Incarto n.
12.2011.199

Lugano

25 novembre 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.124 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 28 settembre 2007 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto, con le comminatorie civili e penali degli art. 490 CPC/TI e 292 CP, al pagamento di fr. 102'118.05 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2007, somma aumentata in replica a fr. 132'118.05 e poi in sede conclusionale a fr. 144'500.-;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 ottobre 2011 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 104'000.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2007 e dando atto che, nei rapporti interni tra le parti, quest’ultimo era tenuto ad assumersi l’intero debito ipotecario che interessava il fondo part. n. __________ RFD di __________ e tutti gli oneri ad esso connessi;

 

appellanti entrambe le parti: il convenuto, che con appello 4 novembre 2011 chiede, previo ottenimento del gratuito patrocinio, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attrice, che con osservazioni e appello incidentale 30 ottobre 2012, chiede, pure previo ottenimento del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame della controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr. 131'500.- oltre interessi la somma a suo favore, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

mentre il convenuto, con scritto 24 maggio 2013, ha comunicato di non essere intenzionato a presentare osservazioni all’appello incidentale;

 

richiamate le decisioni 16 aprile 2012 rispettivamente 18 febbraio 2013, con cui questa Camera ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dal convenuto ed ha accolto quella inoltrata dall’attrice;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                             1.  AO 1 e AP 1 hanno vissuto in concubinato dal 1995 al settembre 2006 e dalla loro unione è nata una figlia.

                                  Nel 2001 AP 1 aveva acquistato il fondo part. n. __________ RFD di __________, sul quale nel 2005/2006 era stata edificata, grazie al finanziamento concesso ad entrambi da __________ ed ai prelevamenti dal conto comune di risparmio frattanto aperto presso __________, la casa nella quale essi avevano poi convissuto.

                                  In precedenza, nel 2000, egli aveva pure acquistato l’adiacente fondo part. n. __________, da lui poi rivenduto nel corso del 2005.

 

 

                             2.  Con petizione 28 settembre 2007, avversata da AP 1, AO 1, ritenendo di poter vantare delle pretese dallo scioglimento della società semplice costituita a suo tempo con quest’ultimo al fine di edificare la casa sul fondo part. n. __________ e di alimentare il conto comune aperto a tal scopo presso __________, lo ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenerne la condanna, con le comminatorie civili e penali degli art. 490 CPC/TI e 292 CP, al pagamento di una somma poi aumentata in replica da fr. 102'118.05 a fr. 132'118.05 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2007. Essa, in estrema sintesi, ha chiesto la restituzione del prezzo di vendita dell’automobile __________ da lei conferito per l’acquisto del terreno (fr. 10'000.-) e del valore dei lavori di rifinitura interni ed esterni da lei effettuati nella casa (fr. 20'000.-), nonché la rifusione di metà dell’arricchimento di cui il convenuto aveva beneficiato a seguito dei versamenti effettuati dal conto comune da lei in parte alimentato (di fr. 20'000.- per l’acquisto del terreno e di fr. 140'536.15 per il pagamento delle fatture per la costruzione della casa e per l’acquisto di materiali e di mobili), di metà di un importo mutuato al datore di lavoro di entrambi __________ (di fr. 20'000.-), di metà del saldo rimasto sul conto comune (di fr. 20'000.-, poi mutuati ad un amico e restituiti solo al convenuto) e di metà del valore delle azioni __________ acquistate sempre tramite quel conto (di fr. 3'700.-).

 

 

                             3.  Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno inoltrato i loro rispettivi allegati conclusionali, con cui si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e contestazioni.

                                  A quel momento l’attrice ha tuttavia provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 144'500.- più interessi ed accessori: essa ha allora preteso la rifusione di metà degli investimenti effettuati dalle parti per l’acquisto del terreno e per l’edificazione della casa (liquidità immessa di fr. 194'000.- e utile di fr. 55'000.- derivante dalla vendita dell’adiacente fondo part. n. __________), di metà dell’importo mutuato ad un amico e poi restituito solo al convenuto (di fr. 20'000.-) e del valore dei lavori di rifinitura interni ed esterni da lei effettuati nella casa (di fr. 20'000.-).

