Incarto n.
12.2011.194

Lugano

3 giugno 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.26 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 23 aprile 2007 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ PA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1

 AP 2

entrambi rappr. dall’ PA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 20'956.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 16'134.-, oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 27 giugno 2011 ha respinto nei confronti del convenuto AP 2 ed accolto per fr. 14'440.- oltre interessi ed accessori nei confronti della convenuta AP 1;

 

appellante la convenuta AP 1 con atto di appello 1° settembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attore con osservazioni 5 ottobre 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con la petizione in rassegna AP 1, geometra STS con diploma italiano, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 2 e AP 1 per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 20'956.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio. Egli, rilevando di aver svolto l’attività di progettista e di direttore di diversi lavori svolti per loro conto, ha preteso il pagamento di quattro fatture, esposte sulla base del Tariffario Professionale degli architetti italiano (doc. FF): quella del 20 agosto 2001 (n. 18/2001, doc. CC), relativa alle soluzioni interne distributive e all’arredamento del garage __________ a __________, di complessivi fr. 1'120.- (con remunerazione oraria); quella del 17 febbraio 2006 (n. 128/2005, doc. F) concernente le prestazioni svolte presso il garage __________ a __________, di fr. 5'220.- (fr. 3’600.- con remunerazione oraria e fr. 1'620.-, pari al 45%, per spese); quella, pure datata 17 febbraio 2006 (n. 127/2005, doc. F), avente per oggetto le prestazioni svolte presso il garage __________ a __________, di fr. 11’745.- (fr. 8’100.- con remunerazione oraria e fr. 3’645.-, pari al 45%, per spese); e quella, sempre del 17 febbraio 2006 (n. 126/2005, doc. F), volta al pagamento delle prestazioni effettuate nella cantina sottostante il garage di __________, di fr. 2’871.- (fr. 1’980.- con remunerazione oraria e fr. 891.-, pari al 45%, per spese).

 

 

                                   2.   I convenuti si sono opposti alla petizione: essi hanno eccepito la carente legittimazione passiva del convenuto AP 2; hanno escluso che tra la convenuta AP 1 e l’attore fosse venuto in essere un contratto, oltretutto di carattere oneroso; hanno evidenziato l’intervenuta prescrizione della fattura di cui al doc. CC; ed hanno contestato l’ammontare delle somme rivendicate dalla controparte, per altro quantificate sulla base di un tariffario italiano inapplicabile.

 

 

                                   3.   In replica, in duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, l’attore avendo tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese a fr. 16'134.- più interessi ed accessori sulla base del referto del perito giudiziario, che, “mediando” la remunerazione dovuta secondo la Tariffa Professionale italiana con quella risultante dalla norma SIA 102, aveva ritenuto di quantificare in fr. 15'014.- la mercede per i lavori di cui al doc. F, a cui l’attore aveva aggiunto l’importo della fattura di cui al doc. CC.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto AP 2. Appurato che tra la convenuta AP 1 e l’attore era effettivamente venuto in essere un contratto di architettura globale - retto dal diritto svizzero - di carattere oneroso, il giudice di prime cure, pur avendo rilevato che le parti non avevano fatto alcun riferimento ad un tariffario professionale e che tali tariffe non erano per altro l’espressione di un uso, ha nondimeno ritenuto che le prestazioni svolte da costui potessero essere remunerate utilizzando “quale valido punto di riferimento al fine di fissare secondo prudente criterio l’onorario” a favore dell’attore la norma SIA 102 (da lui ritenuta preferibile alla Tariffa Professionale italiana) utilizzata dal perito, e ciò in quanto si trattava di procedere solo ad un calcolo basato sull’effettivo dispendio orario impiegato dall’attore, senza che fosse necessario utilizzare metodi di calcolo forfetari o a percentuale previsti da tali tariffe: con riferimento alle fatture di cui al doc. F, preso atto che il perito aveva ritenuto congrue le ore esposte dall’attore e la tariffa oraria di fr. 95.- (ma non le spese), egli ha così riconosciuto a quest’ultimo un importo di fr. 14’440.-; quanto alla fattura di cui al doc. CC, la stessa è stata invece disattesa, siccome l’attore non l’aveva sottoposta all’esame peritale e non ne aveva con ciò provato la congruità. La petizione è stata in definitiva respinta nei confronti del convenuto AP 2 ed accolta per fr. 14'440.- più interessi ed accessori (ossia per quanto riguarda il rigetto in tale misura dell’opposizione interposta al solo PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio) nei confronti della convenuta AP 1, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono state caricate all’attore per 1/4 e per 3/4 alla convenuta AP 1, che è pure stata obbligata a rifondere fr. 1’500.- di ripetibili all’attore, a sua volta tenuto a corrispondere per questo stesso titolo fr. 2'000.- al convenuto AP 2.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO, segnatamente per non aver ritenuto che le pretese attoree di cui al doc. F (espresse in franchi svizzeri anziché, a norma della Tariffa Professionale italiana ritenuta applicabile dall’attore di cui al doc. FF, in euro) dovevano essere dedotte in causa in valuta straniera invece che in quella interna, oltretutto poi ad un tasso di cambio euro/franchi lasciato indimostrato. E censura il fatto che egli, appoggiandosi erroneamente agli accertamenti peritali, abbia in concreto ritenuto di ispirarsi alla norma SIA 102 per determinare la remunerazione a favore dell’attore, nonostante questi si fosse a suo tempo avvalso di un tariffario straniero, rispettivamente anche se tale tariffa e la norma SIA 102 non erano state concordate e non costituivano una tariffa usuale.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   8.   A questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le quali l’attore pretende di essere remunerato, e meglio - come accertato dal Pretore e non più censurato dalle parti - l’attività di progettista e di direttore dei lavori, siano rette dalle disposizioni relative al contratto di mandato (art. 394 segg. CO; II CCA 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2010.46; cfr. pure Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 5359; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2).

