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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.291 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 25 aprile 2007 da
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AO 1 ________
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 145'475,55, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 137'867,85;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2011 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto a versare all'attore fr. 123'944,30, oltre a interessi del 5% dal 5 maggio 2004, respingendo in via definitiva per pari importo l'opposizione interposta al summenzionato PE, con spese e ripetibili attribuite in base alla rispettiva soccombenza;
appellante il convenuto con atto di appello 9 marzo 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio postulando di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 29 aprile 2011 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
Tra il AP 1 e il AO 1, composto delle
società __________, __________ e __________ (in seguito consorzio) e stato stipulato
il 4 luglio 2002 un contratto d'appalto per opere da impresario costruttore
nell'ambito dell'edificazione di un autosilo, la cui mercede, pattuita a corpo,
ammontava a fr. 1'249'236.- (doc. B). Conclusi i lavori, a fronte di fatture
per complessivi fr. 1'694'301,25, il Comune committente ha sollevato una serie
di contestazioni e non ha riconosciuto integralmente la pretesa, operando sul
saldo finale una deduzione di fr. 145'475,55.
Per pari somma, oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2004, il AO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo (PE n. __________ dell'UE di Lugano) al quale è stata
interposta tempestiva opposizione (doc. T).
B. Con petizione 25 aprile 2007 il summenzionato consorzio si è rivolto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per chiedere la condanna del AP
1 al pagamento di fr. 145'475,55, oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2004,
rivendicati quale mercede nell'ambito del contratto di appalto concluso tra le
parti, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 21 agosto 2007
esponendo i motivi delle contestazioni sollevate al proposito di una serie di
pretese dall'attore ritenute infondate. Con replica 24 settembre e duplica 25
ottobre 2007, così come con le conclusioni 10 e 13 dicembre 2007, le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, con la sola eccezione
dell'attore che ha ridotto la pretesa, alla luce delle risultanze del referto
peritale, a fr. 137'867,85 oltre interessi.
D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto
la petizione. Rilevato preliminarmente come non sussista alcuna contestazione
tra le parti in merito alla qualifica del contratto di appalto e
all'applicazione degli art. 363 segg. CO, integrati, come contrattualmente
convenuto (doc. B), dalle disposizioni della norma SIA 118, il primo giudice ha
elencato gli elementi oggetto di divergenza, riconducibili a cinque voci,
ognuna trattata in uno specifico considerando, ricordando in termini generali
le disposizioni legali e i criteri definiti da dottrina e giurisprudenza per la
fissazione della mercede dell'appaltatore.
Per prima cosa il Pretore, con riferimento all'esito degli accertamenti
peritali, ha integralmente riconosciuto la pretesa esposta dall'attore per
l'esecuzione di lavori di sgrossatura delle pietre fornitegli (fr. 28'279.-) e
per il loro trasporto dal luogo di lavorazione a quello di messa in opera (fr.
56'612,85).
Altresì integralmente riconosciuta è stata la remunerazione (fr. 17'982,15) per
la richiesta formulata dal committente in corso d'opera relativa alla quantità
di malta utilizzata per l'esecuzione del muro in sassi.
Secondo il Giudice di prime cure, la richiesta in corso d'opera di un
particolare dettaglio di posa dei casseri ha pure comportato un maggior onere,
valutato con un giudizio equitativo in fr. 11'141.-, cifra corrispondente alla
metà di quanto fatturato dall'attore.
In merito alle opere eseguite e pacificamente non contemplate nel contratto, ma
per le quali è sorto un contenzioso limitatamente alla congruità degli importi
fatturati (per complessivi fr. 17'536,85), il Pretore ha riconosciuto la
pretesa complessiva di fr. 9'929,20, ovvero quanto richiesto dall'attore in
sede di conclusioni.
Infine, il Pretore non ha ritenuto fondata la pretesa attorea di fr. 2'282,80
per la pulizia di una tubatura intasata.
Complessivamente ha pertanto accolto la pretesa dell'attore limitatamente a fr.
123'944,30, oltre a interessi di mora del 5% dal 5 maggio 2004, con tasse di
giustizia, spese e ripetibili attribuiti secondo il rispettivo grado di
soccombenza.
E.
