Incarto n.
12.2011.163

Lugano

1 giugno 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.323 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 30 settembre 2010 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto che sia accertata la discriminazione sessuale attuata nei confronti del personale femminile della convenuta, nel senso che “gli stipendi delle donne (…) attive nel settore della vendita da almeno cinque anni precedenti l’avvio della presente procedura (13.5.09) sono inferiori del 13% rispetto a quelli dei colleghi uomini, rispettivamente che gli stipendi degli uomini sono superiori del 15% rispetto a quelli delle donne”, che sia accertato il comportamento sleale della convenuta “ritenuto che a parità di requisiti le donne (…) attive nel settore della vendita guadagnano meno rispetto agli uomini”, nonché che la convenuta sia obbligata a eliminare “la differenza di stipendio del 13% tra le donne (…) attive nel settore della vendita e gli uomini che fa sì che le donne guadagnano l’87% rispetto al 100% degli uomini”, con la comminatoria della sanzione penale;

 

domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha chiesto: I) in via preliminare, di dichiarare inammissibile la petizione perché l’attore non le avrebbe offerto l’opportunità di prendere posizione sulla questione prima dell’avvio della procedura, in secondo luogo poiché quest’ultimo avrebbe presentato di sua iniziativa in modo congiunto azioni fondate sulla LPar e sulla LCSl e, infine, in quanto esso non avrebbe la legittimazione per presentare in nome proprio una domanda fondata sulla LCSl; II) nel merito, di respingere la petizione e di dichiarare l’azione temeraria, condannando l’attore a risarcire un importo non determinato per indebita lite o, in via subordinata, di rinviare la convenuta a separato giudizio per la liquidazione di asseriti danni;

 

domande alle quali l’attore si è opposto;

 

limitata l’udienza preliminare 23 febbraio 2011 e la successiva istruttoria all’esame delle questioni preliminari;

 

questioni preliminari sulle quali il Pretore ha deciso con decreto 31 agosto 2011, con il quale ha respinto “le censure sollevate da AP 1 circa la mancata possibilità di prendere posizione prima che venisse avviata la procedura avanti l’Ufficio di conciliazione di Bellinzona in materia di parità dei sessi” (dispositivo n. 1), mentre ha accolto quella inerente alla mancata legittimazione attiva dell’attore in base alla LCSl e ha dichiarato che quest’ultimo è legittimato ad agire solo con un’azione di accertamento basata sulla LPar (dispositivo n. 2);

 

appellante la convenuta che con appello 9 settembre 2011 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le sue “censure (…) circa la mancata possibilità di prendere posizione prima che venisse avviata la procedura avanti all’UC”, con la conseguenza di respingere, in ordine, la petizione, nonché di riformare il dispositivo n. 2 nel senso di accogliere le “censure (…) circa la mancata legittimazione ad agire (…) in base alla LCSl (…)” e di respingere di conseguenza la petizione “petito 1 lett. b e c” in ordine per carenza di legittimazione attiva”, omettendo la seconda frase del dispositivo n. 2 inerente alla legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di accertamento basata sulla LPar, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attore con risposta 17 ottobre 2011 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

reputato che con replica 11 novembre 2011 la convenuta ha confermato le proprie domande;

 

richiamata la decisione 15 settembre 2011 della Presidente di questa Camera che ha dichiarato priva di oggetto la domanda di concessione di effetto sospensivo e ha assegnato al Pretore un termine per fissare il valore litigioso, richiesta a cui ha dato seguito con decisione 18 novembre 2011 con la quale ha accertato tale valore in fr. 296'829.-;

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Il 22 aprile 2009 il AO 1 (in seguito: “AO 1”) ha inviato una missiva a __________ __________, Direttore della AP 1, __________ (in seguito: “AP 1”). Riferendosi a un colloquio telefonico intercorso nelle settimane precedenti, il collaboratore sindacale __________ __________ ha affermato che AO 1 aveva “approfondito la questione della disparità salariale uomo-donna che investe il personale di vendita occupato presso AP 1”. Egli ha soggiunto che era intenzione del AO 1 incontrare il direttore di AP 1 “per discutere e analizzare la problematica”, ma che erano ormai passate diverse settimane dal colloquio telefonico testé menzionato senza che questi, contrariamente a quanto a suo dire convenuto, avesse inviato “le proposte di data” per tale incontro. AO 1 ha quindi affermato di dedurre l’assenza, da parte di AP 1, dell’“intenzione di approfondire la problematica nell’ambito di un incontro con la nostra organizzazione e di individuare un percorso condiviso che possa permettere di porre fine alla disparità salariale che colpisce il personale femminile” e ha dichiarato che avrebbe avviato la “procedura legale per porre fine alla discriminazione” (plico doc. 1, foglio G).

