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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2002.411 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 28 giugno 2002 da
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AO 1, __________ rappr. dall’avv. RA 1, __________
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contro |
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AP 1, __________ |
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2002 e di ordinare l’iscrizione, a suo favore, di un’ipoteca legale definitiva a carico della particella n. __________ di proprietà del convenuto per l’importo di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2002, già iscritta in via provvisoria;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, con l’ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Lugano di cancellare l’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico della sua particella n. __________ per l’importo di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2002 in favore dell’attrice;
e che il Pretore, con sentenza 31 dicembre 2010 ha parzialmente accolto condannando il convenuto a pagare all’attrice la somma di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002 e respingendo la domanda di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale;
appellante il convenuto che, con atto del 10 febbraio 2011, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili d’appello;
mentre con risposta 4 aprile 2011 l’appellata postula la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1, proprietario del fondo part. n. __________, ha commissionato alla ditta AO 1, nel corso dell’estate 2000, lavori di riparazione del tetto dell’abitazione sita su quel fondo, resisi necessari a seguito di danni causati da infiltrazioni d’acqua. L’appaltatrice ha allestito due distinti preventivi. Il primo preventivo (doc. G) datato 7 luglio 2000, si riferiva ai lavori di riparazione per danni dovuti dal maltempo. Il preventivo successivo (doc. H) del 12 ottobre 2000 riguardava lavori complessivi per il rifacimento del tetto, per un importo pari a fr. 41'088.-. Il 13 ottobre 2000 il committente ha inoltrato al Municipio di __________ una domanda di costruzione per il rifacimento del tetto (sopraelevazione di 40 cm) e la riattazione della mansarda al fine di renderla abitabile (doc. I e doc. L). L’impresa ha trasmesso al committente due fatture datate 30 gennaio 2002 di cui una di fr. 11'012.80 relativa ai lavori di riparazione del tetto dovuti al danno natura (doc. C) e una seconda di fr. 69'066.- concernente i lavori di rifacimento del tetto (doc. D). Il committente ha versato acconti per un importo di fr. 40'000.- (doc. E) e non ha pagato il saldo di fr. 40'078.80, nonostante i solleciti di pagamento (doc. E e doc. F).
B. Il 26 aprile 2002, su istanza dell’impresa, il Pretore ha iscritto in via (super) provvisoria un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2002 a carico del fondo n. __________ di proprietà del committente. Il 29 maggio 2002 il Pretore ha ordinato l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale di fr. 40'078.80 (inc. DI.2002.296).
C. Con petizione 22 giugno 2002 l’impresa AO 1 ha chiesto al Pretore di condannare AP 1 al versamento di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2002 e di ordinare l’iscrizione, per lo stesso importo, di un’ipoteca legale definitiva in suo favore e a carico della particella __________ di proprietà del convenuto. Con risposta 25 ottobre 2002, quest’ultimo si è opposto alle domande dell’attrice e ha chiesto al Pretore di ordinare all’Ufficio dei registri di Lugano la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico del suo fondo. Le parti si sono in seguito riconfermate nelle loro rispettive pretese sia negli allegati di replica e duplica, sia negli allegati conclusivi.
D. Statuendo il 31 dicembre 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002, data della messa in mora (doc. E) e respingendo la domanda di iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale già iscritta in via provvisoria a favore della ditta attrice e a carico della particella n. __________ di proprietà del convenuto.
