Incarto n.
12.2011.167

Lugano

26 giugno 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.165 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 marzo 2005 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1   

ora: AP 1  

rappr. dagli   RA 2 RA 3 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3'322'167.30, somma ridotta in replica a fr. 3'309'388.90, oltre interessi, ritenuto che in sede conclusionale accanto a quest’ultima richiesta di pagamento ne è stata pure formulata un’altra, subordinata, di fr. 3'114'067.- oltre interessi;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 27 luglio 2011 ha parzialmente accolto, limitatamente all’importo di fr. 2'943'877.25 oltre interessi;

 

appellante la convenuta con atto di appello 14 settembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 25 ottobre 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 23 marzo 1981 (doc. M27-M34) la fondazione di famiglia del __________ AO 1, avente lo scopo di amministrare il patrimonio della famiglia __________ (doc. F) con primi beneficiari i coniugi __________ e __________ e, al loro decesso, i figli __________ e __________ (doc. G), tutti cittadini __________ domiciliati in __________, ha aperto presso la succursale __________ di __________, che ha poi mutato la sua ragione sociale in AP 1, il conto n. __________, poi denominato n. __________ __________, conferendo all’istituto di credito dapprima solo un mandato di amministrazione e quindi anche di gestione patrimoniale (doc. M42), ritenuto che la corrispondenza, almeno dal 1995 (cfr. doc. 9.4), non doveva più essere spedita ma era trattenuta in banca. Nonostante gli accordi contrattuali stabilissero che il diritto di firma sulla relazione bancaria era dato solo all’__________, in seguito affiancato da __________ (doc. M42), entrambi membri del consiglio della fondazione di famiglia (doc. B), le parti non hanno mai avuto da ridire a che i beneficiari economici, a scadenza trimestrale, potessero presentarsi in banca per discutere, per conto della fondazione, con il funzionario di riferimento M__________ __________, inizialmente semplice assistente di gestione e in seguito nominato direttore aggiunto responsabile della succursale (dal 1988; cfr. risposta p. 2, appello p. 3, doc. 2.2, testi __________ p. 2 e __________ p. 9) e quindi membro del comitato della direzione generale della sede principale __________ (dal 1992; cfr. risposta p. 2 seg., doc. 2.2), di cui era pure divenuto vicepresidente (dal 2001; cfr. duplica p. 3, doc. 2.3 e D ed E, teste __________ p. 2). In quelle occasioni, a partire dal 1991, il funzionario della banca sottoponeva dei “ricapitolativi” su carta bianca (cfr. plico doc. 3), da cui risultavano lo stato del patrimonio, la performance, le entrate e le uscite, che costoro provvedevano a sottoscrivere, dando pure spesso e volentieri mandato per l’effettuazione di altri bonifici o prelievi per cassa.

 

 

                                  B.   Intenzionati a “scudare” il patrimonio della fondazione, ad inizio maggio 2002 i beneficiari economici, dopo aver interpellato M__________ __________, si sono fatti da lui trasmettere una dichiarazione vincolante (doc. M129), firmata per la banca da costui e dal vicedirettore __________, attestante al 27 settembre 2001 un patrimonio di € 2'944'717.-, in forza del quale essi hanno pagato al fisco __________ l’imposta liberatoria del 2.5% di € 73'618.- (doc. CC); in precedenza a loro erano per altro già stati rilasciati due estratti conto datati 12 (doc. 11.1) e 26 aprile 2002 (doc. II), da cui risultava un patrimonio complessivo di fr. 4'503'475.- rispettivamente di fr. 4'493'606.-. Il 10 maggio 2002 essi hanno insistito per farsi rilasciare i dettagli necessari alla completazione del dossier per lo “scudo fiscale” (cfr. doc. 12). Invano.

                                     

 

                                  C.   M__________ __________ è morto suicida il 13 maggio 2002. A seguito di questo fatto e delle conseguenti verifiche del suo operato, è risultato che la predetta dichiarazione vincolante e con lei tutti i “ricapitolativi” (in particolare i saldi, le performances e gli investimenti ivi indicati, non così invece le operazioni di addebito e di accredito allora riportate) forniti negli anni ai beneficiari economici, compresi i due estratti conto (gli unici forniti) resi il 12 e 26 aprile 2002, erano falsi e che sul conto, al 31 dicembre 2001, vi era in realtà un saldo contabile di soli fr. 1'136'338.- (doc. M115), che la banca in base alle sue ricostruzioni era disposta ad ammettere solo in ragione di fr. 891'401.- (doc. Q), a fronte dei quali la fondazione, sulla base della perizia di parte fatta allestire dall’esperto contabile __________ (doc. S), rivendicava invece un saldo finale di fr. 3'207'888.-. L’importante differenza tra gli importi proposti dalle parti era in particolare dovuta (cfr. doc. R e S) alla data d’inizio della ricostruzione (che la banca proponeva di far iniziare dal 1° gennaio 1995 mentre la fondazione voleva far decorrere già dal 1° gennaio 1992, con un impatto di circa fr. 712'000.-), al benchmark applicabile (per la banca doveva far stato l’indice BNP I/3 mentre la fondazione proponeva l’indice PICTET LPP-93, con un impatto di circa fr. 491'000.-), alla commissione di gestione dell’1.5% annuo sul reddito derivante dal benchmark (ritenuta corretta dalla banca e contestata dalla fondazione, con un impatto all’incirca di fr. 519'000.-), allo storno dell’accredito di fr. 400'000.- dal conto __________ (proposto dalla banca e contestato dalla fondazione) ed allo storno degli addebiti di circa fr. 277'000.- verso il conto __________ (ritenuto corretto dalla fondazione e contestato dalla banca).