 

 

                                  B.   Il 24 aprile 2009 il Direttore __________ __________ e la Responsabile del dipartimento risorse umane di AP 1,  __________ __________,  hanno risposto a AO 1, sostenendo di essere sorpresi che essa ritenesse riuniti gli estremi per avviare una procedura legale. Essi hanno affermato, al riguardo, che “tuttavia il fatto non ci preoccupa, poiché siamo in grado di dimostrare in ogni tempo che a AP 1 la parità salariale è una realtà”. Essi hanno spiegato che l’azienda applica il “metodo __________”, ovvero un “sistema di valutazione delle funzioni e dei relativi salari, la cui validità è stata dimostrata da numerosi studi e che è stata inoltre approvata da diverse istanze e autorità pubbliche”. Essi hanno aggiunto che tale metodo “permette di assicurare la parità di trattamento e di remunerazione tra uomo e donna” e che AP 1 “è in grado, nel quadro di un’eventuale procedura, di dimostrare che la parità tra uomo e donna è parte integrante della sua politica aziendale, realtà della quale i partner sociali e contrattuali di AP 1 hanno più volte avuto occasione di convincersi”. Essi hanno quindi invitato il AO 1 a segnalare se ritiene che vi siano casi di discriminazione tra i suoi dipendenti, sottolineando che se avesse dato loro “delle indicazioni precise” avrebbero così avuto “l’opportunità di prendere posizione” (plico doc. 1, foglio H).

 

 

                                  C.   Il 27 aprile 2009 __________ __________ ha risposto che AO 1 da tempo aveva il sospetto che il salario delle lavoratrici presso AP 1 fosse inferiore a quello dei colleghi di sesso maschile, motivo per cui avevano “approfondito la questione”. Egli ha dichiarato che “alla luce di un’analisi dettagliata abbiamo purtroppo dovuto constatare che sulla base di un campione esteso e di parecchi criteri (quali la formazione, gli anni di servizio, l’esperienza, la posizione professionale, il tipo di lavoro svolto per non citarne che alcuni) risulta esserci una considerevole differenza salariale tra le donne e gli uomini, che non trova altra spiegazione che non il sesso. Alla luce della considerazione di cui sopra riteniamo di trovarci in presenza di una discriminazione ai sensi della Legge sulla parità. Proprio per questo motivo avrei auspicato un incontro con lei nel quale affrontare la problematica e individuare delle possibili soluzioni condivise” (plico doc. 1, foglio I).

 

                                        

                                  D.   Il 6 maggio 2009 __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato a AO 1 che con il loro scritto 24 aprile 2009 l’avevano invitata a segnalare loro se riteneva che vi fossero dei casi di discriminazione, fornendo “le indicazioni precise “e dando quindi a AP 1 “l’opportunità di prendere posizione”. Essi hanno dichiarato che “la vostra [di AO 1] proposta non ci fornisce indicazioni precise e non ci permette di entrare nel merito concreto. Non possiamo che ribadire quanto già richiesto dal momento che solo l’indicazione dei casi concreti ci permette di procedere alle verifiche”. Essi hanno ribadito che AP 1 utilizza il “metodo __________”, che “permette di assicurare la parità di trattamento e di remunerazione tra uomo e donna”, precisando che “la parità è senza ombra di dubbio parte integrante della nostra politica aziendale” (plico doc. 1, foglio J).

 

 

