Incarto n.
12.2011.171

Lugano

26 luglio 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.126 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione (azione creditoria) 31 ottobre 2005 da

 

 

AO 1 (__________)

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento di EUR 152'000.- (pari a fr. 236'573,45 al tasso di cambio vigente il giorno della domanda di esecuzione) oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2005 e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio e, in via subordinata, al pagamento di EUR 82'000.- (pari a fr. 127'625,15 al tasso di cambio vigente il giorno della domanda di esecuzione) oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2005 e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva limitatamente a questo importo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione in entrambe le richieste di giudizio e che il Pretore con sentenza 16 agosto 2011 ha parzialmente accolto, limitatamente a EUR 70'290.- (pari a fr. 109'399,35) oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2005 e rigettando per questo importo in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 15 settembre 2011 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, confermare l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, porre la tassa di giustizia e le spese integralmente a carico dell’attrice e condannare quest’ultima a versarle fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, protestate tassa, spese e ripetibili di appello;

 

mentre l’attrice con osservazioni 16 novembre 2011 postula la reiezione del gravame con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto:

A.     In data 21 febbraio 2005 l’ing. __________ P__________, titolare di uno studio di ingegneria e, a tempo parziale, tecnico comunale a __________, richiedeva a AO 1. (in seguito denominata “Z__________”), società con sede a __________ (__________), di presentare un preventivo per la fornitura di una struttura prefabbricata in relazione a un progetto di realizzazione di uno stabilimento industriale da parte di G__________ (in seguito denominata “G__________”), società del gruppo __________.
Il 26 febbraio successivo AO 1 trasmetteva un preventivo all’__________ (in seguito denominata “M__________”), __________, società che era in relazione per il subappalto di determinate opere con l’impresa generale Z__________, a quel momento in gara per l’assegnazione dei lavori da parte di G__________.
Tra Z__________ e M__________ è iniziata una laboriosa trattativa, alla quale ha partecipato pure l’ing. __________ P__________.
Il 5 maggio 2005 Z__________ inviava a M__________ una “Pianificazione dell’intervento” che prevedeva quale primo punto la delibera al 20 maggio e la fine di tutti i lavori entro il 30 novembre 2005 (doc. F). Le parti (per Z__________ il geometra __________ Z__________ e l’ing. __________ T__________, per M__________ il direttore __________ S__________) si sono incontrate il 25 maggio 2005 a __________ negli uffici dell’ing. __________ P__________, presente quest’ultimo. Le tesi delle parti divergono sul contenuto di questo incontro: Z__________ sostiene che in quell’occasione è stata raggiunta un’intesa su tutti i punti del contratto d’appalto e fa riferimento alle firme apposte sul doc. D, M__________ afferma dal canto suo che solo il tipo di prodotto e il prezzo sarebbero stati oggetto di accordo mentre la tempistica non sarebbe stata definita in via definitiva, questo aspetto essendo peraltro dipendente dall’accettazione da parte dell’imprenditore generale (Z__________). Il 27 maggio 2005 M__________ ha inviato a Z__________ una rappresentazione grafica del “Programma Lavori” (doc. G) e il medesimo giorno quest’ultima ha inviato allo studio dell’ing. P__________ e a M__________ il preventivo dettagliato (doc. H). Il successivo 1° giugno Z__________ ha inviato a M__________ il contratto d’appalto accompagnato dai disegni esecutivi con l’invito a firmarli in segno di accettazione e benestare onde poter dar corso alla programmazione e alla realizzazione dei manufatti (doc. I, rispettivamente 6). In data 8 giugno 2005 M__________ chiedeva via Fax a Z__________ l’invio con urgenza di un’offerta aggiornata (doc. J) che veniva trasmessa il giorno medesimo (doc. K, rispettivamente 7). Il 10 giugno 2005 M__________ comunicava a Z__________ “che la fornitura e posa del prefabbricato come da vostra offerta non viene deliberata alla vostra ditta” (doc. L, rispettivamente 8). A seguito di un’ulteriore riunione presso lo studio dell’ing. P__________ avvenuto il 15 giugno 2005, Z__________ formulava all’attenzione di M__________ una nuova pianificazione dell’intervento, asseritamente concordata in quell’occasione, che prevedeva la fine di tutti i lavori entro il 30 settembre 2005 (doc. 11). Le citate parti non hanno successivamente sottoscritto alcun contratto ritenuto che in data 13 giugno 2005 M__________ aveva aderito all’offerta inviatale il 6 giugno precedente da B__________, __________, tramite M__________, che prevedeva di ultimare la struttura prefabbricata entro il 23 settembre 2005 per un importo di EUR 406'800.-, opzioni escluse (edizione documenti da B__________, act. II). Il 2 agosto 2005 Z__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di M__________ tendente al risarcimento del danno. Al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio, per un importo di fr. 236'573,45 più interessi al 5% dal 10 giugno 2005, M__________ ha interposto opposizione (doc. V).