                                     

 

                                  D.   Con la petizione in rassegna, inoltrata il 9 marzo 2005 ed avversata da AP 1, che nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 3'322'167.30, somma poi ridotta in replica a fr. 3'309'388.90, oltre interessi. Essa ha rilevato che M__________ __________ e con lui la convenuta si erano resi responsabili di tutta una serie di malversazioni, avendo tra l’altro indotto i beneficiari economici a versargli nel 1990 Lit. 200'000'000 in due tranches (doc. U) da destinare ad un - poi rivelatosi inesistente - “club di investitori” ed avendo prelevato senza disporre del necessario diritto di firma almeno fr. 1'200'000.- (se non addirittura fr. 1'350'000.-); e ha rimproverato loro una gestione patrimoniale deficitaria, ossia al di sotto del benchmark conservativo che la banca avrebbe dovuto assicurare, nonché di averla indotta ad effettuare prelevamenti “eccessivi”.  Facendo proprie le predette risultanze della perizia di parte dell’esperto contabile __________ (doc. S), da questi nel frattempo aggiornata al 31 dicembre 2004 (doc. T), ha pertanto preteso fr. 2'953'246.20 quale differenza sulla performance di gestione a quella data (saldo ricostruito di fr. 3'176'335.20 dedotto il saldo contabile di fr. 223'089.- di cui al doc. M97); ha chiesto altri fr. 218'144.- a titolo di differenza tra il saldo contabile e quello inferiore riconosciuto dalla convenuta al 29 aprile 2004 (saldo contabile di fr. 602’111.- di cui al doc. M102 dedotto il saldo da lei ricostruito di fr. 383'967.- di cui al doc. M16); ha auspicato la rifusione delle spese di fr. 42'448.20 (doc. EE) per l’allestimento delle perizie di parte di cui ai doc. R, S e T; a questo ha sommato la maggior uscita per lo “scudo fiscale”, di fr. 108'328.90 (pari ad € 73'618.-, doc. M113, CC e DD), da lei ritenuta ingiustificata a seguito dell’asserita inesistenza dei fondi in questione; ha dedotto l’importo di alcune fatture agli __________ e __________ per complessivi fr. 25'224.90, pagate tramite i fondi in conto inizialmente contestati (doc. 10, SS e TT); ed ha infine aggiunto la nota professionale a favore del __________ per la consulenza in causa di fr. 12'446.50 (pari a € 8'030.-, doc. UU).

                                     

 

                                  E.   In sede conclusionale le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro precedenti allegazioni. L’attrice, oltre ad aver riconfermato la richiesta ridotta con la replica, in via subordinata ne ha però formulata un’ulteriore volta al pagamento di fr. 3'114'067.- più interessi: all’importo ricostruito dal perito giudiziario al 31 dicembre 2001 (di fr. 3'248'029.-), aggiornato al 31 dicembre 2004 (a fr. 2'837'503.-), essa ha in effetti aggiunto la differenza tra il saldo effettivo e quello riconosciuto dalla convenuta a quella data (fr. 138'900.-), ha dedotto le commissioni maturate dal 1991 al 2001 (fr. 2'500.-) ed ha nuovamente aggiunto i 3/4 delle spese della perizia di parte (fr. 31'836.-), i 9/10 della nota professionale del __________ (fr. 11'201.-) e l’addebito dell’imposta liberatoria derivante dallo “scudo fiscale” (fr. 108'328.-).

 

 

                                  F.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima ritenuto che gli importi figuranti sulla dichiarazione di cui al doc. M129 rispettivamente sul rapporto interno di cui al doc. 12 costituivano una dichiarazione vincolante per la banca di quello che doveva essere il saldo del conto dell’attrice al 17 maggio 2002; ha in seguito accertato che il calcolo del danno doveva essere fatto dal 1° gennaio 1992, dato che prima di allora i “ricapitolativi” e i dati reali grossomodo corrispondevano, e fino al 31 dicembre 2004; ha quindi rilevato che la questione del benchmark, del tutto irrilevante per la fase precedente al 17 maggio 2002 in quanto l’attrice, approvando i relativi “ricapitolativi”, aveva accettato anche la struttura del portafoglio ivi indicata, era attuale solo per il periodo successivo e doveva essere risolta secondo l’indice PICTET LPP-93; ha ritenuto che le commissioni annue medie per il periodo 1992/2002 andavano determinate in fr. 2'390.-; ha ammesso la legittimità dello storno dell’accredito dal conto __________ e di gran parte dell’addebito dal conto __________ (tranne per la somma di fr. 29'500.-). Dalla differenza al 17 maggio 2002 risultante dal doc. 12 (pari a fr. 3'402’257.-), aggiornata al 31 dicembre 2004 in base all’indice PICTET LPP-93, per un importo totale di fr. 3'005'418.10, andavano così dedotti le commissioni per 12 anni di fr. 28'680.- e l’accredito dal conto __________ di fr. 400'000.- ed aggiunti gli addebiti al conto __________ di fr. 247'609.15, l’imposta liberatoria derivante dallo “scudo fiscale” di fr. 108'329.- e i 9/10 della nota professionale del __________ di fr. 11'201.-, mentre che le rimanenti pretese erano infondate. Di qui il parziale accoglimento della petizione per fr. 2'943'877.25 più interessi al 5% dal 31 dicembre 2004 (dispositivo n. 1), ritenuto da una parte che la tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese di fr. 25'000.- sono state caricate per l’11.4% all’attrice e per il rimanente 88.6% alla convenuta, tenuta pure a rifondere alla controparte fr. 117'737.60 a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3), e dall’altra che la cauzione di fr. 129'281.- prestata a suo tempo dall’attrice poteva senz’altro esserle liberata (dispositivo n. 2).

 

 

                                  G.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con accollo alla controparte delle tasse, delle spese e delle ripetibili (queste ultime pretese in ragione di fr. 117'737.60) nonché la liberazione all’attrice, dopo la crescita in giudicato della sentenza e l’avvenuto pagamento delle ripetibili da lei dovute, della cauzione prestata. Essa rimprovera innanzitutto al Pretore di aver equiparato l’illecita presentazione da parte di M__________ __________ di “ricapitolativi” falsi a delle malversazioni, quando in realtà vi erano state solo tre malversazioni e meglio i due versamenti nel 1990 di complessive Lit. 200'000'000 al “club di investitori” e un addebito nel 1998 di fr. 84'000.- al conto __________, ritenuto che gli asseriti prelevamenti contestati siccome non recanti le firme di persone autorizzate erano invece poi stati ratificati. Contesta in seguito che agli importi figuranti sulla dichiarazione di cui al doc. M129 rispettivamente sul rapporto interno di cui al doc. 12, falsa la prima e da lei non confermato il secondo, potesse essere attribuito il carattere di dichiarazione vincolante. Rileva che l’allestimento dei falsi “ricapitolativi”, pur essendo certamente illecito, non aveva causato alcun danno alla controparte, tali non potendo essere considerati i presunti prelevamenti “eccessivi” da lei effettuati. Ritiene che il danno debba essere calcolato solo dal 4 dicembre 1995 o addirittura dal 31 marzo 1998, date dei primi addebiti illeciti verso il conto __________. Ribadisce l’intervenuta prescrizione delle pretese derivanti dalle differenze sulla performance di gestione precedenti al 9 marzo 1995 nella misura in cui si riferivano al cattivo adempimento del mandato, per altro non meglio specificato né oggetto delle necessarie allegazioni. Censura il benchmark considerato per il periodo fino al 17 maggio 2002 e quello successivo, per altro diverso da quello fondato sulle obbligazioni della Confederazione proposto dal perito giudiziario, tanto più che l’aspetto del benchmark era stato da lei preso in considerazione solo in un’ottica transattiva. Contesta l’ammontare delle commissioni di gestione, rilevando che le doveva essere riconosciuta almeno la percentuale dello 0.5% annuo stabilita inizialmente. E ritiene infine che alla controparte dovesse essere ascritta un’importante concolpa per non aver a suo tempo verificato la corrispondenza, speditale almeno fino ad inizio 1995, ed essersi fidata sui “ricapitolativi” allestiti su carta bianca. In definitiva, a suo giudizio, l’attrice, non avendo mai chiesto la rifusione delle Lit. 200'000'000, posizione comunque non dovuta, come del resto non dovuti erano l’imposta liberatoria derivante dallo “scudo fiscale” di fr. 108'329.- e i 9/10 della nota professionale del __________ di fr. 11'201.-, potrebbe pretendere unicamente il rimborso degli illeciti addebiti al conto __________ di fr. 247'500.-, somma dalla quale andava però dedotto l’accredito, ben maggiore, dal conto __________ di fr. 400'000.-.

