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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.295 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 settembre 2010 da
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CO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno 122, dello stabile denominato Residenza __________ in via __________ a __________;
domanda che la convenuta ha contestato e che il Pretore ha accolto con sentenza 17 dicembre 2010, dopo aver richiamato dal competente Ufficio di conciliazione l’incarto relativo alla contestazione della disdetta promossa dalla convenuta;
appellante la parte convenuta, che con appello 30 dicembre 2010 chiede l’annullamento della sentenza del Pretore e la reiezione della domanda di sfratto, con protesta di spese e ripetibili e previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto
che con contratto 27 luglio 1998 __________, in rappresentanza della proprietaria CO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno __________, dello stabile denominato Residenza __________ in via __________
che il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il 31 luglio 1999, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 1’080.- e di un acconto per le spese accessorie di fr. 90.-, con conguaglio a fine esercizio (doc. A);
che con lettera 21 aprile 2010 la nuova amministrazione dell’immobile, RA 2, constatato che la conduttrice non aveva pagato il saldo dei conguagli delle spese accessorie relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, per un importo complessivo di fr. 5'273.30, le ha assegnato in base all’art. 257d CO un termine di 30 giorni per versare lo scoperto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento avrebbe avviato “la procedura di disdetta” (doc. B);
che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine impartito, l’8 giugno 2010 l’amministrazione ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010, mediante il modulo ufficiale (doc. C);
che con istanza 1° luglio 2010 (doc. D) la conduttrice, rappresentata dall’Associazione svizzera inquilini, ha contestato la disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, il quale ha poi trasmesso l'incarto alla Pretura, alla quale, con istanza del 9 settembre 2010, la locatrice ha chiesto lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato alla scadenza del 31 luglio 2010;
che con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di locazione e della validità della relativa disdetta, ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dai locali da essa occupati, ha respinto la sua istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e non ha prelevato tasse né ha assegnato ripetibili;
che con appello 30 dicembre 2010 la convenuta chiede, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento della sentenza del Pretore e la reiezione dell’istanza di sfratto, con protesta di spese e ripetibili;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
che il Pretore, accertato che la convenuta era in mora con il pagamento dei conguagli relativi ai conteggi delle spese accessorie dal 2005 in poi, che l'istante aveva regolarmente diffidato la conduttrice a pagare gli arretrati entro 30 giorni e che nessun pagamento era intervenuto nel termine assegnato, ha ritenuto valida la disdetta straordinaria dell’8 giugno 2010 per la scadenza del 31 luglio 2010 e ha così pronunciato lo sfratto dall’ente locato;
che la convenuta contesta di poter essere considerata in mora nel pagamento dei conguagli delle spese accessorie, adduce che le relative fatture non sono mai state presentate, che essa si era dichiarata disposta a pagare degli acconti trovandosi sotto pressione e al solo scopo di non essere sfrattata, e solleva in questa sede contestazioni sulla correttezza dei conteggi delle spese accessorie, rilevando di aver sempre pagato puntualmente la pigione e gli acconti per le spese accessorie, sicché la disdetta e lo sfratto sono ingiustificati e sproporzionati;
che la disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO è ammissibile anche in caso di mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, sempre che i conteggi siano esigibili e il locatore abbia dato al conduttore la possibilità di prendere conoscenza dei documenti giustificativi (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 11 ad art. 257d CO);
che dall’istruttoria, in particolare dall’incarto richiamato dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco (incarto 60/2010), risulta che la conduttrice aveva ricevuto i conteggi delle spese accessorie, spediti nel 2007, 2008 e 2009, e che nel 2009 si era rivolta all’Associazione svizzera inquilini, la quale aveva ricevuto per esame i conteggi delle spese accessorie;
che il contratto di locazione tra le parti prevede il diritto del conduttore di esaminare i documenti giustificativi considerati per il conteggio delle spese accessorie entro 20 giorni dalla notifica del conteggio, e il pagamento del conteggio entro 30 giorni dalla sua notifica (doc. F, originale del contratto, clausola b. 12.5 pag. 3);
che i conguagli risultanti dai conteggi menzionati nella diffida 21 aprile 2010 sono diventati esigibili 30 giorni dopo la loro notifica, avvenuta nel 2007, 2008 e 2009 (incarto richiamato dall’Ufficio di conciliazione) e non risulta siano stati contestati in precedenza;
che già nel 2007 la convenuta riconosceva di avere arretrati scoperti per i conguagli delle spese accessorie (lettera 29 dicembre 2007, fascicolo UC richiamato), e che a parte un versamento di fr. 1'000.- nel febbraio 2010, essa ha pagato solo il canone di locazione e gli acconti di spese mensili, e non ha dato seguito alle proposte di regolare il pagamento degli arretrati, come propostole dall’istante ancora il 21 aprile 2010;
che i conteggi sono stati prodotti anche all’udienza del 17 agosto 2010 presso l’Ufficio di conciliazione (verbale, doc. E), e l’allora rappresentante della convenuta li ha visionati, comunicando poi all’istante il 4 novembre 2010 che la convenuta era disposta a pagare a rate l’importo di fr. 5'273.30 (doc. G), proposta che non è stata accettata dalla controparte;
che le contestazioni sulla correttezza dei conteggi delle spese accessorie, formulate per la prima volta dalla convenuta in questa sede, sono irricevibili, così come i nuovi documenti prodotti a sostegno dell’appello, visto il divieto posto dall’art. 321 CPC-TI, applicabile ancora nella fattispecie (art. 405 CPC), a nuove allegazioni e a nuove prove in sede di appello;
che l’istruttoria ha dimostrato l’esistenza di uno scoperto di fr. 5'273.30 per i conguagli delle spese accessorie dei conteggi relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, noti alla convenuta, rispettivamente alla sua precedente rappresentante, e che non è stato pagato nel termine indicato nella diffida del 21 aprile 2010;
che l’istante non aveva l’obbligo di produrre tutte le fatture con i conteggi, ma solo di mettere a disposizione i documenti giustificativi a richiesta della convenuta (contratto doc. F, clausola 12.5), né era tenuta ad accettare acconti e a rinunciare allo sfratto, dopo che essa aveva offerto a più riprese alla convenuta di saldare gli arretrati, da ultimo con la diffida di pagamento del 21 aprile 2010, senza esito;
che in siffatte circostanze le conclusioni del Pretore sulla validità della disdetta straordinaria reggono alle critiche dell’appellante;
che il ricorso, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che a prescindere dall’indigenza dell’appellante la sua domanda di assistenza giudiziaria in questa sede deve essere respinta, l’appello non presentando alcuna possibilità di esito favorevole;
che la convenuta deve dunque sopportare la tassa di giustizia e le spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che, ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr. 15'300.- (canone di locazione fr. 1'275.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 31 luglio 2011;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
1. L’appello 30 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
3. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 150.-
sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Intimazione:
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- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).