B.    Il 31 ottobre 2005 Z__________ ha inoltrato una petizione (azione creditoria) chiedente in via principale la condanna di M__________ al pagamento di EUR 152'000.- (pari a fr. 236’573,45) oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2005 e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio; in via subordinata il pagamento di EUR 82'000.- (pari a fr. 127'625,15) oltre interessi al 5% dalla data indicata e spese esecutive nonché il rigetto il via definitiva dell’opposizione al citato PE limitatamente a questo secondo importo. In sostanza l’attrice ha sostenuto che la convenuta aveva rescisso il contratto validamente concluso in data 25 maggio 2005 ed era quindi tenuta a risarcire ogni danno, in concreto composto dai costi già sostenuti (EUR 82'000.-) e dal mancato guadagno (EUR 70'000.-). In via subordinata, ossia nell’ipotesi in cui non fosse riconosciuta la conclusione di un contratto, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dell’interesse negativo, pari a EUR 82'000.-, per violazione degli obblighi precontrattuali.
Con la risposta di causa M__________ ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro opposte tesi e domande di giudizio con le conclusioni scritte (M__________ in data 27 gennaio 2011 e Z__________ in data 30 marzo 2011).

C.    Con sentenza 16 agosto 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato M__________ a versare a Z__________ l’importo di EUR 70'290.- (pari a fr. 109'399,35) oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2005. La tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive sono state poste a carico dell’attrice in ragione di 11/20 e per la differenza a carico della convenuta alla quale sono stati riconosciuti fr. 2'200.- a titolo di ripetibili. Il Pretore, stabilita preliminarmente l’applicazione del diritto svizzero, ha ritenuto che in occasione della riunione del 25 maggio 2005 le parti avevano raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali del contratto d’appalto, successivamente rescisso dalla convenuta. In applicazione dell’art. 377 CO il primo giudice ha quindi riconosciuto a favore dell’attrice il mancato guadagno mentre ha respinto le pretese di danno relative al lavoro già eseguito.

D.    Con atto di appello 15 settembre 2011 M__________ chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione. Con argomenti che saranno esaminati in seguito l’appellante sostiene che nel corso della riunione 25 maggio 2005, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, non era stato raggiunto un accordo definitivo sulla tempistica, bensì unicamente sull’opera da realizzare e sul relativo prezzo.
Con osservazioni 16 novembre 2011 Z__________ ha chiesto la reiezione dell’appello opponendosi alle tesi di M__________ con argomenti che saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

1.        Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.        Per la conclusione del contratto di appalto valgono gli art. 1 e seg. CO. Il contratto di appalto può quindi considerarsi concluso dal momento in cui le parti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà su tutti i punti oggettivamente e soggettivamente essenziali (Tercier/Favre/B. Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., cfr. 4324). I punti oggettivamente essenziali sono, oltre ovviamente alle parti, l’opera e la remunerazione (art. 363 CO). Sono soggettivamente essenziali i punti del contratto che costituiscono una condizione indispensabile – conditio sine qua non – per la volontà di concludere di ambo le parti o per una di esse, nel qual caso questo aspetto dev’essere riconoscibile per l’altra parte contrattuale (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band I, 9a ed., cfr. 341). In materia di appalto va precisato che nel caso in cui le parti non sono riuscite ad accordarsi su un punto soggettivamente essenziale, il giudice non deve decidere automaticamente per l’inesistenza del contratto, ma solo se una delle parti contesta la sua conclusione (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., cfr. 380).