 

 

                             4.  Con sentenza 4 ottobre 2011, il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 104'000.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2007 (dispositivo n. 1) e ha dato atto che, nei rapporti interni tra le parti, questi era tenuto ad assumersi l’intero debito ipotecario che interessava il fondo part. n. __________ e tutti gli oneri ad esso connessi (dispositivo n. 1§), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 9'609.55 per 1/3 a carico dell’attrice - e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato - e per 2/3 a carico del convenuto - e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, tranne che per un importo di fr. 60.-, dello Stato -, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili parziali (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che tra le parti era effettivamente venuta in essere una società semplice, nel frattempo conclusa. Appurato che l’investimento per l’acquisto e l’edificazione della casa, di fr. 824'000.-, era stato possibile grazie al finanziamento bancario di fr. 575'000.-, all’utile di fr. 55'000.- ricavato dalla vendita dell’adiacente fondo part. n. __________ ed alla liquidità investita di fr. 194'000.- riconducibile alle parti, ha così riconosciuto all’attrice, liberata dal debito ipotecario, il diritto a metà della liquidità immessa, ritenendo per contro irricevibile, siccome formulata solo in sede conclusionale, la pretesa volta alla rifusione di metà dell’utile conseguito dalla vendita del fondo adiacente. Alla somma così risultante ha quindi aggiunto il 35% - percentuale in ragione della quale l’attrice aveva contribuito ad alimentare il conto comune - dell’importo mutuato ad un amico e poi restituito unicamente al convenuto (di fr. 20'000.-).

 

 

                             5.  La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                  Con appello 4 novembre 2011 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice avente per oggetto l’acquisto e l’edificazione della casa sul fondo part. n. __________, negando che l’attrice potesse pretendere il pagamento delle somme attribuitele dal Pretore ed escludendo che quest’ultimo potesse dare atto in sentenza che egli doveva assumersi il debito ipotecario e tutti gli oneri connessi al fondo.

                                  Con appello incidentale 30 ottobre 2012, l’attrice, in riforma della sentenza di primo grado, chiede invece di aumentare a fr. 131'500.- oltre interessi la somma a suo favore, rilevando che la pretesa volta alla rifusione di metà dell’utile ottenuto dalla vendita dell’adiacente fondo part. n. __________ (di fr. 55'000.-) era ricevibile in ordine e fondata nel merito.

 

 

                             6.  Della risposta, inoltrate sempre il 30 ottobre 2012, con cui l’attrice postula la reiezione dell’appello principale, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                  Con scritto 24 maggio 2013, il convenuto ha comunicato di non voler per contro presentare risposta all’appello incidentale.

 

 

                             7.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             8.  Nel caso di specie il convenuto rimprovera innanzitutto al Pretore di aver ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice ai sensi dell’art. 530 CO volta all’acquisto e alla successiva edificazione, tra l’altro tramite il conto comune aperto presso __________, della casa sul fondo part. n. __________. La censura è chiaramente infondata.

                                  A sostegno di questa conclusione il giudice di prime cure aveva evidenziato, fondandosi sulle prove agli atti (ed in particolare sulla perizia giudiziaria, sulla testimonianza di __________ e sui doc. D1-D3, D11, D13-D14, D22-D23, D26-D33, D35-D36, D38, D42-D45, D49-D51), che l’operazione era stata effettuata da due persone che, già viventi in concubinato, intendevano costruire la loro casa comune; che il finanziamento bancario era stato concesso ad entrambe; che la rimanenza dell’investimento era stato attinto dal conto comune; che la licenza edilizia era stata concessa ad entrambi; che gran parte delle fatture relative all’edificazione e all’acquisto del mobilio erano state indirizzate ad entrambi o anche solo all’attrice; che quest’ultima aveva contribuito attivamente nel progetto, dando persino le necessarie indicazioni al progettista; e che soprattutto le risorse economiche rispettivamente la capacità finanziaria del convenuto non gli avrebbero permesso di far fronte da solo all’investimento.

                                  In tali circostanze non si vede proprio come il convenuto, che per altro non censura - se non in minima parte, come si dirà qui di seguito - questi accertamenti fattuali, possa sostenere che gli elementi menzionati dal Pretore non fossero sufficienti per ammettere l’esistenza di una società semplice finalizzata alla realizzazione della casa comune, e ciò per il solo fatto che la particella era in definitiva rimasta intestata a se stesso; tanto più che egli aveva ammesso che la sottoscrizione in comune dei contratti di finanziamento bancario s’inseriva proprio nel progetto di continuare la loro convivenza (interrogatorio formale ad 12). A fronte delle prove indicate dal giudice di prime cure, ed in particolare dalla perizia giudiziaria (p. 13 segg.), non si può in ogni caso ritenere che il convenuto disponesse delle necessarie capacità finanziarie per effettuare l’edificazione, circostanza questa per la quale non ha offerto in questa sede alcuna prova, o che avesse utilizzato esclusivamente del capitale proprio per acquistare il fondo, dal doc. 10 e dalla testimonianza di __________ da lui offerte potendosi evincere unicamente che egli aveva versato a tale scopo un acconto di fr. 20'000.-.

