|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
visto l'appello 25 novembre 2011 presentato da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
la decisione 11 novembre 2011 (SO.2011.4332) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa a procedura sommaria a tutela dei casi manifesti promossa nei confronti dell’appellante da
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
premesso che con decisione 11 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine a AP 1 di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento di 3 ½ locali al terzo piano, interno n. C34 e il parcheggio n. __________ al piano 1 nello stabile denominato “Residenza __________ – __________) in via __________ a __________ entro 10 giorni dalla decisione, con la comminatoria dell’azione penale, disponendo l’esecuzione diretta;
preso atto che AP 1 ha interposto appello il 25 novembre 2011 contro la decisione pretorile, chiedendo una proroga di 30 giorni del termine per la riconsegna dei locali;
constatato che l’appellante è stato invitato il 1° dicembre 2011 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 500.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 23 dicembre 2011 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 2 gennaio 2012, non sospeso dalle ferie, per versare l’anticipo di fr. 500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 3 gennaio 2012, cioè dopo la scadenza infruttuosa del termine, di non aver potuto versare l’anticipo nel termine previsto e ha chiesto di poter eseguire il versamento entro la fine di gennaio 2012;
ritenuto che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
considerato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;
rilevato che il valore litigioso ammonta a fr. 61'200.-, come accertato dal Pretore;
decide: 1. L'appello 25 novembre 2011 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 50.-, spese fr. 50.-) sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione
|
|
- - le
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).