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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 30 marzo 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 81'666.20 oltre interessi, nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ per fr. 74'670.- oltre interessi e quella eventualmente interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 20 marzo 2007 per fr. 6'996.20 oltre interessi;
domande avversate dalla convenuta che ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione, nonché di ordinare all’UE del Circolo di Roveredo l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE n. __________;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 19 luglio 2011, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 77'662.20 oltre interessi e al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per fr. 70'670.- oltre interessi;
appellante la convenuta che con appello 12 settembre 2011 chiede la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione e di ordinare all’UE del Circolo di Roveredo di annullare l’esecuzione n. __________; in via subordinata nel senso di rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 27 ottobre 2011 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, quest’ultime quantificate in fr. 3'500.-;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 4 febbraio 2005 AO 1 (correttamente: AO 1 e AP 1 hanno stipulato un accordo secondo il quale la seconda incaricava il primo di tutta una serie di lavori preparatori all’apertura di un centro di medicina estetica denominato “__________” in via __________ a __________. Le parti hanno concordato che per la sua attività AO 1 avrebbe percepito un onorario (“Honorar”) di fr. 8'000.- mensili e che il contratto sarebbe stato valido dal 1° marzo 2005 fino all’apertura del centro in questione (doc. D). Il 1° maggio 2005 AO 1 e AP 1 hanno stipulato, in sostituzione di quanto precedentemente concordato, un contratto denominato “Anstellungsvertrag” (doc. A). In tale accordo le parti, autodefinitesi datrice di lavoro e lavoratore, hanno previsto che quest’ultimo avrebbe rivestito a partire dal 1° maggio 2005 la funzione di direttore sanitario del centro (“medizinischer Leiter”) e, tra le altre cose, che egli avrebbe avuto diritto a quattro settimane all’anno di vacanza e uno stipendio di fr. 4'000.- lordi mensili. Esse hanno altresì previsto che al direttore sanitario sarebbero state rifuse, su presentazione delle relative pezze giustificative, le spese (telefono e costi di viaggio) da egli sostenute e che a partire dal 1° maggio 2005 AP 1 avrebbe assunto il contratto di locazione nonché i relativi obblighi inerenti alla sua abitazione situata a __________ (“Der Mietvertrag und die damit verbunden Verbindlichkeiten für die derzeitige Wohnung des Arbeitnehmers (__________) werden per 1. Mai 2005 vom Arbeitgeber übernommen”; clausola n. 9). Le parti hanno infine concordato che alla messa in funzione/apertura (“Inbetriebnahme/Eröffnung”) il salario sarebbe stato nuovamente pattuito, prevedendo segnatamente una componente variabile in ragione della funzione di direttore sanitario così come “die Umsatzbeteiligung aufgrund der zahnärztilichen Leistung”. Il 21 ottobre 2005 AO 1 e AP 1 hanno previsto che in caso di costituzione del summenzionato centro estetico il primo, definito promotore (“Promotor”), avrebbe avuto diritto a una provvigione (“Provision”) in caso di utile riconducibile alla vendita dell’immobile situato in via __________ o alla locazione di tale centro, rispettivamente, a determinate condizioni, a una partecipazione azionaria (doc. 4).
B. Con raccomandata 18 dicembre 2006 AP 1 ha scritto a AO 1 confermando quanto, a suo dire, già notificatogli verbalmente “vom März 06 zum 30. April 06”, ovvero la disdetta con effetto immediato del rapporto contrattuale 1° maggio 2005. Al riguardo, essa ha soggiunto che “dies hatte ich Ihnen auch schon im Schreiben vom 02.11.06, das ich Ihnen per einschreiben habe zukommen lassen und Ihnen nochmals persönlich am 15.12.06 in __________ von Herrn __________ übergeben lassen hatte, bereits bestätigt. Allfällige ungültige Kündigungen entfalten zum nächstgeltenden Termin Wirkung, spätestens aber zum 31.01.2007. Aufgrund der ausgesprochenen Kündigung ist auch sofort die Kündigung der Wohnung wirksam und auch spätestens bis zum 31.01.07 zu räumen und dem Vermieter zu übergeben” (doc. F).
C. Con petizione 30 marzo 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 81'666.20 oltre interessi, nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ per fr. 74'670.- oltre interessi e quella eventualmente interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 20 marzo 2007 per fr. 6'996.20 oltre interessi. Con risposta 2 luglio 2007 la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione, nonché di ordinare all’UE del Circolo di Roveredo l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE n. __________. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 19 luglio 2011 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 77'662.20 oltre interessi e al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per fr. 70'670.- oltre interessi.