 

 

                             9.  Ammesso con ciò che tra le parti era venuta in essere una società semplice volta alla realizzazione, tramite anche il già menzionato conto comune, della casa sul fondo part. n. __________, e che la stessa è venuta meno a seguito della cessazione della loro convivenza e l’avvenuta chiusura del conto, si tratta di esaminare se l’attrice possa far valere nei confronti del convenuto delle pretese a seguito della sua liquidazione.

                                 

 

                           9.1  La liquidazione della società semplice avviene di principio nelle modalità descritte dagli art. 548 segg. CO. L’art. 549 cpv. 1 CO prevede in particolare che dopo la deduzione dei debiti sociali, il rimborso ai soci delle anticipazioni e delle spese nonché la restituzione delle quote conferite, l’avanzo deve essere ripartito tra loro come guadagno, ritenuto che giusta l’art. 533 cpv. 1 CO, in difetto di accordi contrari, tale guadagno va ripartito in parti uguali, senza riguardo all’ammontare della loro quota (II CCA 26 settembre 1994 inc. n. 93/94, 12 aprile 1996 inc. n. 12.95.253).

                                 

 

                           9.2  Nel caso di specie, stante il principio dell’unità della liquidazione della società semplice (Staehelin, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 3 ad art. 548/549 CO; Hadschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n. 5 segg. ad art. 548-551 CO; DTF 116 II 318; TF 20 luglio 1999 4C.85/1999 consid. 4; Rep. 1975 p. 289; II CCA 20 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.161, 7 aprile 2000 inc. n. 12.1999.232, 29 novembre 2011 inc. n. 12.2009.227), l’attrice, in assenza di particolari pattuizioni, né asserite né tanto meno dimostrate, avrebbe pertanto potuto pretendere dal convenuto metà dell’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, in concreto, del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata al convenuto (costituente un cosiddetto conferimento “quoad usum”, cfr. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO; Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 85 ad art. 531 CO e n. 180 ad art. 548-551 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 7748; TF 1° aprile 2003 4C.378/2002 consid. 4.2; II CCA 12 aprile 1996 inc. n. 12.95.253) e dal conto comune. Sennonché, negli allegati preliminari, essa non ha assolutamente proposto una tale impostazione, omettendo in particolare di esprimersi  sull’eventuale maggior valore - mai quantificato - della casa (poco importando l’aspetto del suo finanziamento da lei invece sviluppato), che avrebbe poi dovuto essere sommato al maggior valore del conto comune, quest’ultimo sì effettivamente allegato. In sede conclusionale, essa ha invero cercato di ovviare a questa situazione, evidenziando tra l’altro che l’abitazione aveva un certo valore di mercato (di fr. 700’000.-), ben superiore a quello indicato dal perito giudiziario (di fr. 500'000.-, a cui andavano aggiunti altri fr. 12'000.- per l’arredo e l’elettronica). Tale modo di procedere non può tuttavia migliorare la sua posizione: quell’allegazione era in effetti irricevibile in ordine, essendo stata addotta per la prima volta, e con ciò tardivamente, solo a quel momento (art. 78 CPC/TI), tanto più che l’attrice allora nemmeno si era pronunciata sul maggior valore dell’immobile, non avendo menzionato il carico ipotecario che lo gravava. Stando così le cose, non avendo cioè l’attrice allegato tempestivamente tutte le circostanze rilevanti - che in ogni caso non sono quelle da lei evidenziate negli allegati preliminari e nemmeno quelle in seguito prese in considerazione dal Pretore nel querelato giudizio - atte a determinare l’eventuale utile derivante dallo scioglimento della società semplice da lei evocata, ogni sua pretesa creditoria in tal senso deve essere disattesa. Ciò vale evidentemente anche per i crediti relativi al maggior valore del conto comune, allegati per tempo, non potendosi ritenere, in considerazione delle carenze allegatorie di cui si è detto, se e in che misura dallo scioglimento della società semplice tra le parti fosse complessivamente risultato un utile.