E. Il committente è insorto contro il giudizio pretorile con appello 10 febbraio 2011, nel quale propone, in riforma della sentenza impugnata, di respingere la petizione con protesta di tasse, spese di giustizia e ripetibili di appello. Con risposta 4 aprile 2011, la ditta appellata chiede di respingere l’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata intimata il 10 gennaio 2011, sicché la procedura d’appello è retta, al contrario di quella di prima istanza soggetta al Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
2. Il Pretore ha accertato che tra le parti era pacifica la qualificazione del contratto come un appalto ai sensi dell’art. 363 e seg. CO e che esso si fondava principalmente sui due preventivi di cui al doc. G e al doc. H. Secondo il primo giudice, dagli atti di causa risulta che il preventivo di cui al doc. G, anche se allestito a fini assicurativi, si riferiva ai lavori di riparazione del tetto, mentre il successivo preventivo di cui al doc. H concerneva solo i lavori di rifacimento del medesimo. Trattandosi di lavori distinti ed esulando i lavori indicati nel preventivo doc. H da quelli menzionati al preventivo doc. G, il giudice di prime cure ha considerato che, nel calcolo dei costi di intervento della ditta attrice, gli importi dei due preventivi dovevano essere sommati. Il Pretore ha poi ritenuto che il preventivo di cui al doc. H non comprendeva tutti i lavori effettivamente eseguiti dall’appaltatrice, i quali sono però stati fatturati separatamente in un secondo momento (in particolare i lavori di adeguamento dell’isolazione termica, di perlinatura della mansarda e di realizzazione del tetto a coppi con sottocopertura in eternit). Questo perché, secondo il Pretore, al momento dell’allestimento del preventivo doc. H, l’appaltatrice non era ancora in chiaro sulle reali intenzioni del committente in merito all’innalzamento del tetto. Il primo giudice ha poi accertato, fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, che le due fatture emesse il 30 gennaio 2002 dall’appaltatrice (doc. C e D) corrispondevano ai lavori eseguiti, sicché ha ammesso la pretesa dell’attrice per l’importo di fr. 40'078.80 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002, data della messa in mora (doc. E), dedotti gli acconti già versati di fr. 40'000.-. Il Pretore ha poi ritenuto che il committente non poteva far valere pretese di garanzia per difetti, avendo notificato gli stessi solo diversi mesi dopo la conclusione dei lavori, avvenuta al più tardi il 30 gennaio 2002, e meglio solo con la risposta di causa del 25 ottobre 2002. Il primo giudice ha considerato che ad ogni modo i difetti lamentati non erano stati provati ed anzi erano smentiti dalla perizia giudiziaria, dalla quale risultava l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Infine, secondo il Pretore, l’attrice non doveva rispondere della demolizione del camino, poiché era l’inevitabile conseguenza del crollo del tetto sul quale l’attrice stava lavorando, e ha quindi respinto la pretesa del convenuto al riguardo.
3. Nella fattispecie non è contestato che tra le parti è sorto un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. In sede di appello è rimasta incontestata la conclusione pretorile nella misura in cui ha ritenuto intempestiva la domanda dell’attrice di far annotare l’ipoteca legale in via definitiva (per decorrenza del termine fissato dall'art. 839 cpv. 2 CC). A questo stadio di procedura le divergenze tra le parti sussistono pertanto in merito alla fondatezza e all'entità della pretesa dell’attrice, ovvero all'ammontare della mercede dovuta per il lavoro da questa svolto, e alla rifusione del costo di un camino, demolito nel corso dei lavori.
4. L’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver sommato i due preventivi allestiti dall’attrice (doc. G e doc. H), perché il preventivo di cui al doc. G è già contenuto nel successivo preventivo doc. H. In tal senso, secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il preventivo di cui al doc. G “era inteso in quanto l’assicurazione avrebbe riconosciuto tali sole opere” (appello, pag. 2 in basso). La censura si rivela infondata. Dal confronto tra i due preventivi si nota che il primo è intitolato “concerne riparazione tetti causa vento” (doc. G), mentre il successivo menziona esplicitamente “il rifacimento tetto” (doc. H), senza indicare interventi di riparazione. Il preventivo doc. H elenca una serie di interventi che non alludono a lavori di riparazione, ad esempio “Fornitura tegole mancanti”, “Raddrizzamento, sostituzione parti rotte”, previsti invece nel preventivo doc. G, allestito più di tre mesi prima. Dalle altre risultanze istruttorie, in particolare dalla perizia giudiziaria (pag. 1, risposta 1), non risulta poi che il preventivo doc. H includa anche i costi dei lavori di riparazione. Al riguardo la sentenza pretorile regge dunque alla censura dell’appellante.
