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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 23 aprile 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 59'344.16, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 59'029.02, oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 27 giugno 2011 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 31 agosto 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 25 ottobre 2011 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AP 1, geometra STS con diploma italiano, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AO 1 e AO 2 per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 59'344.16 (recte: fr. 59'343.84) oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio. Egli, rilevando di aver svolto l’attività di progettista e di direttore di diversi lavori svolti per loro conto, ha preteso il pagamento di quattro fatture, esposte sulla base del Tariffario Professionale degli architetti italiano (doc. AAA): quella del 17 febbraio 2006 (n. 129/2005, doc. B), relativa alla ristrutturazione e all’arredamento del piano a lago dell’immobile sito al mappale n. __________ RFD di __________, denominato “Casa __________”, di complessivi fr. 35'982.15 (fr. 30'492.15 con remunerazione a percentuale: onorario, 45% di spese e 25% d’indennità per rescissione anticipata del mandato; fr. 5'490.- con remunerazione oraria), da cui ha dedotto gli acconti di fr. 6'000.-; quella datata 20 marzo 2006 (n. 1/2006, doc. N) concernente la ristrutturazione e l’arredamento del fabbricato al mappale n. __________ RFD di __________, denominato “Casa __________”, di fr. 22'769.69 (con remunerazione a percentuale: onorario e 45% di spese); quella, pure del 20 marzo 2006 (n. 2/2006, doc. O), avente per oggetto lo spostamento dell’unità esterna e di due unità dual split di “Casa __________”, la riverniciatura e opere da impresario, gessatore, verniciatore e falegname presso l’immobile di Via __________ a __________, di fr. 1'800.- (con remunerazione oraria); e quella del 27 dicembre 2005 / 23 gennaio 2006 (doc. Q) volta al rimborso di alcuni pagamenti da lui anticipati a fornitori per i lavori nell’abitazione di __________, di fr. 4'792.- (pari a € 3'070.-).
2. I convenuti si sono opposti alla petizione: essi hanno sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; hanno escluso che, salvo per alcune opere già pagate a saldo con l’importo di fr. 6'000.- (doc. 13), con l’attore fosse venuto in essere un contratto, oltretutto di carattere oneroso; hanno contestato l’ammontare delle somme rivendicate dalla controparte, per altro quantificate sulla base di un tariffario italiano inapplicabile e il fatto che costui abbia anticipato eventuali somme ai fornitori; e hanno lamentato alcune inadempienze da parte sua.
3. In replica, in duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, l’attore avendo tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese a fr. 59'029.02 più interessi ed accessori sulla base del referto del perito giudiziario, che, “mediando” in sostanza la remunerazione dovuta secondo la Tariffa Professionale italiana con quella risultante dalla norma SIA 102, aveva ritenuto di quantificare in fr. 54'237.02 la mercede per i lavori di cui ai doc. B, N e O, a cui l’attore aveva aggiunto l’importo della fattura di cui al doc. Q.
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, tranne che per la pretesa di cui al doc. O, lavoro per il quale l’attore non aveva oltretutto provato il conferimento di un incarico. Appurato che tra le parti, per le rimanenti prestazioni svolte da costui, era effettivamente venuto in essere un contratto di architettura globale - retto dal diritto svizzero - di carattere oneroso, il giudice di prime cure ha in seguito escluso che le stesse potessero essere remunerate come preteso dall’attore, in base al Tariffario Professionale italiano, la cui applicazione non era stata concordata ed era anzi stata contestata dai convenuti, oppure ancora come proposto dal perito giudiziario, il quale aveva “mediato” la mercede dovuta secondo la tariffa italiana, come detto inapplicabile, con quella risultante dalla norma SIA 102 svizzera, a sua volta non concordata e non considerata l’espressione di un uso comune, concludendo che in tali circostanze l’attore avrebbe pertanto dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi necessari per la quantificazione delle sue spettanze: con riferimento alla fattura di cui al doc. B, non potendosi ammettere la parte esposta con remunerazione a percentuale, egli ha così riconosciuto all’attore solo i fr. 5'490.- fatturati con remunerazione oraria, le relative ore e la tariffa oraria essendo state confermate dal perito; nulla poteva invece essere riconosciuto con riferimento alla fattura di cui al doc. N, esposta unicamente con remunerazione a percentuale; quanto alla fattura di cui al doc. Q, la stessa è stata infine disattesa, in quanto l’attore non aveva provato di aver anticipato alcunché ai fornitori. Escluso che all’attore potessero essere rimproverate eventuali inadempienze contrattuali e rilevato che gli importi versati dai convenuti (di fr. 6'000.-), a titolo di acconti e non a saldo, erano maggiori del credito a favore di quest’ultimo (di fr. 5'940.-), la petizione è stata integralmente respinta, ritenuto che l’attore è stato pure condannato ad assumersi la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese nonché le ripetibili di fr. 7'000.-.
