|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliera: |
Sonja Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2011.6 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 31 dicembre 2010 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di “CHF. 227’707.- corrispondenti a USD 213’950.- oltre interessi legali del 5% dal 28.3.2010”, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta in sede di risposta e che il Pretore con decisione 15 settembre 2011 ha respinto;
appellante la convenuta, che con gravame 18 ottobre 2011 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.In data 5 giugno 2008 AO 1, cittadina italiana residente in Italia, ha sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare avente per oggetto un appartamento sito in un edificio in costruzione a Dubai (denominato MY TOWER) per complessivi USD 435'000.- (doc. C) di cui USD 213'950.- sono stati versati, in quattro tranche, quale acconto sulla relazione bancaria intestata a AP 1 presso la banca __________ di Lugano (doc. D, E, F, G e H). La proposta di acquisto prevedeva il saldo del prezzo complessivo tramite il versamento di 4 successivi acconti. Lamentando ritardi nell’esecuzione dell’edificio, AO 1 non ha effettuato ulteriori bonifici dopo il pagamento dell’importo menzionato.
Nel marzo 2010 ella ha avviato una procedura di sequestro avente per oggetto il conto indicato e l’importo da lei versato sfociata nel relativo decreto del 29 aprile 2010 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, e nella sentenza 14 dicembre 2010 della medesima sezione che statuiva sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dalla qui attrice.
2. Con petizione del 31 dicembre 2010 AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’azione di accertamento del credito e di convalida del sequestro, postulando il riconoscimento del proprio credito di fr. 227’707.-, corrispondenti a USD 213'950.-, oltre interessi nei confronti di AP 1 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________.
3. Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione ed ha sollevato, tra l’altro, l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando che la proposta di acquisto prevede al punto 7 sotto il titolo “Legge applicabile” che “La presente proposta sarà regolata dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti e, in particolare, dalle leggi dell’Emirato di Dubai; qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente proposta sarà di competenza esclusiva della Corte di Dubai, Emirati Arabi Uniti” (doc. C pag. 3).
4.Dopo aver limitato la prima udienza alla discussione dell’eccezione di incompetenza, il Pretore, con il giudizio qui impugnato, l’ha respinta. In sintesi, il giudice di prime cure - alla luce della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in relazione all’art. 17 Convenzione di Lugano (in seguito CL; in particolare DTF 131 III 389 e sentenza del Tribunale federale 4C.422/2005 del 3 aprile 2006) da lui applicata per analogia - ha ritenuto non provata l’esistenza di un consenso effettivo delle parti a derogare al foro del sequestro di Lugano a favore di quello di Dubai. Detta proroga sarebbe inoltre inefficace per carenza della necessaria forma scritta. A sostegno della propria decisione il Pretore ha rinviato alla dottrina comunitaria e alla giurisprudenza sviluppata in materia di procedura civile europea. In particolare egli ha fatto riferimento ad una sentenza del Bundesgerichhof in cui questi ha giudicato non conforme alle condizioni di forma poste dall’art. 23 del Regolamento (CE) 44/2001 del 22 dicembre 2000 (Bruxelles I), e pertanto non valida, una proroga di foro contenuta in un formulario bancario sottoscritto unicamente dal cliente ma non dalla banca che si era limitata ad apporvi il proprio timbro in alto alla prima pagina.
5. Con l’appello che qui ci occupa AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e dunque di respingere la petizione, adducendo la non applicabilità al caso in esame della dottrina e giurisprudenza menzionata dal Pretore e la conseguente validità della proroga di foro prevista nella proposta di acquisto immobiliare. L’appellante osserva che la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell’art. 5 LDIP e non in quello dell’art. 17 CL e ritiene che applicare per analogia il ragionamento restrittivo sviluppato dal Tribunale federale nella sentenza citata sia arbitrario. L’esigenza di forma scritta dell’art. 5 LDIP, prosegue l’appellante, è una nozione autonoma del diritto internazionale privato e pertanto la proroga di foro per essere valida non necessita né di essere completata da firma né di essere redatta o messa in evidenza in modo particolare. Secondo l’appellante l’esistenza di un consenso effettivo da parte di AO 1 a derogare al foro del sequestro è provato dalla sottoscrizione da parte della medesima della proposta di acquisto immobiliare.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 15 settembre 2011 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
7. È pacifico che la presente vertenza riveste carattere internazionale in quanto vede opposti una cittadina italiana residente in Italia e una società avente la sua sede alle Seychelles ed ha per oggetto una pretesa connessa all’acquisto di un immobile sito a Dubai negli Emirati Arabi Uniti.