 

 

                                  H.   Con la risposta all’appello l’attrice postula la reiezione del gravame, contestando le argomentazioni della controparte. Essa rileva per altro che le commissioni annue a favore della convenuta avrebbero dovuto essere al massimo di fr. 250.-, per un importo di fr. 3'000.-, e ribadisce il buon fondamento della pretesa di fr. 138’900.- avente per oggetto la differenza tra il saldo effettivo e quello riconosciuto dalla convenuta e di quella di fr. 400'000.- relativa all’accredito dal conto __________.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   2.   A questo stadio della lite è pacifico che tra le parti sia venuto in essere un contratto di gestione patrimoniale, retto dal diritto svizzero, e meglio dalle norme del mandato (art. 394 segg. CO).

                                         Il mandatario è così responsabile verso il mandante della buona e fedele esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO; DTF 131 III 377 consid. 4.1). La sua responsabilità sottostà, in generale, alle medesime regole di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. Egli deve quindi eseguire diligentemente il compito e salvaguardare fedelmente gli interessi legittimi della controparte (art. 321a cpv. 1 CO). La diligenza necessaria si valuta più severamente allorquando il mandatario fornisce servizi professionali contro rimunerazione e accetta di determinare lui stesso gli investimenti che verranno effettuati con i fondi del mandante (DTF 124 III 155 consid. 3a, 119 II 333 consid. 5a).

 

 

                                   3.   Nel caso di specie - come già accennato in precedenza - l’attrice ha principalmente rimproverato a M__________ __________ e per esso alla convenuta quattro violazioni contrattuali, ed in particolare di aver illecitamente prelevato almeno fr. 1'200'000.- (se non fr. 1'350'000.-), di aver malversato un importo di Lit. 200'000'000 destinato a un “club di investitori” poi rivelatosi inesistente, di aver allestito dei “ricapitolativi” falsi che avevano indotto i suoi beneficiari economici ad effettuare prelevamenti “eccessivi” e di aver gestito il suo patrimonio in modo deficitario, al di sotto del benchmark conservativo che essa avrebbe dovuto assicurarle.

 

 

                                3.1   A questo stadio della lite il rimprovero mosso alla convenuta di aver prelevato illecitamente, non disponendo cioè del necessario diritto di firma sul conto dell’attrice, un importo di almeno fr. 1'200'000.- (se non fr. 1'350'000.-), non è più problematico. A parte il fatto che tutti i prelevamenti in questione erano comunque poi stati ratificati dai beneficiari economici o dagli stessi organi dell’attrice (cfr. doc. 3, 14 e 15, M184-M191; cfr. pure, a mo’ di verifica, doc. 19 e 20), negli allegati preliminari l’attrice, pur avendo evocato il tema dei prelevamenti senza valida firma, si era poi limitata sul tema a fare riferimento alla perizia di parte dell’esperto contabile __________ (doc. S) - ammettendo anzi in replica, p. 8, 10, 15 e 17, le posizioni “uscite riconosciute” contenenti anche quelle posizioni (da lui indicate in fr. 3'517’543.-) - il quale non aveva però ritenuto di contestare quelle somme, ma di mettere in dubbio per quel motivo solo un importo di circa fr. 277'000.- addebitato verso il conto __________. Tale contestazione è stata in seguito risolta dal Pretore con il riconoscimento della legittimità dello storno di parte dell’addebito verso quel conto e meglio per l’importo di fr. 247'609.15 (di cui fr. 164'000.- nel 1998, fr. 83'500.- nel 1999 e fr. 109.15 nel 2001). E in questa sede nessuna delle parti ha ritenuto di censurare quella sua conclusione (per la convenuta, cfr. appello p. 19, anche se poi nel suo calcolo, a p. 24 seg., sembra aver ammesso un importo di soli fr. 247'500.-; per l’attrice, cfr. osservazioni p. 11), di cui dunque si dovrà tener conto nel prosieguo di questo esposto.

 

 

                                3.2   Il rimprovero mosso alla convenuta di aver malversato un importo di Lit. 200'000'000 destinato ad un “club di investitori” poi rivelatosi inesistente è a sua volta privo di rilevanza in questa sede. Quella malversazione era in effetti avvenuta, con due versamenti in contanti di Lit. 100'000'000, nel 1990 (cfr. doc. U). Sennonché negli allegati preliminari l’attrice, facendo propria la già menzionata ricostruzione dell’esperto contabile __________ (doc. S e T), aveva unicamente preteso, oltre ad altre posizioni di danno che qui non interessano, il rimborso della differenza di performance di gestione dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, poi aggiornata al 31 dicembre 2004 (e meglio la differenza tra la perfomance ipotetica e quella effettiva risultante dai dati contabili): in tal modo essa non ha pertanto chiesto la rifusione delle somme malversate in precedenza, nel 1990, che in effetti non erano mai state contabilizzate nel suo conto e tanto meno erano comprese nell’importo di fr. 3'027'181.-, sostanzialmente corrispondente al dato contabile a quella stessa data (di fr. 3'031'016.-, cfr. perizia allegato 9), indicato dall’esperto contabile __________ quale punto di partenza, al 31 dicembre 1991, per la sua ricostruzione (doc. S). Ma se anche così non fosse e per ipotesi si volesse ammettere che la pretesa attorea era effettivamente oggetto della causa, al riconoscimento della stessa, sorta in valuta estera ma quantificata in causa in valuta svizzera, avrebbe in ogni caso ostato l’art. 84 cpv. 2 CO (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1, 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in: RtiD I-2011 25c p. 677). E comunque l’attrice non ha chiesto che il giudizio pretorile, che non aveva a suo tempo ammesso quella pretesa, dovesse ora essere riformato nel senso del suo riconoscimento.