                                 

 

                           9.3  L’esito non sarebbe stato invero diverso nemmeno se, per ipotesi, fosse stato possibile soprassedere alla carenza di allegazione dell’attrice di cui si è appena detto, l’istruttoria di causa avendo in ogni caso permesso di escludere l’esistenza nella fattispecie di un utile di liquidazione. Il perito giudiziario, dalle cui conclusioni, logiche e convincenti, non vi è motivo di distanziarsi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3, 4 e 6 ad art. 253), ha in effetti stabilito che la casa, specie in considerazione della “pregiudizievole situazione di tutto il comparto nel quale la proprietà si inserisce”, aveva un valore di mercato di soli fr. 512'000.- (perizia p. 7 e relativi allegati 2 e 3; cfr. pure l’allegato 1 al complemento peritale e la risposta all’ulteriore quesito di delucidazione, in cui quella sua valutazione è stata confermata nonostante le obiezioni sollevate dall’attrice per il fatto che in un'altra procedura tra altre parti un altro esperto giudiziario aveva attribuito a quella stessa casa un valore di fr. 900'000.- [cfr. doc. T p. 11]). Ritenuto che l’immobile risulta pacificamente essere gravato da un debito ipotecario di fr. 575'000.- (due mutui a tasso fisso di fr. 300'000.- rispettivamente di fr. 275'000.-, cfr. doc. 12 e doc. rich. III°), l’operazione immobiliare ha pertanto originato una perdita di fr. 63'000.-, che non è stata compensata dal maggior valore, di fr. 20'000.-, che il conto comune, nel frattempo estinto, avrebbe dovuto avere se l’importo mutuato ad un amico non fosse stato restituito al solo convenuto.

                                 

 

                           10.  Il convenuto rimprovera infine al Pretore di aver giudicato ultra petita (ex art. 86 CPC/TI) nella misura in cui aveva dato atto in sentenza che egli doveva assumersi il debito ipotecario e tutti gli oneri connessi al fondo part. n. __________, quando la controparte mai aveva chiesto di accertare la sua responsabilità per quel debito. La censura dev’essere dichiarata irricevibile per mancanza di gravamen, cioè dell’interesse della parte a modificare, su questo punto, la decisione impugnata. Nell’appello (a p. 7) il convenuto ha in effetti espressamente dato atto di non contestare la sua responsabilità personale per quel debito ipotecario. In tali circostanze, non si vede proprio per quale ragione il dispositivo pretorile in tal senso, ritenuto corretto nel merito dallo stesso convenuto, dovrebbe ora essere modificato, non essendo tutelabile una richiesta di annullamento basata solo su meri motivi formali (sul tema, cfr. ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 46 segg. ed in particolare n. 48 e 51 seg. vor art. 308 segg. CPC).

 

 

                           11.  Da quanto precede, si ha che la petizione dev’essere respinta, tranne nella misura in cui il Pretore aveva dato atto che il convenuto doveva assumersi il debito ipotecario e tutti gli oneri connessi al fondo (aspetto quest’ultimo che non era formalmente oggetto della petizione e che di conseguenza non può “pesare”, rispettivamente è del tutto marginale, per il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e secondo grado), ciò che impone di caricare all’attrice soccombente - e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima istanza - gli oneri processuali e le ripetibili della prima sede (art. 148 CPC/TI), che il convenuto ha qui rivendicato in ragione di fr. 6'000.- (appello p. 8).

                                 

 

                           12.  L’appello principale è pertanto accolto in maniera pressoché integrale (tranne per quanto riguarda l’assunzione del debito ipotecario), mentre quello incidentale dev’essere respinto.

                                  Gli oneri processuali e le ripetibili di seconda istanza, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 131'500.- (fr. 104'000.- per l’appello principale e fr. 27'500.- per quello incidentale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), fermo restando che l’attrice, posta al beneficio del gratuito patrocinio, è esentata dal pagamento delle tasse di giustizia (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC), ma non delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). Per la procedura d’appello incidentale al convenuto non possono tuttavia essere attribuite ripetibili, avendo egli rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte avversa.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 4 novembre 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 ottobre 2011 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

 

                                   1.     La petizione è respinta.

                                         §      (invariato)

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 9'609.55 (di cui fr. 9'164.55 per la perizia), sono poste a carico dell’attrice - e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato - la quale rifonderà al convenuto fr. 6'000.- per ripetibili.

 

                             II.  Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2’500.- sono posti a carico dell’appellata - e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato -, la quale rifonderà all’appellante fr. 3’500.- per ripetibili di appello.

 

                            III.  L’appello incidentale 30 ottobre 2012 di AO 1 è respinto.

 

                            IV.  Gli oneri processuali della procedura di appello incidentale di complessivi fr. 800.- sono posti a carico dell’appellante incidentale - e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato -. Non si attribuiscono ripetibili.    

 

                            V.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).