                                  E.   Il 13 maggio 2009 AO 1 si è rivolta al competente Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi (doc. G), che ha preso atto della mancata conciliazione (doc. Q). Il AO 1 si è quindi rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo con petizione 30 settembre 2010 di accertare l’esistenza di una discriminazione sessuale nei confronti del personale femminile di AP 1, nel senso che “gli stipendi delle donne (…) attive nel settore della vendita da almeno cinque anni precedenti l’avvio della presente procedura (13.5.09) sono inferiori del 13% rispetto a quelli dei colleghi uomini, rispettivamente che gli stipendi degli uomini sono superiori del 15% rispetto a quelli delle donne”, nonché di accertare il comportamento sleale della convenuta “ritenuto che a parità di requisiti le donne (…) attive nel settore della vendita guadagnano meno rispetto agli uomini”, e obbligare la medesima all’eliminazione della “differenza di stipendio del 13% tra le donne (…) attive nel settore della vendita e gli uomini che fa sì che le donne guadagnano l’87% rispetto al 100% degli uomini”. Il tutto con la comminatoria della sanzione penale. Con risposta 14 ottobre 2010 la convenuta ha postulato, in ordine, di dichiarare inammissibile la petizione, in primo luogo per il motivo che l’attrice non le aveva dato l’opportunità di prendere posizione su quanto da essa asserito, in secondo luogo dato che la controparte aveva presentato in modo congiunto azioni fondate sulla LPar e sulla LCSl e, infine, per carenza di legittimazione attiva per quanto concerne l’azione fondata sulla LCSl. Nel merito, la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, chiedendo inoltre che la lite fosse dichiarata temeraria e quindi l’attrice condannata, in via principale, a risarcirle un importo non determinato a motivo di indebita lite, o, in via subordinata, di rinviare a separato giudizio la liquidazione dei danni. Nei successivi allegati di replica 13 dicembre 2010 e di duplica 14 gennaio 2011 le parti hanno ribadito le loro rispettive domande di giudizio. All’udienza preliminare 13 dicembre 2010 esse hanno convenuto di limitare l’udienza successiva all’esame delle questioni preliminari invocate dalla convenuta con la propria risposta. Tale udienza si è tenuta il 23 febbraio 2011, in occasione della quale il primo giudice ha ammesso l’unica prova notificata, ovvero l’audizione del teste __________ __________. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Statuendo il 31 agosto 2011 limitatamente alle questioni preliminari, il primo giudice ha respinto la censura circa la mancata possibilità di prendere posizione da parte della convenuta (dispositivo n. 1) mentre ha accolto quella sull’assenza di legittimazione ad agire del Sindacato attore in base alla LCSl (dispositivo n. 2 prima frase). Nel dispositivo il Pretore ha dichiarato che AO 1 è legittimata ad agire solo con un’azione di accertamento basata sulla LPar (dispositivo n. 2 seconda frase). Egli non ha prelevato tasse e spese e ha compensato le ripetibili.

 

                                  F.   Con appello 9 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le sue “censure (…) circa la mancata possibilità di prendere posizione prima che venisse avviata la procedura avanti all’UC”, con la conseguenza di respingere, in ordine, la petizione, nonché di riformare il dispositivo n. 2 nel senso di accogliere le “censure (…) circa la mancata legittimazione ad agire (…) in base alla LCSl (…)” e di respingere, quindi, la petizione “petito 1 lett. b e c” in ordine per carenza di legittimazione attiva”, omettendo la seconda frase del dispositivo n. 2 inerente alla legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di accertamento basata sulla LPar. Essa ha altresì protestato tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 17 ottobre 2011 l’attore ha invece postulato la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie. La convenuta ha replicato l’11 novembre 2011, confermando le proprie domande. Il 15 settembre 2011 la Presidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto la domanda di concessione di effetto sospensivo e ha assegnato al Pretore un termine per fissare il valore litigioso, richiesta a cui quest’ultimo ha dato seguito il 18 novembre 2011 fissando il medesimo in fr. 296'829.-.

 

 

considerato

 

