Incarto n.
12.2011.203

Lugano

11 maggio 2012/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.499 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza di exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione 2 luglio 2011 e relativo complemento 28 luglio 2011 da

 

 

CO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 29 gennaio 2010 del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________ (n. __________ del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006) e di rigettare in via definitiva per fr. 6'046.50 oltre interessi dell’1% dal 29 gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% fino alla data del pagamento, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________, domande che il Pretore, con decisione 25 ottobre 2011, ha accolto;

 

ed ora sul reclamo 7 novembre 2011 con cui la convenuta ha chiesto di dichiarare irricevibili, in subordine respinte, le istanze di exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione, al quale l’istante si è integralmente opposta in occasione dell’udienza di discussione del 16 gennaio 2012;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con sentenza 29 gennaio 2010 (n. __________ del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006), il Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, ha respinto le domande introdotte da RE 1 e __________ nei confronti di CO 1 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, ha condannato __________ a pagarle l’importo di € 30'000.- oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo effettivo. Insieme con __________, RE 1 è stata inoltre condannata a versare a CO 1 l’importo di € 6'563.- per spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 12.5% come per legge (doc. B, pag. 6). La sentenza è stata munita di formula esecutiva il 25 febbraio 2010 (doc. B, pag. 6) ed è stata notificata per rogatoria da questo Tribunale a RE 1 e __________ il successivo 4 maggio (doc. B). Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, CO 1, indicando quale titolo del credito la sentenza appena citata, ha escusso RE 1, che ha interposto tempestiva opposizione, per il pagamento di fr. 10'077.55 (€ 7'678.72 al cambio EURO/CHF di 1.3124), oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2010 (doc. A e D).

 

                                   2.   Con istanza 2 luglio e complemento 28 luglio 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo che la sentenza 29 gennaio 2010 del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________ (n. __________ del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006), fosse dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse rigettata in via definitiva per fr. 6'046.50 oltre interessi dell’1% dal 29 gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% fino alla data del pagamento, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________. Con osservazioni 30 agosto 2011, RE 1 si è opposta alle richieste dell’istante considerandole irricevibili, per difetto dei requisiti di autenticità della sentenza italiana esatti dalla Convenzione di Lugano (CLug), in via subordinata da respingere per altre questioni di merito. Con replica 19 settembre 2011 e duplica 13 ottobre 2011 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e con decisione 25 ottobre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto integralmente le richieste dell’istante.

 

3.Con il reclamo 7 novembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta, in via principale, chiede ancora una volta di dichiarare irricevibili sia l’istanza di exequatur che quella di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ e, in subordine, di respingerle. Essa adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, prodotta in causa difetta dei requisiti di forma previsti dagli artt. 53 e 54 CLug (versione del 30 ottobre 2007, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 e per i Paesi membri dell’Unione Europea, quindi per l’Italia, il 1° gennaio 2010; RS 0.275.12), in particolare manca il formulario di cui al relativo allegato V. Essendo stata prodotta solo in fotocopia, le sentenza non ottempera i requisiti di originalità imposti dalla legge e, pertanto, da essa non possono comunque essere dedotti i dati di cui all’allegato V, che doveva pertanto essere prodotto dall’istante. RE 1 non si china invece sulle motivazioni  e sugli accertamenti con cui il Pretore, nel merito, dopo aver dichiarato esecutiva la sentenza del 29 gennaio 2010 del Tribunale di __________, ha rigettato le sue contestazioni e accolto la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ dell’istante per complessivi fr. 6'046.50, oltre interessi dell’1% dal 29 gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% fino alla data del pagamento. Nel merito del rigetto dell’opposizione, pertanto, questa Camera non deve esprimersi.

  

4.All’udienza del 16 gennaio 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, producendo la copia della sentenza da dichiarare esecutiva, questa volta munita della postilla di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, e chiedendo di poter produrre l’originale il giorno successivo. Preliminarmente, la Presidente della Camera ha reso le parti  attente al fatto che non fosse scontata l’applicazione della CLug revisionata (versione 2007) e che avrebbe potuto porsi il problema dell’applicazione dell’art. 84 CO, relativo alla valuta del credito. La reclamante ha quindi riconfermato le proprie contestazioni in merito all’autenticità ai sensi dell’art. 53 CLug della sentenza da dichiarare esecutiva ed ha eccepito l’errata esposizione del credito, in franchi svizzeri anziché in euro, da parte dell’istante e conseguente errore del primo giudice nel condannarla al pagamento in franchi svizzeri. L’istante ha invece rilevato che, trattandosi di un’istanza di rigetto dell’opposizione ad un precetto esecutivo in franchi svizzeri ai sensi dell’art. 67 cpv. 3 LEF, sarebbe impossibile chiederlo in euro. La Presidente ha respinto la richiesta di proroga per la produzione di nuovi documenti formulata dall’istante, essendo gli stessi inammissibili nell’ambito della procedura di reclamo (art. 326 CPC), e le parti hanno accettato che la decisione venga emanata dalla Camera senza ulteriori formalità e senza ulteriori convocazioni.

