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Incarto n. |
Lugano 16 agosto 2011
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In nome |
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La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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statuente quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 21 marzo 2011 intesa alla designazione di un arbitro nella vertenza tra
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IS 1
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e |
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CO 1
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sentite le parti all’udienza di discussione 16 agosto 2011;
considerato
in fatto ed in diritto:
che le parti hanno sottoscritto il 21 febbraio 2008 un contratto di compravendita immobiliare relativo alla quota di PPP n. __________ e alla quota di comproprietà di 2/78 della PPP n.__________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________;
che in seguito a tale acquisto è sorto un contenzioso tra acquirente e venditrice, vertente sul pagamento del saldo del prezzo d’acquisto di fr. 69'002.25, depositato per comune accordo presso il notaio __________;
che le parti, rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno sottoscritto il 16 agosto 2011 un patto d’arbitrato, in base al quale sottopongono il contenzioso a un arbitro unico, da designare dalla Presidente della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, il quale deciderà “de bono et aequo” inappellabilmente, applicando il Codice di procedura civile ticinese;
che in occasione dell’udienza tenutasi il 16 agosto 2011 le parti hanno confermato di comune accordo la domanda di designare l’arbitro unico;
che pertanto la presidente della Seconda Camera civile di appello, statuente ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b n. 7 LOG, designa quale arbitro unico l’avv. dr. __________, che ha dichiarato di accettare l’incarico;
che la tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto l’esito del procedimento arbitrale e le parti essendo concordi ;
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le spese, gli art. 107 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza di nomina di arbitro 12 marzo 2011 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. dr. __________, __________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia che oppone l'istante a CO 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- (totale fr. 300.-), da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
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Comunicazione all’arbitro unico designato, avv. dr. __________ (con il patto di arbitrato)
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).