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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.399 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 giugno 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2002 (azione parziale);
domanda avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 31 gennaio 2011 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 4 marzo 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le convenute con osservazioni 9 maggio 2011 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 28 luglio 2000 (doc. 2) è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino il concorso di prequalifica, secondo la procedura selettiva, per le opere di sottostruttura, conservazione e pavimentazione del Progetto “__________”, concernente il risanamento di alcuni manufatti dell’autostrada __________ nel tratto __________ (lotto __________). Intenzionate a partecipare al concorso, la società italiana AO 2 (impresa pilota) e quella svizzera AO 1 si sono costituite in consorzio con la denominazione Consorzio G__________, riuscendo poi a superare la prequalifica.
2. L’11 aprile 2001 la società svizzera AP 1, dopo una telefonata tra il suo amministratore R__________ __________ e il dipendente di AO 1 nonché membro di varie commissioni del consorzio M__________ __________, ha trasmesso al Consorzio G__________ un’offerta (doc. 9) per fr. 13'653'724 + IVA (D14 / barriere di sicurezza: fr. 1'325'114.-, D10 / soprastrutture ripari fonici: fr. 11'061'360.-, D6 / mensola e muri di sostegno: fr. 1'020'350.- e D3 / viadotto __________: fr. 246'900.-), a seguito della quale, dopo una discussione avvenuta l’indomani alla presenza degli stessi R__________ __________ (che ha allora trasmesso una nuova offerta con ulteriori acconti e ribassi, cfr. doc. 10) e M__________ __________, quest’ultimo, con riferimento alle “barriere di sicurezza e ripari fonici”, ha provveduto ad allestire e firmare, a nome del consorzio, il seguente scritto (doc. B): “con la presente Vi confermiamo, a seguito della Vostra offerta del 11.04.2001 relativa alle opere in oggetto, che qualora i lavori dovessero essere deliberati al nostro Consorzio, le opere stesse saranno a Voi subappaltate alle condizioni pattuite: ribasso 6%” (le ultime due parole erano scritte a capo, centrate e in neretto).
Nei due mesi successivi AP 1, indicata dal Consorzio G__________ quale subappaltatrice nei documenti poi trasmessi al Cantone, ha partecipato a diverse riunioni presso la Direzione Lavori (doc. C), in seguito alle quali è stato concordato che i pannelli acustici da montare sarebbero stati quelli denominati __________ della ditta T__________ Spa, che già avevano ricevuto la necessaria (doc. 5, 5a e 13) certificazione dell’EMPA (doc. 14).
3. Con decisione 3 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha per finire deliberato i lavori in questione al Consorzio G__________ (doc. 15).
Il 5 settembre 2001 (doc. D) AP 1 ha pertanto chiesto di voler formalizzare il contratto di subappalto per un importo lordo di fr. 15'956'638.45 (corrispondente all’offerta doc. 9 [dedotta una sottoposizione D10 di fr. 531'000.-], con i ribassi di cui al doc. 10 esposti solo a parte e comprensiva dell’offerta per le vetrature CPN 376 di fr. 2'833'914.45), al che il Consorzio G__________ ha obiettato (doc. E) di non poter discutere né concludere qualsiasi trattativa in considerazione dell’avvenuta impugnazione della delibera innanzi al Tribunale Cantonale amministrativo, che l’ha poi annullata con pronuncia 15 novembre 2001 (doc. F), annullata però il 12 aprile 2002 dal Tribunale federale, con conseguente conferma della stessa. Ciononostante, il Consorzio G__________ neppure in seguito ha ritenuto di poter evadere positivamente la nuova richiesta di formalizzazione del contratto di subappalto per quello stesso importo, inoltrata da AP 1 al suo indirizzo il 7 giugno 2002 (doc. G) e ancora ribadita il 5 luglio 2002 (doc. H).
Il 27 settembre 2002 il Consorzio G__________ ha trasmesso a AP 1 un capitolato d’appalto per le opere D10 invitandola a presentare la sua offerta definitiva per un importo non superiore a fr. 7'200'000.- entro la fine del mese (doc. EE e 17), termine che quest’ultima ha tuttavia lasciato scadere infruttuosamente.
