva, analizzati in particolare
nella perizia doc. J. In effetti, a ragione il Pretore ha rilevato che la
riapertura ha un senso laddove l’incastro del passeggero si produce a treno
fermo ma non quando lo stesso è in movimento (sentenza, pag. 4). Pure
pertinente il richiamo del primo giudice alla testimonianza del capo treno che
non ha saputo dare spiegazione della possibilità di riapertura delle porte fino
a 5 Km/h (v. verbale udienza 31 maggio 2010, pag. 4 i. f.; v. anche verbale
udienza 11 maggio 2010, audizione testimoniale del macchinista, pag. 4, terzo
periodo); il teste ha peraltro aggiunto che questo materiale sta scomparendo e
nei nuovi convogli le porte una volta chiuse sono sigillate e non si aprono
più. Lo stesso Rapporto del servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti
pubblici conclude auspicando un adeguamento del sistema (doc. K, pag. 8, pt. 3.3).
La pericolosità data dalla possibilità di riaprire le porte una volta che il
treno si è messo in movimento è poi aumentata dalla chiusura automatica
definitiva già a 5 Km/h, senza che il macchinista abbia alcuna possibilità di
intervento (doc. J, pag. 6; v. anche verbale udienza 11 maggio 2010, pag. 3,
ultimo periodo).
Il perito ing. L__________ ha evidenziato le carenze progettuali e costruttive,
con i pericoli che ne derivano, senza pretendere ovviamente che il meccanismo sia
previsto allo scopo di salire sul treno in corsa, come sembra erroneamente ritenere
l’appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono si può solo concludere che a giusta
ragione il Pretore ha riscontrato l’esistenza di un rischio eccedente, e si può
aggiungere inaspettato, al rischio normalmente insito all’esercizio ferroviario
cui ogni viaggiatore deve confrontarsi, mentre l’appellante si è limitato a
porre in risalto solo un aspetto del funzionamento di apertura/chiusura delle
porte senza invero confrontarsi compiutamente con tutti gli aspetti che
emergono dai doc. J e K e dalle testimonianze. Pure a ragione il primo giudice ha
sottolineato che la conformità di un sistema con delle normative non esclude
l’esistenza di un rischio particolare e a comprova di ciò va ancora una volta
ricordato che lo stesso Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti
pubblici ha auspicato un adeguamento del sistema da concretizzarsi togliendo addirittura
dalla circolazione le vecchie carrozze (doc. K, pag. 8, pt. 3.3).
In merito alla sentenza del Tribunale federale 13 gennaio 2006, inc. 5C.213/2004, richiamata dall’appellante, il Pretore rileva, ancora una volta a ragione, che in quel
caso la dinamica dell’incidente era differente. La vittima aveva corso accanto
al treno in partenza tentando di consegnare il biglietto al compagno di viaggio
che era già salito sul vagone e aveva riaperto la porta dall’interno; la
vittima era quindi caduta sotto il treno subendo gravissime ferite (consid. A)
e nel suo ricorso aveva rimproverato alle AP 2 una carente organizzazione nelle
operazioni di controllo alla partenza dei treni (consid. 4.2). L’aspetto
tecnico del sistema di riapertura delle porte delle carrozze, apparentemente
uguale a quello esaminato nella presente causa, non è stato oggetto di
particolare approfondimento, limitandosi il Tribunale federale a prendere atto
degli accertamenti e delle conclusioni della Corte cantonale che aveva rilevato
come detto sistema corrispondesse allo stato della tecnica, senza ulteriore
precisazione (consid. 4.5). In altri termini, e a parte il fatto che
quell’incidente era avvenuto nel maggio del 1996, ossia oltre 11 anni prima di
quello in esame, né l’alta Corte né le precedenti istanze giudiziarie erano
state chiamate a chinarsi su verifiche tecniche del tipo di quelle eseguite in
questa causa.
Anche il richiamo alla suddetta sentenza del Tribunale federale non soccorre
pertanto l’appellante.
9.
La AP 1 ritiene che AO 3 aveva annebbiato le sue capacità di
valutazione delle cose assumendo sostanze stupefacenti, ciò che potrebbe
spiegare il suo comportamento sconsiderato, aspetto di cui il Pretore non
avrebbe sufficientemente tenuto conto.
