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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.37 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 28 ottobre 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 10'765.35 oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2009, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;
domanda sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 29 dicembre 2010 respingendo l’istanza;
appellante l’istante che con atto di appello 10 gennaio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua domanda, con protesta delle ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 21 gennaio 2011, propone la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 2008 AO 1 ha assunto AP 1 quale venditrice con uno stipendio orario lordo di fr. 18.50. La dipendente ha prestato la sua attività lavorativa sino all’8 luglio 2009. Mentre la datrice di lavoro sostiene che quel giorno, dopo una discussione avuta con la lavoratrice in relazione alla richiesta di restituzione di una chiave della panetteria, quest’ultima avrebbe abbandonato il posto di lavoro manifestando la sua intenzione di rescindere con effetto immediato il contratto, decisione dalla stessa accettata il 9 luglio 2009, la lavoratrice contesta di aver manifestato l’intenzione di abbandonare il posto di lavoro. La stessa sostiene infatti di aver avuto un malore dopo la discussione con la datrice di lavoro, e di essersi quindi allontanata dal posto di lavoro per recarsi al proprio domicilio, il suo medico curante essendo assente sino al 10 luglio 2009, data del consulto e dell’allestimento del certificato medico che ha attestato la sua inabilità lavorativa, dovuta a una gravidanza, dall’8 luglio sino al 25 luglio 2009.
Nonostante la lavoratrice abbia contestato la sua intenzione di porre fine al rapporto di lavoro con effetto immediato e abbia offerto la ripresa dell’attività lavorativa dal 27 luglio 2009, la datrice di lavoro vi ha rinunciato confermando la conclusione del rapporto di lavoro per l’8 luglio 2009.
B. Con istanza 28 ottobre 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del distretto di Blenio per ottenere il pagamento di fr. 6’092.95 oltre interessi del 5% dal 1°novembre 2009, corrispondenti al salario da luglio a ottobre 2009, normale periodo di disdetta, oltre alle indennità di malattia e di vacanza per il 2008 e 2009, dedotte le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite. All’udienza del 22 dicembre 2009 indetta per la discussione l’istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 11'063.55, includendo i salari dei mesi di novembre e dicembre 2009 e la tredicesima per gli anni 2008 e 2009, mentre la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo che la decisione di porre fine con effetto immediato al contratto sarebbe stata manifestata dalla lavoratrice, di cui ignorava lo stato di gravidanza, ed essa l’aveva accettata. In merito alle pretese salariali dell’istante la convenuta, contestando la richiesta di pagamento dell’indennità per vacanze e della tredicesima già comprese nel salario orario, le ha riconosciuto quelle maturate sino all’8 luglio 2009 (fr. 774.25 netti), ritenendole estinte per compensazione con un suo credito di importo superiore che l’istante e il marito si erano impegnati a restituire mediante compensazione con il salario.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale producendo delle conclusioni scritte, l'istante riducendo la sua pretesa a fr. 10’763.35 netti oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2009, corrispondenti ai salari dei mesi da luglio a dicembre 2009, alle indennità di malattia e per vacanze non godute oltre alla tredicesima non percepita negli anni 2008 e 2009.
C. Statuendo il 29 dicembre 2010 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulle deposizioni testimoniali, ha fatto propria la tesi della convenuta secondo la quale l’istante avrebbe effettivamente manifestato la sua intenzione di abbandonare il posto di lavoro l’8 luglio 2009 senza accennare a eventuali malesseri, e la datrice di lavoro aveva accettato la conclusione del rapporto di lavoro. Il primo giudice ha quindi riconosciuto alla dipendente il diritto al pagamento del salario solo sino a tale data (fr. 774.25 netti), oltre alle indennità per vacanze non godute nel 2008 e 2009 (fr. 1'936.50 netti), per un totale di fr. 2’710.75 netti oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2009, mentre le ha negato il diritto alla tredicesima. Egli ha nondimeno respinto l’istanza ritenendo il credito dell’istante estinto per compensazione con un credito della convenuta che l’istante, e il di lei marito, aveva accettato di rimborsare mediante compensazione con il suo salario.
D. Con appello 10 gennaio 2011 AP 1 è insorta contro il giudizio pretorile chiedendone la riforma nel senso di accogliere la sua domanda nella misura di fr. 10'763.35 oltre accessori, con protesta di ripetibili. L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto la rescissione con effetto immediato del contratto da parte sua, non avendo mai avuto e neppure manifestato l’intenzione di abbandonare il posto di lavoro ed essendosi semplicemente allontanata per recarsi dal suo medico, offrendo poi tempestivamente la ripresa del lavoro al termine della malattia, ragione per la quale la disdetta del rapporto di lavoro sarebbe da attribuire alla datrice di lavoro. Essendo intervenuta durante un periodo di inabilità lavorativa, la lavoratrice rivendica il pagamento di tutte le sue pretese salariali (salario, indennità per vacanze e tredicesima) per il normale periodo di disdetta. Con osservazioni 21 gennaio 2011 la convenuta propone la reiezione dell’appello, mentre il 28 gennaio 2011 l’appellante ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto di cui si dirà in seguito.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per “comunicazione della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto da parte del tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127 consid. 2; II CCA 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5). La sentenza qui impugnata essendo stata intimata alle parti il 29 dicembre 2010, la procedura di secondo grado rimane dunque disciplinata dal CPC/TI.
2. Per una svista di cancelleria il gravame, correttamente presentato nella forma dell’appello, è stato inizialmente istruito dalla Camera civile dei reclami (inc. 16.2011.2) che lo ha successivamente trasmesso per competenza e decisione a questa Camera.