Il 4 ottobre 2002 (doc. O) AP 1 ha quindi rimproverato al Consorzio G__________ di aver deliberato quelle opere alle ditte T__________ Spa e O__________ __________ SA, invitandolo entro il 9 ottobre successivo a ritornare sulla sua decisione ed a voler confermare la collaborazione risultante dallo scritto di cui al doc. B. Il 10 ottobre 2002 (doc. P) essa ha rinnovato la sua richiesta, assegnando un nuovo termine fino al successivo 16 ottobre, e l’11 dicembre 2002 (doc. Q) ha poi prorogato il termine per l’adempimento fino al 20 dicembre. Il 18 marzo 2004 (doc. S) essa ha assegnato un ulteriore termine fino al 31 marzo 2004 per adempiere, osservando che alla sua scadenza avrebbe rinunciato alla prestazione tardiva e preteso il risarcimento del danno, come da lei poi fatto il 2 aprile 2004 (doc. U).
4. Con petizione 21 giugno 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 2 e AO 1 al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2002. Essa ha evidenziato che il 12 aprile 2001 le controparti si erano preventivamente impegnate, in caso di delibera a loro favore, poi avvenuta, a subappaltarle i lavori inerenti alla fornitura e alla posa delle opere contemplate dall’offerta di cui doc. 9 previa concessione di un ulteriore ribasso del 6%, come per altro confermato anche per scritto (doc. B), e che ciononostante, il 27 settembre 2002, in occasione di una discussione sulle conseguenze di un parziale cambiamento del progetto, esse avevano poi preteso uno sconto ulteriore, da lei non accettato siccome contrario agli accordi iniziali, e in seguito, violando nuovamente il contratto, avevano poi subappaltato i lavori alle ditte T__________ Spa e O__________ __________ SA. A suo dire, ciò le avrebbe causato un’importante perdita di guadagno, pari ad almeno fr. 4'102'949.58, che per motivi di opportunità è stata per il momento azionata, con un’azione parziale di valore ridotto.
5. Le convenute si sono opposte alla petizione. In ordine, hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice a decidere le pretese nei confronti di AO 2 e contestato che l’attrice potesse inoltrare un’azione parziale non individualizzata. Nel merito, dopo aver sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa attorea nella misura in cui fosse eventualmente fondata sulla culpa in contrahendo, hanno fornito una diversa versione dei fatti, tale da escludere un loro obbligo di risarcimento del danno. Al proposito, esse hanno osservato che in occasione della discussione del 12 aprile 2001 e della successiva sottoscrizione del doc. B M____________________ __________ non si era impegnato a stipulare un contratto di subappalto, ciò che per altro non poteva nemmeno fare non disponendo di un diritto di firma individuale, ma si era limitato a formalizzare la disponibilità dell’attrice a concedere un ulteriore ribasso del 6% in caso di aggiudicazione a suo favore; hanno poi aggiunto che il tenore di quello scritto era stato in ogni caso revocato nel corso di una discussione avvenuta in una data imprecisata tra il 12 aprile e il 22 maggio 2001, a seguito della quale le parti avevano concluso l’“accordo commerciale preliminare” relativo alle opere D10 (doc. L), secondo cui l’attrice sarebbe stata posta al beneficio di un diritto di “prelazione” per parte di quei lavori nel senso che essa sarebbe stata incaricata di eseguirli a condizione di essere poi disposta a effettuarli ad un prezzo pari o inferiore a quello oggetto delle offerte delle altre ditte; sempre a loro dire, nel settembre 2002 all’attrice, che nel frattempo aveva confessato l’impossibilità soggettiva di procurarsi i pannelli __________ e con ciò la sua impossibilità ad adempiere, era stata per l’appunto offerta la possibilità di inoltrare questa offerta inferiore (doc. EE). Negata così una loro inadempienza contrattuale, che comunque sarebbe stata ininfluente siccome l’attrice non aveva immediatamente optato per la rinuncia alla prestazione tardiva a favore del risarcimento del danno, esse hanno in ogni caso contestato l’ammontare del pregiudizio fatto valere dall’attrice, in particolare le percentuali relative alla perdita di guadagno ed il fatto che le stesse fossero calcolate anche su parti d’opera - D3, D6, D14 e parte delle posizioni D10 - che erano poi state escluse o mai avevano fatto parte - fornitura di lamiere e di vetri securizzati - di qualsiasi trattativa. Pure contestata era infine la pretesa per interessi moratori e l’esistenza della solidarietà fra le convenute.