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 404 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento essendo stato avviato nel 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso è da applicare il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Il Pretore ha statuito, limitatamente alle questioni preliminari, con “decreto” 31 agosto 2011. Va tuttavia detto che la qualità per agire, o legittimazione attiva, è una questione di diritto materiale (DTF 123 III 60, consid. 3a). In suo difetto, ossia della titolarità delle pretese fatte valere, l’azione va respinta con sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 642 ad art. 181; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17). Per quanto concerne il dispositivo n. 2, quindi, il Pretore avrebbe dovuto statuire con “sentenza” e non con “decreto”. La contestata opportunità di prendere posizione di cui all’art. 7 LPar e la rivendicazione della convenuta sulla conseguente irricevibilità della petizione – sulla quale il primo giudice si è pronunciato nel dispositivo n. 1 – rientra invece nell’elenco di cui all’art. 97 cpv. 1 cfr. 5 CPC-TI sull’“ammissibilità di ogni singolo atto processuale”, sicché al riguardo il Pretore ha correttamente statuito con “decreto”. Invero, è solo nell’ipotesi in cui il giudice dichiarasse  irricevibile o inammissibile l’azione che contrariamente al testo dell’art. 100 cpv. 1 CPC-TI egli dovrebbe emanare una “sentenza” (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, nota 378 a piè di pag. 315). La distinzione tra “decreto” e “sentenza “ non è senza portata pratica, dato che giusta l’art. 96 cpv. 4 CPC-TI il gravame si propone nel termine ordinario, nelle forme dell’appellazione, ed è trattato, se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva. Va tuttavia riservato il caso in cui, come nella fattispecie, l’udienza preliminare sia stata limitata all’esame dei presupposti processuali e delle eccezioni di merito, dato che in tal caso il processo continua limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definitivo (art. 181 CPC-TI), sicché l’appello contro il decreto che respinge l’eccezione di mancanza di un presupposto ha automaticamente effetto sospensivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 96 CPC-TI e n. 363 a piè di pag. 305). Sia come sia, giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità deve essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC. Siccome il Pretore ha statuito il 31 agosto 2011, alla procedura di appello è quindi applicabile il CPC. Ciò comprende evidentemente anche la proponibilità dell’appello e il relativo termine, che dipendono dal tipo di procedura adottato in prima istanza. Al riguardo, il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario il fatto, per la Corte cantonale, di fondarsi sulla procedura prevista dal CPC per il tipo di azione di cui alla fattispecie, e non su quello previsto dal previgente codice di procedura cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. n. 5A_704/2011 del 23 febbraio 2012, consid. 7.3, di cui è prevista la pubblicazione). Giusta l’art. 237 CPC il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (cpv. 1). Tale decisione, che può contemplare sia aspetti di merito sia di natura processuale (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1052 seg.); Naegeli in: Oberhammer, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 ad art. 237; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2011, n. 4 ad art. 237; Oberhammer in: Basler Kommentar 2010, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 237), è impugnabile in modo indipendente (cpv. 2) con appello o reclamo (Trezzini, op. cit., pag. 1051; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 16 ad art. 237). Nella fattispecie il valore di causa è di fr. 296'829.- (decisione pretorile 18 novembre 2011, pag. 2), sicché questa Camera è competente a statuire sul presente gravame. Pertanto, nulla osta alla trattazione del medesimo, interposto in maniera tempestiva. 

 

 

                                   2.   In appello è unicamente dibattuta la questione di sapere se alla convenuta è stato concesso, da parte dell’attore, l’opportunità di prendere posizione sull’allegata discriminazione salariale, rispettivamente se il dispositivo n. 2, omessa la dichiarazione sulla legittimazione attiva per quanto concerne la LPar, debba essere completato nel senso che la petizione è respinta in ordine, per mancanza di tale legittimazione, limitatamente alla richiesta di giudizio n. 1 lett. b e c. Di conseguenza, quanto espresso dall’appellante nel merito della vertenza (memoriale, pag. 3) non è rilevante ai fini del presente giudizio.

 

 

                                   3.   Come detto, l’appellante critica il Pretore per aver ritenuto che essa aveva avuto l’opportunità di prendere posizione sulla questione dell’asserita disparità salariale.

 

 

                                3.1   Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPar le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l’esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di consultazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni devono dare al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione. La seconda frase del disposto testé menzionato ha lo scopo di evitare che il datore di lavoro sia sorpreso dall’introduzione di una causa, senza aver avuto la possibilità di correggere spontaneamente i propri errori oppure di giungere a una soluzione consensuale. L’obiezione da parte del datore di lavoro circa la mancanza di una simile offerta non può essere presa in considerazione qualora dal comportamento di quest’ultimo sia emersa la sua indisponibilità a trattare in maniera adeguata la questione sollevata dall’organizzazione. Sia l’offerta di prendere posizione sia la presa di posizione medesima non deve rivestire una forma particolare. Inoltre, la mancata opportunità di prendere posizione va se del caso sanata nel corso di un procedimento già avviato. In tale evenienza, il procedimento dovrà essere sospeso per il tempo necessario a tale presa di posizione. Un’eventuale violazione dell’art. 7 cpv. 1 seconda frase LPar non comporta in ogni caso alcuna perdita della pretesa fondata sulla disparità salariale (Freivogel in: Kaufmann/Steiger-Sackmann, Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Basilea 2009, n. 36 e 39 ad art. 7 LPar).

 

 

                                3.2   Il Pretore ha accertato l’esistenza, prima della procedura conciliativa, di un colloquio telefonico tra il Direttore della convenuta, __________ __________, e __________ __________ di AO 1. Egli ha reputato che non seguirono altri contatti dopo tale telefonata a causa della mancata disponibilità del primo, soggiungendo che  AP 1 aveva in ogni caso avuto la possibilità di sanare ogni eventuale carenza procedurale in occasione della procedura conciliativa.