D. Con appello 12 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di: in via principale respingere integralmente la petizione e ordinare all’UE del Circolo di Roveredo di annullare l’esecuzione n. __________; in via subordinata di rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 27 ottobre 2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, quest’ultime quantificate in fr. 3'500.-.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 19 luglio 2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore del CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale.
2. La parte appellata sostiene che l’art. 145 CPC (sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie) non sia applicabile alla procedura di appello e, quindi, il gravame sarebbe intempestivo (risposta, pag. 2). La norma testé menzionata fa parte del titolo “Direzione del processo, atti processuali e termini”, applicabile anche in questa sede. È pertanto evidente che la censura dev’essere disattesa (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2011.100 del 2 luglio 2011 consid. 2). Da qui, la tempestività del gravame.
3. L’appellante chiede, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio. Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l’autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure i fatti devono essere completati in punti essenziali. La convenuta non spende una parola per motivare la propria richiesta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 CPC).
4. Il Pretore – una volta qualificato come contratto di lavoro il rapporto instauratosi tra le parti il 1° maggio 2005 (doc. A) – ha spiegato che la datrice di lavoro AP 1 non aveva dimostrato che vi fosse stata una disdetta precedente a quella datata 18 dicembre 2006 (doc. F). Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore complessivi fr. 44'000.- a titolo di stipendi non corrisposti per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 gennaio 2007, così come fr. 6'992.20 corrispondenti a quattro settimane di vacanze. Il Pretore ha altresì condannato la convenuta al versamento in favore dell’attore di complessivi fr. 26'670.- per canoni di locazione arretrati.
5. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367). Nel presente caso l’appello è in larga misura costituito dalla parziale trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta, dell’allegato conclusionale. Ciò comporta l’irricevibilità di tali passaggi, come verrà evidenziato meglio in seguito.
6. Da pag. 1 a pag. 8 del proprio memoriale l’appellante trascrive quanto già indicato nelle conclusioni, senza confrontarsi in alcun modo con la decisione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile. Da pag. 8 a pag. 10, poi, essa si limita a copiare il contenuto nella sentenza impugnata. Nel capitolo “sull’esistenza di un contratto di lavoro” la convenuta critica il Pretore per aver proceduto a un apprezzamento delle prove e degli indizi in maniera disgiunta. A suo dire il primo giudice avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto lavorativo sulla sola base del contratto 1° maggio 2005 (doc. A), noncurante di tutta una serie di indizi di segno contrario. Da pag. 11 a pag. 15 essa trascrive, perlopiù, nuovamente il contenuto delle proprie conclusioni, sicché tali passaggi sono irricevibili. Per tacere del fatto che al punto 12.2 lett. a l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi e nemmeno indica quali documenti agli atti la sosterrebbero, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 311 CPC. Al punto 12.3 (pag. 13) l’appellante afferma che “è forse vero, come ritenuto dal Pretore” che la e-mail 21 marzo 2005 presa come prova a sé stante non consente di negare la natura del rapporto lavorativo. A suo dire, tuttavia, la stessa va letta alla luce dell’insieme di quelli che essa ritiene indizi e prove a suo favore, ovvero la denominazione “onorario” (doc. 17 e 18), la provvigione prevista nel contratto 21 ottobre 2005, “le trattative successive il mese di aprile 2006 concernenti la conclusione di una nuova “Provisionsregelung”” e la libertà logistica e organizzativa dell’attore. Pure in questo caso, tuttavia, l’appellante si limita, in definitiva, a ribadire quanto da essa asserito dinnanzi al primo giudice, senza confrontarsi con quanto da questi compiutamente illustrato nella sentenza impugnata (pag. 3). Ne consegue che anche su questo punto l’appello è inammissibile.
