Incarto n.
12.2011.180

Lugano

7 ottobre 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera

Rossi Tonelli

 

 

statuente quale autorità competente sui ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso 28 settembre 2011 presentato da

 

 

RI 1 

 

contro la bolletta di fr. 100.– (n. __________) emessa il 23 agosto 2011 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento;

 

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

considerando

 

 

in fatto e in diritto:      

 

                                         che con la bolletta n. 5.2011.6.3176.1 l’Ufficio del registro di commercio ha addebitato a RI 1, oltre alla tassa per l’iscrizione della modifica richiesta, una tassa di diffida di fr. 150.–;

 

                                         che, per intervenuto accordo fra le parti (scritto e-mail del 23 maggio 2011 dell’Ufficiale del Registro di commercio a RI 1), la tassa di diffida è stata ridotta a fr. 50.– (incarto Registro di commercio, doc. 6);

 

                                         che a carico di RI 1 l’Ufficio del registro di commercio ha emesso il 23 maggio 2011 la bolletta n. __________ di fr. 470.–, in sostituzione della n. __________, assegnandole un termine di pagamento di 30 giorni (incarto Registro di commercio, doc. 2);

 

                                         che, in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato il 7 luglio 2011 a RI 1 una prima diffida a pagare entro 10 giorni, con l’avvertenza che una seconda diffida avrebbe comportato il prelievo di una tassa supplementare di fr. 100.– (incarto Registro di commercio, doc. 3);

 

                                         che, rimasta insoluta la prima diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato a RI 1 la seconda diffida di pagamento, ultimo avviso prima della procedura esecutiva, il 23 agosto 2011 (incarto Registro di commercio, doc. 4);

 

                                         che lo stesso giorno, per questa seconda diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inflitto a RI 1 la tassa supplementare di fr. 100.- (bolletta n. __________; incarto Registro di commercio, doc. 1);

 

                                         che il 31 agosto 2011 RI 1 ha saldato la bolletta n. __________ di fr. 470.– (incarto Registro di commercio, doc. 5);

 

                                         che il 28 settembre 2011 essa ha interposto ricorso contro la bolletta n. 5.2011.7.3845.1 di fr. 100.–, adducendo, in particolare, che con l’avvenuto pagamento di fr. 50.– concordato con l’Ufficio del registro di commercio il 23 maggio 2011 la vertenza è da ritenersi chiusa;

 

                                         che l’accordo intervenuto il 23 maggio 2011 sulle tasse di diffida di cui alla  bolletta n. __________ (riduzione da fr. 150.– a fr. 50.–), è stato realizzato con l’emissione da parte dell’Ufficio del registro di commercio della bolletta n. __________ di fr. 470.–;

 

                                         che la tassa supplementare di diffida inflitta alla ricorrente (bolletta n. __________ di fr. 100.–), qui contestata, si riferisce invece alla seconda diffida di pagamento della bolletta n. __________ di fr. 470.–;

 

                                         che RI 1 nemmeno contesta tale mancato puntuale pagamento;

                                         che pertanto l’emissione della bolletta n. __________ di fr. 100.– è legittima (art. 9 cpv. 1 let. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio – OTRC);

 

                                         che il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto e gli oneri processuali, calcolati su di valore litigioso di fr. 100.–, seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 let. b OTRC);

 

Per i quali motivi,

richiamata l’OTRC

 

 

decide:

 

                                   1.   Il ricorso 28 settembre 2011 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- RI 1, __________

- Ufficio del Registro di Commercio, __________

 

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).