3.        Per la qualifica di un contratto come per la sua interpretazione, il giudice deve adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva, art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se questa non può essere stabilita, il giudice procede all’interpretazione delle loro dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva), con il risultato che a una parte può essere imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 133 III 675, consid. 3.3, 131 III 606, consid. 4.1; II CCA 31 agosto 2012, inc. 12.2011.161, consid. 6). I suddetti principi sono stati rettamente indicati dal Pretore al considerando 2.2 del suo giudizio.
L’onere della prova riguardante una concreta volontà riferita al contenuto del contratto è a carico della parte che se ne prevale (CPC Comm, Trezzini, art. 154, pag. 692).

4.        Il Pretore, esaminate in particolare le testimonianze degli ing. __________ P__________ ed __________ T__________, ha ritenuto che in occasione dell’incontro del 25 maggio 2005 le parti avevano raggiunto un’intesa su tutti gli elementi essenziali del contratto di appalto. Secondo il primo giudice il fatto che successivamente M__________ si sia resa conto dell’inadeguatezza delle scadenze concordate non poteva nuocere a AO 1, mentre la documentazione contrattuale di cui ai doc. I e 6 doveva intendersi quale semplice formalizzazione dell’accordo già concluso. Il Pretore ha quindi considerato che la comunicazione del 10 giugno 2005 di M__________ a Z__________, secondo cui la fornitura e la posa del prefabbricato non venivano deliberate a quest’ultima, rispettivamente l’accettazione dell’offerta di una ditta concorrente, costituivano una rescissione del contratto ai sensi dell’art. 377 CO. Di qui il riconoscimento del mancato guadagno a favore dell’attrice.

5.        Il fatto che i tempi di esecuzione dell’opera costituivano un elemento soggettivamente essenziale del contratto per M__________ e che ciò fosse noto a Z__________ è indubbio (v. ad es. teste ing. __________ P__________, verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2: “Io ho partecipato a molte discussioni tra M__________ e Z__________ per la definizione precisa del progetto. In questa fase un ruolo importante lo ha giocato la committente, poiché chiedeva una esecuzione in tempi molto brevi.”; verbale udienza 8 marzo 2007, pag. 1: “posso confermare che durante le trattative gli aspetti fondamentali delle discussioni erano legati principalmente alla tempistica della realizzazione dell’opera.”). Come sopra esposto il Pretore ha concluso per il raggiungimento di un accordo su tutti i punti essenziali, tempistiche comprese, nel corso della riunione del 25 maggio 2005. Si tratta ora di esaminare le censure dell’appellante secondo la quale in quell’occasione solo il prezzo e il tipo di prodotto sarebbero stati oggetto di accordo.

6.        Premesso come nella prima parte del gravame (fino a pag. 10) l’appellante si limita a ripercorrere i fatti fornendo degli stessi la sua interpretazione, ma senza confrontarsi con la sentenza pretorile, le censure esposte in seguito possono essere così riassunte. Il Pretore avrebbe omesso di considerare da un lato che a Z__________ era noto che la posa del prefabbricato doveva essere ultimata entro fine settembre 2005 e che quindi la delibera del lavoro dipendeva da questo termine, d’altro lato che prima del 31 maggio 2005 M__________ non poteva concludere alcun contratto siccome all’imprenditore generale non erano ancora stati appaltati i lavori. Il primo giudice avrebbe poi dato eccessivo peso alla testimonianza dell’ing. __________ T__________, collaboratore della ditta attrice, rispetto a quella dell’ing. __________ P__________. Il doc. D, richiamato dal Pretore a fondamento della conclusione dell’accordo, non riporta indicazioni sui termini di realizzazione dell’intervento, a riprova che un accordo su questo aspetto non sarebbe intervenuto. Il rimprovero a M__________ di essersi accorta solo in un secondo tempo dell’inadeguatezza delle scadenze (asseritamente) concordate, per riferimento ai suoi terzi partner contrattuali, sarebbe smentito dalle risultanze istruttorie. Infine, la firma del direttore di M__________ è stata apposta su un solo foglio del doc. D, ossia quello denominato “elenco prezzi per materiali in opera”, ciò che confermerebbe il raggiungimento di un accordo solo parziale.

