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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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cancelliere: |
Isotta |
sedente per statuire sul ricorso (recte: reclamo) presentato il 23 marzo 2011 dall’
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RE 1 ,
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contro |
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nell’ambito delle procedure per locazione e affitto promosse il 28 giugno e l’8 novembre 2006 di cui agli incarti DI.2006.109 e DI.2006.184, aventi quale parte istante G__________ (patrocinato dall’avv. RE 1, __________) e convenuta la ditta CO 1 __________ (patrocinata dall’avv. RA 1, __________).
ritenuto
in fatto:
A. Con decisione 2 agosto 2010 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto le istanze 28 giugno e 8 novembre 2006 di G__________ e gli ha riconosciuto una riduzione della pigione pari a fr. 320.– mensili per il periodo da luglio a metà dicembre 2005, per totali fr. 1'760.–. Nel contempo ha dichiarato disconosciuto il debito di cui all’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ promossa dalla società CO 1. Nello stesso giudizio il Pretore ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata l’11 marzo 2009 da G__________.
B. L’avv. RE 1 ha inoltrato il 23 novembre 2010 alla Pretura di Locarno-Città la nota professionale per totali fr. 4'168.95, di cui fr. 3'798.50 per onorario, fr. 76.– per spese e fr. 294.45 di IVA. Con decisione 4 marzo 2011 il Pretore ha tassato la nota professionale in fr. 1'407.70 di onorario, fr. 76.– di spese e fr. 112.75 di IVA, per un totale di fr. 1'596.45.
C. Contro la predetta tassazione è insorto l’avv. RE 1 con ricorso (recte: reclamo) del 23 marzo 2011 con il quale chiede che gli venga per lo meno riconosciuto un onorario di fr. 1'724.45, oltre alle spese di fr. 76.–. Il Pretore ha comunicato il 7 aprile 2011 di non avere osservazioni da formulare e la Divisione della giustizia si è rimessa al giudizio della Camera con scritto 18 aprile 2011.
e considerato
in diritto:
1. La decisione impugnata è stata emessa il 4 marzo 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC). Ciò premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad at. 110), sulle quali il giudice statuisce con decisione finale. La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. Nel caso concreto il ricorso va pertanto considerato alla stregua di un reclamo ai sensi dell’art. 110 CPC.
2. Nella decisione impugnata il Pretore, premesso che entrambe le procedure erano iniziate nel 2006, ha applicato la previgente Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) in base all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa, per il quale “per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del Regolamento (1° gennaio 2008), le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente”. Egli ha riconosciuto giustificate le 18.93 ore alla tariffa oraria di fr. 200.–, donde un onorario a tempo di fr. 3’798.50. Per quanto concerne l’onorario ad valorem, il primo giudice ha applicato la percentuale media del 13% (art. 9 vTOA) sul valore complessivo di fr. 17'531.85, pari a fr. 2'279.15, riducendo l’importo al 60% in base all’art. 15 vTOA, ossia a fr. 1367.49. L’onorario al 100% è poi stato determinato sulla base della nota formula
2 x 1'367.49 x 3'798.50 = fr. 2'011.–
1'367.49 + 3'798.50
Nel dispositivo il Pretore ha ulteriormente ridotto l’onorario di fr. 2011.– al 70% (art. 6 cpv. 2 della Lag in vigore fino al 31 dicembre 2007), pari a fr. 1'407.70.
2.1 Contestata in questa sede è unicamente la riduzione al 60% dell’onorario ad valorem di fr. 2'279.15 effettuata dal Pretore in applicazione dell’art. 15 vTOA, che il reclamante censura siccome non motivata e chiede venga limitata all’80% sostenendo la complessità delle pratiche e i precedenti giudiziari fra le parti, con riferimento ai due contenziosi pendenti contemporaneamente avanti la medesima Pretura.
2.2 L’art. 15 vTOA prevedeva che per i procedimenti civili speciali di natura contenziosa ma esclusi gli incassi e i procedimenti esecutivi l’onorario andava dal 30% all’80% di quello normale. L’art. 8 vTOA elencava i principi per la fissazione degli onorari: la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità.
2.3 Si può effettivamente convenire con il reclamante che il giudizio impugnato non indica il motivo della riduzione dell’onorario ad valorem al 60% in base all’art. 15 vTOA. Se non che, egli non pretende né risulta che l’omissione gli sia stata di pregiudizio nella stesura del gravame, per cui non è il caso di dilungarsi oltre, tanto più che questa Camera è senz’altro in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Vero è anche che i due procedimenti in materia di locazione aperti nel 2006 risultano essere stati parecchio litigiosi e avere richiesto un impegno non indifferente. Il reclamante dimentica però che l’assistenza giudiziaria è stata concessa al suo patrocinato con effetto dall’11 marzo 2009, data in cui era stata chiesta. E dalla nota professionale del 23 novembre 2010 risultano quali prestazioni di maggior rilievo la stesura delle conclusioni 26 maggio 2010 (oltre 6 ore e mezza) e un colloquio telefonico di 4 ore con il cliente per “appello” datato 16 agosto 2010, mentre per il resto si tratta per lo più di redazione di lettere e di scritti, di esame di ordinanze e della sentenza del Pretore. Riguardo alle conclusioni 26 maggio 2010 va però detto che i testi dei due allegati corrispondono integralmente e non sono altro che un riassunto delle risultanze dell’istruttoria (esito del sopralluogo e verbali dei testi). Ci si può effettivamente chiedere se le prestazioni elencate nella nota professionale giustificavano un impegno di quasi 19 ore, di cui oltre 10 ore e mezza per la stesura delle conclusioni e per una telefonata, ma sulla questione non è dato di ritornare poiché il Pretore le ha ammesse. Fermo resta in ogni caso che, alla luce di quanto precedentemente esposto, la riduzione al 60% sancita dal Pretore, pur sempre nei limiti superiori dell’art. 15 vTOA, tiene senz’altro conto dei principi enunciati dal citato art. 8 vTOA e va pertanto confermata.
3. La reiezione del reclamo comporta il carico degli oneri processuali determinati in base all’art. 14 LTG in vigore dal 1° gennaio 2011 secondo la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 23 marzo 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, e alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).