 

 

                                3.3   L’appellante contesta, anzitutto, che ulteriori colloqui siano mancati a causa della sua indisponibilità. A suo dire, dalla testimonianza di __________ __________ (membro della Direzione regionale di AO 1, responsabile del settore terziario e membro del comitato centrale a livello nazionale: verbale 7 aprile 2011, pag. 1) emergerebbe proprio il contrario, ovvero che questi non aveva colto l’indicazione del Direttore di AP 1 di voler contattare la responsabile delle risorse umane, dato che il AO 1 voleva affrontare la questione dal profilo “politico” direttamente con il Direttore. Inoltre, il testimone avrebbe ammesso di non aver inviato alla convenuta alcun documento (memoriale, pag. 9). Nello scritto 22 aprile 2009 __________ __________ si è lagnato del fatto che dopo diverse settimane AP 1, al contrario di quanto era stato convenuto in occasione del colloquio telefonico con il Direttore __________ __________, non gli aveva trasmesso delle proposte di data per un incontro al fine di discutere e analizzare la problematica dell’asserita disparità salariale. Il AO 1 ha quindi informato la datrice di lavoro che avrebbe avviato la procedura legale per porre fine all’asserita discriminazione (plico doc. 1, foglio G). La datrice di lavoro non ha contestato quanto testé indicato, ovvero l’esistenza del colloquio telefonico, della mancata indicazione, da parte sua, di date come convenuto e del fatto che erano trascorse diverse settimane. Essa ha invece dichiarato di essere sorpresa che AO 1 ritenesse riuniti gli estremi per una procedura legale e che, in ogni caso, tale circostanza non la preoccupava poiché “in grado di dimostrare in ogni momento che a AP 1 la parità salariale è una realtà”. La datrice di lavoro ha soggiunto di utilizzare il metodo __________ e ha chiesto al AO 1 di segnalarle gli asseriti casi di discriminazione tra i suoi dipendenti, ovvero delle indicazioni precise che le permettessero di prendere posizione (plico doc. 1, foglio H).

 

 