5. Con l’appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 59'029.02 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli rimprovera al Pretore di non aver applicato in concreto la norma SIA 102 per stabilire la remunerazione a suo favore, quando la stessa era scontata: in duplica i convenuti avevano in effetti ritenuto applicabile il diritto svizzero e con ciò quella norma, dichiarandolo poi a chiare lettere in sede conclusionale; l’applicazione di quella norma non era inoltre mai stata contestata dai convenuti, né negli allegati preliminari, né in occasione dell’allestimento della perizia, ed anzi era stata da loro ammessa con le conclusioni; e infine il primo giudice aveva ritenuto di distanziarsi, senza alcun motivo e con ciò in modo arbitrario, dalle opposte conclusioni del perito giudiziario, contraddicendo per altro quanto aveva fatto in occasione di una causa parallela (inc. n. OA.2007.26). In ogni caso, in considerazione delle difficoltà allegatorie e probatorie dell’attore, il primo giudice avrebbe dovuto procedere in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO e con ciò riconoscergli almeno l’importo di fr. 54'237.02 proposto dal perito giudiziario.
6. Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di accogliere la petizione per fr. 59'029.02 più interessi ed accessori, l’attore ha di fatto ribadito in questa sede la richiesta di vedersi attribuire gli importi relativi alle quattro fatture di cui ai doc. B, N, O e Q, come indicato con il suo allegato conclusivo. La domanda di farsi riconoscere gli importi relativi a queste ultime due fatture (doc. O e Q), di fr. 1'800.- (ridefinita dal perito in base alla norma SIA 102 in fr. 1'900.- o con il già citato calcolo “mediato” in fr. 1'850.-, cfr. perizia p. 15, 19 e 20) la prima rispettivamente di fr. 4'792.- la seconda, deve però essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che l’attore con il gravame non ha assolutamente censurato l’assunto pretorile, secondo cui ai convenuti difettava la legittimazione passiva in merito ai lavori della prima fattura, per i quali nemmeno era stato provato il conferimento di un mandato, rispettivamente l’attore non aveva provato di aver anticipato ai fornitori le somme rivendicate con la seconda.
L’appello è in definitiva ricevibile, almeno da questo punto di vista, solamente nella misura in cui è volto all’ottenimento dell’importo delle fatture di cui ai doc. B e N, eventualmente ridefinite dal perito giudiziario in base alla norma SIA 102 o con il già citato calcolo “mediato”, dedotti gli acconti già versati (di fr. 6'000.-), questi ultimi non censurati in questa sede.
9. A questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le quali l’attore pretende di essere remunerato, e meglio - come accertato dal Pretore e non più censurato dalle parti - l’attività di progettista e di direttore dei lavori, siano rette dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 segg. CO; II CCA 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2010.46; cfr. pure Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 5359; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2).
In tale evenienza la mercede del mandatario deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85). I primi fattori da considerare per determinare se l’onorario preteso sia proporzionato o no sono così il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi subalterni, e i costi affrontati (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 934 segg.; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.2; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22).
10. In questa sede l’attore rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver calcolato la mercede a suo favore sulla base della norma SIA 102, che per le due fatture ancora in discussione avrebbe portato ad una sua remunerazione di fr. 78'052.76 (fr. 40'884.20 + fr. 37'168.56, cfr. perizia p. 17, 18 e 20).
10.1 Le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22). Da un punto di vista processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5 aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).