7. A pag. 14 la convenuta afferma, poi, che la qualifica del rapporto giuridico operata dagli istituti delle assicurazioni sociali non vincola il giudice civile. Va detto, anzitutto, che il riferimento all’opera di Remy Wyler non le è di aiuto ai fini del giudizio. Invero, a pag. 43 segg. dell’edizione passata da essa menzionata (2002) l’autore procede alla delimitazione del contratto di lavoro da altri rapporti contrattuali (mandato, appalto, affitto e affitto agricolo, contratto di agenzia). Non vi è alcun riferimento a quanto asserito dall’appellante. Anzi, sotto la distinzione con il contratto di affitto e affitto agricolo è indicato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è proprio il pagamento degli oneri sociali (p. 46 seg.). È ben vero che il Tribunale federale ha spiegato che la qualifica in materia di assicurazioni sociali non è determinante ai fini della qualifica del rapporto contrattuale, ma ha anche affermato che il prelievo di oneri sociali dalla remunerazione è un indizio in favore dell’esistenza di un contratto di lavoro (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2011 del 5 luglio 2011, consid. 5.6.1). Quanto al secondo riferimento dottrinale dell’appellante, nel senso che la qualifica giuridica operata dalle autorità delle assicurazioni sociali non è determinante per il giudice civile (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, Losanna 2010, n. 1.9 ad art. 319), occorre esaminare i rinvii giurisprudenziali ivi contenuti. Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 169 il Tribunale federale ha spiegato che i rapporti di diritto civile esistenti fra le parti offrono degli spunti per la qualifica AVS senza tuttavia essere decisivi in tal senso (consid. 3a). Lo stesso dicasi della sentenza di cui al DTF 119 V 161 consid. 3b, ove l’alta Corte si è premunita di spiegare che è consigliabile qualificare alla stessa maniera il rapporto giuridico (dipendente o indipendente) tra le diverse assicurazioni sociali (consid. 3b). Sia come sia, va detto che anche volendo condividere quanto affermato dall’appellante, ciò non escluderebbe ancora che la qualifica dal punto di vista delle assicurazioni sociali non possa, unitamente ad altri elementi, essere contemplata nella questione di sapere se si è in presenza di un rapporto di lavoro. Resiste pertanto a critica l’argomentazione pretorile secondo la quale la sottoscrizione da parte della convenuta della convenzione di adesione con la fondazione istituto collettore LPP con riferimento all’attore partecipa, unitamente ad altri elementi, a determinare che il contratto 1° maggio 2005 (doc. C) è un contratto di lavoro. In definitiva, le argomentazioni dell’appellante sull’inesistenza di un contratto di lavoro sono perlopiù irricevibili e, per il rimanente, respinte.
8. L’appellante sostiene che il Pretore ha erroneamente proceduto a un esame individuale degli indizi e delle prove agli atti anche per quanto concerne l’esistenza, da essa asserita, di una disdetta orale del contratto. Pure al riguardo essa riproduce (pag. 15 seg.), con modifiche meramente stilistiche, quanto riferito nelle proprie conclusioni. L’unico passaggio ove sembra sollevare una critica al giudizio pretorile è quello riportato a pag. 16 in mezzo del gravame. L’appellante si domanda perché mai, seguendo la tesi pretorile, __________ __________ avrebbe dovuto incaricare __________ __________ di allestire un nuovo progetto se l’attore e __________ __________ fossero stati ancora alle sue dipendenze, nonché perché la collaborazione con __________ __________ e __________ __________ avrebbe dovuto interrompersi nell’aprile – marzo 2006 se l’appellato e __________ __________, i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze. Il Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il marzo 2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________, non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio 2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1 seg.). Il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________ __________ e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche volendo ritenere la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che questi abbia poi eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la disdetta è stata notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel far allestire un controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto lavorativo con la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in cui è ricevibile anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
9. L’appellante sostiene, infine, che il Pretore è incorso in un’applicazione erronea del diritto per quanto concerne la richiesta dell’attore di pagamento in suo favore dei canoni di locazione relativi al suo appartamento. Il primo giudice ha spiegato che le parti avevano pattuito un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO e che in caso di mancata liberazione del debitore da parte dell’assuntore, il primo, una volta adempiuti i propri obblighi nei confronti del creditore, poteva agire in risarcimento nei confronti dell’assuntore. Egli ha precisato che con “adempimento” si intende già la ricezione delle fatture da parte del debitore, indipendentemente dal loro pagamento, poiché tale circostanza comporta un aumento dei suoi passivi e, dunque, una posta di danno (sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta non contesta, in appello, di essersi impegnata al pagamento delle pigioni in questione, ma sostiene, fondandosi sull’art. 175 CO, che l’attore non possa chiedere il pagamento delle medesime in suo favore. L’argomentazione pretorile non può essere condivisa per i motivi che seguono.