 

5.L’art. 63 cpv. 1 CLug (RS 0.285.12, versione 2007) dispone che tale convenzione si applica solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine e (non “oppure”) nello Stato richiesto per la dichiarazione d’esecutività della decisione estera. Contrariamente al testo italiano, infatti, che usa il termine “ovvero”, i testi in tedesco e in francese usano “und” rispettivamente “et”. Tali termini, oltretutto, meglio si sposano con i principi generali di applicazione di una convenzione internazionale, che deve ritenersi vincolante per le parti contraenti dal momento in cui viene ratificata ed entra in vigore sul territorio di entrambe le parti interessate. Pertanto, essendo entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 (per l’Italia il 1° gennaio 2010), le disposizioni della CLug revisionata si applicano alle azioni promosse nello Stato d’origine dopo il 31 dicembre 2010 (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit International privé Convention de Lugano, n. 1 ad art. 63 CL, pag. 2081). L’art. 63 cpv. 2 let. a Clug estende l’applicabilità della convenzione se l’azione, sfociata nella decisione da riconoscere o eseguire dopo la sua entrata in vigore, è stata promossa posteriormente all’entrata in vigore, sia nello Stato d’origine che nello Stato richiesto, della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (CL). Ciò significa che, per soggiacere alla CLug revisionata, l’azione deve essere stata promossa nel vigore della CL e la decisione da eseguire deve essere stata pronunciata nel vigore della CLug revisionata in entrambi gli Stati, quello d’origine e quello richiesto.

 

                                         Nella fattispecie, l’azione è stata iscritta al ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili  del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, quindi promossa, nel 2006. La relativa decisione è del 29 gennaio 2010, data in cui la CLug revisionata non era ancora entrata in vigore nello Stato richiesto dell’esecuzione della sentenza estera, ovvero la Svizzera. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, alla fattispecie è applicabile la CL (in questo senso si è anche di recente espresso il Tribunale federale, sentenza del 7 novembre 2011 inc. 4A_372/2011). La richiesta di exequatur, contestuale alla richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione, è stata però introdotta dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Di conseguenza, l’opposizione all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL è proponibile mediante reclamo (319-327 CPC) all’autorità giudiziaria preposta, ovvero, in Ticino, alla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC). Non torna invece applicabile l’art. 327a CPC (TF sentenza del 7 novembre 2011 inc. 4A_372/2011). Proposto il 7 novembre 2011, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, il reclamo è pertanto ricevibile e nulla osta alla trattazione del gravame.

 

6.L’art. 31 CL prevede che le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Il successivo art. 32 cpv. 1 CL specifica che in Svizzera, per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, tale istanza deve essere proposta al “Giudice competente a pronunciare il rigetto dell’opposizione” nel quadro della procedura disciplinata dagli artt. 80 e 81 LEF. All’istanza devono essere allegati i documenti di cui agli artt. 46 e 47 CL (art. 33 cpv. 3 CL) e la stessa può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 CL (art. 34 cpv. 2 CL). Ora, nel caso di specie, incontestabile e incontestato è che la sentenza del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, del 29 gennaio 2010 sia esecutiva in quel Paese: come risulta dagli atti, accertato dal Pretore e incontestato dalla reclamante, essa è in effetti stata munita di formula esecutiva il 25 febbraio 2010 (doc. B, pag. 6). Con ciò, essa è passibile di essere eseguita all’estero, beninteso se risultano adempiute anche le altre condizioni per l’exequatur (qui non contestate).