6. Il Pretore, con la decisione 31 gennaio 2011 qui impugnata, ha respinto la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, le spese e le ripetibili di fr. 45'000.-. Il giudice di prime cure, rilevando che la versione dei fatti fornita dalle convenute aveva trovato piena conferma in sede istruttoria, ha escluso che a loro potesse essere rimproverato un inadempimento contrattuale, tanto più che l’attrice, non avendo immediatamente optato, dopo la scadenza del termine di grazia scaduto il 20 dicembre 2002 (doc. Q), per la rinuncia alla prestazione tardiva a favore del risarcimento del danno, in base al diritto svizzero - a questo stadio della lite pacificamente applicabile alla fattispecie - si era in ogni caso preclusa la facoltà di azionarlo. Visto l’esito della lite, non ha ritenuto necessario esaminare il tema della competenza territoriale, né l’eccezione di prescrizione.
7. Con l’appello 4 marzo 2011 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con osservazioni 9 maggio 2011, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa, ribadita la competenza territoriale del giudice adito a decidere le pretese nei confronti di AO 2, conferma che i fatti si erano in realtà svolti come da lei preteso in prima sede e non invece come ritenuto dalle controparti e dal Pretore, di modo che le convenute si erano rese responsabili di un inadempimento contrattuale; e censura di non aver rispettato le condizioni formali per poter pretendere il risarcimento del danno ex art. 107 cpv. 2 CO.
8. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
9. In relazione al rimprovero di inadempimento contrattuale mosso alle convenute, a suo giudizio da valutarsi con riferimento all’accordo di cui al doc. L e non a quello di cui al doc. B, il Pretore ha dapprima rilevato sulla base delle testimonianze di M__________ __________, P__________ __________ e L__________ __________ che la data esatta della riunione riassunta nel doc. L era da situare nel maggio 2001, sicché era possibile che fosse sin precedente all’incontro del 22 maggio 2001 oggetto del doc. C, come del resto sostenuto espressamente da M__________ __________, la stessa attrice avendo per altro ammesso in sede conclusionale (p. 15) che la stessa andava situata al 7 maggio 2001. Quanto al contenuto dell’accordo commerciale preliminare di cui al doc. L, egli ha ritenuto che lo stesso, pur non firmato, rappresentava la sintesi degli accordi raggiunti in quell’incontro, ossia fra gli altri la “prelazione” a favore dell’attrice: ciò era stato riferito dai testi M__________ __________, P__________ __________ e L__________ __________, era stato confermato dal fatto che lo stesso era stato ricevuto e prodotto in causa dall’attrice, che non lo aveva mai contestato, nonché dal fatto che altre circostanze e meglio il doc. EE ne erano conseguenti rispettivamente il doc. D non ne smentivano il contenuto. Egli ha quindi appurato che le convenute avevano riconosciuto all’attrice la “prelazione” relativamente alle opere indicate nel doc. EE, mai restituito da quest’ultima, la quale oltretutto a quel momento, come riferito ancora dai testi M__________ __________ e P__________ __________, aveva in ogni caso dichiarato di non essere più in grado di fornire i pannelli __________ approvati dalla committenza e muniti della necessaria certificazione dell’EMPA, poco importando se sul mercato vi fossero altri pannelli, per i quali essa non aveva in effetti dimostrato di disporre delle necessarie certificazioni, quando l’istruttoria aveva dimostrato che le convenute erano confrontate con l’urgenza della committenza, comprovata dal teste M__________ __________, di cominciare il cantiere prima dell’inverno e di ricevere entro inizio ottobre 2002 il nome dei subappaltatori.
Il Pretore ha in ogni caso aggiunto, sempre sulla base della testimonianza di M__________ __________, che il senso attribuito soggettivamente dalle parti al doc. B, a prescindere dal suo tenore letterale, non era quello di concludere già sin da quel momento un contratto di subappalto tra loro. Egli ha poi rilevato che le convenute non sarebbero in ogni caso state vincolate dal quel documento, sottoscritto da una persona priva del potere di rappresentanza individuale, senza che quel suo agire individuale fosse stato preventivamente tollerato o successivamente ratificato: l’attrice, che per sua ammissione sino ad allora aveva allestito un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche, doveva per altro rendersi conto che un accordo come quello da lei preteso sarebbe stato vincolante solo se sottoscritto dai firmatari del consorzio; contrariamente a quanto da lei preteso, nulla agli atti permetteva poi di concludere che le parti si fossero accordate in tal senso già prima della sottoscrizione di quel documento; e nemmeno il tenore del doc. C, come detto fors’anche successivo al doc. L, rispettivamente il fatto che l’attrice fosse stata definita subappaltatrice attestavano che alla stessa fosse stato attribuito il ruolo da lei preteso nel doc. B.
