Incarto n.
12.2011.185

Lugano

9 marzo 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

cancelliere:

Isotta

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.31 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 19 aprile 2010 da

 

 

 

 AO 1 

(  RA 2 )

 

 

contro

 

 

  AP 1 ,

 AP 2 ,

 AP 3 ,

(  RA 1 )

 

 

 

 

 

mediante la quale era chiesta la condanna dei convenuti al versamento in solido di 10000.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010;

 

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 1° settembre 2011;

 

appellanti i convenuti con appello del 5 ottobre 2011 in cui chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta, con carico di spese e ripetibili a controparte, mentre l’attore, con risposta dell’8 novembre 2011, ne ha chiesto la reiezione, con protesta di spese e ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con contratto di sponsorizzazione datato 7 gennaio 2009 l’atleta AO 1 si è impegnato a promuovere quale atleta le attività della Scuola __________ e del Centro Professionale per il __________, dei quali sono titolari AP 1, AP 2 e AP 3. Il contratto, di durata quadriennale dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, con possibilità di disdetta con due mesi di anticipo per la fine di un anno, prevedeva il versamento di un fisso annuale di € 10’000.– (doc. B).

 

                                  B.   Con petizione del 19 aprile 2010 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1, AP 2 e AP 3 al versamento di € 10’000.–, dovuti per l’anno 2010, oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010. Con risposta del 22 giugno 2010 i convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo che il contratto non era stato firmato il 7 gennaio 2009 ma successivamente e che era stato validamente disdetto durante un colloquio personale nella scuola del __________ il 30 gennaio 2010. Nell’allegato di replica 16 luglio 2010 l’attore ha ribadito le proprie allegazioni e contestato quelle di controparte. Non è stata presentata la duplica. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande con conclusioni del 12 maggio 2011.

 

                                  C.   Statuendo il 1° settembre 2011 Il Pretore ha accolto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 2'500.– di ripetibili.

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio sono insorti i convenuti con appello del 5 ottobre 2011 in cui ne chiedono la riforma nel senso che la petizione sia integralmente respinta. L’attore ha postulato la reiezione dell’appello con risposta dell’8 novembre 2011.

 

e considerato

 

in diritto:

                                   1.   La decisione impugnata è stata emessa il 1° settembre 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC).

 

                                   2.   Nel proprio giudizio il Pretore ha rilevato che la firma apposta successivamente sul contratto nulla mutava alla sostanza dal momento che la decorrenza era stata pattuita e voluta dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2009, che esse avevano inteso vincolarsi per una durata quadriennale e che il contratto non era altro se non una formalizzazione degli accordi già presi. Riguardo all’asserita disdetta verbale avvenuta il 30 gennaio 2010 durante un colloquio personale, il primo giudice ha ritenuto che da un lato essa disattendeva i termini contrattuali e dall’altro non erano emersi dal carteggio e dall’audizione del teste G__________ elementi sufficienti a suo suffragio.

 

                                   3.   Gli appellanti ribadiscono in questa sede che erroneamente il Pretore aveva ritenuto stipulato il contratto il 7 gennaio 2009, data apposta dall’attore, e lo aveva considerato quale semplice formalizzazione di accordi presi, intesi a farne valere la decorrenza con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Al proposito essi asseriscono che la parte AP 3 aveva dato il consenso ad aprile 2009, che l’effetto retroattivo non avrebbe loro giovato perché a quel momento avevano perso quattro mesi di attività promozionale di un accordo oneroso e che il 7 gennaio 2009 nessuno aveva visto il contratto, né se ne era discusso il contenuto. Se non che, a ben vedere, si tratta di argomenti inconferenti perché, da un lato il contratto indica chiaramente che “… è valido dal 01.01.2009 al 31.12.2012 …” (doc. B) e gli appellanti non pretendono di non avere visto e accettato questa clausola al momento della firma, e, dall’altro non spiegano perché abbiano versato l’importo di 10'000. dovuto per l’anno 2009 se, come sostengono, per i primi quattro mesi non ne avevano tratto beneficio alcuno.

 

                                   4.   Ancora gli appellanti sostengono che il contratto era stato validamente annullato per esplicito accordo intervenuto il 10 (recte: 30) gennaio 2009 (recte: 2010) e trasformato in una collaborazione “a eventi”. Nella misura in cui essi invocano a sostegno di questa asserzione la deposizione del teste G__________ non possono essere seguiti perché questi ha sì riferito che “… durante la discussione veniva comunicato a __________ che la collaborazione come era stata instaurata non avrebbe potuto continuare, mantenendo un rapporto solo su singoli eventi o su chiamata” (verbale 28 febbraio 2011), ma inutilmente si cerca un benché minimo riferimento ad un concordato annullamento con effetto immediato o ad una concordata disdetta del contratto, valida già per il 2010.

 

                                   5.   Invocando gli art. 316 cpv. 3 e 317 CPC gli appellanti chiedono l’assunzione di due nuove prove, ossia le testimonianze di N__________ e della parte convenuta avv. AP 1 stesso. Al proposito va detto che l’art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti o mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Il giudizio d’appello può tenere conto dell’evoluzione della situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova), mentre potrà considerare fatti preesistenti soltanto a condizione che non potessero essere addotti in primo grado neppure facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile alla luce delle circostanze (pseudo nova) (Cocchi Trezzini Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero CPC, 2010, pag. 1393). Per quanto concerne N__________, l’assunzione era stata chiesta dalla parte convenuta all’udienza preliminare 9 dicembre 2010 e respinta dal Pretore perché l’art. 227 CPC-TI escludeva la possibilità di sentire i fratellastri e le sorellastre di una delle parti, indipendentemente da quale essa sia (litisconsorte o controparte). Un’assunzione in questa sede è esclusa per il fatto che la testimonianza di N__________ non può considerarsi un novum e perché era stata notificata in primo grado, ma rifiutata per i motivi anzidetti, per cui non si tratta neppure di un pseudo novum. Non diversamente vale per la seconda prova chiesta, ossia l’assunzione dell’avv. AP 1: non si tratta in tutta evidenza di un novum e neppure di un pseudo novum poiché non poteva in ogni caso essere assunto quale teste in prima sede in quanto parte convenuta, né lo potrebbe con l’attuale CPC (cfr. al proposito l’art. 169 CPC: “Chi non è parte …”).

 

                                   6.   Ne deriva che l’appello si rivela infondato e va respinto. Ciò giustifica di caricare agli appellanti in solido la tassa, le spese e le ripetibili di seconda istanza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:

                                   1.   L’appello 5 ottobre 2011 dell’avv. AP 1, di AP 2 e di AP 3 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, consistenti in complessivi fr. 1'000.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.– di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).