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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.12 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 gennaio 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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volta ad accertare la proprietà dell’attore sulla quota del 49% della società W__________ __________ e sulla quota del 100% della società G__________ __________ con ogni riserva sulle altre partecipazioni ed a far ordine alla convenuta da una parte di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di accertamento, la documentazione necessaria al trasferimento formale delle menzionate quote di proprietà secondo le indicazioni dell’attore e dall’altra di fornirgli immediatamente tutta la documentazione riguardante le menzionate partecipazioni fiduciarie ivi comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni;
domanda avversata dalla convenuta, che si è opposta alla petizione, e che il Pretore con sentenza 2 agosto 2011 ha sostanzialmente accolto (tranne per quanto riguardava la richiesta relativa alle “altre partecipazioni” riservate a suo tempo dall’attore, abbandonata in sede conclusionale, ritenuto inoltre che l’ordine di fornire tutta la documentazione riguardante le menzionate partecipazioni fiduciarie doveva essere eseguito solo entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione);
appellante la convenuta con atto di appello 14 settembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con scritto 2 novembre 2011 dichiara di non avere nuove osservazioni da formulare al gravame, di cui chiede la reiezione pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AO 1 ha asserito di aver incaricato AP 1 nell’ottobre 2003 di acquistare e di detenere fiduciariamente, tra altre partecipazioni, il 49% della società W__________ __________ - un altro 49% era detenuto da AP 1 per conto di C__________ __________ (doc. 3) - con l’incarico di rappresentarlo alle assemblee generali della società (doc. A), rispettivamente di procedere alla fondazione della società G__________ __________ con conservazione dei titoli riconducibili al 100% del capitale sociale (doc. B), ciò che sarebbe stato regolarmente fatto fino al dicembre 2004, data in cui il rapporto di mandato sarebbe cessato di comune accordo (doc. F e G), senza però che la mandataria, seppur richiesta a più riprese (doc. T, V e Z) e pur avendo inizialmente prospettato la disponibilità ad agire in tal senso (doc. F e G), abbia in seguito provveduto a reintestare le partecipazioni societarie all’entità designata dal mandante. Di qui la domanda dell’attore, giusta l’art. 400 CO, volta ad accertare - previa l’adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari (inc. n. DI.2006.33) - la sua proprietà sulla quota del 49% di W__________ __________ e sulla quota del 100% di G__________ __________ con ogni riserva sulle altre partecipazioni - riserva, quest’ultima, poi abbandonata in sede conclusionale - ed a far ordine alla convenuta da una parte di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di accertamento, la documentazione necessaria al trasferimento formale delle menzionate quote di proprietà secondo le indicazioni dell’attore e dall’altra di fornirgli immediatamente tutta la documentazione riguardante le menzionate partecipazioni fiduciarie ivi comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni.
2. La convenuta si è opposta alla petizione: essa, per quanto è qui di rilievo, ha evidenziato che il mandato relativo alla società W__________ __________ era stato conferito dalla società semplice formata dall’attore e da C__________ __________, che l’aveva apportata, quali soci principali e con l’eventuale partecipazione anche dal proprio gerente avv. R__________ __________ (in ragione del 2%), per cui poteva essere revocato, con la conseguente reintestazione delle relative quote, solo congiuntamente; con riferimento al mandato relativo alla società G__________ __________, conferito individualmente dall’attore, ha rilevato di aver già provveduto a fornire alla controparte gli strumenti necessari per reintestarla a chi di dovere (cfr. doc. 5 e 6); quanto alla domanda di rendiconto, la stessa era pure infondata, l’attore avendo avuto accesso a tutte le informazioni nella sua qualità di organo di fatto sino a fine dicembre 2004, tanto più che essa si era sempre dimostrata disponibile ed aveva sempre dato tutte le informazioni richieste.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione (dispositivo n. 1), accertando la proprietà dell’attore sulla quota del 49% della società W__________ __________ e sulla quota del 100% della società G__________ __________ (dispositivo n. 1.1), facendo ordine alla convenuta da una parte di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di accertamento, la documentazione necessaria al trasferimento formale delle menzionate quote di proprietà secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo n. 1.1§) e dall’altra di fornirgli, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, tutta la documentazione riguardante le partecipazioni fiduciarie di cui al punto 1.1 ivi comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni (dispositivo n. 1.2) e ponendo infine a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- e le ripetibili all’attore di fr. 5'000.- (dispositivo n. 2).
Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha confermato che l’attore era il titolare del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100% delle quote della società G__________ __________, detenute fiduciariamente dalla convenuta in forza dei due mandati da lui conferiti (doc. A e B), cessati per accordo tra le parti (doc. F e G), senza che la convenuta avesse dato seguito alla richiesta di reintestare quelle quote ad A__________ __________. Ha respinto la tesi difensiva della convenuta secondo cui il mandato relativo a W__________ __________ sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________ e dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. Ha ritenuto, con riferimento alla società G__________ __________, che la convenuta non aveva adempiuto la richiesta di reintestazione delle quote formulata a suo tempo dall’attore, senza averne provato la non fattibilità. Ed ha concluso per il buon fondamento della domanda di rendiconto, non risultando che la convenuta avesse fornito all’attore tutta la documentazione richiesta in causa.