9.1 In questa sede - come detto - l’attrice ribadisce che ad essere decisivo per la questione era solo il doc. B (appello p. 17-25). Essa, premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dal documento risultava che lo stesso era stato allestito a conferma di precedenti accordi verbali, rileva che il fatto che quel documento era stato sottoscritto dal solo M__________ __________, privo del diritto di firma individuale, non era di per sé tale da inficiarne la validità, siccome questi aveva sempre trattato con lei in rappresentanza del consorzio e in quanto a lui, per sua stessa ammissione, era chiaro che la controparte era disposta a collaborare solo se quella collaborazione fosse stata definita contrattualmente, ciò che in buona fede avrebbe dovuto indurlo a non allestire e firmare uno scritto come quello in questione se, come da lui riferito, ma qui contestato, il senso non era quello risultante dal suo tenore letterale; osserva che L__________ __________, Re__________ __________, E__________ __________ e M__________ __________ avevano in ogni caso confermato l’esistenza e il contenuto del contratto di subappalto in quei termini, ratificando così l’operato di M__________ __________, ciò che risultava dal fatto che essa era stata definita subappaltatrice nei confronti della committenza, come risultava dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________. A suo dire, i doc. B e C e la stessa deposizione di quest’ultimo teste dimostravano altresì che il significato e la portata del doc. L, per altro non datato e firmato, non erano quelli attribuitigli dal Pretore e dai testi M__________ __________ e L__________ __________, del tutto inattendibili alla stregua del teste P__________ __________, che oltretutto si era limitato a riferire quanto riportatogli da L__________ __________, tanto più che, qualora stésse la sua datazione al 7 maggio 2001, non si capirebbe perché nel documento nulla si diceva in merito alle opere D3 e D6. Pure inattendibili erano poi i testi M__________ __________ e P__________ __________ laddove si erano espressi sull’asserita incapacità dell’attrice di adempiere le prestazioni di sua competenza, in particolare di fornire i pannelli __________ della T__________ Spa, che potevano essere tempestivamente sostituiti da altri forniti da terzi, come confermato dalla perizia giudiziaria.
9.2 Premessa fondamentale per poter eventualmente accogliere le tesi d’appello dell’attrice sulla questione che qui ci occupa è che le testimonianze su cui il Pretore si è fondato, ed in particolare quelle di M__________ __________, P__________ __________ e L__________ __________, vengano qui dichiarate inattendibili, come in sostanza chiesto dall’attrice. La sua richiesta deve essere disattesa.
9.2.1 Innanzitutto si osserva che l’attrice non ha assolutamente spiegato, salvo forse per quanto si dirà nel prossimo considerando, e tanto meno ha dimostrato con le necessarie prove per quali motivi sarebbero inattendibili quei 3 testimoni - l’inattendibilità di L__________ __________ è per altro stata eccepita per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) -, non essendo ovviamente sufficiente il solo fatto che essa possa aver qui dichiarato di non condividere soggettivamente il contenuto delle loro deposizioni.
9.2.2 Ma in ogni caso nemmeno vi è traccia di gravi discordanze tra i fatti deducibili da quelle testimonianze, ed in particolare da quelle rese da M__________ __________ e P__________ __________, al cospetto degli altri elementi di fatto deducibili da altre prove, che in base alla giurisprudenza potrebbero indurre il giudice a non considerare le loro deposizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 75 e 84 ad art. 90).
Da una parte quanto da loro riferito (cfr. supra consid. 9) è in effetti stato spesso e volentieri confermato, e comunque mai smentito, da altre risultanze di causa: con riferimento alla datazione del doc. L, l’attrice non ha contestato in questa sede di aver ammesso con le conclusioni che lo stesso fosse stato allestito proprio nel maggio 2001 e meglio il 7 di quel mese (per inciso, a p. 12 della replica già si menzionava un incontro tra le parti in data 7 maggio 2001), circostanza che a detta del Pretore era pure stata riferita dal teste L__________ __________, la cui inattendibilità è stata eccepita per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede; il fatto che nel doc. L le parti avessero accordato all’attrice un diritto di “prelazione” su alcuni lavori della posizione D10 è pure stato confermato dal teste L__________ __________, la cui inattendibilità - come detto - è stata eccepita irritualmente solo ora, e in ogni caso l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui ciò era pure confermato dal fatto che quel documento era stato ricevuto e prodotto in causa da lei, che non lo aveva mai contestato; l’impossibilità dell’attrice di fornire i pannelli __________ a seguito di un contenzioso con T__________ Spa non è poi mai stata da lei contestata negli allegati preliminari, ove essa aveva anzi ammesso l’esistenza di una situazione problematica a dipendenza anche di alcuni dissapori con quella società (replica p. 7; cfr. pure conclusioni p. 24) e aveva perlopiù preteso solo la disponibilità di altri pannelli simili e di altri fornitori; l’urgenza della committenza di avviare il cantiere prima dell’inverno e di ricevere comunicazione entro inizio ottobre 2002 del nome dei subappaltatori è invece dimostrata dal doc. 16.
