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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.84 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 28 settembre 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 4 giugno 2007 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 31 agosto 2011 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008, importo per cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e caricando la tassa di giustizia di fr. 8'000.-, le spese e le spese esecutive per 5/11 all’attrice e per 6/11 al convenuto, tenuto altresì a rifondere fr. 2'000.- per ripetibili alla controparte;
appellanti entrambe le parti: il convenuto, che con appello 7 ottobre 2011 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine di porre la tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive a suo carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta altresì a rifondergli fr. 2'000.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attrice, che con osservazioni e appello incidentale 16 febbraio 2012 chiede di respingere il gravame di parte avversa e di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di condannare con ciò il convenuto al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 5 dicembre 2008 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007, somma per cui rigettare in via definitiva l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 22 marzo 2012 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che le parti hanno in seguito inoltrato un allegato di replica spontanea (l’attrice in data 16 aprile 2012) e di duplica spontanea (il convenuto il 24 aprile 2012);
richiamata la decisione 28 novembre 2011 con cui questa Camera ha fatto ordine al convenuto di prestare una cauzione processuale di fr. 5'000.- per la procedura d’appello principale, nel frattempo fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con scritto 7 settembre 2006 (doc. I) l’arch. M__________ __________, definitosi membro di direzione di AO 1 - k__________ __________, ha sottoposto allo studio d’architettura AP 1, e meglio al suo titolare arch. AP 1, una proposta di collaborazione in vista della realizzazione di un centro commerciale a __________ (poi denominato __________ o __________), del seguente tenore:
“la k__________ __________ - AO 1 fornirà le prestazioni e le consulenze di cui ai [precedentemente indicati] punti a-d”, ossia un’analisi di mercato avente per oggetto (a) lo sviluppo di un concetto in grado di soddisfare i necessari criteri di concorrenzialità e di complementarietà, (b) la determinazione di contenuti e di destinazioni commerciali sostenibili anche dal punto di vista sociale e politico, (c) l’elaborazione di un programma specifico con parametri di sfruttamento e (d) l’allestimento di un businessplan (scenari di redditività); da parte sua “lo studio AP 1 s’impegnerà a garantire la partecipazione della k__________ __________ - AO 1 nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera”, e meglio - come precisato poche righe più sopra - relativamente all’ottimizzazione degli schemi commerciali, alla verifica dei costi d’investimento ed alla ricerca d’innovative soluzioni progettuali per l’ottimizzazione dei parametri di finanziabilità, “per una percentuale non inferiore al 25%; la k__________ __________ - AO 1 potrà pertanto beneficiare del 25% dell’onorario concordabile o previsto secondo le norme SIA o HOAI per tali prestazioni di progettazione”. Con e-mail 20 settembre 2006 (doc. J) l’arch. AP 1 ha confermato la sua disponibilità alla collaborazione prospettata secondo i termini indicati in quella proposta.
2. In virtù di questo accordo, l’arch. M__________ __________ ha provveduto dapprima, nell’ottobre 2006, ad allestire l’analisi di mercato (doc. K) e quindi, nel marzo 2008, a predisporre uno studio riferito alla ripartizione interna degli spazi commerciali (doc. V).
Nel frattempo, il 4 giugno 2007, l’arch. AP 1 gli ha trasmesso un “conteggio onorari” (doc. R), da lui sottoscritto, dal quale risultava che l’onorario di k__________, contrattualmente pari al 25% dell’onorario per la sola parte architettonica dell’edificio (esclusi cioè i costi per l’autorimessa, per la struttura, per gli impianti e per le opere esterne), sarebbe stato di fr. 128'125.-.