Con atto di appello 9 marzo 2011 il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Della risposta 29 aprile 2011 con cui l'attore postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,
fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese
(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo
preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è
retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.Preliminarmente l'appellante espone
considerazioni di ordine generale in merito all'applicabilità della norma SIA
118 al caso concreto, per concluderne che "il riconoscimento del
maggior quantitativo di materiale impiegato, rispettivamente di lavoro profuso
presupponeva il preventivo consenso della Direzione lavori" (appello
pag. 6 n. 3), consenso che non sarebbe stato dato come risulterebbe, a suo
dire, dai "verbali delle numerose riunioni" e dalla non meglio
precisata "copiosa documentazione agli atti" (appello pag. 6
n. 3).
L'appellante espone tuttavia la propria interpretazione della norma e delle circostanze
concrete senza indicare compiutamente per quale motivo l'argomentazione del
Pretore sarebbe errata. Se anche si volesse ritenere ricevibile la censura,
sprovvista di sufficiente motivazione (art. 311 CPC), le tesi dell'appellante
non sono comunque atte a scalfire la conclusione pretorile che, con riferimento
alla menzionata giurisprudenza, ha ritenuto i lavori supplementari comunque
accettati.
3.Lavorazione e trasporto pietre
L'appellante concentra le censure sulla questione, ritenuta "fondamentale",
della "vertenza relativa alla preparazione, al trasporto e alla
lavorazione dei sassi da utilizzare per l'edificazione del muro di rivestimento
e provenienti dallo scavo" (appello pag. 4 n. 2).
3.1 A mente dell'appellante le motivazioni pretorili non sarebbero né convincenti né condivisibili, poiché il contratto d'appalto (doc. B, integrato dal capitolato d'appalto e modulo d'offerta doc. F) "specifica bene come deve essere costruito il muro di rivestimento, ovverossia in 'muratura in pietre da cava sgrossate' con 'pietra proveniente dallo scavo' " (appello pag. 7 n. 4). Quindi, applicando il principio dell’affidamento, il Pretore avrebbe dovuto considerare la situazione concreta e non il significato letterale della parola "sgrossata". Sennonché il primo giudice, contrariamente alla tesi dell'appellante, non si è affatto limitato ad un esame del significato letterale della terminologia usata nel contratto, ma ne ha interpretato il testo principalmente con l'ausilio della perizia giudiziaria, traendone la conferma che, anche per consuetudine nel settore e in base alle norme vigenti e alle regole dell'arte, l'appaltatore doveva comprendere di avere a disposizione delle pietre già sgrossate e che quindi il lavoro di sgrossatura resosi necessario per rendere le pietre estratte dallo scavo idonee all'utilizzo previsto fosse da remunerare quale opera supplementare. Con questa motivazione, in particolare con le indicazioni del perito giudiziario fatte proprie dal Pretore, l'appellante non si confronta compiutamente, preferendo contrapporvi sue considerazioni che non sono atte a sovvertire la conclusione pretorile. Tali sono infatti i riferimenti a quanto sarebbe stato specificato in occasione del sopralluogo precedente l'inoltro delle offerte e al ruolo che un dipendente dell'attore avrebbe assunto durante le fasi di scavo per concordare qualità e quantità del materiale estratto da depositare separatamente per essere utilizzato nella costruzione del muro. Gli ampi stralci di testimonianze citate a questo proposito si riferiscono in effetti alla questione del necessario coordinamento tra la ditta incaricata dell'esecuzione dello scavo e l'attore, affinché una parte del materiale roccioso estratto rimanesse in prossimità del cantiere per un riutilizzo, in luogo di essere altrimenti smaltito. Contrariamente a quanto l'appellante sottintende, da queste circostanze nulla si può dedurre in merito alla questione dell'idoneità all'uso delle pietre così ricavate e messe a disposizione. Infatti, considerato come nessuna delle parti abbia mai sostenuto di ritenere che da una simile opera di scavo potessero risultare pietre di dimensioni e forma idonee all'uso previsto, il contenzioso è sorto in merito all'assunzione dell'onere per la necessaria lavorazione delle stesse, ovvero per la loro "sgrossatura" al fine di ottenere quelle "pietre da cava sgrossate" oggetto del contratto (doc. F, posizione 612.001 e 612.003). Cade pertanto nel vuoto il rimprovero fatto al Pretore per non aver considerato nella motivazione della sentenza le "importanti affermazioni" emergenti dalle testimonianze citate (appello pag. 10).
3.2 Non
permettono di sovvertire la conclusione pretorile neppure le considerazioni
esposte in merito al fatto che il contratto specificasse come la pietra dovesse
provenire dallo scavo del cantiere in questione, indicando le rispettive
posizioni sotto il titolo "Muro in pietre da cava grezze" (appello
pag. 10).