9.1 In presenza di un litigio sull’interpretazione di una clausola contrattuale, giusta l’art. 18 CO il giudice deve in primo luogo cercare di determinare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto a esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti e in tal caso a indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra tenuto conto delle circostanze. Anche in presenza di una clausola contrattuale dal tenore apparentemente chiaro può risultare da altre condizioni del contratto, dal suo scopo oppure da altre circostanze che il suo testo non corrisponde esattamente a quello pattuito. Va al riguardo precisato che ci si può scostare dal senso letterale unicamente in presenza di seri motivi che portino a credere che esso non corrisponda alla volontà delle parti (DTF 131 III 606 consid. 4.1, 131 III 268 consid. 2.3.2, 129 III 118 consid. 2.5 con numerosi riferimenti; per tante II CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181 consid. 4.1). Sempre per quanto concerne il tenore letterale, secondo il Tribunale federale nel quadro dell'interpretazione secondo il principio dell'affidamento non va attribuita un'importanza decisiva ai termini giuridici utilizzati dalle parti (rinvii in: Wiegand, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 18 CO).
9.2 Il contratto 1° maggio 2005 (doc. A) prevede quanto segue: “der Mietvertrag und die damit verbunden Verbindlichkeiten für die derzeitige Wohnung des Arbeitnehmers (__________) werden per 1. Mai 2005 vom Arbeitgeber übernommen” (clausola n. 9). Nella fattispecie, dall’istruttoria non è stato possibile stabilire quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti sul tema. Al riguardo va precisato che il teste __________ __________, locatore, ha affermato che __________ __________ “si era portato garante” e che la “preoccupazione” di quest’ultimo “era quella della garanzia prestata per la locazione di AO 1” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 3 in fondo e 4 in alto). A parte il fatto che non è dato di sapere se trattasi di cose a lui riferite, poiché non spiega le basi della sua affermazione, va detto che tale formulazione, semmai, sembra sconfessare la tesi dell’esistenza di un’assunzione di debito. In una tale evenienza, invero, l’assuntore non è garante del debito, bensì si impegna a tacitare il creditore o a rendersi debitore in vece del debitore iniziale, sempre che sussista il consenso del creditore. Tant’è che è solo nel caso di inadempienza da parte dell’assuntore che è prevista la richiesta, da parte del precedente debitore, di una garanzia del nuovo debitore (art. 175 cpv. 3 CO). Quanto, poi, riferito da __________ __________ nello scritto 13 febbraio 2008 indirizzato alla Pretura, acquisito agli atti con il consenso delle parti, va detto che il teste, al quale tale documento è stato sottoposto in visione, non ha espresso alcunché al riguardo (verbale 12 giugno 2008, pag. 3). Non si può nemmeno inferire dal suo silenzio che egli ne abbia confermato il contenuto. Secondo il CPC-TI, applicabile al procedimento pretorile (art. 404 cpv. 1 CPC), una dichiarazione scritta è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte al processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova. La dichiarazione in questione è stata allestita il 13 febbraio 2008 e, quindi, dopo che l’attore aveva adito la Pretura il 30 marzo 2007. Nello scritto __________ __________ inizia con: “come richiestomi”. Tutto lascia quindi intendere che sia stato allestito ai fini della causa. Nella lettera 27 maggio 2005, acquisita agli atti in occasione dell’udienza 12 giugno 2008 (verbale, pag. 3), l’attore ha comunicato al locatore la disdetta del contratto di locazione retroattivamente a partire dal 1° maggio 2005, affermando che la datrice di lavoro si era impegnata a farsi carico dei costi di locazione e, in tal modo, egli avrebbe permesso la stipula di un contratto di locazione direttamente con AP 1. In riferimento al contratto di lavoro, tuttavia, non vi è alcun riferimento all’assunzione di debito da parte della datrice di lavoro, ma semplicemente al fatto che questa si era assunta l’impegno di corrispondere le spese di locazione del lavoratore. Il fatto, per il lavoratore, di chiedere al locatore di voler stipulare un contratto direttamente con la datrice di lavoro non dimostra ancora che questa si fosse impegnata giusta l’art. 175 CO ad assumere il debito inerente a tale contratto. Nemmeno il teste riferisce alcunché al riguardo, limitandosi a dichiarare di aver “verosimilmente” ricevuto tale scritto, precisando che il conduttore non poteva evidentemente disdire retroattivamente un contratto di locazione e affermando di credere che unicamente dopo tale data __________ __________ “subentrò” come “garante” (loc. cit.). Al riguardo, si rinvia quindi a quanto già illustrato sopra. Circa, infine, la missiva 29 dicembre 2006 dell’attore a __________ __________, anch’essa assunta nella medesima occasione agli atti (loc. cit.), essa non fa altro che confermare il contenuto di quanto già indicato nello scritto 27 maggio 2005 testé citato. Per il resto, non compete a questa Camera ricercare nel copioso incarto eventuali indizi o prove sulla questione dell’assunzione dei costi di locazione, posto che né nell’appello né nelle conclusioni l’attore rinvia, al riguardo, ad alcuna risultanza processuale.