10.2 Nel caso di specie la richiesta dell’attore volta all’applicazione “pura” della norma SIA 102 deve essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che con le conclusioni (p. 3) egli non l’aveva mai preteso, avendovi anzi rinunciato e avendo ritenuto congrua la mercede proposta dal perito con il già citato calcolo “mediato”. In ogni caso le condizioni per poter applicare la norma SIA 102 fanno qui chiaramente difetto: dal punto di vista materiale, l’attore non ha dimostrato che l’applicazione di quella norma fosse stata concordata tra le parti, tanto è vero che egli nelle sue fatture di cui ai doc. B e N ha ritenuto che la sua remunerazione fosse da calcolarsi in base alla Tariffa Professionale italiana (cfr. pure doc. TT); dal punto di vista procedurale, egli non ha versato agli atti la norma SIA 102 e nemmeno ha preteso negli allegati preliminari che la stessa potesse essere applicabile, prevalendosi anche qui dell’applicazione delle norme tariffarie italiane (doc. AAA) da lui prodotte nell’incarto. In tali circostanze, le censure sul tema da lui sollevate in questa sede si rivelano del tutto prive di rilevanza: in primo luogo, pur dovendosi riconoscere che in duplica (p. 10) i convenuti avevano affermato di ritenere applicabile il diritto svizzero, non è però affatto vero che in tal modo essi abbiano inteso ammettere l’applicazione della norma SIA 102, mai menzionata, che - come detto - non costituisce un testo legislativo svizzero (cfr. Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 22 delle note preliminari agli art. 363-379 CO, sia pure con riferimento alla norma SIA 118), e neppure corrisponde al vero che essi l’abbiano poi dichiarata applicabile in sede conclusionale (p. 18), non potendosi assolutamente comprendere come dalla loro frase secondo cui “le tariffe per gli onorari di architetto, giusta il regolamento SIA 102, non sono comunque applicabili” l’attore possa invece averlo desunto; la circostanza che l’applicazione di quella norma non fosse mai stata contestata dai convenuti, né negli allegati preliminari, né in occasione delle fasi per l’allestimento della perizia e meglio nella procedura di definizione dei quesiti peritali (dove per altro essa mai era stata menzionata), è la logica conseguenza del fatto che l’attore non ne aveva mai postulato l’applicazione in causa ed è pertanto ininfluente per la sua applicabilità; stando così le cose, nel fatto che il Pretore abbia ritenuto di non applicare quella norma, in base alla quale il perito, così richiesto dalle parti, aveva provveduto a ridefinire le spettanze dell’attore, non vi è nulla di arbitrario, il giudice essendo tenuto ad applicare il diritto, che - come si è appena visto - impediva però la loro applicazione; poco importa invece se nell’occasione egli possa aver apparentemente contraddetto quanto deciso in occasione di una causa parallela (inc. n. OA.2007.26), oltretutto richiamata per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, tanto più che quel suo assunto, reso in una fattispecie parzialmente differente e meglio in una vertenza dove la mercede dell’architetto era stata esposta essenzialmente con remunerazione oraria e non invece a percentuale, era in realtà del tutto corretto - come è stato nel frattempo stabilito da questa Camera, adita su appello della parte soccombente, con una decisione separata di data odierna (inc. n. 12.2011.194) - visto e considerato che il primo giudice non aveva allora ritenuto applicabile la norma SIA 102, non concordata tra le parti, ma vi si era solamente ispirato quale “valido punto di riferimento al fine di fissare secondo prudente criterio l’onorario che oggettivamente l’attore può pretendere di percepire”.
11. L’attore, evidenziando le sue difficoltà allegatorie e probatorie in merito al tempo impiegato ed ai costi da lui affrontati, criteri che nel caso di specie sono stati per l’appunto presi in considerazione dal Pretore, rimprovera infine a quest’ultimo di non aver nell’occasione applicato per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO e di non aver con ciò fatto propria la proposta di remunerazione formulata dal perito giudiziario, che aveva tentato di sopperire a queste carenze applicando per la fattura di cui al doc. N il tariffario italiano e “mediando” per la fattura di cui al doc. B la remunerazione dovuta secondo quella tariffa con quella risultante dalla norma SIA 102 (cfr. perizia p. 20), giungendo così per quelle fatture ad un importo di fr. 52'387.02 (fr. 33'687.73 + fr. 18'703.29, cfr. perizia p. 20). La censura è anche in questo caso infondata. L’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22) ed oltretutto è per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore si è prevalso di questa presunta difficoltà allegatoria e probatoria. Per completezza, si osserva che anche nella sentenza (II CCA 29 dicembre 2010 inc. n. 12.2009.52), menzionata - in modo incompleto - dall’attore a sostegno dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO in un caso analogo, sfociata poi nella decisione del Tribunale federale citata in precedenza (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011), la scrivente Camera aveva escluso che l’architetto nelle particolari circostanze potesse beneficiare di quella facoltà.
12. Ne discende la reiezione dell’appello nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 59'029.02, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 31 agosto 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).