Dal rapporto d’analisi dell’Istituto universitario di medicina legale di __________
risulta in effetti la presenza nel sangue della vittima di THC, ossia la
principale sostanza attiva della cannabis (v. doc. F in fine). Non è tuttavia
dato sapere quando sia avvenuta l’assunzione di detta sostanza – anche se si
può pensare alla sera precedente trascorsa con un amico a __________ – e ancora
meno è possibile stabilire se degli effetti, rispettivamente quali, erano
ancora presenti al momento dell’incidente. L’appellante medesima si esprime in
forma dubitativa “L’assunzione di droga, …. omissis....spiega forse
l’atteggiamento sconsiderato dell’infortunato,” (appello, pag. 12, terzo
periodo). Su queste premesse risulta perfettamente condivisibile l’opinione del
Pretore secondo cui l’assunzione di stupefacenti non aggrava nel concreto caso
la posizione della vittima, ragione per cui la censura dell’appellante va
respinta.
10. L’appellante
contesta altresì l’attribuzione del 35% di responsabilità alle imprese
ferroviarie richiamando una sentenza del Tribunale federale che aveva
riconosciuto una responsabilità del 75% a carico di una ragazza travolta dal
treno sul quale cercava di salire per recarsi a scuola (v. DTF 102 II 363); a AO
3 andrebbe quindi attribuito un grado di responsabilità superiore dato che
aveva al momento dell’incidente 14 anni e mezzo e non aveva alcuna pressione di
prendere quel treno essendo il 1° novembre un giorno festivo.
La AP 1 omette tuttavia di considerare che nel caso esaminato dal Tribunale
federale veniva valutata la colpa della vittima in relazione al normale rischio
dell’esercizio ferroviario (sentenza citata, consid. 3 e 4). Il primo giudice
ha dovuto invece porre a confronto da un lato la colpa senz’altro grave della
vittima, di anni 14 e mezzo, che dev’essere però valutata con indulgenza (DTF
102 II 363, consid. 4 i. f.; Gauch,
op. cit., pag. 201 i.f., 202; Bucher,
Berner Kommentar, Berna 1976, ad art. 16 CC, ni. 121 e 122) e d’altro lato il
rischio aggiuntivo importante esaminato nei considerandi che precedono (sul
confronto tra colpa propria e rischio aggiuntivo v. Oftinger/Stark, Schweizerisches Hatfpflichtrecht, Besonderer
Teil, Band II/3, §27, n. 140, 147, 174). Questa importante differenza rende
improponibile il paragone proposto dall’appellante. Neppure serve a
quest’ultima riferirsi alla sentenza 13 gennaio 2006 del Tribunale federale,
inc. 5C.213/2004 per i motivi già esposti al considerando 8 i. f.. Mal si
comprende inoltre per quale motivo il comportamento di un adulto che corre
accanto a un treno, incurante dei richiami del personale della stazione
(sentenza citata, consid. 4.4), con l’intenzione di consegnare il biglietto a
un’altra persona adulta che già si trovava sul vagone, dovrebbe essere
considerato meno grave di quello di AO 3.
Ciò premesso, il risultato cui è giunto il Pretore in virtù del suo potere di
apprezzamento tenendo conto di tutte le circostanze (v. art. 5 LRespC) regge
ampiamente alla critica dell’appellante. Occorre aggiungere che un risultato
anche meno favorevole a quest’ultima non era a priori da escludere dal momento
che il primo giudice ha considerato l’agire della vittima più grave del rischio
aggiuntivo, ma non significativamente più grave (v. sentenza impugnata, pag. 5,
secondo periodo), assunto che questa Corte condivide.
11. La AP 1
rileva ancora che sia il Ministero pubblico, con Decreto di non luogo a
procedere del 20 agosto 2008, sia la Camera dei ricorsi penali, con sentenza 17
dicembre 2008, hanno attribuito la causa dell’incidente unicamente al
comportamento della vittima, che ha disatteso un’elementare norma di prudenza, con
conseguente interruzione del nesso di causalità naturale e adeguato tra il
sinistro e la riscontrata carenza nel funzionamento del convoglio (v. doc. 5 e
11 dell’incarto richiamato dal Ministero pubblico). Secondo l’appellante non vi
sarebbe motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’autorità penale.