4. Con l’appello che qui ci occupa, a cui l’attore si oppone senza invero formulare nuove osservazioni, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che il mandato relativo a W__________ __________ sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________ e dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. Riconferma, con riferimento alla società G__________ __________, di aver già trasmesso tutta la documentazione necessaria al trasferimento formale delle quote di proprietà, avendo in particolare sottoscritto le procure che l’attore gli aveva inviato. E rileva di aver tenuto al corrente l’attore e di essere sempre stata disposta a rendergli conto, senza che questi avesse ritenuto di dar seguito a quella sua disponibilità.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Con l’appello la convenuta non censura in alcun modo l’accertamento pretorile (a p. 2 e 6 della sentenza impugnata) secondo cui l’attore sarebbe il titolare del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100% delle quote della società G__________ __________, da lei detenute fiduciariamente (doc. 7) in forza dei due mandati da lui conferiti (doc. A e B). E del resto, dal solo fatto, da lei accennato nel riassunto dei fatti di causa (appello p. 3), che la società W__________ __________ sia stata a suo tempo costituita dal solo C__________ __________ (cfr. doc. 4) non si potrebbe in ogni caso concludere per la sua titolarità anche sulla quota del 49% qui in discussione, tanto più che il medesimo, sentito in sede testimoniale, aveva riferito che quella quota apparteneva all’attore e che, prima di essere ceduta alla convenuta, era stata intestata fiduciariamente per quest’ultimo ad __________ (come del resto risultava dal doc. 7). In assenza di qualsiasi motivazione d’appello sul tema (art. 311 cpv. 1 CPC), la conclusione del Pretore in merito all’accertamento della proprietà dell’attore su quelle quote (dispositivo n. 1.1), come detto del tutto corretta, deve pertanto essere considerata assodata.
7. Nel prosieguo della sua decisione il giudice di prime cure ha respinto la tesi della convenuta secondo cui il mandato relativo a W__________ __________ sarebbe stato conferito - e avrebbe con ciò dovuto essere revocato - congiuntamente dall’attore e da C__________ __________, rilevando da una parte che la stessa era smentita dal tenore dei contratti (doc. A e 3) e dalla lettera con cui la convenuta aveva confermato la cessazione del mandato dell’attore sulla base di un’istruzione individuale (doc. F), e ritenendo dall’altra che i testi sentiti in causa, tra cui C__________ __________, e il doc. 11 non si erano espressi in termini diversi. Poco importava, a suo giudizio, se tra quei due potesse anche essere venuta in essere una società semplice, non risultando che la stessa fosse poi stata estesa alle questioni d’intestazione fiduciaria delle quote, come si evinceva dal tenore del doc. A, mai sostituito da un loro successivo subentro personale (cfr. teste C__________ __________). Che poi tra i soci della società semplice vi fosse anche l’avv. R__________ __________ nemmeno era stato provato, il doc. 2 non costituendo un valido mezzo di prova al riguardo, la presunta compiacenza addotta dallo stesso avv. R__________ __________ per la sottoscrizione dei doc. A e F essendo non credibile e il teste C__________ __________, per altro inimicato con l’attore, avendo escluso, dopo aver evocato tale intendimento, che lo stesso si fosse perfezionato (cfr. doc. G e H). Di qui la sua decisione di far ordine alla convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria al trasferimento formale di quella quota secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo n. 1.1§).