 

                                6.1   Basandosi sulle disposizioni della CLug revisionata, la reclamante contesta unicamente la sussistenza dei requisiti di autenticità previsti dall’art. 53 e 54 CLug, però non applicabili alla fattispecie. In particolare, RE 1 insiste anche in questa sede nel sostenere che la decisione prodotta in causa non rispetti tali requisiti essendo stata prodotta solo in fotocopia. A dire della reclamante, infatti, il Pretore sarebbe incorso in “manifesto arbitrio” ritenendo autentico tale documento (reclamo, ad. 1 pag. 5 in fondo): nella decisione impugnata, il primo giudice ha accertato che l’istante ha prodotto una copia autentica della decisione da dichiarare esecutiva (“copia originale di sentenza”) ed ha quindi ritenuto rispettate le condizioni di autenticità della stessa (sentenza impugnata pag 4). RE 1 non solleva altre argomentazioni in merito all’autenticità contestata della decisione prodotta in causa: in particolare, la reclamante non sostiene che il contenuto del documento sia stato alterato o che quella prodotta in causa non sia la sentenza pronunciata dal Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, il 29 gennaio 2010 e neppure contesta di essere stata condannata dallo stesso Tribunale, con quella decisione, a pagare all’istante l’importo da questa posto in esecuzione in Svizzera. RE 1 non pretende neppure che tale decisione non le sia stata notificata correttamente, o che sia stato violato l’ordine pubblico svizzero o il suo diritto di essere sentita o, ancora, che il giudice adito non fosse competente (avendo peraltro lei stessa promosso l’azione sfociata nella decisione in parola). Pertanto, incontestata è l’insussistenza di uno dei motivi indicati dagli artt. 27 e 28 CL.

 

6.2   Ora, la produzione di una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità è un requisito formale imposto anche dalle disposizioni della CL (art. 46 n.1). In realtà, a ben guardare, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, pur essendo una fotocopia del testo della sentenza 29 gennaio 2010, sul doc. B, nuovamente prodotto dall’istante a seguito dell’ordinanza del 22 luglio 2011 del Pretore aggiunto, sono apposti in originale (seppur di colore nero) il timbro “ORIGINALE” sulla prima pagina, tutti i timbri del Tribunale ordinario di Milano a cavallo fra le varie pagine fotocopiate, nonché la formula esecutiva con la firma autografa del “CANCELLIERE C1” __________ a pag. 6 e il timbro “DIRITTO DI COPIA” con la firma autografa dell’“OPERATORE GIUDIZIARIO B2” __________ a tergo di pag. 5 (doc. B). Pure la “RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE” annessa in calce al documento risulta originale, sia nelle annotazioni manoscritte, che nei timbri e nella firma autografa dell’ufficiale giudiziario __________.

 

6.3                                           Ai sensi dell’art. 133 del Codice di procedura civile italiano (CPC-IT), una sentenza è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, con comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito. In generale, la notificazione di un atto giudiziario avviene mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto stesso (art. 137 cpv. 2 CPC-IT) da parte dell’ufficiale giudiziario, che ne certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto (art. 148 CPC-IT). Per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria devono essere muniti della formula esecutiva che viene apposta da parte del cancelliere sull’originale o sulla copia della decisione (art. 475 CPC-IT). Alla luce delle disposizioni testé citate e degli accertamenti di cui al precedente considerando 6.2., pertanto, non a torto, anche ai sensi dell’art. 46 n. 1 CL, il Pretore aggiunto ha ritenuto rispettati i requisiti di autenticità della decisione da dichiarare esecutiva, essendone stata prodotta una copia “ORIGINALE”. In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 49 CL, non è neppure richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga. La decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto ad ogni critica e il reclamo è destituito di buon fondamento.

                                                                               

7.Infine, non può essere accolta neppure la contestazione della reclamante riguardo l’operato del Pretore aggiunto che, ai sensi dell’art. 84 CO non avrebbe potuto condannarla al pagamento in franchi svizzeri di un debito contratto in euro. A tale proposito, come rileva con pertinenza l’istante, la procedura che ci occupa è quella del rigetto dell’opposizione in sede di esecuzione forzata secondo la LEF e non un’azione di merito. L’art. 67 cpv. 3 LEF impone al creditore procedente di esporre il suo credito in valuta svizzera e, di conseguenza, l’obbligo del debitore di prestare in tale valuta deve essere ben distinto dall’obbligo scaturente dall’art. 84 CO (TF sentenza dell’8 novembre 2011 inc. 5A_611/2011, consid. 5 con riferimenti).

 

8.Ne discende la reiezione del reclamo della convenuta, manifestamente infondato ed al limite del temerario, e la conseguente conferma del giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate anche in ragione dell’identità di substrato fattuale e giuridico del reclamo presentato dal rappresentante della convenuta nel parallelo incarto SO.2011.497 (incarto 12.2011.201 di questa Camera), con conseguente minor onere per la controparte, istante in entrambe le cause, che si è opposta ai gravami. Il valore di causa valevole anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 6'046.50. Nella commisurazione delle spese processuali si è anche tenuto conto dell’art. III del Protocollo n. 1 alla CL.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per le ripetibili

 

 

 

decide:                    1.   Il reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).