Anche in questo caso l'appellante si limita a fornire la sua personale
deduzione, ovvero che l'attore doveva sapere che avrebbe dovuto lavorare le
pietre, senza confrontarsi con la motivazione pretorile che, a questo
proposito, ha sostenuto una conclusione diversa supportata dal referto
peritale.
3.3 Non
porta a diversa conclusione il tentativo dell'appellante di attribuire
all'attore la responsabilità per non aver saputo valutare la quantità del
materiale necessario per la costruzione del muro, siccome sassi idonei sarebbero
stati a disposizione, ma in quantità non sufficiente a causa della mancata premura
dell'appellato che avrebbe omesso di seguire le fasi di estrazione come suo
dovere.
L'appellante sostiene questa ardita tesi ("Il problema è dunque sorto
perché ad un certo punto le pietre sono finite" appello pag. 12) in chiaro
contrasto con le considerazioni del perito giudiziario fatte proprie dal
Pretore, in merito alla necessità di sgrossare le pietre, lavorazione descritta
come operazione consistente "nello spacco e nel taglio delle pietre lungo
le tre direzioni ortogonali, al fine di ottenere da una pietra informe,
elementi idonei in termini di dimensione, forma e peso all'uso finale cui i
medesimi sono destinati" (perizia pag. 17 ad 1, sentenza impugnata pag.
6). A nulla serve il tentativo dell'appellante di equivocare sul significato
dell'espressione utilizzata dal Pretore secondo cui "le pietre estratte
dallo scavo si sono rivelate insufficienti per portare a termine i lavori senza
procedere ad ulteriori interventi per dar loro la forma che serviva per
effettuare la chiesta copertura del muro" (sentenza pag. 6). Come si
deduce dall'esplicito rimando alle dichiarazioni del teste __________ B (atto
VIII pag. 1), l'insufficienza indicata dal Pretore non riguarda un aspetto
quantitativo (problema peraltro mai neppure asserito in causa) ma è
riconducibile ad una questione qualitativa, ovvero all'inadeguatezza e alla
mancanza di qualità richiesta delle pietre grezze emergenti dallo scavo. Ciò è
confermato dal chiaro tenore della testimonianza summenzionata che riferisce
come il tentativo di reperire altrove "sassi come quelli che ci
necessitavano e di un colore analogo a quelli fino a quel momento
utilizzati" (teste __________ B atto VIII pag. 2) aveva il solo scopo di
accelerare i tempi di esecuzione dei lavori, ovvero di non essere costretti,
come poi avvenuto, a lavorare i sassi grezzi disponibili in quantità
sufficiente. Il teste ha altresì riferito come "Purtroppo non abbiamo
trovato quanto ci serviva, siamo quindi stati costretti a continuare ad
adattare i sassi della deponia e a lavorarli di conseguenza" (teste __________
B__________, atto VIII pag. 2).
3.4 L'appellante rimprovera al Pretore di aver sorvolato sulla conclusione della perizia secondo la quale "i prezzi fatturati per la lavorazione del sasso equivalgono a circa il doppio di quelli applicati solitamente" (appello pag. 12). Il primo giudice si è per contro espressamente confrontato con tale responso della perizia, riportandone addirittura alcuni stralci, di ben altro tenore rispetto a quello preteso dall'appellante. Infatti, il perito ha da un canto confrontato il prezzo con quello, pari a circa la metà, applicato "da cave specializzate" ma ha altresì indicato i motivi che, nel caso specifico, hanno comportato un onere maggiore per la lavorazione eseguita direttamente sul cantiere, ovvero "mancanza di manodopera qualificata (scalpellino da cava), mancanza di apparecchiatura meccanica idonea, qualità scadente del sasso per eccessiva irregolarità" (perizia pag. 14 e 15). Il Pretore ha fatto proprie tali considerazioni e ha concluso che questi maggiori oneri non possono essere imputati all'attore, siccome per contratto poteva ritenere di avere a disposizione pietre già pronte all'uso. Anche la censura relativa alla mercede riconosciuta a questo proposito non può quindi essere accolta.
