Incarto n.
12.2011.210

Lugano

31 agosto 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - arbitrato nr. Cc-Ti 101/10 della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato del Cantone Ticino (composta del prof. Antonio Rigozzi, presidente, e degli avv. Brenno Brunoni e Luca Zorzi, coarbitri) - promossa con domanda 11 gennaio / 8 settembre 2010 da

 

 

 

RE 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

 

ed ora, avendo il tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale n. 10 del 27 ottobre 2011, proposto di sottoporre una sola questione al perito giudiziario, sul ricorso 25 novembre 2011 con cui l'attore chiede di rinviare quella decisione al tribunale arbitrale affinché abbia a completarla entro 30 giorni spiegando le ragioni per cui aveva ritenuto di non sottoporgli anche le rimanenti tematiche litigiose e con ciò di respingere le relative pretese, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 8 gennaio 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto :

 

 

                                   1.   Con patto parasociale 4 febbraio 2005 (doc. B), retto dal diritto svizzero (art. 17.2), CO 1 in qualità di socio di maggioranza da una parte e RE 1 e __________ in qualità di soci promotori dall’altra si sono impegnati, mediante la costituzione di un sindacato tra gli allora azionisti di C__________ __________ P__________ e i sottoscrittori della costituenda C__________ L__________, a garantire che il controllo delle società fosse definito ed esercitato in modo chiaro, stabile ed armonioso, onde favorire la continuità, lo sviluppo e la crescita a lungo termine dell’attività promossa dalle società (art. 2.1). Nell’accordo è stato altresì stabilito che “per loro e propri aventi causa, le parti convengono di sottoporre al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, secondo le regole della Camera di Commercio del Cantone Ticino, ogni e qualsiasi divergenza che dovesse sorgere tra di esse in relazione all’esecuzione ed interpretazione di questo contratto. Foro arbitrale sarà Lugano” (art. 17.8).

 

 

                                   2.   Con domanda 11 gennaio / 8 settembre 2010 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi al tribunale arbitrale della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato del Cantone Ticino, allo scopo: (i) di accertare e dichiarare che il prezzo della sua partecipazione (numero 112'200 azioni, pari al 30% del capitale sociale di C__________ L__________), da lui ceduta alla controparte in data 17 agosto 2009, era pari al 31 ottobre 2008 ad almeno € 1'607'000.-; (ii) di accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta al patto parasociale, con la sua conseguente condanna al pagamento di almeno € 2'193'000.- o in subordine di € 100'000.- (per il cosiddetto “danno B__________”); (iii) di condannare quest’ultima al pagamento degli importi di cui ai punti (i) e (ii) oltre interessi; e (iv) di accertare e dichiarare l’invalidità o comunque la non applicabilità dell’art. 11.7.2 del patto parasociale.

 

 

                                   3.   Nell’ambito della procedura arbitrale, pacificamente retta - stante il domicilio rispettivamente la sede in Svizzera di entrambe le parti al momento della sottoscrizione della clausola arbitrale - dal Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano, il tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale n. 10 del 27 ottobre 2011, ha dapprima designato quale perito indipendente il dott. __________; nel prosieguo di quella decisione, ritenendo “per i motivi che saranno esposti nel lodo finale” che non sussisteva responsabilità da parte della convenuta in merito al cosiddetto “danno B__________”, ha proposto di sottoporre al perito un unico quesito, e meglio quello di indicare il valore di mercato al 31 ottobre 2008 della partecipazione dell’attore (numero 112'200 azioni, pari al 30% del capitale sociale di C__________ L__________), poi ceduta il 17 agosto 2009; ha infine invitato le parti a comunicare i loro eventuali commenti, limitatamente al testo del quesito, entro una settimana.

 

 

                                   4.   Con ricorso (recte: reclamo, cfr. art. 390 cpv. 2 CPC) 25 novembre 2011 l'attore chiede di rinviare l’ordinanza procedurale n. 10 al tribunale arbitrale affinché abbia a completarla entro 30 giorni motivando in fatto e in diritto la decisione con cui aveva escluso la responsabilità della convenuta in merito al cosiddetto “danno B__________”, respingendo de facto et de iure il petitum (ii) in toto e il petitum (iii) in parte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In estrema sintesi, egli lamenta la violazione da parte del tribunale arbitrale del suo diritto di essere sentito in merito alla questione del “danno B__________i”, pretesa che sarebbe stata sin d’ora respinta senza che gli sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo, ciò che di fatto gli impediva di poter censurare con cognizione di causa innanzi all’autorità superiore il “lodo parziale camuffato da ordinanza procedurale”.

 

 

                                   5.   Con risposta 5 gennaio 2012 la convenuta si è opposta al gravame. In ordine, essa contesta che la scrivente Camera sia competente a decidere sul rimedio giuridico, che per altro non aveva per oggetto un lodo impugnabile. Nel merito, nega che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito dell’attore.

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al tribunale arbitrale è stata avviata prima di quella data, la stessa resta di principio disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 407 cpv. 2 CPC) e meglio dal concordato sull’arbitrato (CIA; RL 3.3.2.1.5). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una “decisione” comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 407 cpv. 3 CPC).