D’altra parte è ampiamente a torto che l’attrice sembra affermare che la deposizione di quei testi sarebbe smentita dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________, da cui risultava che essa era stata indicata come subappaltatrice all’indirizzo della committenza e con cui quel teste aveva affermato che l’offerta dell’attrice era l’unica inoltrata alla committenza, rispettivamente dal fatto che la mancata menzione delle opere D3 e D6 nel doc. L contraddirebbe la sua datazione al 7 maggio 2001. Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, non si capisce per quale motivo il fatto, per altro irricevibile siccome evocato per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che nel doc. L le parti, oltre alle opere D10, non abbiano ritenuto di menzionare quelle denominate D3 e D6, cui la committenza aveva rinunciato solo nell’agosto 2002, sarebbe tale da sconfessare la sua datazione al 7 maggio 2001 già dimostrata - come detto sopra - da altre prove, tanto più che dallo stesso documento nemmeno risulta che queste ultime opere fossero invece già allora state escluse dai loro accordi. Ammessa quella datazione, nel fatto che l’attrice fosse stata presentata e indicata dalle convenute come subappaltatrice all’indirizzo della committenza, come risultava dal doc. C e dalla deposizione di Pa__________ __________, non si ravvisa in realtà nulla di anomalo, lo stesso Pretore - il cui assunto ancora una volta non è stato qui oggetto di censura - avendo a ragione rammentato che nel doc. L l’attrice si era inoltre impegnata “a produrre ogni possibile documentazione o chiarimento necessario, nonché a partecipare a eventuali specifici incontri tecnici richiesti dal Dipartimento”. Il fatto poi che il teste Pa__________ __________ abbia affermato che l’offerta dell’attrice era l’unica inoltrata alla committenza non è a sua volta tale da smentire le deposizioni di M__________ __________ e di P__________ __________, che avevano invece indicato che la sua era stata da loro allegata assieme a quella di altre ditte, e ciò già per il solo motivo che sulla particolare questione il teste ha ammesso di non essere sicuro di quanto riferito, aggiungendo alla sua deposizione la frase “così mi sembra di ricordare” (verbale 27 febbraio 2007 p. 3). E neppure si capisce infine perché il doc. B, per il suo particolare tenore, sarebbe tale da smentire il successivo doc. L.
9.3 Dovendosi con ciò ammettere l’attendibilità dei testimoni M__________ __________, P__________ __________ e L__________ __________, è chiaro che la versione dei fatti dell’attrice - a favore della quale essa non ha proposto alcun’altra prova (appello p. 17-25) - e le sue conclusioni giuridiche non possono trovare conferma, dovendosi invece ritenere corretta la ricostruzione fattuale e la sussunzione giuridica effettuata dal Pretore (cfr. consid. 9).
9.3.1 Innanzitutto non può essere ragionevolmente contestato che il doc. L, databile effettivamente al 7 maggio 2001, rappresentava la sintesi degli accordi allora raggiunti tra le parti, ossia fra gli altri la “prelazione” a favore dell’attrice, e che le convenute avevano poi riconosciuto a quest’ultima la facoltà di beneficiare di quella “prelazione”, senza però che costei abbia ritenuto di darvi seguito, restituendo per tempo il doc. EE.
E in ogni caso, a prescindere da quanto precede, deve pure essere confermato che l’attrice sarebbe comunque già stata inadempiente per il fatto di non essere più in grado di fornire i pannelli __________, approvati dalla committenza e muniti della necessaria certificazione dell’EMPA, e per non aver dimostrato che i prodotti analoghi che a suo dire potevano pure entrare in linea di conto disponessero o potessero ottenere i necessari certificati nel brevissimo termine ancora a disposizione, nessun passaggio del complemento peritale menzionato al proposito dall’attrice avendo in realtà indicato l’esistenza di pannelli simili già omologati o la cui omologazione sarebbe stata possibile nei ristretti termini imposti dalla committenza.