 

 

                                3.3   L’attrice ha in seguito rimproverato alla convenuta di aver allestito dei “ricapitolativi” falsi (doc. 3), che avevano indotto i suoi beneficiari economici ad effettuare prelevamenti “eccessivi”, di cui ha preteso il rimborso. La questione è ancora una volta priva di rilevanza in questa sede. Pacifico da una parte che l’allestimento dei “ricapitolativi” falsi costituisca un atto illecito e incontestabile dall’altra che lo stesso possa in linea teorica aver causato un danno ai beneficiari economici nella misura in cui essi potevano essere stati in tal modo indotti a prelevare dal conto più di quanto avrebbero dovuto, resta però il fatto che l’attrice, oltre a non aver dimostrato che i beneficiari avrebbero voluto prelevare solo il reddito senza scalfire il patrimonio, nemmeno ha allegato a quanto ammontassero questi eventuali prelevamenti “eccessivi”, ovvero quelli eccedenti il solo reddito conseguito, né soprattutto lo ha provato, nulla potendosi evincere in tal senso né dalla perizia di parte dell’esperto contabile __________ (doc. S), né dalla perizia giudiziaria, ove non è stato fatto un raffronto tra i prelevamenti per così dire “ammissibili” e quelli “eccessivi”. Del resto, nella più volte menzionata perizia di parte dell’esperto contabile __________ (doc. S), sulla base della quale l’attrice ha poi formulato le sue pretese di causa, tutti i prelevamenti effettuati dal conto erano stati considerati leciti, tranne quelli - di cui già si è detto in precedenza (cfr. supra consid. 3.1) - verso il conto __________ e soprattutto non vi era stata alcuna richiesta creditoria per questi presunti prelevamenti “eccessivi”.

 

 

                                3.4   La violazione contrattuale più importante rimproverata alla convenuta, e soprattutto dalle conseguenze più rilevanti, è in definitiva quella di aver gestito il patrimonio dell’attrice in modo deficitario, al di sotto del benchmark conservativo che essa avrebbe dovuto assicurarle. Il tema necessita dunque di essere esaminato in modo approfondito. Qui di seguito, dopo aver riassunto i principi giuridici che disciplinano la questione (consid. 3.4.1), si procederà pertanto a passare in rassegna le singole censure sollevate dalle parti, e meglio quella di carente allegazione della violazione contrattuale rispettivamente delle circostanze che ne starebbero alla base (consid. 3.4.2), quella inerente il benchmark applicabile (consid. 3.4.3 e 3.4.4), quella relativa alla prescrizione, all’inizio del calcolo del pregiudizio ed alla modalità di aggiornamento del danno con effetto al 31 dicembre 2004 (consid. 3.4.5, 3.4.6 e 3.4.7), per poi terminare, dopo aver trattato la problematica relativa alle commissioni di gestione (consid. 3.4.8), il tema dell’accredito dei fr. 400'000.- dal conto __________ (consid. 3.4.9) e la questione dell’eventuale concolpa imputabile alla convenuta (consid. 3.4.10), con la ricostruzione del saldo effettivamente dovuto all’attrice (consid. 3.4.11).

 

 

                             3.4.1   In caso di gestione patrimoniale in urto con la linea scelta dal cliente, il pregiudizio deve di principio essere calcolato tenendo conto del risultato che sarebbe stato ottenuto da un gestore medio, facente prova di diligenza (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 818 n. 63). Il confronto deve avvenire sulla base di una gestione simile a quella voluta dal cliente, ma non eseguita dalla banca (e meglio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confrontando il risultato del portafoglio amministrato in violazione del mandato con quello di un portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito durante il medesimo periodo conformemente alle istruzioni del contratto, cfr. TF 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid. 3.2.2, 30 novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2, 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid. 4.3 e 4.4, 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2; II CCA 24 agosto 2009 inc. n. 12.2008.122), ritenuto che in tal caso il cliente deve essere molto preciso nell’indicare gli atti di gestione che avrebbero dovuto essere fatti e che invece sono stati omessi (Lombardini, op. cit., p. 818 n. 65; cfr. pure Schaller, Der perfekte Vermögensverwaltungsvertrag, in: AJP 2012 p. 62). Di fronte a portafogli ben diversificati e costituiti tenendo presente un certo indice di referenza (benchmark), il compito del cliente è più facile, la performance della banca potendo essere direttamente paragonata a quella dell’indice: nella misura in cui la divergenza tra il portafoglio detenuto e la composizione dell’indice assurga ad una violazione degli obblighi di diligenza, basterà così indicare tale discrepanza per poter calcolare il danno (Lombardini, op. cit., p. 807 n. 23 e p. 819 n. 67).

                                     

 

                             3.4.2   Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è innanzitutto vero che negli allegati preliminari non le sarebbe mai stato formulato alcun rimprovero di mala gestione, l’attrice avendo al contrario sollevato tale tesi a diverse riprese in petizione (specialmente - come si vedrà - a p. 6; ma anche, sia pure in modo più generico e sfumato, a p. 10, 11, 12  e 14). La stessa convenuta aveva del resto preso atto dell’esistenza di un tale rimprovero in sede di risposta (p. 14) e di duplica (p. 15).

                                         Tutt’altra questione, pure eccepita in questa sede dalla convenuta, è quella di sapere se le allegazioni alla base di questa violazione contrattuale fossero sufficienti per ammettere un obbligo di risarcimento del danno in base alla giurisprudenza.

                                         Il quesito dev’essere risolto affermativamente. A sostegno della domanda di risarcimento per la mala gestione a suo danno, l’attrice, negli allegati preliminari, aveva in effetti evidenziato, sia pure in modo succinto, che la convenuta dal 1992 al 2002, rispettivamente al 2004, aveva conseguito un “posizionamento reale del portafoglio della AO 1 … al di sotto del c.d. benchmark” - da lei poi individuato nell’indice PICTET LPP-93 (cfr. petizione p. 8 e 14) -, “che la banca avrebbe dovuto assicurare, tramite una gestione conservativa” sin dall’inizio ben conosciuta dalla controparte (cfr. petizione p. 5 e replica p. 4), rispettivamente “in forza della tipologia della cliente e del mandato di amministrazione ricevuto” (petizione p. 6). In tal modo essa ha chiaramente lasciato intendere di contestare la gestione effettuata sul suo conto in quel periodo nella misura in cui quest’ultima aveva permesso di ottenere una performance al di sotto di quanto un gestore medio avrebbe potuto e dovuto conseguire nelle medesime circostanze. Tanto basta per ritenere ossequiato il suo onere di allegazione sul tema.