Il 22 agosto 2007 l’arch. M__________ __________, “secondo quanto richiesto e concordato”, ha fatto redigere e ha trasmesso all’arch. AP 1 la nota d’onorario inerente le prestazioni relative alle prestazioni “concetto commerciale / analisi di mercato / piano economico-finanziario” (doc. S), che concludeva per un importo di fr. 178'237.25. La stessa, sottoscritta dall’arch. AP 1, il 12 marzo 2008 è stata trasmessa, da lui preavvisata favorevolmente, all’indirizzo della committente finale __________ (doc. 12), la quale, assieme a __________, pure parte del gruppo __________, ha tuttavia prontamente negato di essere legata contrattualmente con k__________, dicendosi tuttavia disposta “à titre de bonne volonté” di contribuire allo studio per un importo massimo di fr. 50'000.- (doc. W). Il 31 marzo 2008 (doc. 17) l’arch. M__________ __________ ha pertanto invitato __________ a voler versare quei fr. 50'000.- e, quello stesso giorno (doc. X), ha chiesto all’arch. AP 1 di pagare l’importo di fr. 128'125.-, aumentato delle spese e dell’IVA, in tre acconti pagabili semestralmente, di cui ha a quel momento trasmesso il primo. L’unico riscontro è però stato il pagamento, il 6 giugno 2008, di fr. 10'000.- da parte di __________.
3. Con petizione 28 settembre 2009, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud l’arch. AP 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 4 giugno 2007 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. DD). Essa ha in sostanza preteso il pagamento degli importi di cui al “conteggio onorari” 4 giugno 2007 (doc. R) e alla nota d’onorario 22 agosto 2007 (doc. S), con gli interessi moratori dalla data d’emissione degli stessi e dedotto l’importo di fr. 10'000.- già versato da __________.
4. Con la sentenza 31 agosto 2011 qui impugnata il Pretore ha innanzitutto respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto. Il giudice di prime cure, accertata l’esistenza tra le parti di un contratto di architettura - retto nella fattispecie dalle norme sul contratto di appalto - ha in seguito ritenuto che l’attrice poteva di principio pretendere il pagamento dell’importo di cui al doc. R, ma non di quello di cui al doc. S. Ha quindi respinto l’altra eccezione del convenuto in merito all’eventuale inadeguatezza e inutilità delle prestazioni fornite dall’attrice. E ha infine ritenuto che gli interessi moratori sul credito a favore di quest’ultima, risultante dall’importo di cui al doc. R, aumentato dell’IVA (al 7.6%) e ridotto dei fr. 10'000.- già incassati da __________, decorrevano dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento assegnato con lo scritto di cui al doc. Y. Di qui, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), la condanna del convenuto al pagamento di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 (dispositivo n. 1.1), importo per cui è stata tolta in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2), e l’accollo della tassa di giustizia di fr. 8'000.-, delle spese e delle spese esecutive per 5/11 all’attrice e per 6/11 al convenuto, tenuto altresì a rifondere fr. 2'000.- per ripetibili alla controparte (dispositivo n. 2).
5. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 7 ottobre 2011 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando di essere debitore dell’importo di cui al doc. R. In via subordinata chiede almeno di porre la tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive a suo carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta altresì a rifondergli fr. 2'000.- per ripetibili, rilevando che il dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili non teneva conto della maggiore soccombenza dell’attrice.
Con osservazioni e appello incidentale 16 febbraio 2012 l’attrice chiede invece di respingere il gravame di parte avversa e di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di condannare con ciò il convenuto al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 5 dicembre 2008 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007, somma per cui rigettare in via definitiva l’opposizione al PE. Essa ritiene in sostanza che anche la somma di cui al doc. S debba essere posta a carico del convenuto. E osserva che gli interessi di mora sulla somma di cui al doc. R dovevano essere fatti decorrere già dalla data di spedizione dello scritto di cui al doc. Y.
6. Delle osservazioni 22 marzo 2012 con cui il convenuto postula la reiezione dell’appello incidentale e degli ulteriori allegati spontanei delle parti (replica 16 aprile 2012 dell’attrice e duplica 24 aprile 2012 del convenuto) si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Come detto, il 16 aprile 2012 l’attrice ha trasmesso a questa Camera una replica spontanea alle osservazioni all’appello incidentale. Nella sua duplica spontanea il convenuto ha messo in dubbio la tempestività dell’allegato di parte avversa.