3.5 In relazione
con la contestata fase di deposito e lavorazione della pietra ricavata dallo
scavo, l'appellante rimprovera infine al Pretore di aver riconosciuto la
pretesa attorea per il trasporto dei sassi lavorati dal terreno adibito a
deponia di cantiere fino al luogo della loro messa in opera. I maggiori costi
sarebbero infatti da imputare all'attore, per aver scelto di depositare il
materiale in questione su un fondo distante circa 100 metri dal muro in costruzione, rinunciando alla più comoda soluzione messa a disposizione dal
committente, ovvero all'uso di un terreno posto nelle immediate vicinanze. Tale
scelta organizzativa, operata in autonomia e per sue specifiche esigenze, non
potrebbe quindi comportare diritto alcuno ad un compenso supplementare.
La tesi non può essere accolta. Infatti, l'appellante neppure si confronta con
la conclusione pretorile che ha ritenuto, ancora una volta attingendo alle
risposte fornite dal referto peritale, che l'ubicazione alternativa della
deponia di cantiere non fosse dovuta ad una scelta unilaterale dell'attore, ma
bensì all'inaspettata esigenza di rimediare all'inadeguatezza del fondo messo a
disposizione dal committente, non potendo quel sedime fungere da deponia per un
simile quantitativo (300 m3 secondo il capitolato) di roccia dura e compatta
con blocchi di grandi dimensioni. Il Pretore ne ha quindi correttamente dedotto
l'obbligo del committente di remunerare il trasporto quale supplemento d'opera
resosi necessario.
3.6 L'appellante contesta pure la tariffa riconosciuta dal Pretore per tale trasporto, siccome il perito avrebbe indicato come congruo un prezzo minore. Anche questa censura è irricevibile poiché l'appellante non si confronta con la motivazione pretorile che, in merito alla congruità del prezzo, non ha affatto ignorato l'indicazione del perito. Il Pretore ha riconosciuto l'intera pretesa dell'attore, benché superiore, siccome non ha ravvisato alcuna contestazione sul prezzo nelle argomentazioni esposte dal convenuto in prima sede, esaurendosi queste in una critica alla scelta dell'appaltatore di optare per un altro sedime di deposito.
3.7 In conclusione, il giudizio pretorile relativo alla remunerazione dell'attore per la lavorazione e il trasporto pietre merita pertanto conferma.
4.Utilizzo supplementare di malta
Il Pretore ha risolto il contenzioso sorto tra le parti riconoscendo la pretesa
dell'attore che ha chiesto il compenso per l'utilizzo supplementare di malta (che
funge da legante tra le pietre) come richiesto in corso d'opera dal
committente, considerando questa esecuzione quale opera supplementare.
Identificata un'ambiguità nella descrizione delle relative posizioni del capitolato
d'appalto (doc. F, posizioni 612.001 e 612.003), il primo giudice ha ritenuto
di aderire alla tesi del perito giudiziario sulla necessità di utilizzo della
malta pur trattandosi dell'edificazione di un muro descritto come "a
secco", trovandovi conferma anche nel muro eseguito dall'attore a titolo
di campione e facendo ricadere sul committente le conseguenze di una carente
descrizione nel capitolato per l'assenza di un'indicazione quantitativa (quale
la mole di malta al metro cubo di muro). In assenza di una specifica
contestazione del committente a proposito del prezzo, il Pretore ha pertanto
riconosciuto la pretesa così come quantificata dall'attore.
L'appellante censura tale conclusione siccome a suo modo di vedere, come
attesterebbe pure la perizia, l'attore non poteva ignorare che, a prescindere
dalla terminologia utilizzata nel contratto, quel muro non poteva essere
edificato altrimenti che con l'uso di malta "per il fissaggio di pietre
e scaglie" (appello pag. 15 e 16). Ne consegue che tale uso non può
pertanto essere qualificato come opera supplementare. Neppure entrerebbe in
considerazione una fatturazione a tale titolo di malta per il riempimento delle
cosiddette fughe (ovvero gli interstizi tra una pietra e l'altra in
corrispondenza alla parte visibile del muro), siccome tale esecuzione non era
prevista né è peraltro stata eseguita, come attesta la documentazione fotografica
agli atti (doc. 7).
