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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.186 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 8 febbraio 2010 (con procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro ex art. 416 segg. CPC-TI) da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi a titolo di salario, indennità per ferie non godute e pagamento provvigione, nonché il rilascio del certificato di lavoro;
domanda, alla quale si è parzialmente opposta la convenuta, poi ridotta in sede conclusionale, sulla quale il Pretore ha statuito il 20 ottobre 2011, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 29'000.- oltre interessi, e alla domanda di rilascio del certificato di lavoro, condannando la convenuta al pagamento a controparte di fr. 3'000.- per ripetibili;
appellante
la convenuta che, con appello 23 novembre 2011, chiede:
I) in via principale: "la sentenza dell'autorità inferiore deve essere
revocata, fatta eccezione per il punto 2 del dispositivo (certificato di
lavoro) e non si deve dare corso all'azione creditoria";
II) in via "alternativa" (recte: subordinata): "occorre
revocare la sentenza dell'autorità inferiore, fatta eccezione per il punto 2
del dispositivo (certificato di lavoro), approvare CHF 2900,00 lordi, dedotti
gli importi per la sicurezza sociale determinati dal Tribunale (AVS, AD, Cassa
pensioni), e respingere il resto".
III) "Conseguenti costi e ripetibili a carico del Convenuto".
mentre l'istante, con "osservazioni" (recte: risposta) 13
gennaio 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AO
1 è stato assunto da AP 1, __________, dal 30 dicembre 2004 come
vice-direttore con funzione di private banker presso la succursale di __________.
Il contratto, di durata indeterminata, fissava lo stipendio lordo in fr.
185'000.- annui , oltre fr. 7'800.- annui quale rimborso spese forfetario (doc.
B). Con accordo separato è stato pattuito il regime dei bonus, composto da due
distinte componenti, ovvero una prima parte dipendente interamente
dall'apprezzamento della datrice di lavoro e una seconda nella forma di provvigione
("finder's fee") pari a 0,25% dei nuovi capitali netti
apportati dal dipendente alla AP 1 fino al 31 dicembre 2008, alla condizione
che la gestione sia durata almeno per 12 mesi (doc. D).
Il 5 novembre 2008 il dipendente ha contratto un mutuo di fr. 30'000.- con la AP
1 datrice di lavoro, con tasso di interesse del 2,5% e termine di rimborso alla
fine di dicembre 2010, concordando a questo scopo trattenute mensili sullo
stipendio di fr. 1'300.- (doc. F).
B. Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 27 febbraio
2009 per il successivo 31 maggio 2009 (doc. E).
Con riferimento ai salari versati da febbraio a maggio 2009 è sorto un
contenzioso e le versioni delle parti al proposito divergono. A dire della AP 1,
sulla prima delle suddette mensilità sarebbe stata operata l'usuale trattenuta
di 1'300.- (doc. F), mentre su entrambe le successive (marzo e aprile) sarebbe
stata dedotta la somma di fr. 8'000.-, per poi infine dedurre dalla mensilità
di maggio fr. 9'732,75 a saldo del rimborso del mutuo, interessi compresi (doc.
G, H, I e L).
Il dipendente pretende invece di non aver percepito nulla di quanto dovutogli
per i mesi di aprile e maggio 2009.
C. Con istanza 8 febbraio 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 chiedendo, oltre al rilascio di un certificato di lavoro di cui ha proposto il testo, il
versamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009. La cifra
richiesta dall'istante nel petitum è stata quindi contenuta entro tale
limite, cifra inferiore al totale dello scoperto vantato e allegato
nell'istanza a titolo di stipendio (fr. 32'044,70), indennità per ferie non
godute (fr. 10'897,25) e provvigioni (pretesa questa che l'istante si è
riservato di quantificare in base alle risultanze istruttorie).
Con scritto 16 marzo 2010 la convenuta ha chiesto lo stralcio della causa, rilevando
come il valore di causa risultasse superare il limite legale per far capo alla
procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 343 CO e
416 cpv. 1 CPC-TI allora in vigore), siccome l'attestato di lavoro ha pure un
valore patrimoniale.