                                         In tale evenienza la mercede del mandatario deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85). I primi fattori da considerare per determinare se l’onorario preteso sia proporzionato o no sono così il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi subalterni, e i costi affrontati (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 934 segg.; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.2; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22).

 

 

                                   9.   La prima censura d’appello con cui l’appellante rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO per non aver ritenuto che le pretese attoree di cui al doc. F (esposte in franchi svizzeri anziché, giusta la Tariffa Professionale italiana di cui al doc. FF, in euro) dovevano essere dedotte in causa in valuta straniera invece che in quella svizzera, oltretutto ad un tasso di cambio euro/franchi lasciato indimostrato, deve essere disattesa.

                                         Il Tribunale federale ravvisa una violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO tale da imporre la reiezione dell’azione solamente nel caso in cui un debito contratto in valuta estera sia stato azionato in valuta svizzera (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1, 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 in Rti DI-2011 25c pag.677). Sennonché, nel caso di specie è incontestabile che la pretesa qui azionata in franchi svizzeri dall’attore sia effettivamente sorta in valuta svizzera (cfr. doc. F), poco importando se la stessa si fondava su una tariffa straniera. La circostanza che quella fatturazione fosse erronea in quanto la stessa avrebbe in realtà dovuto avvenire in valuta estera e la mancata dimostrazione del tasso di cambio utilizzato a quel momento dall’attore sono invece fatti irricevibili che non possono essere presi in considerazione in questa sede, trattandosi di argomenti sollevati per la prima volta e quindi irritualmente solo con l’appello (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

 

                                10.   Oggetto della seconda censura d’appello è il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di potersi ispirare alla norma SIA 102 per determinare la remunerazione dovuta nella fattispecie all’attore: mentre quest’ultimo è in effetti ora del parere che la stessa dovesse essere applicata direttamente dal giudice in quanto la controparte ne aveva ammesso l’applicazione in sede conclusionale rispettivamente siccome una tale conclusione si imponeva giusta l’art. 42 cpv. 2 CO, l’appellante rimprovera al giudice di prime cure di essersi ispirato alla stessa nonostante l’attore si fosse a suo tempo avvalso di un tariffario straniero, rispettivamente anche se tale tariffa e la norma SIA 102 non erano state concordate e non costituivano una tariffa usuale.

                                        

 

                              10.1   Le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22). Da un punto di vista processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5 aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).

                                        

 

                              10.2   Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie la sua richiesta volta all’applicazione “pura” della norma SIA 102 deve essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che con le conclusioni (p. 3) egli non l’aveva mai preteso, avendovi anzi rinunciato e avendo ritenuto congrua la mercede proposta dal perito con il già citato calcolo “mediato”. In ogni caso le condizioni per poter applicare direttamente la norma SIA 102 fanno qui chiaramente difetto: dal punto di vista materiale, egli non ha dimostrato che l’applicazione di quella norma fosse stata concordata tra le parti, tanto è vero che egli nelle sue fatture di cui al doc. F ha ritenuto che la sua remunerazione fosse da calcolarsi in base alla Tariffa Professionale italiana; dal punto di vista procedurale, non ha versato agli atti la norma SIA 102 e nemmeno ha preteso negli allegati preliminari che la stessa potesse essere applicabile, prevalendosi anche qui dell’applicazione delle norme tariffarie italiane (doc. FF) da lui prodotte nell’incarto. In tali circostanze, le argomentazioni sul tema da lui sollevate in questa sede si rivelano del tutto prive di rilevanza: in primo luogo non è vero che i convenuti abbiano dichiarato applicabile la norma SIA 102 in sede conclusionale (p. 13), non potendosi assolutamente comprendere come dalla loro frase secondo cui “le tariffe per gli onorari di architetto, giusta il regolamento SIA 102, non sono comunque applicabili” l’attore possa invece averlo desunto; la circostanza che l’applicazione di quella norma non fosse mai stata contestata dai convenuti, nemmeno in occasione delle fasi per l’allestimento della perizia e meglio nella procedura di definizione dei quesiti peritali (dove per altro essa mai era stata menzionata), è invece la logica conseguenza del fatto che l’attore non ne aveva mai postulato l’applicazione in causa ed è pertanto ininfluente per la sua applicabilità; stando così le cose, nel fatto che il Pretore abbia ritenuto di non applicare quella norma, in base alla quale il perito, così richiesto dalle parti, aveva provveduto a ridefinire le spettanze dell’attore, non vi è nulla di arbitrario, il giudice essendo tenuto ad applicare il diritto, che - come si è appena visto - impediva però la loro applicazione.