Ora, secondo la recente prassi è oramai pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.113, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199). Nondimeno, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale e al diritto di essere sentito sancito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini, in: Cocchi /Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC svizzero, p. 104). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di diciotto giorni (Trezzini, op. cit., nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid. 1.3). Dal canto suo questa Camera, seppur senza pronunciarsi con un giudizio definitivo, ha espresso perplessità a fronte di una replica spontanea inviata dopo venti giorni (II CCA 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86 consid. 2 in fine). In specie, le osservazioni all’appello incidentale sono state notificate all’attrice il 23 marzo 2012 e sono state da lei ricevute il 26 marzo 2012. Anche in questo caso pertanto sorgono dubbi sulla tempestività della replica spontanea spedita solo il 16 aprile 2012, ossia trascorsi ben ventun giorni dalla ricezione dell'atto. L’attrice rileva invero che durante quindici di quei giorni i termini sarebbero però stati sospesi giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC (disposizione che a ben vedere, in base all’art. 145 cpv. 1 CPC, sembrerebbe riferirsi solo ai termini stabiliti dalla legge e dal giudice), sicché di fatto la replica sarebbe stata inviata dopo soli sei giorni. La questione può tuttavia restare indecisa, insieme alla richiesta di dichiarare irricevibile il relativo memoriale, in quanto l’allegato dell’attrice non presenta comunque novità particolari.
9. Il Pretore, con riferimento alle somme oggetto dei doc. R e S - che, accanto alla decorrenza degli interessi moratori e al giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile, costituiscono gli unici temi ancora litigiosi - ha in sostanza rilevato quanto segue. Egli ha dapprima rammentato che in base al doc. I le parti si erano accordate per il pagamento di una mercede a corpo, da calcolarsi in percentuale di quanto riconosciuto al convenuto per le prestazioni di progettazione. Ciò premesso, a suo giudizio, la circostanza secondo cui la fattura di cui al doc. S sarebbe stata da intendersi come aggiunta al conteggio precedentemente allestito (doc. R) - fosse esso corretto o meno - era rimasta una mera allegazione di parte, nella misura in cui nulla al proposito era emerso dall’istruttoria, e nemmeno si poteva considerare la dicitura “secondo quanto richiesto e concordato”, riportata nella lettera accompagnatoria, quale prova dell’accordo tra le parti per una modifica delle modalità di retribuzione pattuite (da mercede a corpo a mercede effettiva). A comprova di ciò ha evidenziato il fatto che l’attrice, con scritto successivo (doc. X), era tornata a richiedere l’onorario cifrato in base al conteggio di cui al doc. R, a cui erano state aggiunte le spese vive e l’IVA. Nulla, sempre a suo giudizio, mutava il fatto che il convenuto avesse apposto sulla fattura di cui al doc. S il proprio timbro e la propria firma, ritenuto come tale esercizio andasse piuttosto inteso nell’ottica del trasferimento della medesima alla committenza finale, e in ogni caso, visti i principi dottrinali esposti in precedenza (con particolare riferimento a Gauch, Le contrat d’entreprise, n. 1265), non poteva assurgere, in base agli elementi a sua disposizione, a riconoscimento del credito ivi riportato. Diversa doveva essere per contro la valutazione riferita al conteggio di cui al doc. R. In primo luogo esso, a differenza del doc. S, era stato redatto dallo stesso convenuto, il quale vi aveva poi apposto la propria firma e il proprio timbro. Oltretutto, esso, indipendentemente se fondato su dati di base corretti o meno, risultava ossequiare alle pattuizioni contrattuali delle parti in merito alla retribuzione dovuta all’appaltatrice. In tali circostanze, il medesimo doveva assumere piena valenza probatoria in relazione alle spettanze dell’attrice, la buona fede imponendo infatti di ritenere che la redazione da parte del convenuto di quel documento, mai revocato o contestato se non in causa, peraltro senza specifica motivazione, assurgesse a riconoscimento di un debito nei confronti dell’attrice per l’importo ivi riportato, quest’ultima non avendo poi provato che quell’importo non corrispondesse, per difetto, alle modalità di calcolo concordate contrattualmente.