 

 

                             3.4.3   Secondo il Pretore, con un giudizio censurato in questa sede dalla convenuta, l’attrice avrebbe diritto al risarcimento della differenza di performance di gestione già per il fatto che la controparte nei doc. M129 e 12 avrebbe pacificamente ammesso che in data 17 maggio 2002 rispetto al saldo contabile vi era una differenza pari a fr. 3'402’257.-, poi aggiornata al 31 dicembre 2004 a fr. 3'005'418.10. La censura della convenuta è fondata. Le parti erano in effetti concordi che la dichiarazione vincolante di cui al doc. M129, firmata per la banca da M__________ __________ e dal vicedirettore __________ ed attestante al 27 settembre 2001 un patrimonio di € 2'944'717.-, pari ad un importo di fr. 4'349'641.50, era in realtà falsa (per l’attrice, cfr. petizione p. 8 seg. e 18, conclusioni p. 33 e osservazioni p. 6; per la convenuta, cfr. risposta p. 8, duplica p. 10). Quanto alla presunta ammissione della convenuta, nel rapporto interno di cui al doc. 12, del fatto che il conto presentava al 17 maggio 2002 una differenza di € 2'314'461.- (€ 2'944'717.- ./. € 630'256.-), pari a fr. 3'402'257.-, la stessa non è in realtà tale: nonostante a quel momento, a pochi giorni cioè dal suicidio di M__________ __________ e senza che fossero ancora stati chiariti i motivi di questa differenza, i funzionari della succursale avessero preavvisato internamente in modo favorevole quella differenza, con quello scritto essi si erano in effetti limitati, al fine di ridurre il danno della cliente e di evitare l’inoltro di una denuncia penale a loro carico, a chiedere alla sede centrale l’autorizzazione a fornire alla cliente una conferma del saldo così rettificato, autorizzazione che però non risulta mai essere stata fornita (cfr. pure teste __________ p. 9 e 11).

                                        

 

                             3.4.4   Escluso con ciò che l’attrice possa pretendere il risarcimento della differenza di performance di gestione adducendo che la convenuta avrebbe ammesso l’ammontare dei saldi, si tratta di esaminare se un tale risarcimento possa esserle riconosciuto per il fatto che la controparte non aveva raggiunto la redditività riferita ad un particolare benchmark e, se del caso, quale.

                                         Ora, nel caso di specie è pacifico (cfr. replica p. 4) che i mandati di amministrazione e di gestione stipulati tra le parti (doc. M32, poi sostituito dal doc. M42) non menzionavano alcunché in merito al profilo degli investimenti rispettivamente al rischio a carico del cliente. In questa sede la convenuta, confermando quanto già ritenuto dal Pretore, ha tuttavia ammesso (appello p. 2) che l’attrice le aveva a suo tempo conferito un mandato di gestione con profilo conservativo. Atteso poi che lo statuto dell’attrice, a suo tempo depositato in banca (circostanza evocata a p. 5 della petizione, non contestata in risposta e con ciò ammessa dalla convenuta, art. 170 cpv. 2 CPC/TI), prevedeva una gestione con scienza e coscienza e con la diligenza di un normale commerciante (doc. F art. 12 cpv. 2: “Er verwaltet das Stiftungsvermögen nach bestem Wissen und Gewissen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes im Rahmen der Richtlinien der Statuten und allfälliger Beistatuten und Reglemente”), appare così evidente che la convenuta era tenuta ad effettuare una gestione conservativa ed oculata. Quale fosse la gestione oculata e conservativa esigibile dalla convenuta nelle particolari circostanze lo ha poi chiarito il perito giudiziario, il quale ha ritenuto consono alla stessa quella risultante da un investimento in obbligazioni della Confederazione (perizia p. 18 seg., complemento peritale p. 4 seg.) e meglio, non essendo provato che i beneficiari economici dell’attrice avrebbero voluto prelevare solo il reddito senza scalfire il patrimonio (cfr. supra consid. 3.3), secondo l’ipotesi (e meglio le percentuali di reddito) oggetto dell’allegato peritale 8.2 (perizia p. 19). Poco importa se in un’ottica transattiva, alla luce degli investimenti apparentemente poi messi in atto nel periodo litigioso (cioè con una ricostruzione ex post, sulla base dei rendimenti millantati da M__________ __________ nei “ricapitolativi” di cui al doc. 3, cfr. risposta p. 3, duplica p. 3 e conclusioni p. 8), le parti avessero proposto di far capo ciascuna ad un altro benchmark - l’attrice all’indice PICTET LPP-93 e la convenuta all’indice BNP I-3 -, anche perché le trattative in vista di un componimento bonale della vertenza, e con ciò quelle proposte, erano poi naufragate, di modo che l’attrice non poteva prevalersi in causa delle proposte a suo tempo formulate dalla controparte (cfr. TF 6 giugno 1994 4C.457/1993; II CCA 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140, 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209, 14 agosto 2008 inc. n. 12.2007.178, 31 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.169, secondo cui quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione avviene per principio senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell’eventualità di una lite). Per il resto, l’attrice non ha mai preteso (cfr. anzi replica p. 4 seg.) che, in luogo di questi due o tre benchmark, dovesse invece far stato la struttura di portafoglio risultante dai “ricapitolativi” (doc. 3), né ha allegato o comunque dimostrato che la sottoscrizione a posteriori di quei documenti implicasse una modifica dei precedenti accordi in merito al profilo degli investimenti rispettivamente al rischio a carico del cliente e comportasse con ciò l’obbligo contrattuale della convenuta di investire proprio in quel modo e con quei rendimenti, quella sua firma potendo tutt’al più significare che essa non contestava il risultato di quell’asserita gestione (anche qualora fosse stata contraria ai precedenti accordi contrattuali).