                                3.4   Sebbene la LPar non dia indicazioni sul lasso di tempo che deve intercorrere per permettere al datore di lavoro di prendere posizione sull’asserita disparità, esso deve corrispondere a quello necessario per poter realmente esercitare la propria presa di posizione. La dottrina lo quantifica in almeno un paio di giorni (Freivogel, op. cit., n. 37 ad art. 7 LPar). Ne consegue che già alla luce delle diverse settimane intercorse tra il colloquio telefonico e lo scritto 22 aprile 2009 di AO 1, il AO 1 poteva adire le vie legali senza violare l’art. 7 LPar cpv. 1 seconda frase, in ragione del fatto che AP 1 dopo diverse settimane non aveva dato seguito a quanto concordato. Va altresì rilevato che con missiva 27 aprile 2009 AO 1 non è tornata sui suoi passi, nel senso di concedere alla convenuta ulteriormente l’opportunità di prendere posizione, dato che ha affermato, al passato, di aver “auspicato un incontro con lei (____________________) nel quale affrontare la problematica e individuare delle possibili soluzioni condivise” (plico doc. 1, foglio I). In caso contrario, si sarebbe posta la questione di sapere se doveva decorrere un ulteriore lasso di tempo. L’appellante sostiene che lo scambio di corrispondenza di cui sopra “rende evidente” che il AO 1 non aveva alcuna reale intenzione di offrire la possibilità di esprimersi, mentre essa insisteva perché il rimprovero di disparità salariale fosse in qualche modo concretato e documentato (memoriale, pag. 10 in alto). La convenuta dimentica, tuttavia, che gli scritti in questione sono successivi al colloquio telefonico summenzionato e che essa, come detto, dopo diverse settimane non aveva dato seguito all’opportunità che le era stata concessa di prendere posizione sulla questione. La datrice di lavoro sostiene altresì che l’intenzione di AO 1 di giungere a ogni costo a un contenzioso emergerebbe anche dal contenuto del colloquio telefonico summenzionato (appello, pag. 10 in mezzo). Essa sostanzia il proprio asserto nella pagina precedente, ove afferma che l’attore voleva affrontare la questione con il Direttore di AP 1 e non con la responsabile delle risorse umane, così come non avrebbe inviato a __________ __________ alcun documento (appello, pag. 9). Va tuttavia detto che dalla missiva 22 aprile 2009 (plico doc. 1, foglio G) menzionata sopra non emerge che il AO 1 dovesse inviare a __________ __________ dei documenti, mentre è unicamente con lo scritto 24 aprile 2009 che AP 1 postula la consegna di  “indicazioni precise” (plico doc. 1, foglio H). Come concordato telefonicamente toccava, invero, al Direttore sottomettere all’attrice delle date per un incontro, cosa che, come accertato sopra, egli non ha fatto. Quanto all’insistenza, da parte di __________ __________, nel senso di avere un incontro direttamente con il Direttore, non si intravvede come ciò possa comportare la mancanza di opportunità, da parte di AP 1, di esprimersi sulla questione della disparità salariale. Al riguardo, è utile evidenziare il contenuto dell’audizione testimoniale di __________ __________, che ha sottoscritto le due lettere summenzionate (plico doc. 1, foglio G e I). Egli ha dichiarato che il colloquio telefonico a cui si fa riferimento è avvenuto attorno alla fine del mese di marzo 2009. Egli ha spiegato di aver “discusso con il Direttore alfine di affrontare con lui una discussione di fondo su questa problematica in relazione alle disparità salariali fra dipendenti uomini e donne che avevamo determinato in precedenza sulla base di inchieste. Volevo vedere se ci fossero degli spiragli per risolvere la questione, trovando una soluzione. Rispettivamente se ci fosse la volontà da parte di AP 1 di chinarsi sul problema per arrivare ad un punto d’incontro, una soluzione comune che ci evitasse di procedere in via giudiziale. La discussione telefonica è durata 5-10 minuti. Il direttore mi aveva inizialmente proposto di incontrarmi con la signora __________ (responsabile delle risorse umane). Io volevo però affrontare con lui una discussione di tipo politico ad ampio raggio ritenuto che in questa discussione avremmo comunque toccato gli aspetti tecnici. All’inizio lui era un po’ scettico. Gli ho chiesto se poteva propormi delle date e lui mi ha detto che mi avrebbe mandato delle proposte per e-mail. Ho aspettato alcune settimane ma le attese proposte di date non mi sono pervenute, ragione per cui ho redatto lo scritto di cui al doc. G [plico doc. 1, foglio G] (…)” (verbale 7 aprile 2011, pag. 4 seg.). Dalla testimonianza in questione emerge che il Direttore di AP 1 ha aderito alla proposta del AO 1 di incontrarsi direttamente. A ciò si aggiunga che nulla ostava a AP 1 di far partecipare a tale colloquio anche la responsabile delle risorse umane. In tal senso, non può essere condivisa nemmeno la censura dell’appellante secondo la quale l’affermazione “affrontare una discussione di tipo politico ad ampio raggio” espressa da __________ __________ non corrisponde a quanto previsto dall’art. 7 cpv. 1 seconda frase LPar (appello, pag. 9 in fondo). La convenuta sembra, infine, ritenere che “un’unica telefonata e il breve scambio di corrispondenze” non siano sufficienti ad adempiere i requisiti posti dalla norma testé menzionata (appello, pag. 9 penultimo paragrafo). La censura non può essere seguita. Come detto (sopra, consid. 3.1), il disposto in questione non indica alcuna esigenza di forma o di numero di contatti. Per tacere del fatto che, alla luce di quanto suesposto, risulta che già il colloquio telefonico adempie i requisiti posti dalla norma in questione.

 

 