Con pronuncia 28 aprile 2010 il Pretore ha riconosciuto la pertinenza della
censura della convenuta in merito al valore di causa, ma ha nel contempo
ritenuto che il procedimento potesse proseguire, senza mutare la procedura in
favore di quella ordinaria, grazie alla formulazione del nuovo petitum
come da comparsa scritta dell'istante, ovvero con la richiesta di una cifra
che, sommata al valore del certificato di lavoro, non superasse complessivi fr.
30'000.-.
All'udienza di discussione del 19 luglio 2010 la convenuta si è parzialmente
opposta all'istanza, di cui ha chiesto l'accoglimento limitatamente a fr.
8'111,35, tenuto conto dell'avvenuta estinzione del credito personale contratto
dal dipendente nei suoi confronti. Riconosciuto che i salari scoperti per i
mesi da marzo ad aprile 2009 ammontano a fr. 34'211,36 la AP 1 convenuta ha preteso
di aver posto in compensazione il saldo residuo del prestito concesso al
dipendente, ad estinzione del contratto di mutuo (doc. F). Con riferimento al
certificato di lavoro la datrice si è detta disposta a rilasciarne uno, ma di
contenuto diverso da quello postulato. Sono per contro state integralmente
respinte le pretese per ferie non godute e provvigione.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale producendo memoriali conclusivi.
L'istante, ribadita la richiesta di rilascio di un certificato di lavoro con un
preciso contenuto, ha quantificato in fr. 34'211,36 lo scoperto a titolo di
salario, contestando la possibilità di compensazione delle pretese della AP 1
(ad eccezione della somma concordata di rimborso mensile di fr. 1'300.-), ha
vantato ulteriori fr. 10'897,25 quale indennità per ferie non godute e cifrato
in fr. 4'806,45 la somma dovutagli quale provvigione. La pretesa pecuniaria
complessiva è stata però contenuta entro i limiti di valore della procedura
speciale, con la richiesta di condannare la convenuta a pagare "l'importo
che, sommato al valore del petitum n. 1.2. (n.d.r.: valore dell'attestato
di lavoro) è pari a CHF 30'000.-, oltre interessi".
La convenuta ha ribadito le sue tesi e domande, riconoscendo le pretese
salariali, alle quali ha preteso però di porre in compensazione il credito residuo
derivante dal contratto di mutuo (a quel momento quantificato in fr. 25'421,30),
contestando ogni ulteriore richiesta, fatta eccezione per il rilascio del
certificato di lavoro.
D. Con sentenza 20 ottobre 2011 il Pretore ha accolto l'istanza,
condannando la convenuta a pagare la somma di fr. 29'000.-, oltre interessi del
5% dal 15 giugno 2009. Il Pretore ha altresì fatto ordine di rilasciare
l'attestato di lavoro con un preciso contenuto indicato nel dispositivo della
sentenza.
Il primo giudice ha dapprima esaminato le pretese salariali del dipendente,
ritenendo che controversa fosse solo la questione dell'ammissibilità della
compensazione tra salario e credito derivante dal contratto di mutuo.
Considerate come esigibili entrambe le pretese, il Pretore ha ritenuto che solo
una parte della pretesa della convenuta non superasse la soglia posta dall'art.
323b cpv. 2 CO che limita il diritto del datore di lavoro alla compensazione di
un credito alla parte di salario pignorabile. Pur non avendo la convenuta dato
seguito all'obbligo di allegare e dimostrare quale sarebbe nel caso concreto la
soglia di pignorabilità, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto
pignorabile la parte di stipendio eccedente la somma di fr. 8'000.- mensili,
con un conseguente riconoscimento di un credito del dipendente per stipendi
arretrati di fr. 18'028.-.
Il Pretore ha altresì ritenuto fondata la pretesa del dipendente a titolo di
provvigione per fr. 4'806,45.
Il giudizio pretorile ha pure riconosciuto la pretesa di fr. 10'897,25 per
vacanze arretrate, tenuto conto delle circostanze che hanno impedito al lavoratore
licenziato di godere delle vacanze durante il periodo di disdetta, obbligando infine
la datrice di lavoro al rilascio del certificato di lavoro richiesto,
l'opposizione inizialmente sollevata essendo venuta meno.
Quantificato in fr. 1'000.- il valore litigioso legato al certificato di
salario (recte: "di lavoro"), la pretesa dell'istante è stata
riconosciuta entro i limiti del petitum (consid. C), ovvero in complessivi
fr. 29'000.-, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009.