 

                             3.4.5   La convenuta ribadisce in seguito la tesi secondo cui le pretese derivanti dalle differenze sulla performance di gestione precedenti al 9 marzo 1995, ossia 10 anni prima dell’inoltro della petizione, primo atto interruttivo della prescrizione, sarebbero prescritte nella misura in cui si riferivano al cattivo adempimento del mandato. La censura è infondata. Nel querelato giudizio il Pretore, riferendosi alle sentenze pubblicate in DTF 91 II 442 e 133 III 37, ha ricordato che il termine decennale di prescrizione del diritto di ottenere la restituzione degli averi depositati su di un conto comincia a decorrere solo dal momento in cui le relazioni contrattuali tra le parti prendono fine, ciò che in concreto non era ancora avvenuto. Ora, in quelle decisioni il Tribunale federale aveva avuto modo di stabilire che poco importava se in precedenza la banca si fosse appropriata indebitamente di quel denaro oppure se se ne fosse spossessata contro la sua volontà, determinante essendo il suo obbligo di riconsegna alla fine del contratto (DTF 91 II 442 consid. 5c e 133 III 37 consid. 3.2). In una recente decisione l’Alta Corte ha precisato questa giurisprudenza, equiparando il danno derivante dalla mancata restituzione a quello derivante dalla mala gestione e che aveva avuto per effetto di diminuire illecitamente il patrimonio che doveva essere restituito (TF 24 febbraio 2012 5A_30/2009 consid. 4.4.2). Non essendovi dunque motivo di trattare diversamente quei due pregiudizi, nel caso di specie, visto che il mandato di gestione tra le parti non è stato ancora disdetto, le pretese risarcitorie dell’attrice non sono così prescritte. 

 

 

                             3.4.6   In questa sede la convenuta non spiega di per sé per quale motivo sarebbe errato e con ciò da riformare l’assunto pretorile secondo cui il calcolo del danno doveva essere fatto già dal 1° gennaio 1992. Essa si limita più che altro ad evidenziare che, qualora in causa fossero stati censurati solo gli addebiti verso il conto __________, il calcolo avrebbe dovuto essere fatto dal 4 dicembre 1995 (data del bonifico di fr. 29'500.-, non stornato dal Pretore) o addirittura dal 31 marzo 1998 (date degli altri addebiti poi oggetto dello storno, cfr. supra consid. 3.1). Quell’ipotesi non essendosi in realtà verificata, dato che - come detto (cfr. supra consid. 3.4.2) - alla convenuta era pure stata rimproverata una mala gestione, non vi è ragione per modificare la data di decorrenza per il calcolo del 1° gennaio 1992.

                                         Il Pretore non si è per altro accorto che la decorrenza dal 1° gennaio 1992 del calcolo del danno per carente performance avrebbe dovuto comportare una riduzione di circa fr. 800'000.- (già solo per il capitale, cioè senza gli interessi) delle spettanze da lui riconosciute all’attrice. I dati risultanti dal doc. M129 (al 27 settembre 2001) e dal doc. 12 (al 17 maggio 2002), da lui ritenuti vincolanti, corrispondevano in effetti sostanzialmente, come ammesso dalla stessa attrice (conclusioni p. 6), a quelli di cui ai “ricapitolativi” del plico doc. 3 (cfr. doc. 3.99 e doc. 3.106, 11.1 e II). Sennonché, i dati di quel plico indicavano che al 31 dicembre 1991, data d’inizio del calcolo, il patrimonio dell’attrice avrebbe dovuto essere già di fr. 3'830'000.- (doc. 3.9), quando invece il dato contabile corretto, per altro fatto sostanzialmente proprio anche dal perito di parte attrice, era in realtà di fr. 3'031'016.- (cfr. perizia p. 13 e allegato 9) rispettivamente di fr. 3'027'181.- (doc. S). Detto altrimenti, riconoscendo all’attrice gli importi di cui ai doc. M129 e 12, il Pretore, contrariamente a quanto da lui stesso sostenuto e soprattutto da quanto preteso dalla stessa attrice, non ha calcolato il suo pregiudizio dal 1° gennaio 1992, ma di fatto già a far tempo dal 1° gennaio 1991 o addirittura dal 1° gennaio 1990 (cfr. doc. 3.1), quando una mala gestione in quei due anni nemmeno era stata allegata, né per la stessa era stato preteso un risarcimento. Il medesimo “errore concettuale” è stato per altro fatto anche dal perito giudiziario, il quale nelle sue varie ricostruzioni è sempre partito dal presupposto che al 31 dicembre 1991 il patrimonio dell’attrice fosse già di fr. 3'830'000.- (cfr. perizia allegati 8.3 e, soprattutto, 8.2). Di tale circostanza bisognerà tener conto in occasione del calcolo della ricostruzione finale del conto.

 

 

                             3.4.7   La convenuta contesta poi il giudizio con cui il Pretore, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, aveva optato per un adeguamento del saldo al 31 dicembre 2001 secondo l’indice PICTET LPP-93. La censura deve essere disattesa. In realtà, nonostante quanto da lui affermato in sentenza, il Pretore non ha in effetti provveduto ad un aggiornamento in base all’indice PICTET LPP-93, correttivo questo che per altro nemmeno era stato proposto dall’attrice negli allegati preliminari, bensì, come da lei meglio precisato nelle sue conclusioni (p. 27), secondo i rendimenti previsti dal mercato obbligazionario svizzero per la banche commerciali (cfr. complemento peritale allegato 1) anziché quelli previsti dal mercato obbligazionario esterno proposti dall’attrice negli allegati preliminari con riferimento al doc. T. In tali circostanze non si vede proprio come la convenuta possa ora lamentare una carenza di allegazione sul tema da parte dell’attrice.

 

 

                             3.4.8   Il giudizio pretorile in merito alle commissioni di gestione che sarebbero state esposte durante 12 anni qualora fosse stata pattuita una gestione secondo un determinato benchmark è assai stringato, il primo giudice, dopo aver evidenziato che gli accordi contrattuali non precisavano l’entità della commissione annuale per cui doveva fare stato il minimo di fr. 250.- annui (doc. M42), essendosi limitato a confermare la correttezza dell’importo di fr. 2'390.- annui proposto dal perito giudiziario (perizia p. 26). In questa sede la convenuta chiede di aumentare ad almeno lo 0.5% annuo dell’importo investito la commissione a lei dovuta, mentre l’attrice ritiene di dovere alla controparte solo l’importo annuo minimo di fr. 250.-. La censura dell’attrice merita di essere accolta. Nel suo giudizio il Pretore, facendo proprio l’assunto del perito giudiziario (perizia p. 22 seg. e 27), ha in sostanza preso atto che i contratti tra le parti, nella loro ultima versione (doc. M42), prevedevano una trattenuta annuale dello 0.5% della somma depositata (minimo fr. 250.-) per l’esecuzione del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero, una commissione annua di fr. 250.- per l’esecuzione del mandato di amministrazione e una tassa annuale di fr. 140.- per la locazione della cassetta di sicurezza, di modo che, visto che in depositi fiduciari all’estero erano stati mediamente investiti fr. 375'000.- con una relativa commissione di circa fr. 2'000.-, si otteneva per l’appunto un importo annuale complessivo di fr. 2'390.-. L’attuale proposta della convenuta di applicare l’accordo precedente che stabiliva una commissione di gestione dello 0.5% (doc. M32) non considera il fatto che in seguito lo stesso era stato sostituito dall’accordo che prevedeva solo una commissione minima di fr. 250.- annui. Quella dell’attrice tiene invece correttamente conto che la gestione conservativa e oculata che avrebbe dovuto esserle garantita, e meglio quella con investimenti in obbligazioni della Confederazione, poteva essere ottenuta senza investimenti fiduciari e senza far capo alla cassetta di sicurezza.

