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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni CO 1 ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio;
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 14 febbraio 2011 dall’
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RI 1
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contro la bolletta di fr. 430.– (n. __________) emessa il 12 gennaio 2011 CO 1, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento;
mentre CO 1, con osservazioni 18 marzo 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
considerando
in fatto e in diritto:
che con atto pubblico del 4 giugno 2009, numero di rubrica __________, il notaio RI 1 ha rogato il verbale dell’assemblea generale straordinaria della società anonima __________) SA, con sede a __________, con le seguenti tre trattande: 1. Modifica dello scopo sociale, 2. Rinuncia ad una revisione limitata e relativa modifica statutaria e 3. Eventuali (doc. B);
che l’atto prevedeva che “Di tutte le iscrizioni a registro di commercio rimane incaricato il Consiglio di Amministrazione” (doc. B Foglio 3 in fine);
che l’istanza di iscrizione delle modifiche statutarie è stata presentata il giorno stesso CO 1 (doc. C);
che non avendo la società in questione saldato la bolletta di fr. 280.– a lei notificata, CO 1 ha notificato il 26 luglio 2010 RI 1 una prima diffida di pagamento per fr. 430.– (plico doc. 2), alla ricezione della quale l’interessato ha reagito dapprima con lettera 30 luglio 2010 in cui negava una propria responsabilità personale poiché non autorizzato né incaricato di richiedere l’iscrizione in oggetto (doc. D) e successivamente con un mail del 4 agosto 2010 in cui ribadiva il contenuto del precedente scritto (doc. E);
che con mail dello stesso giorno CO 1 di confermava la responsabilità solidale del notaio rilevando che egli aveva redatto l’atto e consegnato la richiesta di iscrizione “A mano” il 4 giugno 2009 (doc. F);
che la seconda diffida, ultimo avviso prima della procedura esecutiva, intimata al notaio RI 1 il 10 settembre 2010 è rimasta insoluta, per cui CO 1 ha proceduto in via esecutiva, soccombendo però avanti il Giudice di Pace del Circolo di Lugano ovest per il fatto che non era provata la notifica al destinatario della bolletta, spedita per posta normale e non raccomandata (plico doc. 2);
che il 12 gennaio 2011 CO 1 ha notificato RI 1 la bolletta di fr. 430.– (fr. 280.– per modifica e fr. 150.– per diffida, doc. A) contro la quale egli è insorto con ricorso 14 febbraio 2011 in cui, oltre a ribadire le argomentazioni già esposte nelle missive suindicate, rileva che “l’istanza di iscrizione non era inoltre stata presentata da lui medesimo, bensì dall’amministratore unico della società interessata”;
che CO 1, con osservazioni 18 marzo 2011, ha postulato la reiezione del ricorso rilevando, tra l’altro, che “Come d’abitudine un collaboratore del notaio ricorrente ha infatti depositato l’istanza di iscrizione in oggetto agli sportelli dello scrivente Ufficio, che da prassi non allestisce una ricevuta di deposito”;
che il Tribunale federale ha da tempo stabilito - principio poi ripreso nell'art. 21 cpv. 1 OTRC - che chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un’iscrizione, presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde personalmente, accanto alla ditta cui l’iscrizione si riferisce, del pagamento delle tasse e delle spese (cfr. DTF 58 I 326 consid. 2 e 5; II CCA 3 giugno 2009 inc. n. 12.2009.43; cfr. pure De Steiger, in: FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2);
che il Tribunale federale ha inoltre sancito che in virtù del citato disposto dell’OCTR anche i notai rispondono del pagamento delle tasse e delle spese dell’ufficio del registro di commercio ove abbiano ricorso ai suoi servizi, ritenuto che al proposito è irrilevante se essi si rivolgano all’ufficio su mandato di terzi o di loro propria iniziativa (DTF 115 II 93 segg.);
che giusta l’art. 8 CC ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova;
che una prova è da ritenersi sostanziata quando, in base a elementi oggettivi, il giudice è convinto di una circostanza di fatto asserita e non permangono dubbi insopprimibili (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a edizione, 2006, n. 17 ad art. 8 CC, pag. 111);
che in concreto, come si è visto, in base all’atto pubblico del 4 giugno 2009 la notifica delle modifiche statutarie CO 1 spettava al Consiglio di Amministrazione della __________ SA (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC);
che dell’asserito, ma contestato, deposito dell’istanza di iscrizione ad opera di un collaboratore del notaio RI 1 non sussiste prova concludente perché, come CO 1 ammette, “per prassi” non è stata allestita la – pur semplice e che non richiede un impegno o un dispendio particolari – ricevuta di deposito né è dato di sapere se il “Come d’abitudine” si riferisca al notaio interessato o sia piuttosto semplicemente da interpretare nel senso di uso in genere;
che non sopperiscono al difetto di una prova concludente riguardo alla consegna dell’istanza nel modo sostenuto CO 1 sia il fatto che essa rechi, analogamente al doc. D e alla prima pagina del ricorso, la sigla di riferimento del notaio “__________/lf/rog. __________”, rispettivamente “__________/lf”, e che fosse finanche stata da lui redatta, sia che all’udienza avanti il Giudice di Pace egli si era limitato a sostenere di non avere ricevuto la bolletta, essendo le modalità di deposito dell’istanza del tutto irrilevanti ai fini del giudizio nella procedura di rigetto dell’opposizione;
che, fatte queste premesse, il ricorso merita tutela, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 430.–, sono poste a carico dello Stato (art. 14 OTCR);
che per le ripetibili fa stato l’art. 13 cpv. 1 del relativo Regolamento, che permette di derogare all’art. 11 nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino;
per questi motivi,
richiamati i disposti di legge citati,
decide:
1. Il ricorso 14 febbraio 2011 RI 1 è accolto.
Di conseguenza la bolletta n. __________ di fr. 430.– del 12 gennaio 2011 concernente __________ SA in quanto emessa a carico RI 1, __________, è annullata.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.– fr. 200.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.
3. Intimazione:
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- ; - Lugano.
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Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).