10. In questa sede l’attrice ribadisce che la nota d’onorario di cui al doc. S deve essere posta a carico del convenuto. A suo dire, la circostanza che quella fattura non fosse stata contestata dal convenuto ed anzi fosse stata da lui sottoscritta senza riserve dimostrava che la sua emissione corrispondeva a un preciso accordo fra le parti, proprio come risultava dalla locuzione “secondo quanto richiesto e concordato” inserita nella relativa lettera accompagnatoria. L’allestimento del doc. X non modificava questa situazione, quello scritto costituendo una semplice proposta per incassare le sue spettanze, poi decaduta a fronte del mancato pagamento del primo importo. In quello scritto era per altro stato rammentato che nel luglio 2007 le parti avevano concordato che le spese effettive inerenti l’analisi di mercato sarebbero state “separatamente fatturate”, ciò che era stato “puntualmente fatto (22 agosto 2007)”. E neppure si poteva ritenere che il convenuto avesse sottoscritto la fattura nell’ottica del trasferimento della medesima alla committenza finale, il Pretore stesso, nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, avendo espressamente dato atto che il convenuto e non quella non meglio precisata “committenza finale” fosse il partner contrattuale dell’attrice, di modo che la sua firma su quella nota d’onorario conferiva al documento la valenza di accettazione della stessa e con ciò di riconoscimento di debito. Oltretutto la fattura in questione nemmeno era stata da lui trasmessa a __________ immediatamente, ma solo ad oltre sei mesi di distanza (doc. 12).
10.1 Dagli atti di causa si evince in primo luogo che l’analisi di mercato offerta dall’attrice, che è poi ciò che è stato fatturato nel doc. S, costituiva solo la contropartita affinché il convenuto la coinvolgesse, in ragione almeno del 25%, nella futura attività di progettazione del centro commerciale (cfr. doc. I). In altre parole l’attrice si assumeva il rischio imprenditoriale di eseguire quell’analisi, nella misura in cui ci fosse poi stata la possibilità di avere un ritorno nell’ambito della successiva progettazione (teste __________ p. 3). È in tal senso che va intesa la sua frase nel doc. I, secondo cui “per quanto concerne l’onere delle nostre prestazioni” e meglio per l’allestimento dell’analisi di mercato, che avrebbe poi dovuto essere fornita nell’arco di tre settimane, “non è per noi usuale offrire le nostre prestazioni per una probabile ma non certa remunerazione”. Tanto più che nel doc. X la stessa attrice aveva ammesso, con riferimento all’attività di oltre 1'300 ore da lei prestate, corrispondenti ai 168 giorni lavorativi esposti nel doc. S, che “per tutto ciò abbiamo richiesto e concordato (settembre 2006) una semplice partecipazione all’iter progettuale dell’opera”. Se ne deve concludere che in base agli accordi contrattuali quell’attività non avrebbe di principio dovuto esserle remunerata in denaro.
10.2 Affinché la stessa potesse esserle retribuita, occorreva dunque che le parti avessero derogato ai precedenti accordi, evenienza questa che l’attrice non è stata in grado di dimostrare.
10.2.1 Nel caso di specie è evidente che l’attrice non possa pretendere che quella fattura sia stata riconosciuta dal convenuto per il solo fatto di non essere stata da lui contestata a suo tempo. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che l’assenza di contestazione di una fattura durante alcuni mesi non vale come accettazione tacita della stessa (Gauch, op. cit., n. 1266; DTF 112 II 550 consid. 3a; TF 9 dicembre 2009 4A_430/2009 consid. 3.2, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 4.2; II CCA 27 settembre 2010 inc. n. 12.2009.126, 22 novembre 2010 inc. n. 12.2010.88).