 

 

                             3.4.9   Nel querelato giudizio il Pretore ha ampiamente esposto, in oltre una pagina e mezza, le ragioni che lo avevano indotto a ritenere ingiustificato, e con ciò a stornare, l’accredito di fr. 400'000.- effettuato nel 2000 dal conto __________, rilevando in sostanza, sulla base della perizia giudiziaria, che tra l’attrice ed il titolare di quel conto non vi era alcun legame di parentela o una qualsiasi altra relazione, rispettivamente che dalla documentazione bancaria non erano emersi segnali o indicazioni che permettessero di stabilire con certezza che l’accredito rappresentava un parziale rientro dei fondi oggetto della malversazione di Lit. 200'000’000. In questa sede l’attrice si è limitata a ribadire di aver a suo tempo ritenuto che quell’accredito costituiva in realtà il parziale indennizzo della gestione effettuata con i Lit. 200'000'000 malversati a suo tempo da M__________ __________. La sua censura dev’essere disattesa. Oltre a non essersi confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quella tesi era stata smentita dalla perizia giudiziaria, dal che la sua irricevibilità per carenza di una sufficiente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), essa non ha in effetti addotto alcuna prova a sostegno della sua diversa tesi, rimasta con ciò non provata.

 

 

                           3.4.10   La convenuta ritiene infine che alla controparte dovesse essere ascritta un’importante concolpa per non aver a suo tempo verificato la corrispondenza, speditale almeno fino ad inizio 1995, e in seguito trattenuta in banca, ed essersi fidata sui “ricapitolativi” allestiti su carta bianca. A torto. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le clausole - come nella fattispecie quella contenuta nelle condizioni generali della convenuta (doc. M34 e M42) - che istituiscono la tacita accettazione da parte del cliente in caso di mancata o tardiva reazione, pur essendo di per sé lecite, possono eccezionalmente essere ritenute inefficaci, qualora la banca sia consapevole che il cliente non sia stato informato in modo adeguato sul fatto che essa non aveva seguito le sue istruzioni, ovvero che il silenzio del cliente non andava considerato come un’accettazione (TF 4 agosto 2006 4C.175/2006 consid. 2.1), rispettivamente qualora la finzione dell’accettazione conduca a un risultato iniquo o contrario al senso di giustizia, ciò che in particolare avviene qualora la banca abbia agito intenzionalmente o con grave negligenza a detrimento del cliente (cfr., in generale, Lombardini, op. cit., p. 351 n. 104; Mazzucchelli, Il contratto di mandato nel diritto bancario, in: AAVV, Il contratto di mandato nell’ordinamento giuridico, p. 75 seg.; TF 31 agosto 2010 4A_482/2009 consid. 3.3.1; NRCP 2003 p. 255; II CCA 21 settembre 2012 inc. n. 12.2010.100). Nel caso di specie la convenuta non può prevalersi della mancata tempestiva contestazione della corrispondenza, che pure era stata trasmessa all’attrice e meglio ai suoi organi formali ma non ai suoi beneficiari economici fino ad inizio 1995, alla stessa potendo essere imputato da una parte l’agire gravemente illecito di M__________ __________ che in quanto direttore della succursale era anche da un punto di vista funzionale un organo della convenuta (II CCA 26 aprile 1993 inc. n. 97/92, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.8; cfr. DTF 97 I 596 consid. 4a, 104 II 190 consid. 3b, 105 II 289 consid. 3-5), rispettivamente la conoscenza, tramite quest’ultimo, del fatto che quanto veniva comunicato ai beneficiari economici dell’attrice con i “ricapitolativi” non corrispondeva a ciò che veniva invece trasmesso ai suoi organi formali, con la conseguenza che il suo silenzio non poteva valere quale tacita accettazione. La convenuta non ha del resto mai preteso che gli organi formali dell’attrice avrebbero potuto accorgersi delle violazioni contrattuali commesse già tramite una semplice lettura degli estratti conto (da cui risultava pur sempre al 31 dicembre 1994 un saldo di fr. 2'565'309.-, cfr. perizia allegato 9) che venivano loro inviati e che in tal modo le stesse erano da loro conosciute e comunque riconoscibili (cfr. Lombardini, op. cit., p. 822 n. 76).

                                         Quanto al rimprovero mosso all’attrice di essersi fidata sui “ricapitolativi” allestiti su carta bianca, lo stesso, visto per altro che la pratica era molto diffusa per i clienti stranieri nel periodo che qui interessa (cfr. doc. S, teste __________ p. 3), non è tale da comportare una concolpa della cliente, trattandosi per l’appunto di una modalità operativa adottata per ingannarla.

 

 

                           3.4.11   In considerazione di quanto si è detto, il conto dell’attrice può pertanto essere ricostruito (con arrotondamenti al franco inferiore) nei seguenti termini:

 

                                         al 31 dicembre 1992:

                                             fr. 3'031'016.-            saldo iniziale al 1° gennaio (perizia p. 13 e allegato 9)

                                             fr.   191’560.-             rendimento 6.32% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   191'739.-             uscite (perizia allegati 4 [p. 2] e 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 3'030'587.-            saldo al 31 dicembre

 

                                     

                                         al 31 dicembre 1993:

                                             fr. 3'030'587.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   190’926.-             rendimento 6.30% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   298'301.-             uscite (perizia allegati 4 [p. 2] e 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'922’962.-            saldo al 31 dicembre

 

                                        

                                         al 31 dicembre 1994:

                                             fr. 2'922’962.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   169’531.-             rendimento 5.80% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   230'565.-             uscite (perizia allegati 4 [p. 2] e 6.2)

                                             fr.       3’184.-             entrate (perizia allegati 4 e 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'864’862.-            saldo al 31 dicembre