Pure incontestata è l’applicabilità al caso di specie della LDIP, ed in particolare degli art. 4 e 5 LDIP. Non trova invece applicazione la Convenzione di Lugano non avendovi aderito gli Emirati Arabi Uniti, ai giudici del cui Stato rinvia la clausola in esame (cfr. doc. C pag. 3 “competenza esclusiva della Corte di Dubai, Emirati Arabi Uniti”).
Giusta l’art. 4 LDIP se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l’azione di convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del sequestro. Questo foro non è però esclusivo. Una deroga è possibile a condizione di rispettare le premesse fissate dall’art. 5 LDIP. In particolare il cpv. 1 prevede la possibilità per le parti di pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salva diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.
Ne discende che, nel caso concreto, per determinare se la clausola di proroga di foro contenuta nella proposta di acquisto immobiliare sia valida ed operante bisogna far capo all’art. 5 LDIP.
8. Nel suo giudizio il Pretore ha stabilito l’inefficacia della clausola adducendo da un canto la mancata prova dell’effettivo consenso delle parti quo alla proroga di foro e dall’altro la carenza della necessaria forma scritta.
8.1. L’assunto del Pretore, per cui i principi giurisprudenziali restrittivi sviluppati dal Tribunale federale in relazione all’art. 17 CL sono applicabili per analogia anche all’art. 5 LDIP, non può essere condiviso. In effetti, i requisiti formali previsti dall’art. 5 LDIP vanno esaminati in modo autonomo e facendo capo alla dottrina e alla giurisprudenza specifica e non alla luce dell’art. 17 CL. Le esigenze previste nell’art. 5 LDIP sono nozioni autonome del diritto internazionale privato mentre che l’interpretazione dell’art. 17 CL è influenzata dalla giurisprudenza sviluppata in relazione ai trattati europei (Grolimund, Basler Kommentar IPRG, 2a ed., n. 9 ad art. 5). La sentenza citata dal Pretore a sostegno del proprio giudizio (segnatamente DTF 131 III 398 consid. 5) tratta unicamente la questione della validità della proroga di foro secondo la Convenzione di Lugano (CL, in vigore fino al 31 dicembre 2010) e non fa alcun accenno all’art. 5 LDIP.
Non si può quindi condividere l’argomentazione sviluppata dal Pretore sull’applicabilità per analogia dell’art. 17 CL alla fattispecie. A maggior ragione se si considera che solo l’attrice è domiciliata in uno Stato parte alla Convenzione di Lugano, mentre la convenuta è una persona giuridica delle Seychelles e il foro prorogato contrattualmente si trova a Dubai, Emirati Arabi Uniti.
8.2. Per quanto attiene all’effettività del consenso, dagli atti emerge che in data 5 giugno 2008 AO 1 ha sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare relativa ad un immobile sito a Dubai sottopostale dalla società __________ con sede a P__________ (doc C).
Dal documento si evince chiaramente che __________ ha agito in veste di mediatrice per conto dell’appellante AP 1. Infatti, sulla prima pagina della proposta di acquisto AP 1 viene indicata esplicitamente quale “DESTINATARIO (VENDITORE)” mentre sotto l’indirizzo della società __________ figura il riferimento al suo ruolo di mediatore (“ISCR: Ruolo Mediatori di P__________”, cfr. doc. C pag.1). Significativo pure il fatto che la relazione bancaria a favore della quale effettuare i bonifici è intestata proprio alla AP 1 (cfr. pag. 3 doc. C). Sull’ultima pagina della proposta figura inoltre un ulteriore chiaro riferimento al ruolo di “VENDITORE” di AP 1 (cfr. doc. C pag. 4).
Contrariamente a quanto sembra credere il Pretore, AP 1 ma ne è stata la rappresentante.
Le parti non contestano - e non potrebbe essere diversamente - che il contenuto della proposta di acquisto 5 giugno 2008 rispecchia la volontà di AP 1. Al riguardo è infatti utile ricordare che detto documento è stato redatto e sottoposto alla potenziale acquirente da __________, come visto, rappresentante dell’appellante; è pertanto legittimo ritenere che essa si sia attenuta alle indicazioni ricevute dalla mandante. Inoltre, circostanza che conferma in maniera inequivocabile l’assenso di AP 1, quest’ultima ha sottoscritto la lettera di accettazione annessa alla proposta d’acquisto immobiliare e a cui detta proposta rinvia indicando di “accettare tutte le condizioni in essa contenute” (doc. C pag. 4 e allegato a doc. C).