La censura non merita conferma. È corretto il ragionamento dell'appellante che,
sulla base di quanto attestato dal perito e delle regole dell'arte, pretende
che l'attore non potesse ignorare l'esigenza di utilizzare malta per l'esecuzione
del muro in questione, a prescindere dalla denominazione imprecisa di muro a
secco. Pure il Pretore è giunto alla medesima conclusione, ma ha altresì ritenuto
che la richiesta di uso supplementare di malta, intervenuta durante la riunione
di cantiere del 27 gennaio 2003 (doc. 3 e teste __________ H e __________ D), possa
essere considerata una modifica d'opera da remunerare conseguentemente. A
questa deduzione l'appellante contrappone unicamente la sua soggettiva
opinione, secondo la quale le indicazioni fornite in corso d'opera fossero
unicamente richiami a voler eseguire il manufatto come pattuito senza alcuna
modifica, omettendo però di fornire elementi concreti che la suffraghino. Il
suo ragionamento è addirittura contraddittorio laddove pretende che il
committente non avrebbe eseguito il muro come previsto nel capitolato e quindi
contesta di dover pagare un materiale che neppure sarebbe stato utilizzato.
Queste ampie considerazioni sull'esigenza o meno di riempire le cosiddette
"fughe" con malta di cemento confermano peraltro l'ambiguità del
capitolato rilevata dal perito (perizia pag. 24 risposta a quesito n. 6). È
proprio tale mancanza di chiarezza delle indicazioni fornite dalla committenza
l'elemento sul quale il Pretore ha fondato la sua conclusione, che merita
pertanto conferma.
A giusta ragione il primo Giudice ha inoltre rilevato la mancanza di
contestazione della congruità della tariffa esposta, circostanza neppure
censurata in questa sede.
5.Casseri
Secondo l'appellante il Pretore avrebbe a torto, con un "salomonico
giudizio" (appello pag. 17 n. 7), accolto una parte della pretesa
dell'attore di un supplemento per la posa dei casseri sottovista, misconoscendo
le conclusioni a cui sarebbe giunto il referto peritale. A torto. Contrariamente
a quanto pretende il convenuto, la valutazione fatta dal perito (citata sia
nell'atto di appello che nella sentenza pretorile), non esclude il
riconoscimento di un indennizzo stabilito in via equitativa alla luce degli
altri elementi emersi dall'istruttoria. È infatti sulla base delle
dichiarazioni fornite dai testi (__________H pag. 3, __________ B pag. 10) che
il Pretore ha comunque ritenuto comprovato un maggior onere nell'esecuzione e
nella posa dei casseri in questione, siccome il committente ha richiesto una
certa linearità, non prevista nel capitolato, che ha concretamente comportato
un maggior tempo di esecuzione. Questa valutazione non è affatto contraddetta
dalle risultanze peritali ritenuto come, al contrario, lo stesso referto definisca
la richiesta formulata dal committente in fase d'opera come opera supplementare
non essendo prevista tra le caratteristiche tecniche del cassero indicate nel
capitolato (perizia pag. 26 risposta a quesito n. 9). Di conseguenza, la
conclusione a cui è giunto il Pretore non può dar adito a critiche.
6.Deduzioni operate dal committente
L'appellante sviluppa infine una serie di considerazioni in merito ad alcune opere
eseguite in aggiunta a quanto previsto nel capitolato e per le quali il contenzioso
si limita alla congruità degli importi fatturati, pretesa che il Pretore ha accolto
limitatamente a fr. 9'929,20, ovvero alla cifra ridotta richiesta dall'attore con
l'allegato conclusivo.
La censura dell'appellante è irricevibile, siccome non si confronta con le
conclusioni del Pretore relative ad ognuna delle quattro specifiche posizioni
contestate. La critica si esaurisce infatti in una citazione di dichiarazioni
del direttore dei lavori, sentito come teste, e in commenti generici
sull'applicazione dell'art. 87 della norma SIA 118 che risultano addirittura
tardivi poiché non esposti nelle precedenti comparse.
Unica eccezione è la posizione R457.901 relativa all'esecuzione dei casseri dei
pozzi luce, per la quale l'appellante formula perlomeno una precisa richiesta
di riduzione della mercede (da fr. 6'102.05 riconosciuti dal Pretore a fr.
5'395.-) asserendo che una tariffa inferiore è più equa, ma senza confrontarsi compiutamente
con il giudizio pretorile che, con riferimento al referto peritale, è giunto ad
una diversa conclusione.
Anche su questo punto il giudizio impugnato merita quindi conferma.
7.In definitiva la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dal convenuto, per cui l'appello, nella misura in cui
è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che
rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella
commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 123'944,30 (art. 91 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 9 marzo 2011 del AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese della procedura di appello di complessivi fr. 3'100.- sono poste a carico
dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5'000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).