Così argomentando l’appellante vorrebbe vincolare il giudice civile alle
risultanze dell’autorità penale, ciò che l’art. 53 CO vieta espressamente. Se già
il giudice civile non è vincolato dalla sentenza di assoluzione in sede penale
(art. 53 cpv. 1 CO), a maggior ragione non è vincolato da un Decreto di non
luogo a procedere (v. Brehm,
Berner Kommentar, Berna 2006, n. 16 ad art. 53 CO). Il Decreto 20 agosto 2008
precisa infatti in modo pertinente che rimane impregiudicato il seguito civile che
la fattispecie comporta (doc. 5 dell’incarto richiamato dal Ministero pubblico,
pag. 3, consid. 4 i.f.). Per completezza si osserva ancora che l’indipendenza
del giudice civile vale anche per la tematica della causalità adeguata benché
l’art. 53 CO non lo precisi (v. Brehm,
op. cit., n. 28 ad art. 53 CO).
Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
12. L’appellante
sostiene ancora che avendo il Pretore considerato la stazione di __________
conforme agli ordinari standard di sicurezza (e pertanto escluso una
responsabilità delle AP 2 quali proprietarie dell’opera, v. sentenza impugnata
pag. 5 i.f. e 6), ciò renderebbe ancora più evidente la colpa dell’attore AO 3
così da escludere la responsabilità causale dell’impresa ferroviaria a norma
dell’art. 1 LRespC. La censura, che andrebbe respinta per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI), è manifestamente infondata. Premesso
come più responsabili possono concorrere a creare un danno, e pertanto a
ragione il Pretore ha esaminato se sussisteva una responsabilità secondo l’art.
58 CO, non si vede come l’assenza di un vizio di costruzione o di un difetto di
manutenzione, rispettivamente i limiti agli obblighi di sicurezza che incombono
al proprietario sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cui il primo
giudice ha fatto riferimento, possano favorire l’esclusione della
responsabilità causale aggravata ai sensi della LRespC, aspetto che l’appellante
nemmeno tenta di spiegare. In quanto ricevibile l’appello su questo punto è
respinto.
13. In sede di
appello la AP 1 precisa di non formulare alcuna richiesta in relazione al
problema della legittimazione attiva della madre e della sorella della vittima,
ritenendo nondimeno non corrette le considerazioni del Pretore al riguardo. Il
mancato sostegno futuro della madre, rispettivamente le pretese per torto
morale della madre e della sorella della vittima saranno definiti in prosieguo
di causa, una volta cresciuto in giudicato il giudizio sul principio della
responsabilità. Il Pretore ha espressamente indicato nel dispositivo n. 1 che
era riconosciuto il principio della responsabilità delle convenute n. 1 e 2 (a
seguito del presente giudizio solo della convenuta n. 1) nei confronti degli
attori, in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e nella misura in
cui sia tutelabile giurisdizionalmente. Con particolare riferimento a
quest’ultima precisazione sarebbe prematuro esaminare in questa sede la
problematica della legittimazione attiva della madre e della sorella di AO 3 in relazione alle rispettive pretese.
Per concludere la AP 1 afferma di non appellare contro il dispositivo n. 2
della sentenza del Pretore: ne deriva che le considerazioni del primo giudizio
che portano a quella conclusione, peraltro corrette, non devono essere
esaminate. A titolo abbondanziale si osserva che qualora avesse dichiarato di
appellare anche contro il dispositivo n. 2, la AP 1 avrebbe avantutto dovuto
spiegare il suo interesse al gravame.
Per i motivi esposti ai considerandi 6 a 13 l’appello della AP 1 è pertanto integralmente respinto.
14. Le parti attrici hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria
e di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso contestualmente alla
risposta 26 febbraio 2011 agli appelli delle convenute 1 e 2.
La richiesta merita accoglimento. La documentazione agli atti (ossia quella
prodotta in prima sede e quella allegata all’istanza in esame a titolo di
aggiornamento) dimostra in maniera sufficiente che le parti appellate non
dispongono dei mezzi necessari per assumersi gli oneri di procedura e le spese
di patrocinio (art. 3 Lag). D’altro canto gli appelli presentavano aspetti
complessi, soprattutto dal profilo giuridico e il loro esito non era
prevedibile in base a un esame puramente sommario per cui non si può pretendere
che le parti appellate procedessero con atti propri o rinunciassero addirittura
a rispondere per i costi della procedura (art. 14 Lag).