E.
Con appello 23 novembre 2011 la convenuta ha
censurato il giudizio pretorile. Con una terminologia invero inusuale, di cui meglio
si dirà in seguito, essa ha postulato in via principale che: "la
sentenza dell'autorità inferiore deve essere revocata, fatta eccezione per il
punto 2 del dispositivo (certificato di lavoro) e non si deve dare corso
all'azione creditoria". In via "alternativa" ha poi preteso
di "revocare la sentenza dell'autorità inferiore, fatta eccezione per
il punto 2 del dispositivo (certificato di lavoro), approvare CHF 2900,00
lordi, dedotti gli importi per la sicurezza sociale determinati dal Tribunale
(AVS, AD, Cassa pensioni), e respingere il resto. Conseguenti costi e
ripetibili a carico del Convenuto".
Con "osservazioni" (recte: risposta) 13 gennaio 2012 l'appellato postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili
e considerato
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI).
Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a
seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle
nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Ritenuta la somma di fr. 2'900.- indicata
nella domanda di appello frutto di un evidente lapsus calami, volendo
l'appellante senza dubbio riferirsi alla cifra di fr. 29'000.- di cui al
dispositivo della sentenza, va detto preliminarmente che la terminologia
imprecisa utilizzata dall'appellante non impedisce comunque, pena un eccesso di
formalismo, di considerare la richiesta di "revoca" quale
domanda di riforma del giudizio impugnato, risultando tale intenzione dal
tenore dell'allegato nel suo complesso.
Questa ed altre titubanze o licenze linguistiche dell'appellante (si veda
l'utilizzo dell'espressione "conclusioni querelatorie" a pag.
5, n. 3.4) vanno verosimilmente attribuite alla difficoltà linguistica dei suoi
rappresentanti. L'appellato ha comunque avuto l'opportunità di adeguatamente
tutelare i propri diritti con le "osservazioni" (recte:
risposta) del 13 gennaio 2012 e non può comunque dirsi pregiudicato nella
comprensione delle domande e delle argomentazioni esposte nell'atto di appello
che, da questo punto di vista, è pertanto ammissibile.
3.
La prima censura riguarda la mancata indicazione
nel dispositivo di condanna e nella motivazione della sentenza della natura
della cifra dovuta di fr. 29'000.-, ovvero l'assenza della precisazione se si
tratti di una pretesa lorda o al netto degli oneri sociali. A tal proposito
l'appellante invoca una "eventuale violazione del principio ne eat
iudex ultra petita partium".
Oltre ad essere inammissibile per carente motivazione (art. 311 CPC) già per
l'inusuale formulazione ipotetica della tesi appena accennata, la censura va
comunque respinta. Tutte le pretese oggetto della vertenza, che si tratti di
salario mensile, provvigione o indennità per vacanze non godute, sono con
evidenza soggette all'obbligo del datore di lavoro di operare le deduzioni di
legge. È quindi fuori dubbio, e nei considerandi del giudizio se ne ritrova
conferma, che la condanna al versamento di fr. 29'000.- sia da intendersi quale
somma al lordo di tali deduzioni.
4.
L'appellante rimprovera altresì al Pretore
di aver considerato ammissibile la formulazione da parte dell'istante di una
"richiesta non precisata", ciò che avrebbe impedito alla
convenuta di sapere "quale credito di denaro il Convenuto facesse
valere nella presente procedura". Indicate come inammissibili sia la
formulazione di tali conclusioni che il "procedimento da parte del
Tribunale", l'appellante ritiene che "già per questo motivo la
sentenza deve essere revocata e non si deve dare corso all'azione".
La censura, inammissibile per carente motivazione (art. 311 CPC), è comunque da
respingere poiché destituita di fondamento e addirittura temeraria.
L'istanza e le successive fasi processuali hanno chiaramente permesso alla
convenuta di conoscere con precisione l'oggetto della vertenza, le circostanze
su cui controparte ha inteso fondare le varie pretese pecuniarie, così come il
loro ammontare e la richiesta di giudizio. Nessun pregiudizio è potuto
discendere per l'appellante dal fatto che l'istante abbia limitato la pretesa
pecuniaria complessiva entro i limiti legali far capo alla procedura speciale (gratuita)
per azioni derivanti dal contratto di lavoro (ai sensi degli art. 343 CO e 416
cpv. 1 CPC-TI allora in vigore), in luogo della procedura ordinaria.