9.3 Va altresì rilevato che a pag. 6 punto 10 della petizione l’attore ha affermato di avere diritto, in virtù della clausola n. 9 del contratto di lavoro, ai canoni di locazione non corrisposti dalla datrice di lavoro per il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 gennaio 2007. Egli ha sì specificato che nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stato ripreso dalla convenuta, a partire dal 1° luglio 2005, la sua pretesa si sarebbe ridotta ai canoni di maggio e giugno 2005, ma ha affermato ciò perché non poteva essere certo che la datrice di lavoro non avesse versato direttamente i canoni al locatore, dato che quest’ultimo, a suo dire, non aveva più chiesto alcun versamento, al riguardo, al conduttore. L’attore ha tuttavia ben evidenziato che la sua pretesa si estendeva, in primis, alla corresponsione di tutti i canoni di locazione. In sintesi, in mancanza di elementi atti a stabilire la reale ed effettiva volontà delle parti sul tema, occorre vagliare la medesima in base all’interpretazione secondo il principio dell’affidamento.
9.4 Come testé spiegato, quando vi è contestazione sul contenuto di una clausola non ci si può basare semplicemente sul tenore della medesima, come sembra invece aver fatto il Pretore. La clausola in questione è inserita in un contratto di lavoro e concerne le spese del lavoratore (“Spesen”). La prima parte della clausola testé menzionata stabilisce che: “der Arbeitnehmer erhält seine Spesen (Telefon/Reisekosten) gegen Belege rückerstattet”. Dalla clausola in questione emerge che determinati costi, quali appunto telefonici e di viaggio, come pure gli oneri derivanti dal contratto di locazione, devono essere sopportati dalla datrice di lavoro. Al contrario delle spese telefoniche e di viaggio, da rifondere su presentazione di pezze giustificative, nella fattispecie la spesa inerente alla locazione non era variabile (tant’è che anche le spese accessorie erano comprese nella pigione: doc. B), motivo per cui le parti hanno evidentemente previsto di caricarla alla datrice di lavoro indipendentemente dalla presentazione di ricevute o dal pagamento anticipato delle medesime da parte del lavoratore. Secondo il principio dell’affidamento la clausola in questione non può quindi essere interpretata se non secondo il senso di semplificare il pagamento dei canoni di locazione, ovvero tutelare la parte debole al contratto e, quindi, il lavoratore. Non si può invero ragionevolmente credere che quest’ultimo abbia voluto pattuire un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO – che comporta dal profilo giuridico tutta una serie di passi legali per ottenere il pagamento da parte dell’assuntore in caso di sua inadempienza – che un profano in materia, come era l’attore, non poteva ragionevolmente conoscere. D’altra parte, nel contratto non vi è alcun riferimento esplicito a tale normativa, propria della parte generale del Codice delle obbligazioni e non del contratto di lavoro, che avrebbe permesso al lavoratore di comprenderne, se del caso, la portata. Secondo il principio della buona fede le parti, parlando di assunzione del contratto di locazione e dei relativi oneri, non hanno quindi voluto intendere un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO, bensì semplicemente prevedere il pagamento, da parte della datrice di lavoro, di tali spese in favore del lavoratore. Ne consegue che la convenuta deve adempiere al suo obbligo contrattuale nei confronti dell’attore, ovvero corrispondergli le spese relative alla locazione in questione. Al riguardo, va detto che l’appellante non ha contestato l’importo di complessivi fr. 26'670.- richiesto dalla controparte, sicché non vi è motivo di scostarsi dal medesimo. In definitiva, la sentenza pretorile regge nell’esito, seppur per altri motivi.
10. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. In applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a Regolamento sulle ripetibili queste sono fissate in fr. 3'500.- come richiesto dall’attore, reputato che il valore di causa, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di fr. 77'662.20.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 1'600.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).