                                   7.   Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, l’ordinanza procedurale n. 10, con cui il tribunale arbitrale, ritenendo esclusa “per i motivi che saranno esposti nel lodo finale” la responsabilità della convenuta in merito al cosiddetto “danno B__________”, ha proposto alle parti di sottoporre al perito giudiziario una sola questione (senza cioè quelle relative all’accertamento di quel danno), non costituisce affatto un giudizio di merito negativo su quest’ultima pretesa (lodo parziale) non motivato, ma per l’appunto una semplice decisione processuale, con la quale esso, avendo già maturato il proprio convincimento su quella pretesa, con una valutazione anticipata delle prove, si è limitato a stabilire quale doveva essere l’oggetto della prova peritale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 25 CIA).

 

 

                                   8.   Appurato con ciò che la decisione qui oggetto di impugnativa è una semplice decisione ordinatoria del tribunale arbitrale, che in quanto tale avrebbe per altro potuto essere revocata d’ufficio o su istanza di parte se ciò si fosse rivelato necessario alla luce delle circostanze (cfr. ordinanza procedurale n. 2 del 1° settembre 2010 pt. 9.1; in tal senso Habscheid, Teil-, Zwischen- und Vorabschiedssprüche im schweizerischen und deutschen Recht, ihre Anfechtbarkeit und die Rechtsfolgen ihrer Aufhebung durch Staatsgericht (unter besonderer Berücksichtigung der Streitgenossenschaft), in: RDS 1987 p. 677), e dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o incidentali) impugnabili nell’ambito dell’art. 392 CPC (Mráz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 392 CPC; Rohner/Lazopoulos, DIKE-Komm-ZPO, n. 9 seg. ad art. 392; Schweizer, CPC commenté, n. 4 e 17 ad art. 392; Gränicher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 29 ad art. 392), il reclamo qui in esame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                   9.   Ma il giudizio di irricevibilità del gravame si impone anche per ragioni di competenza. In effetti, per legge, il lodo è di principio ora impugnabile solo mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC), ritenuto però che le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che lo stesso possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC (art. 390 cpv. 1 CPC). Ora, come ritenuto dalla convenuta e contrariamente a quanto preteso dall’attore, a parte il fatto che non ci si trova confrontati con un lodo (cfr. supra consid. 8), il fatto che nella clausola arbitrale contenuta nel menzionato art. 17.8 del patto parasociale le parti abbiano rinviato alle regole (Regolamento) della Camera di Commercio del Cantone Ticino; che quel Regolamento sia già stato sostituito in precedenza, nel marzo 1997, dal Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano (cfr. il suo art. 1.2); che quest’ultimo disponga che l’arbitrato è retto, in materia interna, dalle disposizioni imperative del CIA (cfr. il suo art. 2 lett. b) e in particolare, per quanto riguarda i mezzi di ricorso, dagli art. 36-43 CIA (cfr. il suo art. 45); e che il CIA e meglio il suo art. 36 preveda l’impugnazione del lodo innanzi all’autorità giudiziaria definita dal suo art. 3, ossia innanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale; ebbene, ciò non è ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di una dichiarazione esplicita (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel patto d’arbitrato o in accordo successivo tale da derogare al principio della competenza decisionale del Tribunale federale. Come già deciso nell’ambito dell’applicazione dell’art. 192 cpv. 1 LDIP, che analogamente consente alle parti di rinunciare all’impugnazione del lodo mediante una dichiarazione espressa (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, il semplice rinvio nel patto d’arbitrato ad una regolamentazione procedurale - in concreto alle regole della Camera di Commercio del Cantone Ticino, che per altro rinviavano ulteriormente al CIA o a sue norme - che prevede una soluzione o disposizione del genere non è in effetti idoneo allo scopo, trattandosi di un rinvio indiretto (DTF 116 II 639 consid. 2c, 133 III 235 consid. 4.3.1; TF 1° dicembre 2004 4P.62/2004 consid. 1.2, 6 giugno 2007 4A_18/2007 consid. 3.1, 21 agosto 2008 4A_194/2008 consid. 2.2; Haas/Hossfeld, Die (neue) ZPO und die Sportschiedsgerichtsbarkeit, in: ASA Bull. 2/2012 p. 320 segg.). Tale principio vale per altro anche nell’ambito dell’art. 353 cpv. 2 CPC, che consente alle parti di escludere l’applicazione degli art. 353 segg. CPC a favore delle disposizioni del capitolo 12 LDIP pure mediante una dichiarazione esplicita (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel patto di arbitrato o in accordo successivo (Haas/Hossfeld, op. cit., p. 321).

 

 

                                10.   Ne discende che il reclamo dell’attore dev’essere dichiarato irricevibile e non può essere esaminato nel merito.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un importo di almeno € 2'193'000.-, relativo al cosiddetto “danno B__________”, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide

 

                                   1.   Il reclamo 25 novembre 2011 di RE 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione al tribunale arbitrale della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato del Cantone Ticino

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

 

 

                      

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).