                                3.5   La fattispecie richiede tuttavia una precisazione. Invero, nella propria risposta 17 ottobre 2011 AO 1 ha affermato che gli scritti 22 aprile rispettivamente 27 aprile 2009 (plico doc. 1, foglio G e I) sono delle “ulteriori richieste” (pag. 6). Ciò collide con il contenuto delle missive in questione, che come detto non contempla un sollecito relativo alla trasmissione di date da parte di AP 1. Sia come sia, resta il fatto che anche in tale ipotesi la datrice di lavoro, al contrario di quanto concordato, non ha proposto le date per un incontro nemmeno dopo gli scritti in questione. Va ricordato, al riguardo, che la procedura di conciliazione è stata introdotta da AO 1 con istanza 13 maggio 2009 e, quindi, dopo quasi tre settimane dall’ultima raccomandata testé menzionata. È ben vero che AP 1 afferma di aver chiesto, il 24 aprile 2009, di volerle segnalare “se ritenete che vi siano casi di discriminazione tra i nostri dipendenti. Se ci darete delle indicazioni precise avremo così l’opportunità di prendere posizione” (plico doc. 1, foglio H). Sennonché, essa dimentica che nella medesima missiva ha già dato una risposta alla sua richiesta, dato che ha affermato in maniera categorica l’assenza di qualsiasi discriminazione salariale tra il suo personale, poiché dispone del metodo cosiddetto __________:  “siamo in grado di dimostrare in ogni momento che a AP 1 la parità salariale è una realtà. Infatti la nostra azienda dispone del metodo __________, un sistema di valutazione delle funzioni e dei relativi salari, la cui validità è stata dimostrata da numerosi studi e che è stata inoltre approvata da diverse istanze e autorità pubbliche. Il metodo __________ permette di assicurare la parità di trattamento e di remunerazione tra uomo e donna. La AP 1 è in grado, nel quadro di un’eventuale procedura, di dimostrare che la parità tra uomo e donna è parte integrante della sua politica aziendale, realtà della quale i partner sociali e contrattuali di AP 1 hanno già avuto occasione di convincersi”. In altre parole, la datrice di lavoro non si è riservata di prendere posizione sulla questione una volta in possesso di quanto da essa richiesto, ma ha già pronunciato chiaramente il proprio punto di vista. Non va dimenticato che, come detto (sopra, consid. 3.1), la seconda frase dell’art. 7 LPar ha lo scopo di evitare che il datore di lavoro sia sorpreso dall’introduzione di una causa, senza aver avuto la possibilità di correggere spontaneamente i propri errori oppure di giungere a una soluzione consensuale. Nella fattispecie, quindi, essa non aveva né intenzione di correggere eventuali errori o di transare, né si può dire sorpresa dall’inoltro dell’istanza dinanzi al competente Ufficio di conciliazione. Tant’è che nello scritto 24 aprile 2009 AP 1 ha perfino affermato che l’avvio di una procedura legale non la preoccupava. A nulla muta il contenuto del secondo scritto, datato 6 maggio 2009, ove essa ha ribadito l’invio di “indicazioni precise”, dichiarando che la risposta 27 aprile 2009 di AO 1 non le permetteva di “entrare nel merito concreto”, ovvero “procedere alle verifiche”. Anche in tale occasione, invero, la datrice di lavoro ha ribadito di usare il metodo __________ che “permette di assicurare la parità di trattamento e di remunerazione tra uomo e donna”, sottolineando che “la parità è senza ombra di dubbio parte integrante della nostra politica aziendale” (plico doc. 1, foglio J). Essa ha quindi categoricamente negato la  possibilità di disparità al proprio interno, sicché non si comprende in che misura le informazioni da essa richieste avrebbero potuto farle cambiare opinione. Già si è detto (sopra, consid. 3.1) che l’obiezione da parte del datore di lavoro circa la mancanza dell’opportunità di prendere posizione non può essere presa in considerazione qualora dal comportamento di quest’ultimo sia emersa la sua indisponibilità a trattare in maniera adeguata la questione sollevata dall’organizzazione. Ciò che, come illustrato, si avvera nel caso precipuo. Al riguardo, non è pertinente la censura dell’appellante secondo la quale se essa “non ha classificato dei profili, ne ha ben spiegato i motivi e non ha agito pretestuosamente” (replica 11 novembre 2011, pag. 7). Ciò si riferisce, invero, alla procedura di conciliazione. In definitiva, su questo punto l’appello dev’essere respinto.

 

 

                                3.6   L’appellante critica il Pretore anche per aver ritenuto che essa aveva comunque avuto la possibilità di prendere posizione nella procedura conciliativa (memoriale, pag. 11 seg.). Per i motivi illustrati nei consid. 3.3-3.5, tale argomentazione è ininfluente ai fini del giudizio.

 

 

                                3.7   AP 1 sostiene che controparte avrebbe leso la sua immagine poiché “già uscita sulla stampa a livello cantonale e svizzero, presentando come accertato ciò che non è. Facendo proprio valere di avere avviato una procedura giudiziaria per disparità salariale”. Essa sembra motivare la sua censura nel senso che l’asserita violazione dell’art. 7 cpv. 1 seconda frase LPar non sarebbe stata sanata poiché si sarebbe trovata “trascinata” in una procedura giudiziaria, ove il AO 1 avrebbe “dato il massimo risalto alla sua iniziativa” (appello, pag. 11 in mezzo; replica, pag. 8 in mezzo). Anche tale censura non è tuttavia rilevante per i motivi esposti sopra (consid. 3.3-3.5). Lo stesso dicasi dell’argomentazione secondo la quale tale sanatoria sarebbe ancora più urtante poiché la controparte avrebbe agito in maniera temeraria, non essendo un suo partner contrattuale e non essendo, a suo dire, chiaro quali siano i suoi reali obiettivi e avendo in passato “condotto campagne di stampa e anche veri attacchi, con violenze verbali e fisiche” nei suoi confronti (appello, pag. 13 in alto; replica, pag. 8 in fondo). Ne consegue che, su questo punto, l’appello è respinto.