In questa sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale dell’avv. R__________ __________ (nell’inc. n. DI.2006.33), sulle testimonianze di C__________ __________, di __________ e di __________, nonché sulle ammissioni dello stesso attore (doc. 11), ribadisce la tesi secondo cui il mandato relativo a W__________ __________ sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________ e dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. La censura deve essere dichiarata irricevibile, visto e considerato che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la tesi del mandato congiunto era smentita dal tenore dei contratti (doc. A e 3) e dalla lettera con cui la convenuta aveva confermato la cessazione del mandato dell’attore sulla base di un’istruzione individuale (doc. F), rispettivamente con l’altro assunto pretorile secondo cui, se anche si volesse ammettere l’esistenza di una società semplice - della quale, nonostante gli intendimenti iniziali, l’avv. R__________ __________ non aveva per altro poi fatto parte - non risultava in ogni caso che la stessa fosse poi stata estesa alle questioni d’intestazione fiduciaria delle quote. La convenuta, oltre ad aver evidenziato che il teste C__________ __________ aveva ipotizzato l’esistenza di un mandato congiunto - ciò che però non risulta dai passaggi testimoniali da lei evocati -, si è in effetti limitata più che altro ad evidenziare le molteplici risultanze istruttorie da cui risultava la venuta in essere di quella società semplice, di per sé neppure negata dal Pretore ma da lui ritenuta priva di rilevanza per i motivi cui si è già accennato, il tutto senza però avvedersi che quella circostanza, da sola, era irrilevante per l’esito della lite, non essendo sufficiente per modificare la conclusione cui era giunto il giudice di prime cure. Per il resto, nemmeno il fatto, da lei pure evocato, che l’attore e C__________ __________ avessero in seguito depositato i mandati di cui ai doc. A e 3 in una cassetta di sicurezza accessibile solo congiuntamente è tale da dimostrare che quei contratti, diversamente dal loro tenore, fossero invece stati conferiti congiuntamente. E poco importa poi se il contratto fiduciario relativo al ricevimento di un finanziamento a favore di W__________ __________ __________ sia poi stato conferito alla convenuta congiuntamente dai due (cfr. doc. E), ciò non escludendo affatto che la situazione potesse essere diversa per l’intestazione delle relative quote. La convenuta non ha in definitiva preteso, ancor prima che provato, che la costituzione di quella società semplice, di cui essa non era parte e che con ciò non la vincolava in alcun modo, potesse avere effetti sul contratto di cui al doc. A, da lei pacificamente sottoscritto con l’attore (il quale, a sua volta, pur non essendo forse autorizzato, per motivi interni alla società semplice, a disporre della quota, esternamente poteva comunque farlo), ed anzi ha persino ammesso in questa sede che la sottoscrizione da parte sua dei “mandati fiduciari” di cui ai doc. A e 3 era stata decisa seduta stante proprio “per garantire ai soci maggioritari la relativa titolarità” rispettivamente a tutela delle parti (appello p. 3). Del resto è assai difficile comprendere come mai per W__________ __________ sarebbe stato deciso di conferire un mandato congiunto da parte dei soci della società semplice, quando per G__________ __________, che pure rientrava nel medesimo affare, per stessa ammissione della convenuta, era invece stato conferito un mandato individuale da parte dell’attore, tanto più che i relativi mandati erano stati allestiti tutti allo stesso modo (doc. A, B e 3).
8. Con riferimento alla società G__________ __________, il Pretore ha ritenuto che la convenuta, rilasciando il doc. 5, che aveva per oggetto una procura per la cessione delle quote, non aveva esaurito la richiesta dell’attore volta invece alla reintestazione delle stesse ad un’altra società fiduciaria, di cui per altro nemmeno aveva comprovato la non fattibilità. Di qui la sua decisione di far ordine alla convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria al trasferimento formale di quella quota secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo n. 1.1§). In questa sede la convenuta ribadisce genericamente di aver invece già trasmesso a suo tempo tutta la documentazione necessaria al trasferimento formale delle quote di proprietà (cfr. doc. 5 e 6), avendo in particolare sottoscritto le procure che a suo dire - ma ciò non risulta dagli atti (cfr. gli stessi doc. 5 e 6) - l’attore gli avrebbe inviato, rispettivamente non essendo stata richiesta - ma tale argomentazione è irricevibile in quanto formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - di fornirne altra. Così facendo, essa, venendo ancora una volta meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta però con l’argomentazione con cui il giudice di prime cure aveva disatteso la sua tesi difensiva, di modo che la sua censura dev’essere dichiarata irricevibile.
9. Il Pretore, rilevando che la convenuta non aveva fornito all’attore tutta la documentazione richiesta in causa e disattendendo con ciò l’assunto della convenuta secondo cui il rendiconto sarebbe già stato fornito rispettivamente avrebbe potuto essere ottenuto extragiudizialmente, ha infine fatto ordine alla convenuta di fornire all’attore tutta la documentazione riguardante le partecipazioni fiduciarie relative al 49% delle quote della società W__________ __________ ed al 100% delle quote della società G__________ __________, comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni (dispositivo n. 1.2). In questa sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale dell’avv. R__________ __________ (nell’inc. n. DI.2006.33), nonché sulle testimonianze di C__________ __________, di __________, di __________ e di __________, rileva di aver tenuto al corrente l’attore e soprattutto di essere sempre stata disposta a rendergli conto, senza che questi avesse avuto ritenuto di dar seguito a quella sua disponibilità. La censura è ancora una volta irricevibile. La convenuta, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui non avrebbe però fornito all’attore tutta la documentazione ora richiesta in causa - dalle prove da lei offerte risulta infatti più che altro che l’attore aveva partecipato solo ad alcune assemblee e riunioni, ottenendo solo informazioni limitate, ed aveva mancato rispettivamente disertato altri incontri -, mentre la tesi secondo cui la domanda in tal senso dell’attore avrebbe dovuto essere preceduta da una formale richiesta extragiudiziaria è pure irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
10. Ne discende che l’appello qui in esame deve senz’altro essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- e meglio di € 29'800.-, pari al valore nominale del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100% delle quote della società G__________ __________, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), in concreto della convenuta. Quanto alle ripetibili, nonostante l'attore con lo scritto 2 novembre 2011 le abbia protestate, non si giustifica di attribuirgliele, a quel momento egli essendosi limitato a confermare “evidentemente quanto espresso in prima sede” e per il resto ad affermare di non avere “nuove osservazioni da formulare all’appello”.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’200.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).