Per sua parte AO 1 ha compilato personalmente la proposta d’acquisto ed ha apposta la sua firma autografa in calce all’ultima pagina del documento.
È fuori dubbio che il fatto di completare di proprio pugno un atto richiede un’attenzione maggiore al contenuto dello stesso; inoltre, nel caso concreto, il testo, come detto di sole 4 pagine, era redatto in italiano, lingua madre dell’attrice.
In considerazione anche dell’oggetto dell’accordo - si ricorda: l’acquisto di un bene immobile del valore di USD 435'000.- ubicato all’estero - è del tutto inverosimile che AO 1 non abbia letto con attenzione la proposta che si apprestava a sottoscrivere e che non si sia accorta della proroga del foro a Dubai.
Da notare inoltre che la contestata clausola figura sulla stessa pagina in cui sono indicate le coordinate bancarie del conto di AP 1 a favore del quale l’attrice ha effettuato il pagamento dei primi acconti.
A ciò vada aggiunto che, in concreto, la designazione del foro di Dubai non pare neppure sorprendente ritenuta l’ubicazione dell’immobile oggetto della trattativa proprio in quella città.
Sulla base di questi elementi, sostenere ora di non essersi avveduta della proroga di foro appare pretestuoso.
Alla luce delle summenzionate circostanze si può ritenere provata l’esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga del foro a Dubai, consenso che nel caso di AO 1 si è manifestato con la sottoscrizione della proposta d’acquisto.
8.3. In relazione all’esigenza di forma scritta prevista dall’art. 5 cpv. 1 LDIP dottrina e Tribunale federale hanno già avuto modo di precisare che trattasi di una nozione autonoma di diritto internazionale privato. L’Alta Corte ha stabilito che per essere valida la proroga di foro non necessita né d’essere completata da firma né d’essere redatta o evidenziata in maniera particolare (cfr. sentenza del Tribunale federale inc. 4C.189/2001 del 1° febbraio 2002 consid. 5 c e dottrina ivi citata; anche RSDIE 2003 pag. 243; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit International privé - Convention de Lugano, nota 12 ad art. 5 LDIP).
Nel caso che qui ci occupa, la clausola di proroga di foro adottata dalle parti ed esposta al punto 7 della proposta di acquisto del 5 giugno 2008 soddisfa questi disposti. Infatti, l’attrice ha sottoscritto la proposta d’acquisto immobiliare mentre AP 1 ha firmato la dichiarazione di accettazione (doc. C pag. 4 e allegato a doc. C)
Ne consegue che anche su questo punto la decisione del Pretore non può essere condivisa.
I riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati dal primo giudice nella propria sentenza (sentenza cit. pag. 2), non si attagliano alla fattispecie. Essi si riferiscono infatti a casi in cui era in discussione l’applicazione dell’art. 23 Regolamento di “Bruxelles I” e non norme della LDIP.
8.4. Per quanto attiene alle altre condizioni poste dall’art. 5 LDIP, esse paiono ossequiate. È pacifico che l’elezione di foro, che porta su pretese connesse all’acquisto di un immobile del valore di USD 435'000.-, concerne una controversia in materia patrimoniale. La clausola pare inoltre sufficientemente circoscritta in quanto riferita ad un rapporto giuridico determinato e il foro prorogato, in concreto quello di Dubai, è chiaramente indicato.
Non si ravvisano neppure motivi per ammettere il carattere abusivo della clausola ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LDIP. La tesi - avanzata da parte attrice innanzi al Pretore ma non riproposta in procedura di appello - secondo cui una sentenza emanata negli Emirati Arabi Uniti con sarebbe riconosciuta in Svizzera non è suffragata da alcun elemento concreto.
9. Ne discende l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della decisione impugnata. L’incompetenza territoriale del giudice adito comporta l’irricevibilità della petizione. Le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) in prima e in seconda istanza seguono la soccombenza dell’attrice e sono commisurate al valore litigioso e alla circostanza che la decisione era limitata all’eccezione di incompetenza territoriale. Il valore litigioso ammonta a fr. 227’707.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. L'appello 18 ottobre 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 15 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da AP 1 è accolta. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 750.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 1’200.-, già anticipati dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla convenuta fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).