5. In seguito l’appellante ribadisce di aver ordinato sin dall’inizio i lavori per l’innalzamento del tetto e la formazione del piano mansardato, come alla domanda di costruzione presentata il giorno successivo al preventivo doc. H (doc. I, doc. L e doc. 1), sulla scorta in particolare della deposizione di P__________, e di non aver ordinato all’attrice i lavori di perlinatura e isolazione, che voleva eseguire personalmente. L’argomentazione dell’appellante, secondo cui il secondo preventivo dell’attrice copriva tutte le opere necessarie all’intervento da lui previsto, non può essere condivisa. Il testimone P__________, che ha seguito i lavori da muratore per conto del convenuto, ha invero riferito che il “concetto dell’intervento sul tetto era chiaro sin dall’inizio” (verbale di sopralluogo, manoscritto, del 29 maggio 2008), ma ciò non prova ancora che l’attrice ne fosse stata informata. Anche la deposizione del nipote del convenuto, D__________, non fornisce maggiori precisioni al riguardo, il testimone avendo riferito che la domanda di costruzione prevedeva già l’innalzamento del tetto. Da altre deposizioni testimoniali risulta poi che gli operai dell’impresa attrice sono intervenuti due volte sul tetto, la prima per riparare i danni causati dal maltempo, e la seconda per i lavori di innalzamento (deposizione E__________, verbale 16 ottobre 2003, confermata anche da D__________, verbale 29 maggio 2008). La perizia giudiziaria ha chiarito che “Il preventivo del 12.10.2000 (doc. H) è stato redatto per un tetto non isolato mentre, per i requisiti richiesti d’abitabilità della domanda di costruzione (mansarda), è stata realizzata una copertura isolata e perlinata come risulta chiaramente dalla fattura 30.01.2002 (doc. D) pertanto esistono non solo delle posizioni in più rispetto al preventivo del 12.10.2000 (doc. H) ma cambiano anche le quantità delle singole posizioni in quanto cambiano le caratteristiche del tetto (…). Inoltre il preventivo del 12.10.2000 (doc. H) si basava sul rifacimento di un tetto in tegole che deve essere eseguito in un determinato modo e con una stratigrafia ben definita; mentre in realtà il lavoro, e quindi la fattura del 30.01.2002 (doc. D), è stato eseguito con una copertura in lastre di Eternit completamente diversa dalla situazione prospettata nel preventivo” (perizia giudiziaria, pag. 2). In siffatte circostanze si deve concludere che il preventivo doc. H non conteneva i lavori poi effettivamente eseguiti e fatturati dall’attrice, come accertato dal Pretore.
