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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.11.4306 (espulsione dai locali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 6 ottobre 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2 ____________________ __________, __________ __________, __________
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sulla quale il Pretore si è pronunciato con decisione 2 novembre 2011, accogliendo la domanda di riconsegna dell’immobile e disponendone l’esecuzione effettiva, con la comminatoria dell’azione penale;
appellanti AP 1 AP 2 con atto di appello datato 9 novembre 2011, con cui chiedono l’annullamento immediato della decisione di sfratto e la concessione di una proroga per il massimo consentito dalla legge;
mentre l’istante propone nelle proprie osservazioni di respingere l’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 ha acquistato ai pubblici incanti a doppio turno d’asta il 17 giugno 2011 il fondo n. __________, già di proprietà di AP 1 (doc. H), su cui sorge un’abitazione. Il medesimo giorno il nuovo proprietario ha inviato mediante formulario ufficiale la disdetta di qualsiasi contratto per il 29 settembre 2011 agli occupanti dell’immobile, __________ (doc. G), __________ (doc. F), __________ (doc. E), AP 2 (doc. D) e AP 1 (doc. C). Le disdette non sono state state contestate all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano. L’11 agosto 2011 AO 1 ha scritto, tramite il proprio legale, a tutti gli occupanti dell’immobile chiedendo la riconsegna dei locali per il 29 settembre 2011 (doc. I).
B. Con istanza 6 ottobre 2011 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di ordinare a AP 1, AP 2, __________, __________ e __________ la restituzione immediata dei locali da essi occupati nello stabile sulla particella n. __________, in via __________ con immediato sgombero dagli stessi e l’esecuzione diretta della decisione. L’istante ha fatto valere la mancata riconsegna dei locali alla data pattuita. All’udienza del 26 ottobre 2011 l’istante ha confermato le sue domande, mentre i convenuti non sono comparsi, senza giustificazione.
C. Con decisione 2 novembre 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ha ordinato l’espulsione di AP 1, AP 2 __________ dallo stabile in __________, fondo n. __________, con la comminatoria dell’azione penale di cui all’art. 292 CP, disponendone l’esecuzione diretta. Egli ha posto le spese processuali di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di spese ripetibili.
D. AP 1 e AP 2 sono insorti con appello 9 novembre 2011 contro la decisione pretorile, chiedendone l’immediato annullamento e la concessione della proroga massima di legge. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2011 l’appellato chiede di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi del presente giudizio.
e considerato
in diritto:
1. Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o in procedura a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Bisang, MRA 3/2010, pag. 109-111). Ai sensi dell’ art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC).
2. Il Pretore ha indicato in almeno fr. 10'000.- il valore litigioso. Contro la decisione del Pretore è quindi dato il rimedio dell’appello, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Il rimedio datato 9 novembre 2011 è stato consegnato alla Posta il 10 novembre 2011 (busta di spedizione) e risulta tempestivo, per cui può essere esaminato nel merito.
3. Il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver constatato che le disdette degli eventuali contratti, notificate sul modulo ufficiale cantonale, non erano state contestate al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione e che lo stabile non era stato riconsegnato al proprietario il 29 settembre 2011. Ha pertanto ritenuto adempiuti i requisiti posti dall’art. 257 CPC per la tutela dei casi manifesti in procedura sommaria.
4. L’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56).
5. Nella fattispecie, i convenuti AP 1 e AP 2 adducono di essersi presentati per errore in un’altra aula della Pretura e lamentano che sia stato negato loro l’ascolto in udienza. Essi fanno valere di non aver consegnato lo stabile “per lo stato delicato e il doloroso periodo in cui non è stato possibile pensare a un trasloco provvisorio” a seguito della morte della madre, rispettivamente della nonna, e di aver dato la disdetta del contratto di locazione agli inquilini dell’appartamento di loro proprietà in cui si trasferirebbero qualora dovessero uscire dallo stabile, ma di essere confrontati con una richiesta di proroga del contratto per motivi di salute, rispettivamente umanitari. Gli appellanti contestano poi di aver disubbidito alle autorità e ribadiscono la richiesta di proroga “per un massimo consentito dalla legge tempo permettendo di trovare una soluzione dignitosa e fattibile per le parti coinvolte.”
6. Dagli atti è chiaro che l’istante è diventato proprietario dell’immobile di cui chiede lo sgombero il 17 giugno 2011 in esito a un pubblico incanto con doppio turno d’asta, vale a dire che non ha ripreso alcun contratto esistente. A ogni modo, egli ha inviato il medesimo giorno una disdetta a tutti gli occupanti dello stabile a lui noti, tra i quali gli appellanti, per la scadenza usuale del 29 settembre 2011 (doc. C, D, E, F, G). Nessuno ha contestato la disdetta, come risulta dalla dichiarazione del competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano, interpellato dalla Pretura. Ogni eventuale contratto relativo allo stabile di via __________ a __________ è pertanto scaduto senza contestazione il 29 settembre 2011, data alla quale doveva avvenire la riconsegna. Nessuno degli occupanti dello stabile si è presentato all’udienza di discussione indetta dalla Pretura e l’affermazione degli appellanti sulla loro presenza negli uffici della Pretura, ancorché in un altro ufficio, non trova riscontro negli atti. In tali circostanze il Pretore ha a giusta ragione considerato quanto allegato dall’istante (art. 234 cpv. 1 CPC) e i documenti prodotti con l’istanza. In questa sede, gli appellanti ammettono in sostanza di occupare tuttora lo stabile senza alcun diritto contrattuale e fanno valere considerazioni di natura personale che giustificherebbero, a loro parere, la mancata riconsegna dello stabile e la concessione in loro favore di una proroga massima, non potendo essi pensare a un trasloco provvisorio. Tali motivazioni, a tratti confuse ed estranee alla vertenza qui in esame, non indicano perché sarebbe errata la decisione del Pretore, sia nei fatti sia nell’applicazione del diritto.
7. Stante quanto precede, si è in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica chiara, in presenza di occupanti di uno stabile che non hanno riconsegnato i locali alla scadenza indicata nella disdetta, da loro nemmeno contestata. A giusta ragione quindi il Pretore ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello 9 novembre 2011 si rivela di conseguenza infondato e come tale va respinto. Lo sgombero dei vani occupati dai convenuti è da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 2 novembre 2011, qui confermata.
8. Le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a carico degli appellanti, che soccombono (art. 106 cpv. 1 CPC) e che rifonderanno all’istante un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore litigioso di fr. 10’000.- e dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG).
Per questi motivi
decide
1. L’appello 9 novembre 2011 di AP 1 e AP 2 è respinto e la decisione 2 novembre 2011 (SO.2011.4306) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 è confermata.
2. Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 100.- sono poste in solido a carico degli appellanti. AP 1 e AP 2 rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).