3. Lo scritto 28 gennaio 2011, con il quale l’appellante ha contestato la compensazione effettuata dal pretore sostenendo che il prestito concesso dalla convenuta ai coniugi __________ sarebbe già stato restituito come risulta dalla lettera 9 ottobre 2009 del legale della convenuta, non può essere considerato, l’art. 321 cpv. 1 CPC/TI vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Ad ogni buon conto da detto documento, indirizzato al rappresentante dell’istante prima dell’avvio della procedura giudiziaria, non si evince l’integrale estinzione del prestito, da qui la sua irrilevanza ai fini del giudizio.
4. Controverso tra le parti è il fatto di sapere a chi debba essere attribuita l’iniziativa di porre fine al contratto di lavoro, se alla lavoratrice che l’8 luglio 2009, dopo una discussione con la datrice di lavoro, avrebbe abbandonato il posto di lavoro, o se a quest’ultima che il giorno successivo avrebbe notificato la disdetta del contratto. Il primo giudice ha fatto propria la tesi di parte convenuta secondo la quale l’8 luglio 2009 la dipendente avrebbe manifestato l’intenzione di interrompere con effetto immediato il contratto, decisione condivisa dalla datrice di lavoro. Di diverso avviso la lavoratrice secondo la quale quel giorno si sarebbe semplicemente allontanata dal posto di lavoro per recarsi dal suo medico curante, ricevendo il 9 luglio 2009, ovvero in tempo inopportuno ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. c CO essendo in gravidanza, la disdetta da parte della datrice di lavoro.
a) Ora, l’accertamento del primo giudice secondo il quale l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro sarebbe da ricondurre alla lavoratrice e non alla datrice di lavoro che non avrebbe in particolare licenziato l’istante per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO ma avrebbe semplicemente aderito alla sua proposta di rescissione anticipata del contratto, trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie.
Dalle stesse, in particolare dalle deposizioni testimoniali dei colleghi dell’istante, si evince che l’8 luglio 2009 vi è stata una discussione tra l’istante e il socio gerente della convenuta __________, in seguito alla quale la lavoratrice avrebbe lasciato il posto di lavoro di sua iniziativa e senza alcuna pressione. La teste __________ ha riferito che l’8 luglio 2009, allorquando __________ ha sollecitato all’istante la restituzione della chiave della panetteria persa diversi mesi prima, ne è scaturita una discussione e “a un certo punto la sig.ra ha appeso il grembiule dicendo che “non voleva più lavorare in questa panetteria di merda”, che era stufa………..La sig.ra ha appeso il grembiule e se ne è andata” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 2). Anche il teste __________, pure presente l’ultimo giorno di lavoro dell’istante, ha riferito che “alla domanda ca. un mazzo di chiavi, la sig.ra __________ ha detto che era stufa, che non ce la faceva più e si è tolta il grembiule. Ha preso la porta e se ne è andata” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 4). A ciò aggiungasi che nei giorni successivi il citato diverbio gli effetti personali dell’istante, segnatamente le scarpe che normalmente vengono lasciate sul posto di lavoro, “non c’erano più” (cfr. deposizione __________, verbali 3 febbraio 2010 pag. 3).
b) Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, né i testi né altre risultanze istruttorie hanno permesso di avvalorare la sua tesi secondo la quale l’8 luglio 2009 si sarebbe semplicemente allontanata dal posto di lavoro a causa di un malessere durante la gravidanza, per il quale si sarebbe recata dal suo ginecologo che avrebbe poi certificato la sua inabilità lavorativa. Al contrario, la teste __________ ha escluso “che quel giorno la sig.ra abbia manifestato un dolore, un mancamento o qualcosa del genere, assolutamente no. Posso dire che è una persona che generalmente quando non sta bene lo dice, si esprime anche tanto, ad esempio quando era stanca” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 2), mentre il teste __________ non ha notato “che la sig.ra stesse male e lei stessa non mi ha nemmeno detto niente in proposito” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 4). Neppure giovano alla tesi dell’istante i certificati medici da lei prodotti, il primo allestito il 10 luglio 2009, ovvero due giorni dopo il preteso malore.
c) In siffatte circostanze, la conclusione del primo giudice che ha dedotto dal comportamento dell’istante la proposta di rescissione anticipata del contratto, accettata dalla convenuta, non appare censurabile. Anche perché la possibilità di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento (Aufhebungsvertrag), è riconosciuta dalla giurisprudenza nella misura in cui le parti non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.21 ad art. 336c CO; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 455; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 10 ad art. 335 CO). L'accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti. Lo stesso deve comunque essere ammesso con riserbo, la volontà delle parti dovendo essere chiara e univoca (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 341 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_376/2010 del 30 settembre 2010), ritenuto in ogni caso che l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Wyler, op. cit., pag. 456 seg.; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art. 341 CO). La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 7 ad art. 341 CO). Simile prudenza nell’interpretazione di un accordo di rescissione consensuale del contratto non si impone nel caso in cui, come in concreto, la proposta provenga dal lavoratore. Tanto più che la gravidanza dell’istante non le impediva di rinunciare spontaneamente, come lo ha fatto, ai suoi diritti di protezione (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.25 ad art. 336c CO) e non le permette neppure di prevalersi della nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 336c CO, essendo stata lei a notificare la disdetta del rapporto di lavoro (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 336c CO).
5. In conclusione l'appello, che non evidenzia nessun motivo atto a giustificare una modifica della sentenza impugnata, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata.
6. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2010, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC/TI). L’appellante soccombe integralmente in questa sede e rifonderà quindi alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC/TI
pronuncia: 1. L’appello 10 gennaio 2011 di AP 1è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).