6. L’appellante rimprovera al Pretore di aver erroneamente accertato un’accettazione tacita dei lavori. A sostegno della propria tesi l’appellante cita la deposizione di P__________, dalla quale risulta che il committente non era presente sul cantiere e rientrava solo per la pausa pranzo, rientrando poi la sera. Altra è invece la situazione esposta da altri testimoni, dipendenti dell’attrice, i quali hanno riferito che il committente abitava nella casa oggetto degli interventi, era presente la mattina e il mezzogiorno sul cantiere (deposizione D__________ 28 aprile 2004), non si era mai lamentato dei lavori eseguiti ed era spesso sul cantiere quando veniva richiesta la sua presenza (deposizione E__________, 16 ottobre 2003). Nella fattispecie il committente poteva quindi agevolmente constatare il procedere dei lavori poiché, come riferito dai dipendenti dell’attrice menzionati in precedenza, egli abitava nella casa oggetto dei lavori. Il committente non ha mai sollevato contestazioni sull’esecuzione dell’isolazione o sui danni asseritamente provocati al tetto del vicino (deposizione X__________ del 16.10.2003) né ha obiettato in occasione della posa delle perline e dell’isolazione (deposizione D__________, del 28 aprile 2004). Contrariamente a quanto afferma l’appellante, il Pretore non si è fondato solo sulla presenza del committente sul posto, ma ha tenuto in considerazione il fatto che neppure dopo la fine dei lavori l’appellante ha notificato eventuali difetti e ciò nonostante abitasse l’immobile oggetto dell’intervento e avesse avuto così modo di procedere agevolmente alla verifica dell’opera. Del tutto inconcludente è stata al riguardo la deposizione testimoniale del carpentiere che aveva lavorato sul tetto contiguo, poiché il testimone si è limitato a riferire che il convenuto “non era soddisfatto dei lavori eseguiti per il suo tetto” (deposizione P__________, verbale del 21 gennaio 2010). Da tale deposizione, infatti, nulla si può sapere di concreto sugli eventuali difetti e sulla loro notifica all’attrice. Non vi è stata una notifica dei difetti neppure in seguito ai solleciti di pagamento del 18 marzo 2002 (doc. E) e del 5 aprile 2002 (doc. F). Il committente si è lamentato dei difetti a suo dire riscontrati nell’opera solo con la risposta del 25 ottobre 2002. Tale notifica è tuttavia da considerare tardiva, visto che i lavori si erano conclusi al più tardi alla fine di gennaio 2002. La conclusione del Pretore, che ha ritenuto accettati i lavori eseguiti dall’attrice e tardiva la notifica dei difetti, con conseguente perdita del committente del diritto di far valere la garanzia per difetti, regge pertanto alla critica.
7. In un’ulteriore censura, l’attore contesta al Pretore il modo in cui ha valutato la perizia giudiziaria, a suo dire incompleta, senza tener conto delle osservazioni e contestazioni da lui sollevate. Secondo l’appellante il perito giudiziario avrebbe omesso la verifica di svariati aspetti, in particolare la dimensione del tetto, il tipo di carta catramata e l’adeguatezza dell’importo della fattura di cui al doc. C. La critica non può essere condivisa. L’allestimento della perizia giudiziaria è stata in concreto laboriosa, sia per le numerose contestazioni relative ai quesiti da porre al perito giudiziario prima del suo allestimento, sia per la richiesta di una delucidazione scritta con la presentazione dei rispettivi quesiti (act. XVI-XXXI, dal 24 novembre 2004 al 9 ottobre 2007). Il convenuto non ha versato l’anticipo per le presumibili spese della perizia, ciò che ha portato allo stralcio dapprima delle sue domande peritali (ordinanza del 18 aprile 2006) e poi dei suoi quesiti di delucidazione della perizia (ordinanza del 9 ottobre 2007). In tali circostanze l’appellante non può ora dolersi del fatto che la perizia non comprende la verifica delle posizioni già oggetto delle sue domande peritali e di delucidazione, decadute per il suo comportamento processuale. Né la perizia può definirsi incompleta. Il perito giudiziario, infatti, ha risposto a tutte le domande che gli sono state presentate nel rispetto delle norme procedurali.