                                         Pure infondata è l’altra argomentazione con cui l’attore, evidenziando le sue difficoltà allegatorie e probatorie in merito al tempo impiegato ed ai costi da lui affrontati, ritiene che l’applicazione della norma SIA si imponesse in ogni caso giusta l’art. 42 cpv. 2 CO. L’alleggerimento dell’onere della prova previsto da tale disposizione ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22) ed oltretutto è per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore si è prevalso di questa presunta difficoltà allegatoria e probatoria. Per completezza, si osserva che anche nella sentenza (II CCA 29 dicembre 2010 inc. n. 12.2009.52), menzionata - in modo incompleto - dall’attore a sostegno dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO in un caso analogo, sfociata poi nella decisione del Tribunale federale citata in precedenza (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011), la scrivente Camera aveva escluso che l’architetto nelle particolari circostanze potesse beneficiare di quella facoltà.

                                        

 

                              10.3   Ma neppure può essere condivisa la censura dell’appellante che contestava il fatto che il Pretore potesse comunque essersi ispirato alla norma SIA 102, di per sé non applicabile direttamente. Nel caso di specie il perito giudiziario, sulla base della documentazione versata agli atti, ha ritenuto conforme e corretto il dispendio orario esposto dall’attore nelle fatture di cui doc. F (di 152 ore: cfr. perizia p. 9 e 11 e, ancora implicitamente, p. 10), con il che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’attore ha senz’altro adempiuto l’onere di allegazione e della prova circa l’ammontare del tempo da lui impiegato, criterio principale per stabilire la sua remunerazione (cfr. supra consid. 8). L’esperto non ha tuttavia saputo indicare - tant’è che per finire ha ritenuto di proporre un importo “mediato” pari in sostanza a fr. 92.50 - quale dovesse essere la tariffa oraria nel caso in cui non fosse applicabile il Tariffario Professionale italiano o la norma SIA 102 (cfr. perizia p. 11), dei quali ha comunque indicato gli estremi (di fr. 90.- rispettivamente di fr. 95.-), ma ciò a ben vedere non può andare a scapito dell’attore, l’art. 394 cpv. 3 CO prevedendo in effetti che, una volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso di mancato accordo tra le parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, Fellmann, Berner Kommentar, n. 399 ad art. 394 CO; II CCA 22 maggio 2006 inc. n. 12.2005.80). Ora, in assenza di migliori riscontri, non si vede per quale motivo il primo giudice non potesse far riferimento alla tariffa oraria di fr. 95.- esposta dal perito per quanto riguardava un mandato svolto sulla base della norma SIA 102, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le norme SIA costituiscono pur sempre un valido punto di riferimento, cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi, specie se, come in concreto, agli atti non vi sono altri elementi - una norma legale, un accordo tra le parti o un uso - per determinare la mercede a favore del professionista (Weber, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 38 seg. ad art. 394 CO; DTF 101 II 111 consid. 2, 117 II 282 consid. 4b e 4c; TF 15 ottobre 2001 4C.158/2001 consid. 1c pubbl. in SJ 2002 p. 204; II CCA 24 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.173, 29 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.93, 5 novembre 2011 inc. n. 12.2008.171; con riferimento al contratto d’architetto e alla norma SIA 102, cfr. pure II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182, 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180). La dottrina e la giurisprudenza hanno del resto già avuto modo di confermare la correttezza di un tale modo di procedere laddove si trattava di stabilire l’entità di una remunerazione oraria (Egli, op. cit., n. 951; II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180). Si aggiunga, per completezza, che l’importo orario di fr. 95.-, per altro ragionevole (nella sentenza II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180 era in effetti stato attribuito un importo orario più elevato, di fr. 100.-), nemmeno risultava direttamente dalla norma SIA 102 ma era stato definito dal perito sulla base delle sole qualifiche professionali dell’attore - queste sì stabilite con riferimento alla norma SIA 102 (art. 6.2.5, categoria E - tecnico edile di grado 2; cfr. perizia p. 10) - sicché a ben vedere nemmeno risulta che lo stesso sia stato allora definito secondo quella norma (così pure nella sentenza II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180). In tali circostanze l’importo orario in questione e di conseguenza l’onorario poi riconosciuto dal Pretore non appare per nulla eccessivo ed è certamente proporzionato con i servizi svolti dall’attore.

                                     

 

                                11.   Ne discende la reiezione dell’appello nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 14'440.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 1° settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

                      

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).