Il fatto che nella lettera accompagnatoria l’attrice abbia indicato che l’emissione della fattura corrispondeva a “quanto richiesto e concordato”, circostanza che il convenuto ha per altro contestato in causa (risposta ad 25-26) e che è rimasta non provata, non modifica la situazione, anche perché un eventuale accordo in tal senso non significava comunque ancora che la fattura sarebbe poi stata accettata dal convenuto. Lo stesso discorso può essere fatto anche in merito al fatto che nella lettera di cui al doc. X, il cui tenore è pure stato contestato (risposta ad 34-35), al convenuto era stato rammentato che nel luglio 2007 le parti avevano concordato che le spese effettive inerenti l’analisi di mercato sarebbero state “separatamente fatturate”, ciò che era stato “puntualmente fatto (22 agosto 2007)”.
10.2.2 L’attrice aggiunge che nel caso di specie il convenuto non si sarebbe limitato a non contestare a suo tempo la fattura, ma l’avrebbe pure sottoscritta senza riserve, ciò che doveva valere come un’esplicita accettazione, tanto più che neppure si poteva ritenere che questi avesse allora agito nell’ottica del trasferimento della medesima alla committenza finale. A torto.
È vero che il convenuto ha sottoscritto la fattura senza riserve. Quella sua firma, senza aggiunte particolari, non implica però ancora il riconoscimento del debito in essa contenuto, visto e considerato che dal tenore del documento sottoscritto, che era una semplice fattura (nemmeno a lui intestata), non risultava la volontà del debitore, inequivocabile e incondizionata, di obbligarsi a pagare una determinata somma di denaro (cfr. Staehelin, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 21 ad art. 82 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., p. 129; II CCA 12 luglio 2011 inc. n. 12.2010.166). Nel caso concreto il convenuto ha oltretutto dimostrato per atti concludenti di non ritenersi personalmente debitore di quell’importo, contrattualmente non dovuto, inviando una copia di quella fattura, da lui controllata e preavvisata favorevolmente per il pagamento (doc. 12), al committente finale o promotore (che l’attrice allora sapeva non essere lui; cfr. petizione ad 14 e 16; replica ad 8, 11.1, 16 e 27.1; cfr. pure doc. H e 14), poco importando se quest’ultimo abbia poi rifiutato di assumersela (dicendosi però disposto a pagarla in ragione di fr. 50'000.- “à titre de bonne volonté”), se l’invio sia avvenuto solo a distanza di oltre sei mesi (in epoca comunque non “sospetta”, prima cioè che l’attrice sottoponesse alla controparte la proposta transattiva di cui al doc. X), o ancora se il Pretore abbia respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, il che evidentemente non significava che l’analisi di mercato e con ciò la fattura non potessero essere destinate al terzo committente finale. Dovendosi ritenere che la firma della fattura di cui al doc. S da parte del convenuto costituiva una semplice vistatura di controllo, ciò che per altro la stessa attrice aveva a suo tempo riconosciuto (nel doc. Y essa indica in effetti che la fattura era stata “vidimata”; cfr. pure petizione p. 11 e conclusioni p. 7), la conclusione del Pretore, fondata sulla dottrina indicata nella sentenza (Gauch, op. cit., n. 1265) - di per sé neppure contestata in questa sede - secondo cui la stessa non costituiva un valido riconoscimento di debito (cfr. pure Rep. 1982 p. 407), può così essere confermata.
11. Dal canto suo, il convenuto contesta di essere debitore dell’importo contenuto nel conteggio d’onorario di cui al doc. R. Egli rimprovera al Pretore di non aver ritenuto che in base al contratto (doc. I) l’attrice avrebbe dovuto fornire due diverse prestazioni, da una parte allestire l’analisi di mercato e dall’altra partecipare nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera. A seguito di questo erroneo accertamento, il giudice di prime cure non si sarebbe reso conto che l’attrice si era limitata ad allestire l’analisi di mercato oggetto della fattura di cui al doc. S, mentre non si era minimamente occupata né aveva preteso di aver svolto gli ulteriori aspetti progettuali e realizzativi dell’opera, che, se portati a termine, in base al doc. R - che altro non era se non un accordo sulla remunerazione dovuta e non una fattura o un riconoscimento di debito per quanto già svolto - avrebbero giustificato una retribuzione a suo favore di fr. 128'125.-. Emblematico era del resto il fatto che nel doc. X, allestito solo in seguito, l’attrice aveva proposto il pagamento di quell’importo, aumentato delle spese e dell’IVA, in tre acconti pagabili semestralmente, di cui “in base dello stadio di avanzamento del progetto” aveva a quel momento trasmesso solo il primo.