Nelle comparse di causa la convenuta ha peraltro dimostrato di aver ben compreso
l'entità della pretesa dalla quale ha dovuto difendersi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art. 165), come si deduce dalle contestazioni e
dalle relative domande di giudizio.
Anche su questo punto l'appello va respinto.
5.
L'appellante lamenta altresì che la sentenza
impugnata sarebbe stata emessa "in merito a una richiesta incerta e un
oggetto della controversia non identificabile". Con una formulazione
assai incerta dal punto di vista della sintassi e dei termini utilizzati, rimprovera
quindi al primo giudice di aver concesso all'istante di far valere un importo
parziale "senza indicare meglio quale parte viene richiesta in quale
sequenza da ognuna delle istanze", e senza una "ripartizione a
livello di importi nelle conclusioni". Tale imprecisione avrebbe reso
la richiesta "insufficientemente giustificata" ed una
esplicita richiesta sarebbe stata necessaria "affinché sia ancora
possibile un'azione tardiva sulla parte ancora priva di decisione".
Il rimprovero mosso dall'appellante al Pretore non può essere condiviso. È
facoltà dell'istante di inoltrare un'azione parziale (Teilklage, action
partielle) e quindi di formulare una pretesa complessiva nel petitum di
causa volutamente inferiore alla somma dei vari crediti vantati.
Oggetto del giudizio, per il quale la sentenza ha quindi forza di cosa
giudicata, è solamente la parte del credito che è stata giudicata e quindi la
somma indicata nel dispositivo della sentenza (DTF 125 III consid. 3b). Non è
rilevante ai fini del presente giudizio esaminare se e per quali ulteriori pretese
l'istante potrà semmai proporre un'ulteriore azione.
L'appellante non indica quale sarebbe la violazione di norma applicabile o di principio
di diritto rimproverata al primo giudice e neppure è in grado di specificare
quale sarebbe il pregiudizio che potrebbe derivarle dal giudizio qui impugnato
nell'ambito di un'eventuale successiva procedura. Anche questa censura va
pertanto disattesa.
6.
L'appellante lamenta la sussistenza del
dubbio sulla parte dei crediti del convenuto che sarebbe stata "approvata"
e su quella che sarebbe invece stata respinta, ciò che le impedirebbe di "sapere
se e per quale portata con il pagamento di CHF 29000,00 siano stati compensati
salario, indennità di vacanza e finder's fee". Risulterebbe altresì
impossibile sapere "in quale misura i crediti fatti valere siano stati
estinti tramite compensazione, cosicché non può essere determinato l'importo
del prestito ancora in essere". Di conseguenza indefinito sarebbe pure
"l'effetto di cosa giudicata della sentenza".
Per scelta processuale della convenuta, la pretesa di rimborso del prestito contratto
dal dipendente con la AP 1 datrice di lavoro non è stata oggetto di azione
riconvenzionale, ma solamente invocata nell'ambito dell'eccezione di compensazione.
Il Pretore non era quindi tenuto a decidere in merito alla richiesta di
rimborso del credito residuo, non oggetto della vertenza giudiziaria, e nulla
può essergli rimproverato al riguardo. La questione esula pure dal presente
giudizio.
Le pretese dell'istante che il Pretore ha riconosciuto e ritenuto non
compensabili superano la richiesta di condanna di cui al petitum (fr. 33'731.70).
Ne deriva che l'istante si è visto riconosciuto interamente quanto richiesto nel
petitum a titolo di salario e altri crediti derivanti dal contratto di lavoro,
senza che sia intervenuta compensazione alcuna. Ciò emerge chiaramente dai
considerandi della sentenza. Quindi, contrariamente al timore dell'appellante,
dall'esito del giudizio impugnato non può derivare alcun pregiudizio alla AP 1
convenuta nell'eventuale futura richiesta di rimborso della totalità del
credito residuo. Il debitore del mutuo in questione non potrà infatti invocare
con successo l'estinzione del credito a seguito di intervenuta compensazione
dopo aver sostenuto in causa, con successo, la non compensabilità con la sua
pretesa.