9.3.2 Ma, abbondanzialmente, nemmeno si può ritenere che l’attrice possa prevalersi del presunto accordo risultante dal doc. B.
Va innanzitutto confermato che nelle intenzioni delle parti, quel documento, a prescindere dal suo tenore letterale, formalizzava la disponibilità dell’attrice di concedere un ulteriore ribasso del 6% e non poteva invece costituire un contratto di subappalto munito di una condizione sospensiva, tanto più per il fatto - accertato dal Pretore e non censurato in questa sede - che si fondava su di un’offerta priva di allegati e specifiche tecniche.
Lo stesso, quand’anche fosse stato per ipotesi costitutivo di un contratto in quei termini, non sarebbe in ogni caso stato vincolante per le convenute, essendo stato sottoscritto a loro nome da una persona pacificamente priva del diritto di firma individuale a registro di commercio (art. 460 cpv. 2 CO; TF 30 maggio 2008 4A_456/2007 consid. 4). A questo proposito si osserva che l’attrice non ha assolutamente spiegato in questa sede da quali circostanze di fatto risultava invece che il firmatario di quel documento aveva “sempre trattato con l’attrice in rappresentanza del Consorzio G__________”, non avendo da una parte indicato se e come le convenute le avessero comunicato il suo potere di rappresentanza a titolo individuale (art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 3 CO) né dall’altra avendo addotto i fatti da cui poteva concludere che esse conoscessero e avessero tollerato quel suo modo di agire o ancora da cui esse, pur non avendolo conosciuto, avrebbero contribuito a far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza del suo potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb, 131 III 511 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; TF 19 maggio 2011 4A_82/2011 consid. 4.4, il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura esterna apparente”), tanto più che non risulta che l’attrice e M__________ __________ si conoscessero prima di allora o che questi avesse mai agito da solo, ma in modo vincolante, per conto delle convenute; e che nemmeno è stato dimostrato che il doc. B sia stato da lui mostrato alle convenute prima dell’inizio della causa. Essa nemmeno ha in seguito spiegato da quali circostanze di fatto aveva concluso che L__________ __________, Re__________ __________, E__________ __________ e M__________ __________ avevano in ogni caso “successivamente confermato sia l’esistenza sia il contenuto del contratto di subappalto venuto in essere” in quei termini e con ciò ratificato giusta l’art. 38 CO l’operato di M__________ __________, essendo in ogni caso incontestabile che, contrariamente a quanto da lei preteso, ciò non poteva essere dedotto dal solo fatto - come detto tutt’altro che decisivo - che essa era stata definita subappaltatrice nei confronti della committenza, come risultava dal doc. C e dalla testimonianza di Pa__________ __________.
10. Dovendosi così confermare la conclusione pretorile secondo cui alle convenute, vista anche l’inadempienza dell’attrice, non poteva essere rimproverato alcun inadempimento contrattuale dell’accordo concluso con il doc. L né tanto meno di quello eventualmente risultante dal doc. B, che di per sé, oltre a non essere per loro vincolante, nemmeno era costitutivo di un contratto di subappalto condizionato ed era stato superato dagli eventi, la petizione dell’attrice deve senz’altro essere respinta, senza che occorra esaminare se quest’ultima, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore - chiaramente competente a decidere anche sulle pretese creditorie formulate nei confronti di AO 2 (art. 6 n. 1 CL) -, abbia rispettato le condizioni formali per poter pretendere il risarcimento del danno ex art. 107 cpv. 2 CO (appello p. 25-28), rispettivamente ancora se fossero da respingere anche tutte le altre eccezioni sollevate in prima sede dalle convenute, non esaminate dal giudice di prime cure.
11. Ne discende che l’appello, a conferma del giudizio di prime cure, deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'500'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Al riguardo si rileva che la tassa di giustizia di prima sede (fr. 6'500.-) equivale a metà del minimo previsto dalla LTG per una causa di tale importo. Tenuto conto dell’ampiezza degli allegati e dell’istruttoria una tassa di almeno fr. 25'000.- sarebbe stata indicata. Gli oneri processuali di appello tengono quindi conto della tassa che avrebbe dovuto essere prelevata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 4 marzo 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 12’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate complessivamente fr. 22'500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).