 

7.    Nel caso in esame le volontà delle parti appaiono divergenti e non possono essere stabilite con precisione, pertanto occorre interpretare le loro dichiarazioni e i loro comportamenti in base al principio dell’affidamento (v. sopra consid. 3).
Occorre avantutto rilevare che il doc. D, sul quale il Pretore fonda la conclusione del negozio giuridico, non contiene riferimenti precisi alla tempistica, ma unicamente delle indicazioni manoscritte di difficile comprensione: ciò conferma il fatto che il 25 maggio 2005 il tema è stato trattato ma non dimostra ancora l’esistenza di un accordo in merito. Il teste ing. __________ T__________, collaboratore esterno di Z__________, ha dichiarato, riferendosi all’incontro in esame, che “Nella discussione venivano richieste delle tempistiche di esecuzione molto rapide, per soddisfare le esigenze del cliente finale” (verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 2). Il 27 maggio 2005 M__________ ha trasmesso a Z__________ la trasposizione grafica delle fasi di esecuzione dell’opera (doc. G), che per quanto attiene la conclusione dei lavori riprende la data del 30 novembre 2005, ossia quella già risultante dal doc. F, datato 5 maggio 2005.

       In data 1° giugno 2005 Z__________ ha allestito all’attenzione di M__________ la documentazione contrattuale di cui al doc. I (rispettivamente 6), il cui “allegato D” prevede la fine dei lavori entro il 30 novembre 2005. Il teste ing. __________ T__________ ha dichiarato che il programma dei lavori di cui al doc. G era stato discusso all’incontro del 25 maggio 2005 (v. verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 2 i. f.). L’ing. __________ P__________, che come si è visto è all’origine del contatto tra Z__________ e M__________, ha dal canto suo dichiarato che “In sostanza essendo lo stabilimento dotato di importanti impianti tecnologici il tempo di realizzazione della struttura edilizia era ristretto ed era fissato al più tardi a fine settembre -inizio ottobre 2005. Nelle trattative con Z__________ questi termini erano noti e i piani di lavoro che venivano via via aggiornati permettevano di raggiungere l’obiettivo fissato lasciando però progressivamente sempre meno margine di sicurezza per la realizzazione tempestiva dell’opera” (v. verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2), come pure che “Ribadisco che già in occasione della riunione nella quale si discusse del doc. D i tempi tecnici di realizzazione erano insufficienti e che io ho espresso tutte le mie perplessità per il rispetto di quanto sarebbe stato imposto” (v. verbale udienza 8 marzo 2007, pag. 2). Da quanto precede risulta difficile concludere per l’esistenza di un assenso sui tempi da parte di M__________ in data 25 maggio 2005. Come sopra esposto il doc. D non contiene chiare indicazioni riguardo alla tempistica mentre la firma del direttore di M__________ solo sul foglio che riporta il prezzo dell’opera costituisce un importante indizio di accordo solo parziale. Inoltre, se nella discussione venivano richieste delle tempistiche di esecuzione molto rapide, come ammesso dall’ing. __________ T__________, e se il protrarsi della trattativa riduceva sempre più il margine di sicurezza per garantire la tempestiva realizzazione dell’opera, come indicato dall’ing. __________ P__________, appare improbabile che l’appellante possa aver accettato il 25 maggio 2005 una tempistica uguale a quella risultante su un documento del 5 maggio precedente. Il fatto che il Fax di cui al doc. F riporta solo la dicitura “Per vs. incarti”, come evidenziato dall’attrice nelle osservazioni all’appello, non consente da solo di giungere a diversa conclusione. A quanto precede va aggiunto che Z__________ era a conoscenza del fatto che il progetto doveva essere sottoposto a un committente, rispettivamente a un’altra impresa per potersi aggiudicare la commessa (v. teste ing. __________ T__________, verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 2). Ora, a questo proposito giova osservare da un lato che il teste __________ __________, assistente tecnico indipendente incaricato da M__________ di tenere i contatti in lingua tedesca con l’impresa Z__________, ha dichiarato di aver sottoposto i dati della tempistica risultanti dalla riunione del 25 maggio 2005, e da lui riportati in forma grafica, alla citata impresa che non li ha accettati (v. verbale udienza 12 ottobre 2006, pag. 2), d’altro lato che la delibera dei lavori alla Z__________ è posteriore al 25 maggio 2005 (v. teste ing. __________ P__________, verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2 i.f., verbale udienza 8 marzo 2007, pag. 2 in alto; teste ing. __________ M__________, verbale udienza 12 ottobre 2006, pag. 3). Appare pertanto logico ritenere che l’appellante, come dalla stessa evidenziato, non poteva impegnarsi in via definitiva senza l’accordo dell’impresa generale e prima che questa ottenesse definitivamente l’incarico, aspetti questi che Z__________ non poteva ignorare.