11.1 È a ragione che il convenuto ha evidenziato che l’attrice avrebbe dovuto fornire due diverse prestazioni, e meglio allestire l’analisi di mercato e partecipare nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera: in base agli accordi contrattuali (doc. I) essa si era in effetti impegnata da una parte a fornire “le prestazioni e le consulenze di cui ai punti a-d” e dall’altra a collaborare “nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera per una percentuale non inferiore al 25%” che “lo studio AP 1 … s’impegnerà a garantire”, ciò che le avrebbe permesso di “beneficiare del 25% dell’onorario concordabile o previsto secondo le norme SIA o HOAI per tali prestazioni di progettazione”.
11.2 Ed è pure a ragione che il convenuto ha evidenziato che il conteggio di cui al doc. R, da lui sottoscritto, non era una fattura o un riconoscimento di debito per quanto già svolto in merito all’analisi di mercato, bensì un accordo sulla quantificazione della remunerazione dovuta per la collaborazione nell’attività di progettazione e realizzazione dell’opera. Nel doc. R, emblematicamente denominato “conteggio onorari” e non “fattura” o “nota d’onorario”, non si parla in effetti di onorario per l’analisi di mercato, ma dell’onorario (d’architetto) a favore dell’attrice per la parte architettonica dell’edificio, pari al 25% di quella spettante al convenuto nella sua veste d’architetto, che costituisce la retribuzione per l’attività progettuale e realizzativa garantita all’attrice nel doc. I. Del resto nel doc. X l’attrice ha poi ammesso che “tale ambito di partecipazione fu erroneamente interpretato e contrariamente alle nostre aspettative relazionato non all’opera nella sua globalità ma solo a una parte di essa; conseguentemente a ciò la nostra quota di partecipazione e d’onorario risultò essere molto inferiore all’onere sostenuto e quindi non corrispondente a quanto da noi preventivato”, ciò che la indusse in un primo momento a fatturare a parte le spese effettive per l’analisi di mercato, e in un secondo tempo, visto che queste non le erano poi state retribuite, ad esigere quanto meno il rispetto immediato e incondizionato degli accordi iniziali, allegando la sua nota d’onorario con il relativo conteggio “secondo quanto da te personalmente proposto e sancito il 4.06.2007” ossia nel doc. R, ritenuto che “per quanto concerne la fatturazione medesima proponiamo che in base allo stadio d’avanzamento del progetto la quota totale d’onorario venga ripartita in tre rate d’acconto con scadenze semestrali”, di cui a quel momento ha emesso solo la prima, allestita - come risulta dalla stessa - “secondo conteggio onorari e accordo del 04.06.2007”. I termini “secondo quanto da te personalmente proposto e sancito il 4.06.2007” e “secondo conteggio onorari e accordo del 04.06.2007”, rispettivamente il fatto che l’ammontare della fatturazione e meglio “la quota totale d’onorario” dovesse essere definita “in base allo stadio d’avanzamento del progetto”, dimostrano inequivocabilmente che il doc. R altro non era che un accordo sulla quantificazione della retribuzione dovuta per la futura attività di progettazione.
11.3 Ciò posto, si tratta ora di stabilire se l’attrice possa pretendere la retribuzione di fr. 128'125.- (a cui il Pretore ha poi aggiunto l’IVA) concordata a suo tempo nel doc. R per l’attività di progettazione garantita dal convenuto, pari ad almeno il 25% del totale.
11.3.1 L’attrice ritiene di aver senz’altro diritto a quella somma già per il fatto di aver svolto l’intera attività di progettazione. Non è così.