 

                                        

                                         al 31 dicembre 1995:

                                             fr. 2'864’862.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   166’161.-             rendimento 5.80% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   224’877.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'805’896.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 1996:

                                             fr. 2'805’896.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   157’971.-             rendimento 5.63% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   276’544.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'687’073.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 1997:

                                             fr. 2'687’073.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   129’785.-             rendimento 4.83% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   458’794.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'357’814.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 1998:

                                             fr. 2'357’814.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   110’817.-             rendimento 4.70% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   490’603.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                             fr.   164’000.-             storno uscita (consid. 3.1)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'141’778.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 1999:

                                             fr. 2'141’778.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   106’874.-             rendimento 4.99% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   330’342.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                             fr.    83’500.-              storno uscita (consid. 3.1)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 2'001’560.-            saldo al 31 dicembre

 

 

 

 

 

                                         al 31 dicembre 2000:

                                             fr. 2'001’560.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.   102’680.-             rendimento 5.13% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   749’811.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                             fr.   400’000.-             entrate (perizia allegati 4 e 6.2)

                                         ./. fr.   400’000.-             storno entrata (consid. 3.4.9)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 1'354’179.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 2001:

                                             fr. 1'354’179.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.     73’261.-             rendimento 5.41% (perizia allegato 8.2)

                                         ./. fr.   282’881.-             uscite (perizia allegato 6.2)

                                             fr.   445’000.-             entrate (perizia allegati 4 e 6.2)

                                             fr.          109.-              storno uscita (consid. 3.1)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 1’589’418.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 2002:

                                             fr. 1'589’418.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.     53’944.-                                                      rendimento 3.394% (complemento peritale  allegato 1)

./. fr.     12’917.-                                                      uscite in fr. (conclusioni attrice p. 27, doc. T)

                                         ./. fr.   236’614.-                                                      uscite in € (conclusioni attrice p. 27, cfr. doc. T)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 1'393’581.-            saldo al 31 dicembre

 

 

                                         al 31 dicembre 2003:

                                             fr. 1’393’581.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                            fr.     36’553.-                                                      rendimento 2.623% (complemento peritale  allegato 1)

./. fr.     13’260.-                                                      uscite in fr. (conclusioni attrice p. 27, doc. T)

./. fr.     19’404.-                                                      uscite in € (conclusioni attrice p. 27, cfr. doc. T)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                             fr. 1'397’220.-            saldo al 31 dicembre

 

 

 

 

                                         al 31 dicembre 2004:

                                             fr. 1'397’220.-            saldo iniziale al 1° gennaio

                                             fr.     36’453.-                                                      rendimento 2.609% (complemento peritale  allegato 1)

                                         ./. fr.   365’216.-                                                      uscite in fr. (conclusioni attrice p. 27, doc. T)

./. fr.     37’277.-                                                      uscite in € (conclusioni attrice p. 27, cfr. doc. T)

                                         ./. fr.          250.-              commissione di gestione

                                            fr. 1'030’930.-            saldo al 31 dicembre

                                                                               

 

                                         ritenuto che al 31 dicembre 2004 risulta così esservi un saldo a favore dell’attrice di fr. 1'030’930.-, a fronte di un saldo contabile di fr. 223'090.- (cfr. doc. M97, perizia allegato 9), con una differenza di fr. 807’840.-.

 

 

                                   4.   Con le osservazioni all’appello l’attrice chiede altresì che le sia attribuito un ulteriore importo di fr. 138’900.- per il fatto che la convenuta, nonostante il saldo contabile al 31 dicembre 2004 ammontasse a fr. 223'090.- (doc. M97, perizia allegato 9), le aveva comunicato di ammettere un saldo di soli fr. 84'190.- (doc. 10; risposta p. 11 e 14, duplica p. 10). Chiaramente infondato l’assunto pretorile - invero poco comprensibile - secondo cui l’attrice poteva evidentemente ritirare quei suoi fr. 223'090.- ma non poteva pretendere cha la convenuta ne versasse di suoi in suo favore, la richiesta dell’attrice è senz’altro fondata. L’istruttoria ha in effetti dimostrato che il saldo contabile al 31 dicembre 2004, di fr. 223'090.-, era dovuto (ed anzi doveva essere aumentato ad un importo di fr. 1'030’930.- cfr. supra consid. 3.4.11), così che la convenuta, avendo impedito all’attrice di prelevare ogni importo eccedente i fr. 84'190.-, le aveva in definitiva rifiutato, a torto, la rifusione di somme in realtà di sua spettanza, proprio in ragione di fr. 138'900.-.

 

 

                                   5.   Resta ancora da esaminare se all’attrice, come ritenuto dal Pretore e contestato in questa sede dalla convenuta, possa essere riconosciuto anche il risarcimento dell’imposta liberatoria derivante dallo “scudo fiscale” di fr. 108'329.- e i 9/10 della nota professionale del __________ di fr. 11'201.-. Non è così. È in effetti a ragione che la convenuta contesta di essere ora tenuta a rifondere queste somme, e ciò - a prescindere dal buon fondamento o meno delle altre ragioni esposte nell’appello - già solo per il fatto che le pretese relative alle stesse, pacificamente sorte in valuta straniera (in €, cfr. doc. CC e UU), in violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO erano state azionate in franchi svizzeri anziché nella valuta straniera (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1, 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in: RtiD I-2011 25c p. 677). Oltretutto, per quanto riguarda la nota professionale del __________, non è in realtà stato provato che la stessa, per i 9/10 riconosciuti dal Pretore, si riferisse alla pratica qui in esame.

 

 

                                   6.   Riassumendo tutto quanto si è detto, si ha che l’attrice può in definitiva pretendere dalla convenuta il pagamento di fr. 946’740.- (fr. 807’840.- differenza tra il saldo effettivo e quello contabile + fr. 138'900.- differenza tra il saldo contabile e quello inferiore riconosciuto a suo tempo dalla convenuta) oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2004.

                                        

                                     

                                   7.   L’appello deve pertanto essere parzialmente accolto nel senso che la petizione può essere ammessa solo in questa misura.

                                         Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio in questa sede si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 2'943'877.25.

                                        

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG,

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 luglio 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 946’740.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2004.

 

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 20’000.- e le spese, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’attrice per il 71.6% e della convenuta per il 28.4%. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 65'884.25 a titolo di ripetibili.

                                         3.     La cauzione processuale di fr. 129’281.- depositata dall’attrice verrà liberata, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione e pagate le ripetibili alla parte convenuta.

 

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 20’000.- restano a carico dell’appellante per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-          

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).