8.    Alla luce di quanto precede la conclusione del Pretore di considerare raggiunto l’accordo su tutti i punti essenziali nel corso della riunione del 25 maggio 2005 risulta errata. L’insieme delle circostanze non permette infatti di dedurre che nel citato momento l’appellante abbia espresso la sua adesione alla realizzazione dell’opera entro il 30 novembre 2005, rispettivamente che fosse in grado di stipulare un accordo in tal senso, aspetti questi che come detto non potevano sfuggire all’attrice, soggetto giuridico cognito dei rapporti commerciali. In altri termini, l’insieme delle circostanze esaminate al considerando che precede non consente di interpretare nel comportamento dell’appellante la volontà di concludere il contratto anche in merito alla tempistica.
I fatti successivi contribuiscono a rafforzare questa conclusione (sulla valutazione del comportamento delle parti posteriore all’atto quale mezzo complementare di interpretazione v. Winiger, Commentaire Romand, CO I, 2a ed., cfr. 34 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, cfr. 359 seg. ad art 18 CO). In effetti, se il contratto fosse stato concluso il 25 maggio 2005 non si comprenderebbe per quale motivo l’ing. __________ T__________ avrebbe accettato di discutere modifiche per ridurre ulteriormente sia i tempi che i costi già in data 3 giugno 2005 (v. verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 3, seconda parte), modifiche concretizzatesi per quanto concerne i costi nel doc. K (rispettivamente 7). Se il prezzo stabilito sia in cifre che in lettere, e firmato dalle parti in data 25 maggio 2005 (v. doc. D), è stato modificato a distanza di pochi giorni, appare logico pensare che un aspetto quale la tempistica non sia stato oggetto di accordo definitivo quel medesimo giorno, vista l’assenza di chiari riscontri al riguardo. Infine, l’affermazione dell’ing. __________ T__________ secondo cui Z__________ si sarebbe attenuta ai tempi indicati da M__________ con la tabella del 27 maggio 2005 (v. verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 4 i.f.) è smentita dall’ing. __________ P__________ il quale ha spiegato che il tempo di realizzazione della struttura era fissato al più tardi a fine settembre -inizio ottobre 2005 e che nelle trattative con Z__________ questi termini erano noti (v. verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2, sotto metà pagina).

9.    In conclusione l’appello dev’essere accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione 31 ottobre 2005 di AO 1 è respinta, con seguito di tassa, spese e ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’attrice e sono fissate in base al valore ancora litigioso in questa sede pari a fr. 109'399,35, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

pronuncia:

I.     L’appello 15 settembre 2011 di AP 1, __________, è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 16 agosto 2011, inc. OA.2005.126, del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:

 

1.    La petizione 31 ottobre 2005 di AO 1. è

       respinta.

 

1.1. E’ confermata l’opposizione interposta al precetto esecutivo

        n. __________ dell’UEF di Mendrisio.

 

2.    La tassa di giustizia, in fr. 10'000.-, e le spese, da anticipare

      come di rito, sono poste a carico di AO 1

      che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

 

3. e 4.  Invariati

 

 

II.    Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 3’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1., con l’obbligo di rifondere a AP 1 identico importo a titolo di ripetibili di appello.

 

III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).