Contrariamente a quanto da lei ritenuto, non è affatto vero che il Pretore avrebbe accertato che essa aveva provveduto ad effettuare tutte le prestazioni oggetto del contratto, tra cui quelle di progettazione, senza che il convenuto lo avesse poi censurato in questa sede. Nella sua sentenza il giudice di prime cure si era in effetti limitato ad evidenziare più che altro che essa aveva correttamente adempiuto il contratto di appalto, nel senso cioè che le sue prestazioni non erano risultate difettose.
In realtà l’istruttoria ha permesso di accertare che l’attrice aveva svolto l’attività di progettazione solo in modo limitato, essa essendosi di fatto limitata a predisporre uno studio riferito alla ripartizione interna degli spazi commerciali (doc. V), senza per altro che la possibile retribuzione per quelle poche prestazioni sia stata dimostrata (in assenza di una perizia giudiziaria, delle norme SIA e HOAI). Essa non ha per contro preteso o dimostrato di aver effettuato altro. Emblematico è del resto il fatto, già evidenziato in precedenza, che essa nel doc. X, in considerazione dell’avanzamento del progetto, aveva preteso solo il pagamento di un terzo di quella somma.
11.3.2 Ma quell’importo può in ogni caso essere riconosciuto all’attrice per un'altra ragione ed in particolare per il fatto che al convenuto deve essere rimproverata un’inadempienza contrattuale (art. 97 CO) per non aver offerto alla controparte la possibilità, espressamente garantitale nel doc. I, di effettuare almeno il 25% delle future prestazioni relative all’iter di progettazione di realizzazione, nel frattempo notoriamente giunto a conclusione (cfr. pure petizione ad 36 e plico doc. I°). L’attrice (petizione ad 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31 e 37; replica ad 24) e con lei il Pretore (sentenza p. 2) avevano in effetti evidenziato che il convenuto, seppur sollecitato a più riprese in tal senso, non aveva mai ritenuto di coinvolgerla nella fase progettuale, se non in minima parte con riferimento allo studio di cui al doc. V. E la circostanza è stata pienamente provata dall’istruttoria (cfr. pure le ammissioni in tal senso del convenuto in risposta ad 26-26 e soprattutto ad 31): l’attrice, già il 23 gennaio 2007 (doc. N), ha in effetti chiesto di essere aggiornata sullo stadio del progetto, sui riscontri ottenuti e sulle scadenze programmate e programmabili, ribadendo tale richiesta il 16 marzo 2007 (doc. N); il 23 maggio 2007 (doc. P) essa si è nuovamente lamentata per la “carenza d’informazioni e di comunicazione nei nostri confronti”, precisando che il suo “personale disappunto” concerneva “l’assoluta assenza di informazioni e aggiornamenti concernenti il progetto, il suo stadio d’avanzamento e non da ultimo i nostri relativi accordi di collaborazione e partenariato”, concludendo poi di “sperare che ad una mia legittima richiesta d’informazioni e di chiarimenti vi sia perlomeno un minimo riscontro”; il 31 maggio 2007, in occasione di un incontro tra le parti, essa ha poi preso atto che l’attività di progettazione vera e propria era stata avviata (in tal senso pure la lettera accompagnatoria al doc. S), senza che essa fosse stata informata (cfr. petizione ad 23; circostanza ammessa siccome non puntualmente contestata con la risposta, cfr. art. 170 cpv. 2 CPC/TI); il 22 agosto 2007 (nella lettera accompagnatoria al doc. S) ha ribadito “per quanto concerne la nostra partecipazione nell’iter progettuale” di restare “in attesa di un gradito riscontro al fine di pianificare e coordinare l’ambito del nostro operato”; il 28 settembre 2007 (doc. T) si è nuovamente lamentata per il fatto che le sue numerose chiamate e missive erano rimaste prive di riscontro; e infine con lo scritto di cui al 31 marzo 2008 (doc. X) ha nuovamente lasciato intendere di voler essere coinvolta nella fase di progettazione in atto ben oltre alla percentuale oggetto del primo acconto da lei fatturato. Invano.