Neppure è questa la sede per anticipare un giudizio sulle questioni che
attengono alle eventuali future azioni giudiziarie per ulteriori pretese
derivanti dal contratto di lavoro in questione, che l'appellante indica quale
rischio di "un'azione tardiva sulla parte ancora priva di decisione".
Sono pertanto respinte le censure in merito ai pretesi dubbi lasciati
sussistere dal giudizio pretorile.
7.
L'appellante invoca in questa sede l'errore
ai sensi dell'art. 24 CO in merito alle dichiarazioni scritte fornite dal suo
avvocato in corso di causa, con le quali avrebbe riconosciuto parte della
pretesa (lettera al Pretore 14 aprile 2011 e conclusioni 2 settembre 2011). La
richiesta dell'appellante di non vedersi vincolata dal contenuto di tali
scritti è irricevibile (art. 311 CPC), mancando un'indicazione chiara di cosa
questo comporterebbe in relazione alle conclusioni pretorili contestate.
8.
L'appellante rimprovera altresì al Pretore
di aver calcolato in modo errato la quota di salario pignorabile ai sensi
dell'art. 323b CO e pretende inoltre che il Pretore avrebbe indebitamente
riconosciuto la somma di fr. 29'000.- senza aver da questa dedotto la somma di
fr. 15'966.- per la quale il giudizio pretorile riconosce il diritto alla
compensazione.
Entrambe le censure sono inammissibili per carente motivazione (art. 311 CPC)
limitandosi l'appellante ad esporre in modo succinto e pure difficilmente
comprensibile una propria valutazione al proposito, omettendo però di confrontarsi
con le tesi del primo giudice con critiche motivate e specificate.
9.
Inammissibili per lo stesso motivo sono pure
i rimproveri mossi al Pretore di aver messo erroneamente a carico della
convenuta l'onere della prova relativo al minimo vitale nell'ambito dell'esclusione
della compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e di aver arbitrariamente
fissato a fr. 8'000.- la soglia di pignorabilità. L'appellante si limita infatti
ad esporre tali laconici giudizi senza indicare cosa questo comporterebbe in
relazione al giudizio impugnato e quindi in quale modo ne dovrebbero essere
modificate le conclusioni. In ogni modo, le censure sono comunque da respingere
e la conclusione pretorile che ha messo a carico della convenuta l'onere della
prova da confermare.
Ex art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un
credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia
pignorabile. Tale norma costituisce una legge speciale rispetto all'art. 125 n.
2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in
particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore
e della sua famiglia. La pignorabilità del credito del lavoratore è un fatto
generativo del diritto di compensare, non solo dal profilo del testo della
norma, ma pure per il suo carattere eccezionale (nel senso che la compensazione
è l'eccezione) e assolutamente imperativo (cfr. art. 361 cpv. 1 CO). Spetta
pertanto al datore di lavoro provare che il credito da compensare sia pignorabile
e in che misura (CEF 3 maggio 2004, inc. n. 14.2003.93, consid. 2.3 e
riferimento a dottrina e giurisprudenza menzionate).
10. Con censure separate, ma sostanzialmente di analogo tenore,
l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 323b CO alle somme dovute a
titolo di provvigione, indennità per vacanze e spese di rappresentanza.
Senonché essa ha sempre semplicemente negato di essere debitrice a questo
titolo e, foss'anche solo in via subordinata nell'ipotesi che un credito del
dipendente venisse riconosciuto dal Pretore, non ha mai manifestato al
creditore l'intenzione di usare il diritto ad opporre la compensazione (art.
124 cpv. 1 CO), come ha invece chiaramente e ripetutamente fatto con
riferimento alle pretese salariali per i mesi da marzo a maggio 2009. L'eccezione di compensazione sollevata per la prima volta in questa sede non può essere presa
in considerazione e la decisione pretorile merita pertanto conferma anche su
questo aspetto.
11. Inammissibile, poiché incomprensibile e pertanto immotivata (art.
311 CPC), risulta infine la censura relativa alla questione delle spese di
rappresentanza che, secondo l'appellante, il Pretore avrebbe omesso di
esaminare.
12. Ne discende che il gravame della convenuta dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una
causa fondata sul diritto del lavoro di valore eguale e non superiore a fr.
30'000.-.
Le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
1. L’appello 23 novembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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- AP 1, __________, __________ - RA 1, __________, __________, __________ |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).