In questa sede viene quindi stabilito il principio del riconoscimento
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Entro tre mesi dal
termine di questa procedura il patrocinatore designato deve presentare
all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata (art. 7 Lag).
15. In conclusione, l’appello delle AP 2 è accolto nella misura in cui è
stata accertata l’assenza del presupposto della legittimazione passiva. Le
spese giudiziarie sono poste a carico dello Stato visto il riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria a favore delle parti appellate. L’assistenza giudiziaria non esenta
invece dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 19 Lag).
Le AP 2 hanno postulato il riconoscimento di ripetibili, sia per la prima che
per la seconda sede, senza quantificare le stesse e senza presentare una nota
d’onorario e spese (art. 14 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L’indennità ripetibile viene pertanto stabilita
secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà e il presumibile tempo
impiegato dall’avvocato (art. 11 cpv. 5 e 12 Regolamento sulle ripetibili),
fermo restando che può essere considerato unicamente l’aspetto della
legittimazione passiva e che in sede di appello sono stati sostanzialmente
ripresi gli argomenti già contenuti nella risposta 15 ottobre 2009 e nelle
conclusioni 30 settembre 2010.
L’appello della AP 1 dev’essere respinto con conseguente conferma nei suoi
confronti del giudizio impugnato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono
la soccombenza dell’appellante.
Le ripetibili sono fissate in base ai criteri di cui agli art. 11 cpv. 5 e 12
del Regolamento sulle ripetibili e considerano quindi le difficoltà e l’ampiezza
del lavoro svolto dal legale delle parti appellate per opporsi a tutte le
censure pomosse dalla AP 1.
Le tasse di giustizia sono calcolate in considerazione della complessità degli
atti esaminati e della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG), entro i limiti
dell’art. 19 cpv. 1 vLTG cui rinvia l’art. 24 lett. b della medesima legge,
trattandosi di un giudizio preliminare. Ciò premesso, la tassa di giustizia per
l’appello della AP 1 sarà ovviamente superiore a quello per l’appello delle AP 2 in ragione del diverso numero e della diversa complessità delle censure che questa Camera è stata
chiamata a esaminare.
Per questi motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965, la LAG e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia: I. L’appello 21 gennaio 2011 delle AP 2 è accolto.
II. L’appello 21 gennaio 2011 della AP 1 è respinto.
III. A seguito dei dispositivi I e II la sentenza 23 dicembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. E’ riconosciuto il principio della responsabilità della convenuta n. 1 (AP 1) nei confronti degli attori, in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e nella misura in cui sia tutelabile giurisdizionalmente.
§ Tasse spese e ripetibili vengono assegnate con il merito.
2. In quanto rivolta nei confronti della convenuta n. 2 (AP 2) la petizione è respinta per assenza di legittimazione passiva.
§ Non si percepiscono
tasse e spese. Gli attori rifonderanno con il vincolo della solidarietà alla
convenuta n. 2 fr. 6'000.-per ripetibili.
3. Non è riconosciuta alcuna responsabilità nei confronti della convenuta n. 3 (PI 1).
§ Non si assegnano ripetibili e non si percepiscono tasse e spese.
4. Intimazione alle parti o ai loro rappresentanti.
IV. AO 3, AO 1 e AO 2 sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio de RA 1.
V. Gli oneri processuali dell’appello delle AP 2, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 4'000.-
spese fr. 100.-
totale fr. 4'100.-
in parte anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti appellate e per esse a carico dello Stato, essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
AO 3, AO 1 e AO 2 rifonderanno con il vincolo della solidarietà alle AP 2 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
VI. Gli oneri processuali dell’appello della AP 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 6’000.-
spese fr. 100.-
totale fr. 6'100.-
sono
posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle parti attrici
complessivi fr. 8'000.- per ripetibili di appello.
VII. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione gli atti sono ritornati alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per la prosecuzione dell’istruttoria relativa alla determinazione del danno fatto valere dalle parti attrici.
VIII. Intimazione
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- RA 3, , - RA 2, , - RA 1, ,
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).