8. L’appellante rimprovera ancora al Pretore di essersi fondato essenzialmente sulle deposizioni di A__________ e M__________, dipendenti dell’attrice e parenti del titolare, per l’accertamento dei fatti determinanti per il giudizio, trascurando le testimonianze di persone veramente indifferenti all’esito della lite, come P__________. In particolare, l’appellante si duole del fatto che il rifiuto di rifondere il danno di fr. 2'000.- causato dalla demolizione del camino posto sul tetto, eseguita senza autorizzazione dall’attrice, si fonda solo sulla deposizione di M__________. La critica relativa alla validità della deposizione è fondata. Le deposizioni testimoniali di A__________ e M__________ sono effettivamente da considerare nulle. Entrambi i testimoni, dipendenti dell’attrice, sono figli dell’amministratore unico di quest’ultima. Ora, l’art. 228 CPC-TI, applicabile alla procedura in prima istanza, esclude la possibilità di sentire come testimone il discendente di una parte. La giurisprudenza ha ritenuto che l’amministratore unico si identifica con la persona giuridica che è parte in causa (Cocchi/Trezzini, CPC/TI, App. 2000/2004, Lugano, 2005, N. 405 a pié di pag. 310). Ne discende che le deposizioni di A__________ e M__________ non possono essere considerate ai fini del giudizio. La circostanza non giova tuttavia al convenuto. Come visto in precedenza, il Pretore ha accertato i fatti determinanti su cui ha poggiato il proprio giudizio per quel che concerne l’estensione del contratto di appalto e l’accettazione tacita delle opere eseguite fondandosi su tutte le risultanze istruttorie, considerando quindi anche la deposizione di P__________ (sentenza, pag. 5). L’appellante non indica per altro quale influenza sul giudizio avrebbe l’esclusione di tali atti istruttori dal fascicolo processuale, se non per quel che concerne la posta relativa al risarcimento del danno causato dalla demolizione del camino sul tetto, che può quindi essere esaminata in questa sede. L’attrice ha ammesso di aver rimosso il camino, siccome incompatibile con l’innalzamento del tetto (replica, pag. 9), e ha precisato che la ricostruzione non era di sua competenza, trattandosi di opere murarie e non da carpentiere. Il perito giudiziario ha ritenuto che di principio l’innalzamento del tetto non richiedeva la demolizione del camino, il quale doveva se del caso essere innalzato e dotato di una nuova conversa, da riposizionare alla quota corretta (perizia 27 luglio 2006 pag. 3 risposta 6). Risulta pertanto accertato che in occasione dei lavori eseguiti dall’attrice i suoi dipendenti hanno rimosso – volonta-riamente o involontariamente – un comignolo senza che ciò fosse previsto o necessario per il compimento dell’opera pattuita. Ne discende l’obbligo dell’attrice di risarcire il danno così causato, vale a dire i costi per la ricostruzione. Il convenuto ha prodotto in causa un preventivo dell’impresa di costruzioni F__________ (doc. 6) per la formazione di un comignolo in laterizio e la fornitura e la posa di un elemento tipo Shut per l’importo di fr. 2'000.-. Dall’istruttoria risulta invero che il camino in questione è stato rifatto da D__________ (deposizione testimoniale 29 maggio 2008), il quale nulla ha però riferito sul costo del suo intervento. A ogni modo l’appellata non ha contestato nei propri allegati la congruità dell’importo di fr. 2'000.-, che va dunque ammesso in deduzione dall’importo riconosciuto dal Pretore.
9. In definitiva, l’appello può dunque essere accolto limitatamente all’importo di fr. 2'000.- e la petizione deve essere accolta limitatamente all’importo di fr. 38'078.80 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002. L’accoglimento parziale dell’appello impone una modifica degli oneri processuali di prima sede, per tenere conto della reciproca soccombenza delle parti nell’azione creditoria. In sede di appello le spese processuali sono ripartite in proporzione della reciproca soccombenza (5% per l’attrice, 95% per il convenuto). L’appellante rifonderà inoltre all’appellata un’indennità parziale per ripetibili. Il valore di causa al fine di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 40'078.80.
Per questi motivi,
richiamata la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 10 febbraio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1.1 La petizione è parzialmente accolta e AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 38'078.80 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002.
1.2 (invariato)
1.3 La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le relative spese sono poste a carico dell’attrice per 11/30 e a carico del convenuto per il resto; le spese di perizia sono a carico del convenuto nella misura di 19/20 e a carico dell’attrice per 1/20. Il convenuto rifonderà all’attrice l’importo di fr. 3'400.- per parti di ripetibili.
II. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e sono poste a carico dell’appellata per 1/20. L’appellante rifonderà inoltre all’attrice fr. 1'100.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).