 

 

                                   4.   La convenuta chiede anche la riforma del dispositivo n. 2, nel senso di accogliere le “censure (…) circa la mancata legittimazione ad agire (…) in base alla LCSl (…)” e di respingere di conseguenza la petizione “petito 1 lett. b e c” in ordine per carenza di legittimazione attiva, omettendo la seconda frase del dispositivo n. 2 inerente alla legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di accertamento basata sulla LPar. Effettivamente, il dispositivo in questione dev’essere completato nel senso che, accertata l’assenza di legittimazione attiva in base alla LCSl, le richieste di giudizio n. 1 lett. a e n. 1 lett. b devono essere respinte. Come logica conseguenza della sua domanda di reiezione in ordine dell’azione fondata sulla LPar l’appellante chiede invece l’omissione della seconda frase del dispositivo n. 1, ovvero quella inerente all’esistenza della legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di accertamento basata sulla LPar. Alla luce dell’esito del giudizio, tale richiesta non può essere accolta.

 

 

                                   5.   In conclusione, l'appello di AP 1 del 9 settembre 2011 è parzialmente accolto. Le spese processuali non possono essere caricate alle parti (art. 114 lett. a CPC), ma ciò non dispensa la parte maggiormente soccombente dal versamento di ripetibili ridotte (Aubry Girardin, Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du point de vue de la justice, in: AJP 2005 pag. 1066). Nella fattispecie per il calcolo delle ripetibili da ripartire secondo la soccombenza è decisivo il valore litigioso di fr. 296'829.-, reputato comunque che esse sono fissate entro i limiti stabiliti dall’art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulle ripetibili, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (cpv. 5) e che in base all’art. 13 cpv. 2 del citato Regolamento se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata. Al riguardo, va rilevato che in appello AO 1 si è limitata alla presentazione di una risposta, tralasciata l’intestazione iniziale e le firme, di 8 pagine. L’appellante ottiene causa vinta per la completazione del dispositivo n. 2, ma risulta soccombente per quanto concerne la reiezione della petizione fondata sulla LPar per violazione dell’art. 7 LPar. Si può quindi ritenere che la sua soccombenza è quasi totale, e meglio pari a 9/10. Non vi è invece motivo di riformare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, in quanto la completazione del dispositivo n. 2 non ha alcuna incidenza sul medesimo. Nella replica l’appellante ha dichiarato di aver chiesto con l’appello, in applicazione dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI, di porre la tassa e le spese a carico di controparte perché da essa ritenuta temeraria (pag. 10). Nell’appello AP 1 ha protestato tasse e spese (pag. 2), senza alcun riferimento al fatto che ciò fosse da ricondurre all’applicazione del disposto testé menzionato. L’appellante cerca di creare un simile legame affermando che a pag. 13 del proprio gravame ha allegato la temerarietà del comportamento di AO 1 e a pag. 14, ove ha trattato la questione delle spese giudiziarie, ha rinviato a quanto motivato “sopra” (replica, pag. 10). A parte il fatto che in appello il disposto applicabile sarebbe l’art. 115 CPC, alla luce di quanto esposto nei considerandi precedenti non si ravvisa alcuna malafede o temerarietà processuale nell’agire dell’appellata, sicché la richiesta in questione dev’essere disattesa. Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 296'829.-.

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

richiamati l’art. 106 cpv. 2 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:         I.          L'appello 9 settembre 2011 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, invariati gli altri dispositivi, la decisione impugnata è così riformata:

 

                                         2.                                     Le censure sollevate dalla convenuta circa la mancata legittimazione attiva del AP 1, __________, in base alla LCSl sono accolte. Di conseguenza, la petizione è respinta limitatamente alla richiesta di giudizio n. 1 lett. b e c. Il  AO 1 è legittimato ad agire solo con un’azione di accertamento basata sulla LPar.

 

                                   II.           Non si prelevano spese processuali. L’appellante è tenuta a versare a controparte fr. 1'300.- per ripetibili ridotte di appello.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).