12. Ammesso con ciò che all’attrice possa essere riconosciuto l’importo di fr. 127'862.50 già concesso dal Pretore (fr. 128'125.- di cui al doc. R + fr. 9’737.50 per IVA al 7.6% ./. fr. 10'000.- già incassati da __________), restano da esaminare le censure “minori” delle parti, quella con cui l’attrice contesta la data di decorrenza degli interessi di mora e quella con cui il convenuto chiede di modificare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
12.1 Come detto, l’attrice ritiene che gli interessi di mora su quella somma dovevano essere fatti decorrere già dalla data di spedizione dello scritto di interpellazione di cui al doc. Y (ossia da venerdì 5 dicembre 2008) e non invece, come ritenuto dal Pretore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento - lunedì 22 dicembre 2008 - assegnato con quel medesimo scritto (ossia da martedì 23 dicembre 2008). La richiesta è parzialmente fondata. Gli interessi di mora sono in effetti dovuti già al momento dell’interpellazione (art. 104 cpv. 1 CO). In base alla giurisprudenza (Wiegand, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 9 ad art. 102 CO; DTF 103 II 102 consid. 1a), l’assegnazione a quel momento di un ulteriore termine di pagamento al debitore non implica di principio un differimento della data di decorrenza degli interessi moratori. Gli stessi sono pertanto dovuti dalla data dell’interpellazione, intesa però non come data dell’invio di quella comunicazione, ma del suo ricevimento da parte della controparte, che nel caso concreto, trattandosi di un invio per raccomandata (doc. Y), può essere in ogni caso fatto risalire a lunedì 8 dicembre 2008 (TF 4A_487/2007 e 4A_491/2007 19 giugno 2009 consid. 8.2).
12.2 Quanto al convenuto, egli chiede di porre la tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive a suo carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta altresì a rifondergli fr. 2'000.- per ripetibili, rilevando che il dispositivo pretorile n. 2 sulle spese e sulle ripetibili non teneva conto del grado di soccombenza delle parti. La richiesta merita senz’altro di essere accolta. È in effetti l’attrice e non il convenuto ad essere risultata maggiormente soccombente in prima sede (per il 56.85%) e il Pretore non ha evocato nella sentenza eventuali considerazioni, per altro inesistenti, tali da imporre una deroga dal principio della soccombenza. Con lo scritto “elenco spedizione atti” inviato a questa Camera l’11 ottobre 2011, il giudice di prime cure ha del resto dato atto che “al pto. no. 2 del dispositivo della sentenza 31 agosto 2011 per inavvertenza sono stati effettivamente invertiti i nominativi delle parti, per cui correttamente tasse e spese sono per 6/11 a carico di AO 1 e per 5/11 a carico di AP 1, al quale spettano fr. 2'000.- a titolo di ripetibili”.
13. Ne discende che gli appelli (principale e incidentale) delle parti possono essere accolti solo limitatamente agli aspetti “minori” di cui si è appena detto e per il resto devono essere respinti.
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 296'362.25 (fr. 127'862.50 per l’appello principale e fr. 168'499.75 per quello incidentale), seguono le rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. In parziale accoglimento dell’appello 7 ottobre 2011 dell’arch. AP 1 e dell’appello incidentale 16 febbraio 2012 di AO 1, la sentenza 31 agosto 2011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1. (invariato)
1.1 L’arch. AP 1 è condannato a pagare a AO 1 fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dall’8 dicembre 2008.
1.2 Limitatamente all’importo di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dall’8 dicembre 2008 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio.
2. La tassa di giustizia, in fr. 8'000.-, le spese e le spese esecutive, da anticipare come di rito, vengono poste a carico dell’arch. AP 1 per 5/11 e per 6/11 a carico di AO 1, la quale rifonderà all’arch. AP 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello principale di complessivi fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante principale, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 5'000.- prestata dall’appellante principale a seguito della decisione 28 novembre 2011 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
III. Gli oneri processuali della procedura d’appello incidentale di complessivi fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante incidentale, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).